REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. MASSAFRA Umberto
Dott. MARINELLI Felicetta
Dott. PICCIALLI Patrizia

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) M.S. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 733/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 26/11/2008; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mascherin G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 19/11/2007 il Tribunale di Pordenone, Sezione Distaccata di S. Vito al Tagliamento, ha dichiarato M.S. colpevole del reato p. e p. dall'articolo 589 cpv. c.p. in pregiudizio di V.Ma. e, concesse attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite V.Mo. , V.Ma. , G.M.G. e M.C. .

A seguito di impugnazione dei difensori del M., la Corte di Appello di Trieste in data 26/11/2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili della pronuncia del Tribunale limitatamente alla parte civile M.C., confermando nel resto la decisione gravata.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del M. deducendo mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove erano stati riscontrati elementi di corresponsabilità a carico dell'imputato nonostante l'affermazione che era stata determinante, quale causa del sinistro, la preesistente violazione da parte del datore di lavoro di precisi precetti antinfortunistici. Ha pure rilevato mancata osservanza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 5 e 35. Il ricorrente, altresì, ha evidenziato erronea applicazione dell'articolo 41 c.p. e vizio di motivazione con riferimento all'esistenza del rapporto di causalità. Il sinistro non sarebbe sicuramente avvenuto ove fosse stata rispettata solo una delle norme di prevenzione cioè quella che impone alle persone di non sostare nei raggio di movimento della macchina e di allontanarsi dallo scavo allorché vengono effettuate delle manovre. La prassi di lavoro nel caso in questione, invece, prevedeva che si operasse con l'uomo nella buca e nel raggio di azione della pala dell'escavatore per potere più
velocemente procedere alla saldatura delle congiunzioni ed alla posa delle condotte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
La corte di appello ha tenuto presente la situazione prospettata dal ricorrente e caratterizzata da violazioni delle norme di sicurezza nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro nel cantiere in cui si è verificato l'infortunio, da ascriversi ai responsabili della impresa edile E. srl, quindi anche alla stessa vittima nella sua qualità di direttore tecnico dei lavori medesimi. L'apprezzamento compiuto in ordine all'inosservanza di precetti antinfortunistici da parte del datore di lavoro del M. non ha, però, impedito ai giudici di ravvisare nella condotta di questo ultimo profili di colpa che la rendevano ultimo fattore causale dell'incidente mortale. Il collegio ha ritenuto che nella serie causale dell'evento si inserisse per ultima, con uguale efficacia eziologica delle concorrenti colpe altrui, il comportamento del prevenuto.

Questi si era posto alla guida dell'escavatore, la cui benna era posizionata all'interno dello scavo, in prossimità della vittima e del dipendente S.E.R. , senza verificare, prima di rimuovere il bracciolo di sicurezza e rendere funzionante la macchina, che i comandi fossero liberi da intralci. Non si era così accorto che il filo volante, presente nella cabina per collegare il lampeggiante esterno alla presa dell'accendisigari, si era agganciato alla cloche che regolava il bilanciamento della benna sicché, portato i bracciolo di sicurezza in posizione orizzontale, il filo aveva tirato all'indietro la cloche, provocando l'incontrollato movimento della benna che aveva colpito al capo il V..

Il prevenuto aveva tenuto un comportamento caratterizzato da imprudenza e negligenza per avere omesso un controllo che avrebbe dovuto compiere in quanto, quale persona esperta nel l'utilizzo dell'escavatore, sapeva dell'insidia rappresentata dalla presenza nelle cabina del filo volante del lampeggiante esterno. Egli, inoltre, era consapevole che la benna era in prossimità del V. e del S..
Il giudizio espresso, in quanto frutto di una valutazione delle risultanze processuali e dei rilievi difensivi, di cui è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.