Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 2004
Validità: 01.05.2004 - 31.12.2007
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Premessa
Sistema di concertazione e di informazione
Concertazione per le grandi opere
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa

• Procedura di rinnovo del CCNL.
• Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Protocollo sulle politiche del lavoro nella industria delle costruzioni
•Osservatorio
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Mutamento di mansioni.
Art. 4 - Mansioni promiscue.
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Riposi annui.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (articolo modificato).
Art. 7 - Riposo settimanale (articolo modificato).
Art. 8 - Soste di lavoro.
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 10 - Recuperi.
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 12 - Elemento economico territoriale (modificato).
Art. 13 - Lavoro a cottimo.
Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 15 - Ferie.
Art. 16 - Gratifica natalizia.
Art. 17 - Festività.
Art. 18 - Accantonamenti presso Edilcassa.
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 21 - Trasferta.
A) Norme generali.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 22 - Trasferimento.
Art. 23 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 24 - Elementi della retribuzione.
Art. 25 - Modalità di pagamento.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 27 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 28 - Congedo matrimoniale.
Art. 29 - Anzianità professionale edile.
Art. 30 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
Art. 31 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
Art. 32 - Preavviso.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Reclami.
Art. 36 - Edilcasse.
Art. 37 - Quote sindacali.
Art. 38 - Commissione Tecnica Nazionale.
Art. 39 - Accordi locali.
Art. 40 - Aspettativa operai.
Art. 41 - Lavori usuranti.
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 42 - Assunzione.
Art. 43 - Periodo di prova.
Art. 44 - Orario di lavoro.
Art. 45 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 46 - Stipendio minimo mensile.
Art. 47 - Elemento economico territoriale (sostituire con art. 12).
Art. 48 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Art. 49 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 50 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
Art. 51 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 53 - Indennità di zona malarica.
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati).
Art. 55 - Lavori fuori zona.
Art. 56 - Trasferta.
Art. 57 - Trasferimento.
Art. 58 - Alloggio.
Art. 59 - Mutamento di mansioni.
Art. 60 - Pagamento della retribuzione.
Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 62 - Ferie.
Art. 63 - Tredicesima mensilità.
Art. 64 - Premio annuo.
Art. 65 - Premio di fedeltà.
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
Art. 68 - Congedo matrimoniale.
Art. 69 - Aspettativa.
Art. 70 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 73 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente.
Art. 74 - Certificato di lavoro.
Art. 75 - Quote sindacali.
Art. 76 - Regolamentazione speciale per i Quadri.
• Assicurazione.
• Indennità di funzione.
• Cambiamento di mansioni.
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori.
• Commissione paritetica.
Art. 78 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 81 - Tutela della maternità e paternità.
a) Donne - Tutela e accesso al lavoro.
b) Videoterminali.
c) Indennità di maternità e congedi parentali.
Art. 82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Articolo 83.
a) Lavoratori invalidi.
b) Portatori di handicap.
Art. 84 - Lavoratori extracomunitari.
Art. 85 - Tossicodipendenti.
Art. 86 - Mense aziendali.
Art. 87 - Alloggiamenti e cucine.
Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro.
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro.
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

B) Formazione professionale per la sicurezza.
C) Organizzazione della prevenzione.
D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Art. 90 - Fondo di Previdenza integrativa Edilpre.
Art. 91 - Permessi.
Art. 92 - Diritto allo studio.
Art. 93 - Addestramento professionale.
Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 95 - Contratti di inserimento.
Art. 96 - Contratto a termine.
Art. 97 - Somministrazione di lavoro.
Art. 98 - Distacco temporaneo.
Art. 99 - Assenze.
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 101 - Licenziamenti.
Art. 102 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 103 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 104 - Accordo per la costituzione delle RSU.
• Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 105 - Reclami e controversie.
Art. 106 - Assemblee.
Art. 107 - Cariche sindacali e pubbliche.
Art. 108 - Affissioni.
Art. 109 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 110 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 111 - Inescludibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 112 - Disposizioni generali.
Art. 113 - Decorrenza e durata.
Art. 114 - Esclusiva di stampa.
Allegati
Allegato A
• Valori mensili minimi di paga base degli operai
• Tabelle dei minimi di paga base oraria
Allegato B - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati
Allegato C - Regolamento della anzianità professionale edile
Allegato D - Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato E -Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei
contributi a carico del lavoratore
Allegato F - Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato G
Allegato H (Pagamento inabilità temporanea assoluta)
Allegato I - Protocollo sulla trasferta
Allegato L (Previdenza complementare)
Allegato M
Allegato N - Regolamentazione del sistema degli enti bilaterali
Allegato O - Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative di formazione professionale in edilizia
Allegato P - Protocollo sull'inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore della edilizia
Allegato Q - Accordo sul sistema Edilcasse
Allegato R - Accordo Edilcasse Fondo Edilpre
Allegato N - Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini 11 giugno 2004

Costituzione delle parti
Tra Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (Aniem) [...], Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Feneal) - aderente a Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed Estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente a Cgil [...]

Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili:
- costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
* fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
* fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
* fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
* opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
* ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
- completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
* intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
* decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
* pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
* preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
* posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
* lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
* verniciatura di impianti industriali;
* spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
* fabbricati ad uso abitazione;
* fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
* opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Costruzioni idrauliche.
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali
- Ponti e viadotti:
- movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
- cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
- costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
* strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
* strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
* impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
* ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee.
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti:
- messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche;
- installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà alla edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Opere marittime fluviali e lagunari.
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Dichiarazione a verbale.
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva della edilizia, nazionale e territoriale, della attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva della edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" devono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva della edilizia, nazionale e territoriale.

Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
1.1) Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.
1.2) Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3) La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro marzo e settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

A livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità della occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva e prevenzione.

A livello territoriale.
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta alla evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.

1.4) Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati da Aniem territoriale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle RSU, unitamente alle Organizzazioni sindacali, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali della impresa;
- struttura e andamento della occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane:
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5) Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro di cui all'art. 39 aderenti ad Aniem su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali della industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive e occupazionali
- struttura della occupazione
- fabbisogni formativi
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14 - attuazioni in materia di sicurezza
L'Organizzazione territoriale aderente ad Aniem fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6) Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2, legge 19.7.93 n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a 100 milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla legge n. 443/01 (Legge obiettivo) e all'art. 16, D.lgs. n. 190/02, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa
1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93 e il "patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore.
A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93 e del Patto Sociale 22.12.98.
5) La contrattazione di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di 2° livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 21.7.95.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di 2° livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e del Patto sociale 22.12.98 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Protocollo sulle politiche del lavoro nella industria delle costruzioni
Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL 21.7.95, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli Organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento della occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso una attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:
[...]
(6) finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16, legge n. 196/97, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli Organismi bilaterali di categoria;
(7) finanziamento delle attività formative poste in essere dagli Organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
[...]
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva, le parti concordano altresì sulla opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.
Convengono sulla necessità di individuare e proporre soluzioni normative che favoriscano l'applicabilità della legge n. 68/99 sulla tutela dei disabili anche in presenza delle particolari condizioni che caratterizzano l'attività produttiva di cantiere.
Dichiarazione comune.
[...]
In relazione alla esigenza di conferire efficienza e razionalizzazione al comparto, le parti convengono altresì che la disciplina dell'istituto del subappalto, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, costituisca uno degli strumenti per l'organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità della occupazione, nonché per la specializzazione della impresa, al fine della qualificazione e della specializzazione del ciclo produttivo.
[...]

Osservatorio
1) L'Osservatorio settoriale sulla industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni della industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.
2) L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione della offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3) L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali.
Entro 6 mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il 1° anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro 1 anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazionali
- processi di ingresso e mobilità nel settore
- orari e livelli retributivi
- evoluzione della domanda pubblica
4) L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e di informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5) La gestione dell'Osservatorio sarà affidata a un Comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza di Aniem, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
(a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio.
All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'Osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;
(b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- definire un programma operativo relativo a:
* le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
* le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
* la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;
* la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 104, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[...]

Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (articolo modificato).
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[...]

Art. 7 - Riposo settimanale (articolo modificato).
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3), art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12).
[...]
In conformità a quanto previsto dall'art. 9, D.lgs. n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 10 - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e della impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo.
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e riguarderanno i seguenti aspetti:
(a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
(b) descrizione della lavorazione da eseguire;
(c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
(d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
(e) tariffa di cottimo per unità di misura;
(f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
(g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza della organizzazione del lavoro, è vincolato alla osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto della entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nella esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dalla impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. Alla impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nella esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo alla impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL e dagli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla RSU e al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione della impresa subappaltatrice, le opere subappaltate e i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione della impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti ad Aniem-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti della impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) devono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente della impresa appaltante o subappaltante e della impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie della esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della RSU di cui all'art. 103[104] intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 15 - Ferie.
[...]
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dalla attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.
Le suddette norme contenute nell'art. 18 sono compatibili con l'art. 10, D.lgs. n. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
[...]

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10, RD 10.9.23 n. 1955 e RD 10.9.23 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta della impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[...]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari.

Tabella unica nazionale situazione extra
(1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 1a mezzora (compresa la 1a mezzora) 4 5
(2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
(3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 12
(4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
(5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
(6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 17
(7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
(8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
(9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 17
(10) i lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione 12 20
(11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
(12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre 13 23
(13) lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 22
(14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12 16 28
(15) lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
(16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
(17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a m. 10 19 35
(18) lavori per fognature nuove in galleria 19 35
(19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 35
(20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
(21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10 22 40
(22) lavori in pozzi neri preesistenti 27 55

In situazioni extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria.
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
(a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
(b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26
(c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3.12.69.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
(a) da 0 a 10 metri 54
(b) da oltre 10 a 16 metri 72
(c) da oltre 16 a 22 metri 120
(d) oltre 22 metri 180
Agli effetti della indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi.
- personale imbarcato su natanti con o senza motore.
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali;
- lavori sotto acqua: palombari.
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minore durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Dichiarazione a verbale.
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 21, gruppo E), CCNL 17.4.91 restano confermati 'ad personam' per i lavoratori in forza alla azienda al maggio 1995, adibiti a tali lavorazioni per gli importi orari in atto alla stessa data.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al citato art. 21.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di una indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 23 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto e all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche della industria edile, le indennità di cui al comma 3 del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anch'essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le componenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione della endemia malarica.

Art. 30 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto alla impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 31 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge e i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa e a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[...]

Art. 36 - Edilcasse.
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa.
Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti di Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
[...]
La Edilcassa nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al comma 2, raccoglierà dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto e al Regolamento della Edilcassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 111, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
[...]
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate dalla Edilcassa nazionale, costituita tra le Organizzazioni nazionali di cui al comma 1.
e) Le Associazioni nazionali di cui al comma 1 assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Art. 38 - Commissione Tecnica Nazionale.
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
(a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
(b) per l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
(c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma, art. 20.

Art. 39 - Accordi locali.
In conformità alla intesa Governo-Parti sociali del 23.7.93, la contrattazione territoriale di 2° livello deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1.1.06 e con validità quadriennale:
(a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
(b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
(c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
(d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore all'1.1.06, dell'elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo;
(e) alle attuazioni di cui all'art. 18;
(f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
(g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
(h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
(i) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
[...]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[...]
(2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse a norma dell'art. 36 e agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
[...]
(4) alla istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
(5) alla attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sulla applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Nota a verbale.
[...]
Al fine di estendere nell'intero territorio nazionale le relazioni industriali fra Aniem e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, le parti si impegnano a garantire la piena agibilità della contrattazione integrativa in tutte le aree territoriali nelle quali siano operanti le relative Organizzazioni imprenditoriali e sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Dichiarazione a verbale.
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e recepiti nel CCNL comporteranno il riesame della materia.

Art. 41 - Lavori usuranti.
In relazione alla entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - Orario di lavoro.
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B)
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
(a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 45;
(b) per lavori in galleria una indennità di € 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 53 - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 45.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche della industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione della endemia malarica.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati).
Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e RD 10.9.23 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62 - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro della impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato la 5a settimana di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto di tale periodo di ferie (vedi comma 4) .
Tale indennità va corrisposta entro i 6 mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal comma 2, art. 61, con decorrenza del 1° giorno successivo allo scadere dei 6 mesi.
[...]

Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[...]

Art. 70 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori.

[...]
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto le Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico-paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

Commissione paritetica.
È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31.12.04.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
* l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
* l'introduzione di nuove figure professionali;
* la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
* la revisione dei periodi di preavviso.
Nel vigente sistema di classificazione è inserita, con decorrenza dall'1.6.04, la seguente figura professionale:

Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - Tutela della maternità e paternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche composte dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.

b) Videoterminali.
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano sulla attivazione di progetti-pilota da parte del CTP nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e alla integrità psicofisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Articolo 83.
a) Lavoratori invalidi.

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

b) Portatori di handicap.
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap;
- per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento della attività dei lavoratori stessi in azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 e i permessi, si fa riferimento all'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, come modificato dalla legge 8.3.00 n. 53.

Art. 84 - Lavoratori extracomunitari.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 87 - Alloggiamenti e cucine.
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale della impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande. Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di 3 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro.
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
(a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi
(b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi
(c) uno scaldavivande
(d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente
Data la particolare natura della attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dalla azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi rispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 300/70;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del comma 3, art. 5, legge n. 300/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo Servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 89 - Sicurezza sul lavoro.
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

È demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 100 [104], per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dalla Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente alla attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente CCNL.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro 3 mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione della attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati paritetici territoriali, istituiti dal CCNL 17.4.91, le funzioni previste dall'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

B) Formazione professionale per la sicurezza.
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per una azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP
La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'Accordo interconfederale 16.11.88;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.

C) Organizzazione della prevenzione.
Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nella organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19, legge n. 300/70, il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nella ipotesi di cui al punto 1.a) del testo relativo alle RSU, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il RLS, al loro interno della impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nella azienda o nella unità produttiva.
Il RLS di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nella unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Con accordo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il RLS viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.
Nel caso di RLS di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento alla occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31.12.04 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il RLS ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art. 17.
Il RLS nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore a 1 anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti
Il RLS ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori della azienda o della unità produttiva hanno diritto ad essere informati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94, in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, alla formazione del RLS e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i RLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai RLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione della avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà una anagrafe in merito.
Alla formazione del RLS e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 93 - Addestramento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico nominato dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio d'amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali. Il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori e il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, di designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 2.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 2, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori della edilizia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'Organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale della attività svolta dagli Enti- Scuola.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema della alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente-Scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 39.

Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dagli Enti di formazione operanti sul territorio mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
(a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
(b) apprendistato professionalizzante:
* qualifiche finali del 2° livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
* qualifiche finali del 3° livello di inquadramento massimo 4 anni
* qualifiche finali dal 4°/5° livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata alla acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali e di norma è realizzata presso Enti di formazione operanti sul territorio.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali e agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno della azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e alla idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Agli Enti di formazione sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d'intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione della attività formativa; offerta del servizio di formazione per i tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione della effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per il riproporzionamento delle ore formative l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione alla attività formativa.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
[...]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a), D.lgs. n. 276 del 10.9.03, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto della assunzione o in ragione della programmazione attuata dagli Enti di formazione operanti sul territorio, l'apprendista deve frequentare la Scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 8 ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 89 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lett. B), art. 44.
[...]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione.

Art. 95 - Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, D.lgs n. 276/03.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[...]
Nel progetto verranno indicati:
(a) qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
(b) durata e modalità della formazione.
Nella ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
[...]

Art. 96 - Contratto a termine.
In relazione a quanto disposto dal D.lgs. 6.9.01 n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[...]
(4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato D.lgs. n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato della impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato della impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate alla unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente ad Aniem fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal punto 1.5) del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Art. 97 - Somministrazione di lavoro.
In relazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03, che mantiene in vigore le clausole contrattuali della edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli Accordi 18.2.02 e 2.10.03, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
(1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
(2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
(3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione della impresa;
(4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
(5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
(6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati della edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[...]
(3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche;
(4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;
(5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
(6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
(7) per lavori subacquei con respiratori;
(8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
(9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 96, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato della impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8, D.lgs. n. 368 del 6.9.01, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato della impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate alla unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione a verbale.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili è applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 98 - Distacco temporaneo.
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da una impresa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo della impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore della impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie alla obbligazione di prestare la propria opera nei confronti della impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.

Art. 100 - Provvedimenti disciplinari.
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7), art. 45, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3), art. 24;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni; 2)
l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
(a) ritardi l'inizio lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
(c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
(e) introduca bevande alcoliche senza averne avuto preventiva autorizzazione;
(f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
(g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere alla applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quando previsto dall'art. 101 per licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a 2 anni.
[...]

Art. 101 - Licenziamenti.
Fermo l'ambito di applicazione della legge 15.7.66 n. 601, come modificata dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
(1) per riduzione di personale;
(2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3, legge 15.7.66 n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
(3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
(a) insubordinazione o offese verso i superiori;
(b) [...] danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
(c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento delle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
(e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
(f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
(h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia luogo a 2 sospensioni dell'anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 104 - Accordo per la costituzione delle RSU.
Rappresentanze sindacali unitarie
1)
a) Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi (intendendosi per tale la durata del lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario della impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti della impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il rappresentante sindacale unitario della impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendente dalla impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5), legge 2.6.95 n. 216, intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2) È compito della RSU unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3) Nella ipotesi di cui al precedente punto 1), lett. a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, della impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

Art. 105 - Reclami e controversie.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sulla applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 40 sarà esperito con il tentativo di conciliazione tra RSU e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle componenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dalle altre Organizzazioni territoriali.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 106 - Assemblee.
A) Nella unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché, nei limiti di 10 ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[...]
Le assemblee devono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno della unità produttiva.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti della unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
[...]

Art. 108 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 112 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato G

Tra Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem) e Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil in attuazione a quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del CCNL 21.7.95 sul comune impegno a garantire le condizioni per favorire lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale concordano quanto segue:
Commissione nazionale per la Prevenzione infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 88, CCNL 17.4.91, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di costituire la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro (di seguito denominata Commissione Nazionale Paritetica) con lo scopo di promuovere e dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Alla Commissione Nazionale Paritetica è affidata la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati Paritetici Territoriali i quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.
La Commissione Nazionale Paritetica, inoltre, promuove e coordina l'attività dei Comitati Territoriali Paritetici mediante:
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
Le Parti si incontreranno entro il 30.12.98 per predisporre il Regolamento sul funzionamento della Commissione Nazionale Paritetica.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere presso le altre Associazioni imprenditoriali del settore la costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica unitaria per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Allegato M
Roma, 22 giugno 2000
Premessa la comune positiva valutazione sulla necessità di continuare a ricercare le condizioni per un sistema unitario di enti bilaterali di settore e riconfermando quanto previsto nell'Accordo 23.4.97, di "...garantire le condizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale, anche laddove essi manchino..." e concordano, nella attuale situazione delle relazioni industriali, sulla opportunità di non procedere alla formazione di nuovi enti bilaterali a livello locale;
fatte salve le prerogative della contrattazione collettiva di 1° e 2° livello in ordine alla applicazione delle normative contrattuali, della localizzazione, delle iscrizioni nonché delle contribuzioni e prestazioni degli Enti bilaterali, in relazione anche ad una corretta applicazione della normativa contrattuale sulla trasferta;
si conviene
di procedere alla costituzione di un unico Ente nazionale e perciò di costituire una Commissione paritetica di lavoro formata da 6 componenti, 3 designati dalle Organizzazioni sindacali e 3 designati da Aniem Confapi, che entro il 30.10.00 dovrà formulare una proposta alle parti definita nelle procedure, contenuti e tempi, anche in relazione al sistema esistente;
fatto salvo quanto contenuto nel comma precedente, le parti valuteranno la proposta della Commissione al fine di rendere operativo l'Ente nazionale, in rete con le sedi territoriali, per la gestione di tutte le specifiche prestazioni e funzioni attribuite oggi alle Edilcasse territoriali dalla contrattazione collettiva di 1° e 2° livello Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

Allegato N - Regolamentazione del sistema degli enti bilaterali
Le Parti, al fine di perseguire una razionalizzazione del sistema degli enti bilaterali, concordano di promuovere l'attivazione, entro il 31.12.04, di un tavolo di confronto con tutti i soggetti costituenti il sistema delle Edilcasse con l'obiettivo di esaminare le possibilità di incremento ed omogeneizzazione delle prestazioni delle Edilcasse medesime, nonché:
- la definizione delle modalità di emissione da parte delle Edilcasse della certificazione di regolarità contributiva, in applicazione della Convenzione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) firmata da Inps, Inail, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali nazionali il 15.4.04 e dei principi in essa stabiliti;
- l'assistenza sanitaria integrativa nazionale di settore;
- le contribuzioni alla Edilcassa;
- lo sportello informativo al servizio di lavoratori e imprese, quale attività di supporto alla funzione di incontro domanda/offerta di lavoro, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego.

Allegato O - Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative di formazione professionale in edilizia
Le parti, concordando sulla necessità di dare impulso al sistema dell'addestramento professionale quale strumento essenziale per la formazione di maestranze edili qualificate:
- riconoscono la formazione professionale quale forma privilegiata di accesso al settore e opportunità per tutti i lavoratori della edilizia per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese;
- concordano sulla necessità di elaborare linee guida a livello nazionale con le quali indirizzare le offerte formative di settore;
- convengono, inoltre, sulla opportunità di rivolgere iniziative di formazione mirate a diverse tipologie di lavoratori, con riferimento in particolare a:
- lavoratori già inseriti nel settore
- giovani disoccupati e inoccupati da avviare al lavoro - lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
- giovani titolari di contratto d'apprendistato o di inserimento
- manodopera femminile per incentivarne l'ingresso nel settore
- lavoratori in disoccupazione e in mobilità
Premesso quanto sopra le parti, al fine di promuovere e coordinare tali iniziative nel sistema della piccola e media impresa edile, in relazione a quanto disposto dall'art. 93, ultimo comma del CCNL, convengono di istituire un Comitato per il coordinamento delle iniziative formative del settore avente compiti di:
- promuovere l'elaborazione di studi e ricerche volte ad accertare le necessità formative del settore, in particolar modo con riferimento alle specifiche realtà produttive territoriali e alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti;
- coordinare le iniziative promosse dalle Organizzazioni territoriali e le procedure per la utilizzazione dei finanziamenti;
- incentivare gli accordi tra le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza, finalizzati alla istituzione di Enti per la formazione;
- elaborare le linee politiche della offerta formativa, secondo le diversificazioni di tipologie di utenti di cui alla premessa;
- promuovere e curare le intese con le altre Associazioni datoriali di settore perseguendo l'obiettivo di una maggiore armonizzazione del sistema formativo di categoria;
- promuovere e curare i rapporti generali con le istituzioni nazionali e internazionali, in specialmodo quelle della Comunità Europea, anche al fine di individuare e utilizzare risorse finanziarie destinate alla formazione.
Il Comitato nazionale è costituito da 6 componenti: 3 designati dalle Organizzazioni sindacali e 3 da Aniem.
Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dalle parti alternativamente ogni 3 anni.

Allegato P - Protocollo sull'inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore della edilizia
Verificata la diffusa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualmente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;
nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;
condividendo l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;
nell'intento di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l'inserimento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento;
le Parti concordano di attivare iniziative idonee a facilitare le procedure per l'immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento anche alloggiativo, nonché la loro formazione.
A tal fine:
- promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese e intese con i Ministeri, le Prefetture e altre Istituzioni nazionali competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l'inserimento al lavoro delle suddette maestranze;
- attiveranno un monitoraggio periodico delle richieste di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo di individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori di intervento, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d'assunzione;
- definiranno altresì tempi, modalità e procedure di inserimento e formazione professionale delle maestranze.

Allegato Q - Accordo sul sistema Edilcasse
Accordo sul sistema Edilcasse tra Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem) e Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil
premesso che le parti
- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l'Avviso comune del 16.12.03;
- confermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
preso atto che
- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle Casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- alle Casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
- in diverse realtà territoriali, ove Aniem ha una significativa rappresentanza, il sistema Edilcasse non è operante;
- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
le parti concordano:
di attivare le necessarie iniziative, a partire dalla sottoscrizione della contrattazione integrativa territoriale, affinché alle imprese, aderenti ad Aniem, che operano in circoscrizioni territoriali nelle quali non è stata costituita una Edilcassa, sia data la possibilità, attraverso intese fra tutte le parti nazionali e territoriali interessate, di aderire a Edilcasse già costituite e operanti in territori limitrofi.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, le parti convengono sulla opportunità di non procedere alla formazione di nuovi enti bilaterali a livello locale.