Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 3 agosto 2010
Parti: DPL Macerata e Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confindustria, Legacoop, Confcooperative, Agci
Settori: Macerata
Fonte: DPL Modena


Protocollo di intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro

Addì 3 agosto 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, alla presenza del Direttore, dott. Pierluigi Rausei, si sono riunite
le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei lavoratori:
* Cgil rappresentata dal Segretario provinciale [...]
* Cisl rappresentata dal Segretario provinciale [...]
* Uil rappresentata dal Segretario provinciale [...]
* Ugl rappresentata dal Segretario provinciale [...]
le sottonotate Associazioni datoriali:
* Confcommercio rappresentata dal Presidente [...]
* Confesercenti rappresentata dal Presidente [...]
* Confartigianato [...]
* Cna rappresentata [...]
* Casartigiani rappresentata dal Presidente [...]
* Confindustria rappresentata dal Presidente[...]
* Legacoop, Confcooperative e Agci [...]

Premesso
► che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
► che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi;
► che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
► che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
► che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, determinando incertezze nella applicazione delle norme sull'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro (articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300);
► che esiste un'articolata disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esplicitata dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante privacy) per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo con apposito Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);
► che la questione è stata più volte trattata dal Ministero del Lavoro, in particolare nelle risposte ad interpello n. 2 del 2 marzo 2010, n. 218 del 6 giugno 2006 e n. 2975 del 5 dicembre 2005, nonché nelle note n. 6585 del 28 novembre 2006, n. 7393 del 20 maggio 2009 e n. 9170 del 22 giugno 2009;
► che appare di fondamentale rilievo recuperare al pieno esercizio delle attività ispettive a contrasto del lavoro sommerso, irregolare e illegale, in attuazione della Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, il personale impegnato nelle verifiche preliminari al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di videosorveglianza;
le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende, sottoscrivono il presente Protocollo.

Le parti concordano:
1. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno ed all'interno dei locali dell'impresa;
2. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di nominare l'incaricato alla videosorveglianza, scelto d'intesa con i lavoratori tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati;
3. l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità;
4. le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor);
5. l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in apposito mobile il cui accesso è consentito esclusivamente all'incaricato alla videosorveglianza; per l'apertura dello stesso mobile occorre avvalersi di una chiave in possesso del medesimo incaricato;
6. le registrazioni/riprese potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale, anche nelle fasi preliminari d'indagine;
7. le registrazioni potranno essere effettuate e programmate fino ad un massimo di 24 ore con sistemi meccanici ovvero con sistemi digitali e potranno essere conservate per ulteriori 24 ore (o al massimo per una settimana, o per un periodo maggiore, la cui durata dovrà essere preventivamente comunicata al Comitato tecnico per la videosorveglianza, in caso di chiusura dell'azienda, quando particolari esigenze organizzative o di sicurezza rendono necessario un tempo di conservazione più elevato) e dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
8. per i sistemi digitali che si avvalgono di server con collegamenti via Lan ad altre postazioni di lavoro da cui si accede alle visioni delle immagini in tempo reale trasmesse dalle telecamere installate, per l'accesso ai suddetti dati è necessario che il lavoratore di cui al punto 2 sia in possesso di una password personale che dovrà essere conservata in busta chiusa con possibilità per la persona designata di modificare il codice di accesso;
9. tutto il personale in servizio dovrà essere messo a conoscenza del sistema che verrà installato per mezzo di documento scritto, in cui vengono anche indicate le motivazioni oggettive di tale operazione; tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da tutti i dipendenti ovvero, in alternativa, portato ad effettiva conoscenza di tutti i lavoratori mediante invio in allegato al prospetto individuale del Libro Unico del Lavoro o del prospetto paga del primo mese utile con contestuale informativa collettiva nella bacheca aziendale o affissione in luogo idoneo, accessibile e ben visibile;
10. la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Il presente Protocollo ha efficacia, su base volontaria, per le imprese associate e/o affiliate alle Associazioni datoriali firmatarie, che dichiarino di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

Le parti concordano, preliminarmente, sulla utilità e sulla opportunità del coinvolgimento degli Enti bilaterali nella valutazione delle problematiche oggetto del presente Protocollo e, a tal fine, individuano la possibilità per l'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza di presentare apposita richiesta di parere all'Ente bilaterale al quale aderisce, al fine di acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata per attivare conseguentemente il sistema stesso. A tal fine l'Ente bilaterale dovrà sottoporre la richiesta stessa al vaglio della propria commissione sindacale, sulla base di apposito calendario dei lavori redatto in ragione del numero di istanze pervenute. La commissione vagherà la richiesta ed emetterà parere amorevole o motivato parere non favorevole, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Specifiche indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi particolari da parte delle parti sociali. L'Ente bilaterale, infine, invierà il parere lasciato unitamente all'istanza di autorizzazione predisposta dall'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. L'Ente bilaterale potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale. L'Ente bilaterale che si sia posto nelle condizioni di istruire le pratiche per il rilascio del prescritto parere secondo le procedure ora sinteticamente indicate potrà sottoscrivere con la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata apposito Protocollo d'Intesa, in attuazione del presente Protocollo generale, per l'avvio di un canale parallelo di istruttoria.
Al fine di garantire l'immediato perseguimento degli scopi posti nelle premesse del presente Protocollo, l'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza, potrà procedervi e, conseguentemente, attivarlo, nei soli casi in cui manchi l'accordo sindacale previsto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970, perché non è presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale ovvero non è stato possibile sottoscrivere l'accordo con la rappresentanza sindacale aziendale, soltanto dopo aver ottenuto la prescritta e apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Detta autorizzazione, nello spirito del presente Protocollo, potrà essere rilasciata in base alla seguente procedura attivata su istanza dell'impresa interessata:
I. la presentazione e l'accoglimento di una apposita richiesta di parere al Comitato tecnico per la videosorveglianza di cui al successivo punto II;
II. il Comitato tecnico per la videosorveglianza è composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e precisamente:
- Direzione Provinciale del Lavoro, cui spettano le funzioni di presidenza;
- Cgil;
- Cisl;
- Uil;
- Ugl;
- Confcommercio e Confesercenti;
- Confartigianato, Cna e Casartigiani;
- Confindustria;
- Confcooperative, Legacoop e Agci.
III. il Comitato tecnico per la videosorveglianza, al fine di assicurare la continuità dei propri lavori si articolerà in due apposite sessioni operative organizzate in ragione delle istanze da trattare - a) sessione commercio, turismo e cooperazione; b) sessione artigianato e industria - che opereranno nella composizione minima di almeno tre membri:
- il Presidente, un Ispettore del Lavoro formalmente incaricato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
- un rappresentante per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un rappresentante per le Associazioni di categoria delle aziende;
IV. il Comitato tecnico per la videosorveglianza, che dovrà ritenersi ritualmente costituito nelle sessioni operative di cui al precedente punto III, valuterà la richiesta presentata secondo un calendario mensile che sarà stilato dal Presidente incaricato, secondo una articolazione di due riunioni al mese, una per ciascuna delle due sessioni operative, tenendo conto delle istanze presentate; qualora non si raggiunga il quorum previsto, al fine di non pregiudicare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione, la Direzione Provinciale del Lavoro si attiverà con un proprio funzionario ispettivo per svolgere gli accertamenti;
V. il Comitato tecnico per la videosorveglianza, solo nei casi in cui si rendano necessari approfondimenti di carattere tecnico (relativamente alle caratteristiche, al posizionamento e al funzionamento degli impianti) ovvero organizzativo (relativamente alla particolare natura e al e caratteristiche delle attività lavorative espletate in azienda), potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti anche al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale, mediante un componente di parte datoriale e un componente di parte sindacale su mandato del Presidente;
VI. il Comitato tecnico per la videosorveglianza vaglierà la richiesta e rilascerà un parere favorevole o un motivato parere non favorevole, con sottoscrizione da parte del Presidente e di almeno un componente di parte datoriale e un componente di parte sindacale;
VII. il Comitato tecnico per la videosorveglianza invierà il parere rilasciato unitamente ali istanza di autorizzazione predisposta dall'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro d. Macerata;
VIII. la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, dopo aver ricevuto l'istanza munita del relativo parere reso dal Comitato tecnico, ove non ritenga necessario alcun ulteriore approfondimento investigativo, rilascerà la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 senza ulteriori accertamenti;
IX. copia dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata dovrà essere affissa nei locali aziendali del soggetto istante in luogo idoneo, accessibile e ben visibile unitamente agli appositi cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.
Resta ovviamente ferma la possibilità per le aziende che non intendano fare ricorso al preventivo parere del Comitato tecnico per la videosorveglianza ovvero che desiderino percorrere direttamente e immediatamente l'iter istituzionale previsto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 di rivolgere l'apposita istanza di autorizzazione, secondo il modello allegato al presente Protocollo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata potrà avvalersi, peraltro, per le attività istruttorie, oltreché dell'intervento ispettivo in azienda da parte di un Ispettore del Lavoro, anche del vaglio da parte del Comitato tecnico per la videosorveglianza che procederà ad esaminare la questione sottopostagli nella prima sessione utile.
Le istanze di rilascio dell'autorizzazione e le preventive richieste di parere dovranno essere formulate e presentate, rispettivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comitato tecnico, secondo i rispettivi schemi allegati che costituiscono parte integrante del presente Protocollo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.
Le parti concordano che le aziende che abbiano eventualmente attivato le procedure per l'installazione di strumentazione riconducibile ai contenuti di cui al presente Protocollo e non abbiano ancora raggiunto un'intesa con le rappresentanze sindacali possano presentare apposita istanza di rilascio dell'autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Dette istanze, unitamente a tutte quelle pervenute alla medesima Direzione successivamente al 3 agosto 2010 verranno affidate alla trattazione del Comitato tecnico per la videosorveglianza.
La Direzione Provinciale del Lavoro si impegna a fornire alle parti, nell'ambito delle iniziative di Prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, la massima collaborazione per l'avvio di almeno tre momenti informativi rivolti alle aziende dei singoli settori produttivi (artigianato, commercio e turismo, industria, cooperazione) sui temi e sulle procedure di cui al presente Protocollo, da tenersi entro il 15 ottobre 2010.