REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. BIANCHI Luisa
Dott. MASSAFRA Umberto
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) A.N. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 2/2008 GIUDICE DI PACE di CALVELLO, del 02/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
udito il P.G. in persona del Cons. Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A.N. è stato tratto a giudizio davanti al giudice di Pace per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 590 c.p., perché, in concorso con D.T.R. (poi assolto) nella qualità di rappresentante legale della ditta aggiudicataria dei "lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in *** diramazioni laterali. Completamento marciapiedi a ***", appaltati dal Comune di *** con determina n. 746 del 30.11.2004, per colpa, negligenza ed imperizia, consistita nel non aver predisposto sistemi di copertura di buche lasciate aperte, ovvero idonei dispositivi di segnalazione di pericolo, in prossimità delle stesse, cagionava a C.T. lesioni personali consistite in: "ferita lacero-contusa pretibiale sx; importante contusione parti molle regione pretibiale sx" giudicate guaribile in complessivi gg. 69.

Ritenuto responsabile del reato ascritto, è stato condannato ad Euro 800,00 di ammenda.

Il difensore del predetto A. ricorre per la cassazione di tale sentenza deducendo il vizio di violazione di legge in quanto emessa da giudice incompetente; si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di una fattispecie sottratta alla competenza del giudice di pace in quanto connessa alla colpa professionale ovvero in considerazione della durata della malattia; sotto il primo profilo infatti l'imputazione è stata formulata con espresso riferimento alla qualità di legale rappresentante della omonima ditta aggiudicataria di opere di urbanizzazione e completamento marciapiedi nel Comune di *** e dunque con riferimento alla posizione di garanzia del medesimo quale appaltatore; che lo vedeva tenuto a garantire, come ha affermato la sentenza, la incolumità fisica e la sicurezza altrui e nella specie a mettere in sicurezza alcune buche esistenti sui marciapiedi oggetto dei lavori appaltati, causa delle lesioni della parte offesa; sotto il secondo profilo fa presente che la C. a seguito del sinistro ha riportato lesioni guaribili in 69 giorni e una malattia professionale di 20 giorni.

Il ricorso non merita accoglimento.
È pacifico che A. è stato ritenuto responsabile di lesioni colpose in relazione alla omessa protezione e segnalazione delle buche in cui inciampò la C., in quanto titolare di una manutenzione stradale in base ad un contratto di appalto.
Ciò però non significa che la competenza per il reato non spettasse al giudice di pace.

A norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, tale giudice è competente, per quanto qui rileva, "per i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni".

Nella specie non si è in presenza di una fattispecie connessa alla colpa professionale dal momento che come risulta pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1 23.11.2006 Peracchi Sez. 1A, 4 giugno 2004, Blandin Savoia; Sez. 1A, 16 marzo 2004, Cora) il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), nella parte in cui esclude la competenza del giudice di pace nel caso di lesioni colpose riconducibili a "colpa professionale", va interpretato nel senso che per "colpa professionale" non può intendersi quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività, ma soltanto quella di chi eserciti una delle professioni cd. "intellettuali", quali previste e disciplinate dagli artt. 2229 seg. c.c..
Nel caso in esame deve escludersi tale qualità nell'imputato, chiamato a rispondere per il suo incarico di legale rappresentante di una impresa, e dunque nella veste di imprenditore e per gli obblighi collegati all'esercizio di tale attività, derivanti dallo specifico contratto di appalto stipulato; e dunque in una veste che in nessun modo, quando anche l' A. avesse avuto una qualifica corrispondente a quella di una libera professione, può rapportarsi alla colpa professionale, dal momento che egli non ha agito nell'esercizio di una prestazione d'opera intellettuale come richiesto dalla norma.

Quanto alla durata della malattia, la stessa, a norma dell'art. 590 c.p., u.c., non esclude la perseguibilità a querela del reato in esame che è esclusa solo in caso di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte:
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.