REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastiano
Dott. CAMPANATO Graziana
Dott. IACOPINO Silvana
Dott. D'ISA Claudio
Dott. MASSAFRA Umberto

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) N.G., N. IL ***;
2) F.M., N. IL ***;
3) B.P., N. IL ***;
4) Fe.R.A., N. IL ***;
5) L.S., N. IL ***;
6) B.V., N. IL ***;
7) M.R., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 1069/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avv. G.L., quale sost. dell'avv. C.G., che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione.

Svolgimento del processo

In data 21/10/2008 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 21/3/2005 con la quale il Tribunale di Vigevano aveva dichiarato N.G., F.M., B.P., Fe.R.A., L.S., B.V., M.R. (oltre R.F. la cui posizione processuale non interessa perché non ricorrente) colpevoli del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 in pregiudizio di A.A., commesso per colpa generica e specifica consistente nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 374 e 72, e li aveva condannati, concesse a tutti le attenuanti genetiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, sostituiti con la multa di Euro 2280,00.

Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del fatto ascritto nella loro qualità i primi tre rispettivamente di Presidente e di componenti del CDA della ditta C. srl, il Fe. di direttore di produzione, il L. di preposto ed il B. di dirigente della medesima ditta, M.R. di Presidente del CDA della C.M.2. s.r.l..
Si trattava di un infortunio sul lavoro verificatosi presso lo stabilimento di *** della C.R. s.p.a..
Il lavoratore A.A. era dipendente della Cooperativa M.2. srl di cui M.R. era Presidente del CDA, la quale aveva avuto in appalto dalla C.R. la fornitura dei servizi di pulizia, facchinaggio e simili.
Il detto lavoratore si era infortunato, riportando l'amputazione di dita della mano destra, mentre operava su una macchina confezionatrice di riso.

Si era accertato che la zona in cui si muovevano i rulli che trascinavano la pellicola plastica, necessaria per il successivo confezionamento del prodotto, era protetta da un coperchio apribile che avrebbe dovuto avere nella parte mobile un eccentrico che, al momento dell'apertura della protezione, avrebbe azionato un microinterruttore per l'arresto della macchina. Tale eccentrico mancava nel coperchio. La mano del lavoratore era stata afferrata tra i rulli di trascinamento della pellicola in un momento in cui la zona di movimento dei rulli non era protetta perché era stato aperto il coperchio per pulire i cilindri e non aveva funzionato il microinterruttore di sicurezza per l'arresto della macchina, non azionato per mancanza dell'eccentrico.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del N., del F. del Fe., del L. e del B..
Ricorso per Cassazione è stato pure presentato dal M..
Nell'interesse del N., del F. del Fe., del L. e del B. è stata mossa doglianza per il mancato espletamento di una perizia sul funzionamento della macchina.
È stato, poi, evidenziato travisamento della prova, non essendo stato considerato quanto emerso dalla deposizione del consulente di parte, Geometra S.P., che la macchina non poteva ripartire senza una complessa procedura. Sono state pure dedotte mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla ritenuta esistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento sia con riguardo alla affermata ininfluenza del concorso dell'infortunato e/o di terzi soggetti nella determinazione dell'evento medesimo.
Infine, è stato osservato chi il Tribunale non aveva considerato, al momento della determinazione della pena, l'avvenuto risarcimento del danno.
Da ultimo, è stata segnalata la prescrizione del reato ascritto.

Anche il M. ha mosso doglianza per la mancata assunzione di una prova decisiva per l'omesso espletamento di una perizia sul funzionamento della macchina, necessaria alla luce delle conclusioni del Consulente S. secondo cui la macchina, non potendo ripartire da sola improvvisamente ed automaticamente, si era rimessa in moto per circostanza estranea al funzionamento, il che escludeva il nesso causale che aveva provocato le lesioni alla persona offesa.

L'assenza del coperchio sulla macchina non aveva avuto alcuna incidenza sulla dinamica dell'incidente La parte lesa non era credibile perché la sua versione si poneva in contrasto con quanto riferito e spiegato dallo S.. Né il Funzionario dell'ASSL che aveva svolto indagini aveva fatto controlli sul funzionamento della macchina.
L' A., quale socio lavoratore sapeva che non doveva operare sulle macchine in quanto la sua esclusiva mansione era quella di svolgere lavori di facchinaggio e di pulizia. Né alcun responsabile della Cooperativa lo aveva autorizzato a lavorare sulle macchine. Esso M. aveva solo meri compiti di coordinamento e di attività di controllo.
Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione nominato dalla Cooperativa era il Geom. S. V..

La Corte non aveva preso in considerazione le dichiarazioni di numerosi testi i quali avevano escluso che i lavoratori della Cooperativa venissero utilizzati alle macchine.
Anche il M. ha segnalato la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

La richiesta di dichiarare il delitto estinto per prescrizione deve essere accolta.
Ed invero, essendo state concesse ai ricorrenti le attenuanti generiche, il termine prescrizionale è di anni sette e mesi sei, scaduto il 22/12/2008, essendo l'incidente avvenuto in data ***.
Vi è stata, però, una causa di sospensione della prescrizione in forza della quale questa è definitivamente maturata il 19 gennaio 2009.
Tale causa estintiva, che riguarda anche le violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni menzionate nel capo di imputazione, va dichiarata, non ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p., comma 2, alla luce delle diffuse ed articolate argomentazioni svolte dalla Corte di appello per dare conto della valutazione compiuta delle emergenze acquisite e del convincimento espresso all'esito del detto apprezzamento i giudici del merito, infatti, si sono convinti che all'interno dello Stabilimento della C.R. vi fossero gravi carenze sia organizzative per quanto riguardava la sicurezza delle macchine sia di coordinamento con i lavoratori della Cooperativa tanto che qualsiasi operatore poteva disattivare le protezioni delle macchine per meglio lavorare.
Proprio perché era carente il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, era stato possibile eliminare l'eccentrico che azionava l'interruttore di sicurezza quando si apriva la protezione dei rulli.
Peraltro, essendo pacifica l'interferenza tra l'attività dei lavoratori della C. e quella di dipendenti della Cooperativa, il M. doveva adottare tutte le misure organizzative e di coordinamento necessarie a garantire ai dipendenti che venivano utilizzati anche nella produzione condizioni di sicurezza.
Queste, invece, mancavano nel caso in esame in cui la persona offesa lavorava alla macchina confezionatrice priva di blocchi di sicurezza mentre la loro esistenza avrebbe ovviato anche alle eventuali manovre indicate dalla difesa per mettere in moto la macchina.
Né vi sono statuizioni civili sulle quali questa Corte deve pronunciarsi, come prescritto dall'art. 578 c.p.p..
Neanche, sussistono motivi che rendano inammissibili le impugnazioni, nulla anzi avendo detto la Corte territoriale in ordine alla richiesta di contenimento della pena inflitta in ragione dell'avvenuto risarcimento dei danni alla persona offesa.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.