Tipologia: CCNL
Data firma: 10 settembre 1997
Validità: 01.09.1997 - 31.08.2001
Parti: Cnai, Unapi e Cisal, Failea
Settori: Edilizia, Imprese e cooperative artigiane, Cnai
Fonte: CNEL

Sommario:

Dichiarazione a verbale
Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto.
Art. 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III - Decorrenza - Durata.
Art. 5
Titolo IV - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo V - Natura dell'Impresa cooperativa - Ruolo socio lavoratore.
Art. 10
Titolo VI - Mobilità e mercato del lavoro.
Art. 11
Titolo VII - Classificazione del personale.
Art. 12
Art. 13
Titolo VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita Medica - Esclusione delle quote di riserva.
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo X - Periodo di prova.
Art. 21
Titolo XI - Orario di lavoro.
Art. 22
Titolo XII - Lavoro supplementare - Straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 23
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario.
Art. 24
Titolo XIV - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Art. 25
Titolo XV - Lavori disagiati.
Art. 26
Titolo XVI - Lavoro a cottimo.
Art. 27
Titolo XVII - Lavoro a squadre e lavoro a turni.
Art. 28
Titolo XVIII - Soste - Sospensione e Riduzione d'orario - Cassa Integrazione Guadagni - Recuperi.
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Titolo XIX - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi.
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo XX - Permessi straordinari.
Art. 37
Titolo XXI - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare.
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo XXII - Aspettativa.
Art. 41
Titolo XXIII - Malattie - Infortuni.
Art. 42
A) - Periodo di comporto
B) - Trattamento economico
Titolo XXIV - Gratifica natalizia.
Art. 43
Titolo XXV - Edilizia Cassa Assistenza Previdenza.
Art. 44
Titolo XXVI - Trattamento economico.
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XXVII - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 51
Titolo XXVIII - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del dipendente.
Art. 52
Titolo XXIX - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 53
Titolo XXX - Indennità di zona malarica.
Art. 54
Titolo XXXI - Mense aziendali.
Art. 55
Titolo XXXII - Trasferte.
Art. 56
Titolo XXXIII - Indennità in caso di morte.
Art. 57
Titolo XXXIV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga.
Art. 58
Art. 59
Titolo XXXV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.

Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Titolo XXXVI - Trattamento fine rapporto.
Art. 64
Titolo XXXVII - Cessione - Trasformazione dell'impresa e/o della Cooperativa.
Art. 65
Titolo XXXVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro.
Art. 66
Titolo XXXIX - Lavoratori inabili.
Art. 67
Titolo XL - Tutela dei tossicodipendenti.
Art. 68
Titolo XLI - Lavoratori extracomunitari.
Art. 69
Titolo XLII - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti.
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Titolo XLIII - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 73
Titolo XLIV - Apprendistato.
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Titolo XLV - Contratti d'inserimento.
Art. 78
Titolo XLVI - Lavori a domicilio "Telelavoro".
Art. 79
Titolo LXVII - Contratti di lavoro "atipici".
Art. 80
Titolo XLVIII - Lavoratori studenti.
Art. 81
Titolo XLIX - Occupazione femminile.
Art. 82
Titolo L - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro.
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Titolo LI - Appalti.
Art. 87
Titolo LII - Divieti.
Art. 88
Titolo LIII - Trattenuta per risarcimento danni.
Art. 89
Titolo LIV - Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione.
Art. 90
Titolo LV - Composizione delle controversie.
Art. 91
Titolo LVI - Centro di assistenza contrattuale.
Art. 92
Titolo LVII - Pensione integrativa.
Art. 93
Titolo LVIII - Diritti sindacali.
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Titolo LIX - Codice disciplinare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 100
• Doveri del lavoratore.

• Disposizioni disciplinari.
Titolo LX - Patronati.
Art. 101
Allegati
Allegato A
Allegato B.
Allegato C

Art. 1

Art. 2
Art. 3
Art. 4
Allegato D - Norme per l'applicazione del d.lgs. 626/94
Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.

Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS.
Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio.
Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS.
Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST.
Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
Art. 7 - Modalità di consultazione.
Art. 8 - Informazioni e documentazione della Impresa e/o della Cooperativa
Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Art. 10 - Riunioni periodiche.
Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitarie e di rischio.
Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale.
Art. 13 - Nome transitorie e finali.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese e delle cooperative artigiane piccole e medie imprese edili

L'anno millenovecentonovantasette il giorno dieci del mese di settembre tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori [...], Unapi - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa [...] con l'assistenza tecnica del Centro Studi Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro [...] e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...], Failea - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori dell'Edilizia e Affini [...] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane, della Piccola e Media Impresa e delle Cooperative edili, esso si compone:
a)Indice
b)Premessa
c)Titoli n. LX
d)Articoli n. 101
e)Allegati A - B - C - D

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto.
Art. 1.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese artigiane, considerate tali dalla legge n. 443 del 8 agosto 1985, dalle piccole e medie imprese, dalle società Cooperative e dai loro consorzi che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini.
L'adozione del presente CCNL è riservato esclusivamente alle Imprese e/o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti. e si applica a tutti soggetti rappresentati dalle Parti contraenti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia o legislativa.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa e/o della Cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", esclusione fatta nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Le attività e/o mestieri interessati dal presente accordo sono le seguenti:
1) costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
2) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura argentatura e similari;
3) rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali e artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e altri rivestimenti, decorazione e applicazione di tappezzerie;
4) pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali;
5) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
6) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
7) sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, ecc.;
8) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
9) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
10) pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
11) costruzione, manutenzione e irrigazione di campi e impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
12) costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di qualsiasi liquido;
13) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
14) costruzione di linee elettriche e telefoniche; messa in opera di tralicci, pali e simili;
15) scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia ecc.;
16) realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
17) costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari in genere;
18) movimento di terra e scavi in genere: anche per ricerche archeologiche e geognostici;
19) posa in opera di segnaletica stradale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale.
20) l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
21) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del presente accordo alle sole Imprese e/o Cooperative aderenti alle Parti contraenti, recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione.

Titolo II - Livelli di contrattazione.
Art. 2

La Cisal ha responsabilmente firmato il 22 dicembre 1994 il protocollo sulla politica dei redditi e in quella sede e con quegli accordi la Cisal si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti. Per parte sua l'Unapi ritiene di concordare con l'impostazione della Cisal e cosi le Parti hanno inteso disciplinare la contrattazione, come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
b) contrattazione di secondo livello: contratto regionale, provinciale e distrettuale.

Art. 4
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificamente individuate:
a) possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 22, comma 3, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazione delle parti territoriali, deve essere in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) determinazione dell'indennità per i lavori in galleria;
d) regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente e aziendali;
[...]
f) determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche;
g) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina del Rappresentante per la sicurezza;
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale per la disamina e approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
i) costituzione e funzionamento territoriale dell'organismo di conciliazione;
l) attuazione della disciplina della formazione professionale;
[...]
n) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale di CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
o) può con previo accordo delle OO.SS. e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzioni diverse dal CCNL, in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche a una flessibilità salariale.
[...]

Titolo VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly.
Art. 16

Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo produzione presente nell'impresa.
[...]

Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita Medica - Esclusione delle quote di riserva.
Art. 19

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'impresa e/o della Cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XI - Orario di lavoro.
Art. 22

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 (quaranta) ore settimanali di media annua con un massimo di 10 (dieci) ore giornaliere, e sarà normalmente ripartito su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, per le ore prestazione nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla paga globale.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nel mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e del DPR 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno (giugno - luglio - agosto - settembre) orari normale di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi (dicembre - gennaio).
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà ai lavoratori il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing).
Qualora lo richiedono esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazione di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, fra l'impresa e/o la Cooperativa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, svolgendosi questo all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene effettuata la paga.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Titolo XV - Lavori disagiati.
Art. 26
Per lavori disagiati o che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori in galleria, lavori in cassoni aria compressa, lavori marittimi, costruzione linee elettriche e telefoniche, lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su bordi a sbalzo, su bilance o zattere, lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua e altro, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso come appresso specificato e, potrà essere anche ulteriormente determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro, le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 45 per gli operai a cottimo sul minimo contrattuale di cottimo.

Descrizione dei lavori disagiati e percentuali.
Gruppo A - Lavori vari.

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (l'indennità comprende la prima mezzora)

4%

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti)

5%

3) Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti)

5%

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8%

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8%

6) Lavori di scavi in cimiteri in contatto con tombe

8%

7) Lavoro di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10%

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati a elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10%

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11%

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12%

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretto a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13%

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13%

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16%

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)

16%

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17%

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione d sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17%

17) Costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10 m

19%

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20%

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21%

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m

22%

22) Lavori in pozzi preesistenti

27%

Gruppo B - Lavori in galleria.
1) Per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà di disagio 46%
2) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie ai lavori per opere sussidiarie; al carico e al trasporto nell'interno della gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione  26%
3) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nel tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie  18%
4) Per i lavori in galleria che si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti al lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco)  56%
5) Per i lavori in galleria, qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio, fra quelle sopra previste, o il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, le misure della predetta indennità di cui al punto 4) può essere elevata fino al  20%

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quello corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri:
1) da 0 a 10 metri = 54%
2) da oltre 10 a 16 metri = 72%
3) da oltre 16 a 22 metri = 120%
4) oltre 22 = 180%

Gruppo D - Lavori marittimi.
1) Lavori sotto acqua: Palombari - Se la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza l'indennità spetta per l'intera giornata   100%
2) Lavori sotto acqua: Palombari - Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore  100%

Gruppo E - Costruzione di linee elettriche e telefoniche.
1) Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione della canalizzazione e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione a sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità per tutte le ore di lavoro effettivo prestate  15%

Titolo XVI - Lavoro a cottimo.
Art. 27

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) descrizione della lavorazione da eseguire;
b) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XVII - Lavoro a squadre e lavoro a turni.
Art. 28

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 (otto) ore per turno.
Il lavoro a squadre potrà essere organizzato anche su 6 (sei) giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate.
Il dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo il dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro, e anche uscire fuori dall'impresa.

Titolo XVIII - Soste - Sospensione e Riduzione d'orario - Cassa Integrazione Guadagni - Ricuperi.
Art. 32

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'impresa e/o cooperativa è ammesso il ricupero, purché esso avvenga entro i primi dieci giorni successivi in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le ore dieci giornaliere.

Titolo XIX - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi.
Art. 33

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Imprese e/o Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Art. 35
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Art. 36
Durante l'orario di lavoro il dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'impresa e/o Cooperativa senza esserne autorizzato.
[...]

Titolo XXI - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare.
Art. 39

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[...]

Titolo XXIX - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 53

Per le indennità di lavori in alta montagna si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XXX - Indennità di zona malarica.
Art. 54

Per l'indennità relativa alla zona malarica si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XXXVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro.
Art. 66

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa e/o Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Titolo XXXIX - Lavoratori inabili.
Art. 67

Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sulla entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le Parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

Titolo XLI - Lavoratori extracomunitari.
Art. 69

Ai fini di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti professionali delle Organizzazioni stipulanti in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Titolo XLIII - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 73

Nel quadro della più generale impresa tra l'Unapi e la Cisal le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano sulla necessità di attivare comuni interventi per approdare alle definizioni della legge n. 863/84.
L'Unapi per mezzo del proprio ente Enfrau, per la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata un'apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XLIV - Apprendistato.
Art. 74

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
L'art. 6, comma 2 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolatici.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore a diciotto mesi e né superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di due anni.
[...]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[...]
Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla entrata in vigore della legge 196/97, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipano alle iniziative di formazione esterna all'impresa e/o alla Cooperativa prevista dal CCNL

Titolo XLVI - Lavori a domicilio "Telelavoro".
Art. 79

Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "Telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[...]
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge 877/73).
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro" sarà ridotta del 30% (trenta per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Titolo LXVII - Contratti di lavoro "atipici".
Art. 80

Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale l'inserimento al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a secondo delle situazioni esistenti e della normativa di legge.

Titolo L - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro.
Art. 83

Le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle imprese e/o nelle Cooperative convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 84
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Art. 85
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 86
Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie Organizzazioni territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati, nonché del Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal protocollo nazionale d'intesa (allegato D).

Titolo LI - Appalti.
Art. 87

Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, (per le Imprese e/o le Cooperative aderenti alle organizzazioni stipulanti), le Imprese e/o le Cooperative appaltanti dovranno esigere dalle imprese e/o dalle Cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
L'Impresa e/o la Cooperativa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le lavorazioni edili e affini, è tenuta a comunicare alla Edilcap l'inizio e la cessazione dei lavori nonché procedere ai relativi versamenti mensili dei contributi.

Titolo LIV - Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione.
Art. 90

In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'impresa e/o nella Cooperativa del presente contratto e dei contratti integrativi;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Imprese e/o Cooperative, i livelli produttivi in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Imprese e/o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'impresa e Cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle Imprese e/o Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie.

Titolo LV - Composizione delle controversie.
Art. 91

Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori di lavoro. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo LVI - Centro di assistenza contrattuale.
Art. 92

Le parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale, a composizione paritetica per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
a) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c) definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 12 del presente contratto;
d) esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare agli istituti contrattuali, in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle nuove normative che dovessero intervenire;
e) assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, co. 3 della legge n. 56/87;
f) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Titolo LVIII - Diritti sindacali.
Art. 94

Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[...]

Art. 99
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Titolo LIX - Codice disciplinare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 100
Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso e adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[...]
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[...]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[...]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza;
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[...]
h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[...]

Allegati
Allegato C
Art. 1

L'Unapi e la Cisal, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni.
Le parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del DL 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alla Unapi dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

Art. 2
Il progetto di formazione dove indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento e avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento e avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al 5° livello del presente CCNL
In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro il contratto di formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari alla sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali e assistenziali riconoscano il diritto alla proroga dei benefici contributivi.
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL
In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, spetterà il trattamento economico previsto dalle norme di legge.
Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro.

Art. 4
Le parti s'impegnano a incontrarsi ogniqualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
Spett.le
Oggetto: Progetto contratto di formazione e lavoro al sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni.
I __sottoscritt_________________________________________________________ nella qualità di ________________________________________________________ della Ditta/Cooperativa _________________________________________________ ubicata in _____________ Via/Piazza ________________________ N. Pr.__ esercente l'attività di ____________________________ codice Istat ________ contratto applicato settore dell'artigianato sottoscritto in data 31 agosto 1997 dalla Unapi e la Cisal.
Chiede
che venga approvato il progetto di formazione e lavoro relativo al conseguimento della/e qualifica/che finali di:
a) N. _____ qualifica __________ durata CFL mesi ____ livello iniziale di inquadramento ______ livello finale _______;
b) N. _____ qualifica __________ durata CFL mesi ____ livello iniziale di inquadramento ______ livello finale _______.
A tal fine dichiara che, alla data odierna, escluso i lavoratori interessati al presente progetto, questa azienda occupa n. ___ dipendenti, di cui a) - Impiegati n. ___ operai n. ___ apprendisti n. ____;
b) - uomini n. ____donne n. ___;
c) - a tempo indeterminato n. ___; a tempo determinato n. ____; CFL n. ___.
La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni e il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. La formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida del titolare o di altre persone qualificate. I contenuti dell'istruzione avranno particolari riferimenti a:
Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà il trattamento economico retributivo previsto dal CCNL sopra menzionato.
Si dichiara inoltre di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni dal lavoro, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, di lavoratori in possesso della stessa professionalità.
Si dichiara inoltre che, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 233/91, i lavoratori non verranno impiegati in mansioni non equivalenti a quelli risultati dalla richiesta di avviamento.
Firma del legale rappresentante
Allegato: attestato d'iscrizione dell'azienda all'Unapi.

Allegato D - Norme per l'applicazione del d.lgs. 626/94
Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.

In applicazione dell'art. 15 del d.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a) n. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti;
b) n. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti;
c) n. 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
d) n. 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
e) n. 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle Imprese e/o quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti e/o soci, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Imprese e/o Cooperative ricomprese in uno specifico territorio.
È concesso alle imprese e/o alle Cooperative che occupano fino a 30 dipendenti e/o soci, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la facoltà di far ricorso alla designazione del RSLT, ai fini della applicazione dei disposti di legge.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti individuati dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL

Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS.
L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti della Azienda e/o delle Cooperativa durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nella Imprese e/o nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere (tempo indeterminato o determinato, part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.).
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'impresa e/o della Cooperativa che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio.
Il RLST è espressione dell'Organismo, Paritetico (OP) per l'applicazione del d.lgs. n. 626/94.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni 2000 addetti e/o un RLST sino a un massimo di 200 Imprese e/o Cooperative.
Il mandato di nomina del RLST avrà durata triennale con possibilità di successiva nuova designazione.

Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla legge 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Imprese o Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

Art. 7 - Modalità di consultazione.
Laddove il d.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto delle consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del d.lgs. n. 626/94, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali presenti in Imprese e/o nella Cooperativa.
A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno dell'impresa e/o della Cooperativa, può designare uno o più soggetti, entro i limiti previsti dall'art. 18, comma 6 del d.lgs. n. 626/94.

Art. 8 - Informazioni e documentazione della Impresa e/o della Cooperativa
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dell'Azienda e/o della Cooperativa di cui alle lett. e) ed f) del comma 1, dell'art. 19 del citato d.lgs. n. 626/94.
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'impresa e/o la Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, del d.lgs. 626/94.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Il RLS e/o RLST ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9) del d.lgs. n. 626/94.
La formazione del RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 (trentadue) ore che, nelle Imprese e/o nelle Cooperative con un numero di dipendenti e/o soci, inferiore a 16, si svolgerà in due moduli, tale programma deve comprendere:
1) conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2) conoscenze generali su rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
3) metodologie sulla valutazione dei rischi;
4) metodologie minime di comunicazione.
È prevista la facoltà per le Imprese e/o le Cooperative di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'impresa e/o della Cooperativa.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacati.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP con modalità o presso l'Azienda e/o la Cooperativa stessa.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 (trentadue) ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste dal presente CCNL
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base.

Art. 10 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del d.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RILST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Imprese e/o nella Cooperativa.

Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitarie e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del d.lgs. n. 626/94.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'impresa e/o la Cooperativa.

Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 626/94.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 (quattro) ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 (quindici) minuti ogni 120 (centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Art. 13 - Nome transitorie e finali.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 626/94.
Nelle Imprese e/o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti e/o soci in cui si dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 626/94 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista.
Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme, si fa riferimento al d.lgs. del 19 settembre l994, n. 626.