REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. BIANCHI Luisa
Dott. MAISANO Giulio
Dott. IZZO Gioacchino

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C.P.L. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 602/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 13/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Amorese A. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Iorio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/10/2007 il Tribunale di Bergamo ha assolto perché il fatto non sussiste C.P.L. dal reato p. e p. dall'art. 589 c.p., commi 1 e 2 in pregiudizio di S.C., lavoratore dipendente della P. L.A. srl di cui il prevenuto era amministratore e legale rappresentante.
Si trattava di un infortunio sul lavoro che era stato così ricostruito.
Lo S. era addetto al funzionamento di una macchina a pressofusione e del relativo forno a crogiolo che fondeva l'alluminio a 700, collegato ad un impianto attraverso il quale una tazza trasportava il liquido prelevato dal forno per riversarlo in uno stampo. Lo S., probabilmente rendendosi conto che nella zona dello stampo della macchina si era formato un grumo di scorie, senza disattivare il funzionamento della stessa, era entrato nell'isola di pressofusione per l'operazione di pulizia, attraverso un varco di 33/34 cm sito sulla destra della barriera protettiva. Il caricatore automatico robotizzato però si era avvicinato all'operaio con la tazza contenente l'alluminio e questa lo aveva colpito. Il contatto, per effetto dell'alta temperatura, aveva fatto prendere fuoco ai vestiti dello S. il quale aveva riportato gravissime ustioni che ne avevano causato il decesso.
Secondo il Tribunale, la condotta dell'operaio era stata da sola sufficiente a determinare l'evento L'uso della tuta ignifuga non era necessario perché era vietato l'accesso ai lavoratori con la macchina in movimento.

A seguito di impugnazione del PM e delle parti civili, la Corte di Appello di Brescia in data 13/6/2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il C. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.

Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, il C., deducendo erronea interpretazione degli artt. 497 e 499 c.p.p. e UNI 869 nonché illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Lo S., per potere accedere nel luogo in cui si era portato, avrebbe dovuto servirsi di una porta automatica la quale, mediante un sistema di interblocco elettrico, permetteva di entrare solo quando il macchinario era fermo, con la tazza vuota e posizionata in sicurezza sul forno. Così operando, l'incidente non si sarebbe verificato. Poiché il lavoratore non poteva accedere alla macchina mentre il braccio robotizzato era in movimento, in quanto l'unico modo per entrare era l'uso della porta che bloccava la macchina, non rilevava la mancanza della tuta ignifuga.
Il lavoratore era munito di grembiule in crosta, di visiera protettiva, di guanti e di scarpe antinfortunistiche vale a dire di quanto occorreva effettivamente per la protezione della sua persona.
Il ricorrente ha poi insistito nell'abnormità della manovra posta in essere dal lavoratore.
Il difensore ha depositato memoria nell'interesse del C..

Motivi della decisione

Il gravame va rigettato.

La corte di appello ha sottoposto a vaglio le doglianze del ricorrente ed, all'esito della valutazione compiuta, alla luce delle emergenze acquisite, ha ritenuto che il prevenuto, nella sua qualità di datore di lavoro, non avesse adempiuto all'obbligo su di lui gravante di garantire sempre al lavoratore lo svolgimento della sua attività in condizioni di sicurezza.

I giudici hanno, in primo luogo, considerato il prospettato rilievo difensivo che, quando era necessario entrare nell'area di azione dell'isola di pressofusione per liberare lo stampo dai grumi, il dipendente doveva utilizzare la porta servita da interruttore che avrebbe bloccato la macchina e che nella specie, invece, il lavoratore aveva usato il varco esistente. Per i giudici, però, ciò era avvenuto perché questo varco non era precluso, pur potendo consentire il passaggio di una persona. Era stato così permesso l'accesso agli organi lavoratori perché non avveniva il blocco della macchinaci era, quindi, verificato, attraverso la semplificazione della procedura da seguire per l'entrata, un uso della macchina senza il rispetto delle condizioni di sicurezza. Il lavoratore, infatti, per compiere l'operazione, si era servito del varco non precluso ed era entrato nella zona motrice della macchina, venendo in contatto con masse calde. Se l'accesso usato fosse stato segregato in modo da non permettere ad una persona di passare attraverso di esso, l'infortunio non si sarebbe verificato. Proprio la presenza del varco non segregato aveva reso possibile il comportamento del lavoratore, l'accesso nella zona motrice della macchina ed il contatto con masse calde. Ne derivava che, poiché era possibile, attraverso l'accesso non segregato, venire in contatto con masse calde, il datore di lavoro avrebbe dovuto imporre l'uso di tuta ignifuga. Il collegio ha pure considerato il comportamento della vittima ma, all'esito dell'apprezzamento compiuto, ha escluso che si trattasse di condotta abnorme, del tutto imprevedibile, essendo essa "altamente imprudente", tanto da fare ravvisare il concorso di colpa dello S. nella causazione dell'evento, ma certo non esorbitante rispetto al procedimento lavorativo in quanto la manovra era stata compiuta nello svolgimento dell'attività demandata.

Il giudizio espresso dalla corte del merito, in quanto giustificato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del C. al pagamento delle spese processuali. Il C. va, altresì, condannato a rifondere alle parti civili costituite le spese sostenute nel presente giudizio che, non avendo le parti medesime presentato la relativa nota, vanno liquidate equitativamente in complessivi 3000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida equitativamente in complessivi 3000,00, oltre accessori come per legge.