Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 2004
Validità: 16.04.2004- 31.12.2007
Parti: Confimpresa Euromed, Assocostruttori-Confimpresa Euromed e Fesica-Confsal*
Settori: Edilizia, Piccola e media impresa, artigianato e cooperative, Confsal
Fonte: CNEL
Note*: Il 30 gennaio 2005 con un Protocollo di intesa sottoscrivono ed aderiscono al CCNL anche Cila, Cisal Edili, Confail Edilizia.
Il 23 febbraio 2007 con un Protocollo di intesa sottoscrivono ed aderiscono al CCNL anche Capimed, Usae, Usae-Fnle, Confimprese Italia

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Incontri informativi tra le parti
Trattamenti di integrazione salariale
Mobilità
Parte prima - Regolamento per gli operai
Art. O-1 - Documenti e assunzione
Art. O-2 - Periodo di prova
Art. O-3 - Variazione delle mansioni e mansioni promiscue
Art. O-4 - Orario di lavoro
Art. O-5 - Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia
Art. O-6 - Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi
• Riposi settimanali

• Riposi annui
• Sospensioni riduzioni di lavoro
• Lavoro a turni
• Recuperi
Art. O-7 - Paga base oraria, contingenza ed ECR
Art. O-8 - Elemento Economico Provinciale
Art. O-9 - Lavoro a cottimo
Art. O-10 - Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative
Art. O-11 - Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. O-12 - Vacanze annuali
Art. O-13 - Premio natalizio
Art. O-14 - Giorni di festività annuali
Art. O-15 - Accantonamento somme presso la Edile Cassa Autonoma
Art. O-16 - Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi
• Lavoro supplementare o straordinario
• Lavori in condizioni disagiate
• Lavori in galleria
• Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Art. O-17 - Elementi di definizione della retribuzione e modalità di pagamento
Art. O-18 - Retribuzione per lavori in trasferta - Trattamento per malattia, malattia professionale e infortunio
• Lavori in trasferta
• Normativa per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
• Trattamento per malattia
• Malattia professionale o infortunio
Art. O-19 - Anzianità edil-professionale normale e straordinaria
Art. O-20 - Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari
Art. O-21 - Preavviso di licenziamento, reclami, trattamento di fine rapporto e indennità in caso di morte
• Preavviso di licenziamento
• Trattamento di fine rapporto (TFR)
• Indennità per mortalità
Art. O-22 - Quote associative
Art. O-23 - Edili Casse Autonome
Art. O-24 - Congedo per matrimonio
Art. O-25 - Contrattazione territoriale
Parte seconda - Regolamento per impiegati
Art. I-1 - Documenti e assunzione
• Documenti
• Assunzione
Art. I-2 - Periodo di prova
Art. I-3 - Orario di lavoro
Art. I-4 - Elementi del trattamento economico globale
Art. I-5 - Stipendio minimo mensile
Art. I-6 - Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario
• Maneggio denaro
• Trasferta
• Lavori in condizioni di disagio
• Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. I-7 - Premio di produzione e aumenti di anzianità
• Premio produzione
• Aumenti anzianità
Art. I-8 - Mutamento di mansioni, trasferimento e alloggio
Art. I-9 - Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali
• Riscossione della retribuzione
• Festività annuali e riposi settimanali
• Vacanze annuali
• Riposi compensativi
Art. I-10 - Tredicesima mensilità, premio annuo e di fedeltà
• Tredicesima mensilità
• Premio annuo
• Premio di fedeltà
Art. I-11 - Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale ed infortunio
• Malattia
• Infortunio o malattia professionale
Art. I-12 - Preavviso per licenziamento, reclami, TFR e indennità in caso di morte
• Preavviso per licenziamento
• Trattamento di fine rapporto
• Mortalità
Art. I-13 - Quote associative
Art. I-14 - Congedo per matrimonio
Art. I-15 - Aspettativa, doveri e disciplina
• Aspettativa
• Doveri e disciplina
Art. I-16 - Certificati di lavoro e definizione delle controversie
• Certificati di lavoro
• Controversie
Art. I-17 - Licenziamenti
Parte terza - Regolamento per i quadri
Art. Q-1 - Regolamentazione per i quadri
Parte quarta - Regolamento comune ad operai ed impiegati
Art. I/O-1: Classificazione dei lavoratori del settore edile
Art. I/O-2 - Chiamata per obbligo di leva e richiamo militare
Art. I/O-3 - Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli
• Utilizzo di videoterminali
• Permessi da utilizzare per il padre lavoratore
• Lavoratori invalidi
• Portatori di handicap
Art. I/O-4 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie
• Lavoratori extracomunitari

• Tossicodipendenti
Art. I/O-5 - Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Piani di sicurezza
• Sicurezza e igiene

• Obblighi dei lavoratori
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Dispositivi di protezione individuale
• Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
• Prevenzione e sicurezza del lavoro
Art. I/O-6 - Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali
• Diritto di alloggio

• Mense
Art. I/O- 7 - Tipologie assenze e permessi
• Permessi
• Assenze
Art. I/O-8 - Diritto alla formazione professionale e allo studio
• Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni
• Ente di Formazione Edile Interregionale - EFEI
Art. I/O-9 - Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro
• Apprendistato

• Lavoro part-time e interinale
• Contratto di formazione e lavoro
• Contratti di inserimento
• Contratti di riallineamento
• Legge Biagi
Art. I/O-10 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. I/O-11 - Diritti sindacali, definizione delle controversie, provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda
• Assemblee

• Rappresentanze sindacali
• Tutela dei licenziamenti individuali
• Provvedimenti disciplinari
• Cessione impresa
Art. I/O-12 - Licenziamenti
Art. I/O-13 - Fondo di previdenza complementare
Art. I/O-14 - Disposizioni generali
Art. I/O-15 - Divieto di riproduzione e condizioni di stampa
Art. I/O-16 - Decorrenza e durata contratto
Elenco degli allegati
Allegati
Tabella A: Tabella dei minimi di paga base oraria e aumenti retributivi - Piccola media industria e imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio
Tabella A1: Tabella dei minimi stipendi mensili - Piccola e media industria e imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio
Tabella B: Tabella dei minimi di paga base oraria - Cooperative del settore edilizio
Tabella B1: Tabella dei minimi stipendi mensili - Cooperative del settore edilizio
Tabella contingenza operai e impiegati
Tabella C e C1: Tabelle contingenza operai e impiegati - Piccola e media industria imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio
Tabella D e D1: Tabelle contingenza operai e impiegati - Cooperative del settore edilizio
Tabella E: Aumenti retributivi - Piccola e media industria e imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio
Tabella E1: Aumenti retributivi - Cooperative del settore edilizio
Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Composizione delle controversie
Codice disciplinare
Patronati
Allegato 1: Protocollo di intesa tra le parti per la costituzione enti bilaterali, definizione regolamenti e accordi vari
Allegato 1/A: Edili Casse Autonome - Statuto tipo
Allegato 1/B: Regolamento per anzianità edil-professionale normale e straordinaria
Allegato 1/C: Regolamento accantonamento della maggiorazione per vacanze annuali, premio natalizio e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio.

Addì 16/04/2004, in Roma presso la sede della Segr. Nazionale Fesica Confsal in via Ruggero Fiore, 25, Tra la Confimpresa Euromed […], la Assocostruttori- Confimpresa Euromed e la Fesica Confsal […]

Premesso che:
Per il settore delle opere edilizie e affini l'articolazione contrattuale terminale risulta essere a livello territoriale provinciale (anche ai sensi della legge n. 109/94).
A livello nazionale sarà costituita (in aggiunta alle esistenti che saranno modificatela Edile Cassa Autonoma Nazionale che di seguito sarà denominata ECAAN, per un'effettiva realizzazione di un sistema nazionale di Edili Casse Autonome, degli Enti paritetici contrattuali denominati "Edili Casse Nazionali".
La Edile Cassa Autonoma Nazionale è un'organizzazione amministrativo-contabile a livello nazionale che si sviluppa a livello regionale e territoriale.
La Cassa edile ha il compito di raccogliere i versamenti effettuati dalle imprese per i lavoratori iscritti a titolo di gratifica natalizia e ferie.
Il consiglio della ECAAN avrà un comitato paritetico tra le parti. Saranno versati i contributi dovuti dalle imprese e i lavoratori che saranno stabiliti in sede di confronto ed allegato al presente CCNL. All'atto dell'iscrizione le imprese e i lavoratori sono vincolati al versamento di quote di adesione contrattuale che saranno stabilite in sede di confronto e allegato al presente contratto.
Le funzionalità delle ECAAN saranno determinate dal regolamento e statuto che sarà sottoscritto dalle parti contraenti in sede di confronto entro e non oltre 90 gg. dalla firma del presente CCNL e che è parte integrante.
Le parti contraenti concordano sull'importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia a un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre a un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani, etc.
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati "EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa Autonoma".
Saranno definiti gli Organismi Paritetici Provinciali (Enti bilaterali ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94) che in simbiosi diretta con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori dell'organizzazione di corsi per la sicurezza e salute per tutti gli operatori interessati (D.lgs. n. 626/94) e inoltre promuoveranno corsi di 60 e 120 ore per "Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", per "Responsabile dei lavori" (D.lgs. n. 494/96 e successive).
Gli Organismi Paritetici Provinciali avranno un ruolo importante e di sostegno per la contrattazione territoriale, ponendo quasi esclusiva attenzione alla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a tutti i livelli territoriali per tutto il periodo della sua validità.
In riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell'Artigianato edile e affini, delle Cooperative nel settore edilizio che svolgono le lavorazioni edili in appresso descritte.

Campo di applicazione
- Realizzazione di lavori edili, stradali, marittimi, acquedotti, gasdotti, forestali, impianti idrici e irrigui, lavori di bonifica.
- Costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali.
- Interventi di ristrutturazione e riammodernamento di strutture interne ed esterne.
- Interventi di ristrutturazione e restauro su complessi edilizi e opere d'arte di notevole interesse storico e/o artistico.
- Realizzazione di lavori elettrici in genere, linee aeree, cabine elettriche, illuminazione di qualsiasi tipo, scavi e collocazione di cavi, palificazioni.
- Intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili.
- Decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie.
- Pavimentazione realizzata in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali.
- Preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti.
- Posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, carboni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti.
- Posa in opera di attrezzature vane di servizio.
- Lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici.
- Spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti.
- Lavori di segnaletica stradale, gestione e manutenzione della rete delle reti impiantistiche (idriche, fognarie, metano, etc.).
- Costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.
- Pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriare o irriguo.
- Costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili.
- Costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie.
- Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali.
- Costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie.
- Messa in opera di pali, tralicci e simili.
- Costruzione di linee elettriche e telefoniche.
- Scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia ecc.
- Realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili.
- Costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
- Movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili).
- Movimenti di terra: scavi, sterri, riporti, adattamento o riadattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, etc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti e cave di argilla.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento negli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili.
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri ecc.), che vi è addetto, e alle dipendenze di un'impresa edile.

Incontri informativi tra le parti
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificate.
- Livello nazionale
Annualmente gli Organismi Nazionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate saranno discusse ed eventualmente approvate delle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore delle costruzioni edili.
- Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni regionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire il credito agevolato.
Le parti contraenti si impegnano per una formazione professionale adeguata e qualificata rivolta in modo particolare ai disoccupati, inoccupati e per i lavoratori in mobilità tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regionale.
- Livello territoriale
Il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le parti si incontreranno semestralmente, per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nel luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) e nel cantieri temporanei e mobili.

Parte prima - Regolamento per gli operai
Art. O-4 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme legislative con le varie deroghe ed eccezioni.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Se l'impresa, artigiano e cooperativa per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato, sarà corrisposta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17.
Resta salvo quanto previsto dall'art. O-6 in materia di recupero. Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10.9.23 n. 1955 e del R.D. 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. O-16 del presente contratto.

Art. O-5 - Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia
I lavori discontinui, di semplice attesa o custodia sono quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 48 ore settimanali.
[…]

Art. O-6 - Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi
Riposi settimanali

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quando siano applicabili alle imprese, artigiani e cooperative e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale; gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17 sempre ché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. O-16, punto n).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Lavoro a turni
Se si evidenziano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, oppure si ha l'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti per una più rapida esecuzione dei lavori, allora tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Art. O-9 - Lavoro a cottimo
Le norme che regolano il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, sono in appresso descritte.
Gli apprendisti non possono essere adibiti a lavorazioni retribuite a cottimo o comunque a incentivo o in serie, tranne che eccezionalmente per il tempo strettamente necessario all'addestramento, e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il lavoro a cottimo può essere individuale o collettivo con divieto del datore di lavoro di affidare a intermediari, siano questi dipendenti o terzi o società anche cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
[…]
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori interessati, assistiti ove esistano dalle rappresentanze sindacali.
Gli aspetti da concordare saranno quelli relativi alla:
- composizione della squadra, per cottimi collettivi, con l'indicazione nominativa dei partecipanti, delle rispettive qualifiche e mansioni;
- descrizione puntuale delle lavorazioni da effettuare;
- unità di misura di cottimo assunta per la formazione della tariffa e per la sua liquidazione;
[…]

Art. O-10 - Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative
Nelle lavorazioni in genere e nel lavoro a cottimo sono vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. Non si potrà fare ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, se i lavoratori medesimi siano organizzati e costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato.

Art. O-11 - Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto; è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze commesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio ponteggi, impianti vari, gru, etc.).
Si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa a un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile che, nell'effettuazione delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo O-25.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile sono tenute a comunicare alla Edile Cassa Autonoma competente, per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali, redatta su modulistica messa a disposizione dalla Edile Cassa Autonoma.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le Assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltante o subappaltante sono tenute a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi territoriali, redatta secondo la modulistica concordata tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 30 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo del presente CCNL.
Qualunque controversia, da far valere nei confronti del datore di lavoro appaltante o subappaltante, deve, a pena di scadenza, essere segnalata entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dal lavoratore all'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626/94.
Il rappresentante sindacale aziendale ha poteri d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della normativa per l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Art. O-12 - Vacanze annuali
A tutti i lavoratori spetta un periodo annuale di riposo retribuito e possibilmente Continuativo volto a ristabilire l'equilibrio psico-fisico compromesso dall'attività lavorativa.
[…]

Art. O-16 - Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi
Lavori in condizioni disagiate
I lavoratori che effettuano lavorazioni in condizioni disagiate in appresso evidenziate avranno corrisposte le indennità sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Lavorazioni varie Tabella unica nazionale Situazioni extra

a) Lavori eseguiti con pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4 5

b) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli addetti all'utilizzo dei martelli)   limitatamente agli addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 5

d) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori ferroviari

8 15

e) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, laghi e fiumi

8 15

f) Lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe

8 17

h) Lavori di pulizia degli stampi metallici in fabbriche di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura (riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi), crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

i) Lavori eseguiti in fabbriche di prefabbricazione, ove con l'impiego di aria compressa ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati è tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

l) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio

11 17

m) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, etc.)

12 20

n) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e se presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

o) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 50% e oltre

13 20

p) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

q) Lavori in acqua nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dal datore di lavoro l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro la stessa o melma di altezza superiore a cm. 10

16 28

r) Lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

s) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 5 dal piano terra o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

t) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 8 metri

19 35

u) Lavori per fognature nuove in galleria

19 35

v) Spurgo di pozzi bianchi preesisterti con profondità superiore a 3 metri

20 35

z) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

x) Costruzione di pozzi a profondità oltre 8 metri

22 40

y) Lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Reggio Calabria, Crotone, Ragusa, Siracusa, Macerata, Parma, Arezzo e Genova.
Ai lavoratori che effettuano lavorazioni con i piedi dentro il getto di calcestruzzo o simili, il datore di lavoro deve fornire i necessari dispositivi di protezione individuali.

Lavori in galleria
Per i lavoratori addetti ad esecuzioni lavorative in galleria viene prevista un'indennità determinata dalle Associazioni territoriali, per la provincia di propria competenza, entro il valore max sotto indicato:
- per i lavoratori addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Il personale addetto a lavori in galleria in condizioni di eccezionale disagio (forti getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 50%; gallerie con sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 2 chilometri dall'imbocco) può promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non maggiore del 20%.

Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Per i lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione viene prevista un'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto C) dell'art. O-17 per tutte le ore di lavoro prestate.

Art. O-20 - Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari
L'operaio deve utilizzare diligentemente e conservare in buono stato arnesi, attrezzi, macchine e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportare nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Se si effettuano modifiche arbitrarie agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto messo a sua disposizione allora il datore di lavoro potrà rivalersi, in caso di danno, sulle sue competenze, previa contestazione dell'addebito.
Per utilizzare utensili e materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo-squadra o se non esiste al datore di lavoro. […]

Art. O-23 - Edili Casse Autonome
Le parti contraenti concordano la costituzione di un Organismo Paritetico nazionale che si sviluppa a livello regionale e territoriale i cui scopi e finalità saranno definiti dall'atto costitutivo stesso e dallo statuto sociale approvato dalle parti. Il finanziamento di tale Organismo di rappresentanza nazionale sarà garantito da contributi percentuali da stabilire sede di costituzione ed erogati dalle Edili Casse Autonome Interprovinciali.
A livello regionale e territoriale saranno costituite, per un'effettiva realizzazione di un sistema nazionale di Edili Casse Autonome, degli Enti paritetici contrattuali denominati "Edili Casse regionali e territoriali".
L'Edile Cassa regionale e territoriale è un Ente paritetico contrattuale costituito in adempimento a quanto stabilito dal protocollo di intesa già stipulato tra Confimpresa Euromed, Assocostruttori-Confimpresa Euromed e la Fesica Confsal.
Tutte le norme in appresso evidenziate e contenute nel presente contratto riguardano le Edili Casse Autonome da costituire e costituite a norma del comma precedente.
Tutta l'organizzazione, i versamenti e le contribuzioni alle Edili Casse Autonome scaturiscono dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e da quelli integrativi regionali e provinciali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 2.
Le Associazioni territoriali stipulanti concordano di definire la misura del contributo alle Edili Casse Autonome in una quota massima del 3%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) art. O-17.
Tale quota potrà essere variata e stabilita in misura superiore al 3% se si presentano specifiche esigenze a livello territoriale e sentite le Organizzazioni territoriali. Il contributo per il funzionamento delle Edili Casse Autonome prima detto è così suddiviso: per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori. La contribuzione spettante, e a carico del lavoratore, dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro e calcolata sul valore della retribuzione di ogni periodo di paga per poi essere versata alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma è amministrata dal Consiglio Generale nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori. Ogni prelievo, erogazione o movimento di fondi sarà effettuato con firma abbinata delle parti nel rispetto della pariteticità.
Il membro che presiede il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto, di comune accordo tra le parti, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 30 marzo dell'anno successivo.
Tutte le prestazioni erogate dalle Edili Casse Autonome scaturiscono dagli accordi e contrattazioni effettuate dalle Associazioni nazionali stipulanti e dagli accordi territoriali.
A livello territoriale, che coincide con i confini provinciali, saranno operanti gli sportelli provinciali delle Edili Casse Autonome che avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale.
Le prestazioni definite dagli accordi locali saranno concordate con le Organizzazioni Territoriali nei limiti delle reali disponibilità economiche e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Edile Cassa Autonoma.
L'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma vincola i datori di lavoro e gli operai al rispetto totale del presente contratto nazionale del lavoro e degli accordi territoriali nonché dello Statuto e Regolamenti interni approvati dagli organismi della Edile Cassa Autonoma.
Le strutture provinciali inseriranno nella modulistica per l'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma la dichiarazione scritta di adesione al CCNL e agli accordi locali.
L'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma impegna i lavoratori e i datori di lavoro al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La quota nazionale di adesione contrattuale è pari allo 0,150% degli elementi di retribuzione di cui all'art. O-17 punto C) sia per i datori di lavoro che per gli operai.
Il corrispettivo del valore della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro dalla retribuzione di ogni periodo di paga e viene versato, assieme al corrispettivo a proprio carico, alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma provvederà a far pervenire alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti tale contratto gli importi loro spettanti.
La contrattazione territoriale potrà prevedere la definizione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico sia dei datori di lavoro che degli operai da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. O-17 punto C). Il valore della quota di adesione contrattuale territoriale spettante ai lavoratori e trattenuta dal datore di lavoro sull'importo della retribuzione di ogni periodo di paga sarà versato, assieme al corrispettivo a proprio carico, alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma provvederà a far pervenire, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro dei lavoratori stipulanti gli accordi locali, gli importi loro spettanti.
Lo schema di Statuto tipo per le Edili Casse è evidenziato nell'allegato 1/A che fa parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. O-25 - Contrattazione territoriale
La contrattazione integrativa territoriale è a livello provinciale. Le Organizzazioni Sindacali territoriali effettueranno la contrattazione territoriale con validità quadriennale, definendo:
- l'orario normale di lavoro fissato tenendo conto delle condizioni ambientali meteorologiche;
- l'indennità per lavori in condizioni disagiate (alta montagna, galleria, etc.);
[…]
- i parametri attuativi dell'accantonamento alla Edile Cassa Autonoma;
[…]

Parte seconda - Regolamento per impiegati
Art. I-3 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro rispetta le norme di legge con le eccezioni e le deroghe contrattuali. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni settimanali.
Se il datore di lavoro, per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. I-4. Il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, si attiene all'orario di lavoro dettato per gli operai di produzione dall'art. O-5 (parte operai) e dagli accordi integrativi territoriali. Il lavoro oltre gli orari contrattuali (straordinario) dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive di cui all'art. I-6.

Art. I-6 - Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario
Lavori in condizioni di disagio

Gli impiegati che prestano la loro opera, continuamente in condizioni di disagio come gli operai alta montagna, cassoni ad aria compressa, galleria), spetta:
A) se le lavorazioni sono in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavorazioni in alta montagna, lo stesso trattamento per alloggio e vitto.
Le percentuali vanno calcolate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. I-4;
B) se le lavorazioni sono in galleria: un'indennità di Euro 13,00 mensili.
Sono considerati personale direttivo (esclusi dalla limitazione dell'orario di lavoro) quello preposto alla direzione tecnica od responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, R.D. 10.9.23 n. 1955).
Al personale predetto spetta un'indennità del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza. L'importo della indennità suddetta potrà esse e detratta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato per la particolarità delle mansioni.

Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L'impiegato (sia tecnico o amministrativo) non può rifiutarsi, nel limiti consentiti dalla legge, di eseguire lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo evidenti e giustificati motivi di impossibilità.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nel quali si dovrà effettuare appena risulta possibile.
[…]

Art. I-9 - Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali
Festività annuali e riposi settimanali

[…]
Il riposo settimanale verrà goduto di domenica. Se la domenica cade in turni regolari di lavoro allora essa verrà considerata lavorativa mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato festivo.

Vacanze annuali
[…]
Non è ammesso il rinunciare, da parte dell'impiegato, al godimento delle vacanze annuali.
Se per esigenze lavorative del datore di lavoro non è possibile far usufruire all'impiegato tutte o parte del periodo di vacanze annuali, allora il datore di lavoro è tenuto a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico spettante all'impiegato per non avere usufruito del periodo di vacanze annuali.
[…]

Art. I-11 - Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale ed infortunio
Infortunio o malattia professionale

[…]
Se a causa di postumi invalidanti l'impiegato non è in grado di espletare le sue normali mansioni, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Art. I-15 - Aspettativa, doveri e disciplina
Doveri e disciplina

Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 C.C.). Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad esse pregiudizio.
Gli impiegati dovranno osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Il datore di lavoro informerà gli impiegati sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare. Inoltre segnalerà il suo superiore diretto, a cui ciascun impiegato deve rivolgersi per avere disposizioni inerenti l'organizzazione lavorativa.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura dei macchinari e strumenti a loro affidati e utilizzati.

Art. I-16 - Certificati di lavoro e definizione delle controversie
Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni imprenditoriali, artigiani e cooperative e dei lavoratori per il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. I-17 - Licenziamenti
La normativa vigente in materia è regolata dalla legge 15.7.66, n. 604, modificata dall'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300 e dalla legge 11.5.90 n. 108.
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
A) per riduzione di personale;
B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori;
2) furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali e altro;
[…]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
8) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Parte quarta - Regolamento comune ad operai ed impiegati
Art. I/O-3 - Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Utilizzo di videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano il rispetto della normativa specifica sull'uso degli stessi (legge [d.lgs.] n. 626/94).

Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap
Le ditte operanti nel settore edili favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
A) compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi.
Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
B) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi.
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge

Art. I/O-4 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie
Lavoratori extracomunitari

Con la finalità di favorire l'inserimento nel settore edilizio di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti di formazione edile previsti dal CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Art. I/O-5 - Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Piani di sicurezza
Sicurezza e igiene

Le parti concordano la piena attuazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 626/94 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 D.lgs. n. 626/94, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), 1), e 1) non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6 ed eletto nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g). del D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto- dovere dell'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge (legge  [d.lgs.] n. 626/94) che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, durante l'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò, le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e ai lavoratori in genere che è elemento dispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili, concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), datori di lavoro (16 ore) e lavoratori (4, 8, 12 ore) al sensi del D.lgs. n. 626/94.
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (EFEI) a livello provinciale utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni di carattere generale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, ecc.

Requisiti
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte a un "rischio residuo" imprevedibile e inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 475/92 e inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora più DPI siano forniti a uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani di sicurezza; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.

Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Nel campo della formazione che sarà attuata tramite gli Enti di Formazione Edile Interregionali (EFEI vedi art. I/O-8) molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente di Formazione Edile Interregionale (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. I/O-6 - Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali
Diritto di alloggio

Se il cantiere edile è situato in località lontane da centri abitati, il datore di lavoro deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi.
Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente un locale cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuoco per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
Il datore di lavoro deve prevedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura di tutto quanto necessario per la preparazione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da 2 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Mense
Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello di cantiere o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Si definisce mensa la struttura deputata in una collettività alla organizzazione e al servizio di distribuzione dei pasti al personale dipendente. La cucina è il luogo ove si manipolano e preparano gli alimenti, mentre l'ambiente destinato alla consumazione dei pasti in edifici o opifici di permanenza collettiva è definito refettorio. La maggior parte delle norme poste a tutela dell'igiene dei consumatori e dei lavoratori si riferisce soprattutto alla igienicità e adeguatezza dei locali (refettorio e cucina) e degli alimenti.
Ciò premesso, occorre dire che l'organizzazione della mensa può essere diversificata in funzione dell'entità dell'utenza, delle esigenze produttive, della disponibilità di spazio.
Si possono avere, nel luoghi di lavoro, strutture "minimali" come semplici sale adibite a refettorio dotate di almeno uno scaldavivande (artt. 40 e 41, DPR n. 303/56)ove vengono consumati gli alimenti portati dal personale, servizi di mensa self-service con pasti precotti o trasportati in loco da aziende specializzate, oppure servizi di tipo "tradizionale" o self-service con alimenti preparati da annessa cucina.

Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare almeno un refettorio nelle aziende in cui più di 30 dipendenti rimangano all'interno durante la pausa per il pasto; l'obbligo sussiste anche per le aziende con più di 20 operai ove questi siano esposti a materie insudicianti, fumi, vapori, sostanze venefiche e per i lavori all'aperto (artt. 41 e 43, DPR n. 303/56).
I locali dei refettori devono essere almeno provvisti di tavoli e sedili e devono essere ben illuminati, aerati, riscaldati in inverno; i pavimenti non devono essere polverosi, le pareti devono essere intonacate e imbiancate (art. 41, DPR n. 303/56).
Il lavoratore deve avere la possibilità di conservare le vivande in luoghi adatti e di riscaldarle.
Non è ammessa la somministrazione di vino, birra o altri alcolici, salvo modiche quantità durante l'orario dei pasti (art. 42, DPR n. 303/56).
Per le imprese che effettuano lavori in sotterraneo con più di 50 dipendenti alloggiati, è prescritta la istituzione di un servizio di mensa a richiesta di almeno 10 dipendenti (artt. 91 e 92 DPR n. 320/56).
Ai sensi dell'art. 29 del DPR n. 327/80, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli dovranno sempre essere puliti e lavati dopo ogni utilizzazione. Le acque non asservite a pubblici acquedotti dovranno essere sottoposte a periodici controlli. Nei locali per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione di impianti e locali in quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi.
Devono inoltre essere rispettati i relativi regolamenti comunali d'igiene.
Ai sensi dell'art. 32 del già citato DPR, i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e di bevande devono:
- essere di facile pulizia, disinfettabili all'interno e all'esterno;
- avere superfici a contatto con gli alimenti di materiale idoneo;
- avere sorgenti interne di calore in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti;
- avere un'adeguata attrezzatura che garantisca una buona conservazione delle sostanze alimentari deperibili o surgelate o delle bevande e piatti caldi con un congegno che blocchi la distribuzione in caso di variazioni abnormi della temperatura;
- essere collocati lontano da sorgenti di calore;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni. La installazione dei distributori deve essere comunicata alla USL, territorialmente competente.

Adempimenti amministrativi
L'esercizio di una mensa è soggetto ad autorizzazione sanitaria (art. 2, legge n. 283/62) da parte del Sindaco (art. 25, DPR n. 327/80) che la concede sentiti i Servizi d'igiene della ASL territorialmente competente (che effettuano anche le attività di vigilanza congiuntamente ai Servizi veterinari e di prevenzione, igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro).
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie devono contenere (art. 26, DPR n. 327/80): nome, ragione sociale e sede dell'impresa, ubicazione del laboratorio, stabilimento o deposito, indicazione dei generi merceologici che si intendono lavorare, confezionare o tenere in deposito, descrizione ed estremi di deposito degli eventuali marchi identificativi dell'impresa, l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni, il termine di approntamento dello stabilimento o del deposito. Le domande devono essere corredate da piante planimetriche dei locali in scala non superiore a 1:500, da una descrizione sommaria dei locali, impianti e attrezzature, da indicazione relative:
a) all'impianto di approvvigionamento idrico;
b) all'idoneità della rete di distribuzione;
c) alla documentazione sulla potabilità dell'acqua (se non asserviti a un pubblico acquedotto). I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dal produrre la documentazione relativa ai punti a-b-c;
d) all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
e) ai sistemi scelti per assicurare salubrità e conservazione delle sostanze alimentari;
f) ai marchi depositati (escluso i depositi all'ingrosso).
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti (art. 27, DPR n. 327/80) e l'impresa deve poi dare comunicazione all'autorità sanitaria di eventuali variazioni di nome, ragione sociale, sede dell'impresa, marchi depositati. Le variazioni predette comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza, mentre le variazioni di ubicazione dello stabilimento e delle sostanze lavorate comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.
I locali devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dagli artt. 28, 29, 30 e 31 del DPR n. 327/80 e in particolare, essere sufficientemente ampi, costruiti in modo da garantire una facile e adeguata pulizia, rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario con microclima adeguato, aerabili, con un sistema di illuminazione tale da prevenire la contaminazione degli alimenti, con pareti e superfici facilmente lavabili e disinfettabili, muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori, adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati. I locali adibiti a servizi igienici per gli ospiti e il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica dovranno avere pareti e pavimenti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.
I gabinetti del personale dovranno essere in numero adeguato, dotati di acqua corrente in quantità sufficiente, di lavabo a comando non manuale, di distributori di sapone e di asciugamani non riutilizzabili. Gli spogliatoi dovranno essere forniti di armadietti individuali, lavabili, disinfettabili, a doppio scomparto.
Le docce dovranno essere in numero adeguato a seconda del tipo delle lavorazioni e del numero di addetti. Inoltre vi dovranno essere adeguati dispositivi e contenitori per assicurare un adeguato smaltimento di rifiuti e immondizie, a congrua distanza dai locali di lavorazione e in aree opportunamente protette.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione delle sostanze alimentari destinato a venire a contatto anche temporaneamente con alimenti o bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria (art. 14, legge n. 283/62) attestata dalla compilazione di un libretto personale rilasciato dalla ASL territorialmente competente a validità annuale. Tale libretto deve essere conservato sul luogo di lavoro e deve esser esibito a richiesta dagli organi di vigilanza (art. 41, DPR n. 327/80).
Il rilascio e il rinnovo del libretto sono subordinati all'esecuzione di una visita medica integrata da indagini strumentali e di laboratorio (tampone faringeo, coprocultura per salmonella, VDRL, RX torace o Tine Test) e all'effettuazione delle prescritte vaccinazioni (tifo, paratifo, tetano).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di chiedere al personale assentatosi per malattia per oltre 5 giorni un certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio. Inoltre (art. 42, DPR n. 327/80) negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Tute, giacche, sopravvesti e copricapo devono essere puliti e il personale deve curare la pulizia della persona e in particolare delle mani. Infine, il trasporto delle sostanze alimentari (art. 43, DPR n. 327/80) deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e autorizzato (art. 44, DPR n. 327/80) se con cisterna o altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, se adibito al trasporto di surgelati per distribuzione al dettaglianti oppure al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Questioni interpretative
L'obbligo del libretto sanitario di cui all'art. 14 della legge n. 283/62, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte di cassazione, sussiste anche per il personale non direttamente addetto alla manipolazione o distribuzione di alimenti e bevande, che presta la propria opera nell'ambito dell'esercizio commerciale o della mensa (personale addetto al trasporto, alla pulizia di suppellettili, ecc.).
L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 5 del DPR n. 283/62 (presenza di parassiti o microrganismi aventi carica eccessiva) richiede la esecuzione di opportuni esami di laboratorio da effettuarsi da parte della competente USL, in prima istanza, e presso l'Istituto superiore di sanità, in sede di revisione; qualora gli alimenti presentino evidenti segni esteriori di non commestibilità viene ritenuto sufficiente il semplice accertamento obiettivo da parte degli organi sanitari di controllo.

Art. I/O-8 - Diritto alla formazione professionale e allo studio
Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni

Premessa
Le parti contraenti concordano sull'importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre a un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative.
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati "EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa".
Obiettivo generale dell'Ente scuola è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
A livello territoriale saranno operativi gli Uffici provinciali dell'EFEI, abbinati agli uffici della Edile Cassa operanti per provincia, i quali avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale.
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale, relativamente alla sicurezza sui luoghi di. lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Gli Organismi Paritetici Provinciali, formati da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti designati pariteticamente dalle parti, in simbiosi con le strutture provinciali dell'EFEI - Ente Scuola, avranno funzione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro relativamente alla prevenzione e salute nei luoghi di lavoro e in particolare nel cantieri temporanei e mobili (D.lgs n. 626/94). Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in mento a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 20 D.lgs. n. 626/94).
Gli Organismi Paritetici Provinciali si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali EFEI, affinché l'imprese e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (4, 8, 12 ore).
La formazione dei lavoratori e quella dei loro Rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici (art. 20 D.lgs. n. 626/94), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Gli Organismi Paritetici Provinciali in collaborazione con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori dell'organizzazione di corsi per datori di lavoro e imprese, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.lgs. n. 626/94).
Gli Organismi Paritetici Provinciali avranno un ruolo importante e di sostegno alla contrattazione territoriale per la prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

Ente di Formazione Edile Interregionale - EFEI
Obiettivo generale degli Enti scuola EFEI è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'EFEI:
a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di Formazione Professionale in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di Formazione Professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
c) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche, a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto l'EFEI può operare centralmente e perifericamente in accordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
d) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni Nazionali, Internazionali compresa la Comunità Economica Europea per quel che attiene i programmi formativi;
e) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la Formazione Professionale;
f) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
[…]
Per l'espletamento delle attività tecniche e operative funzionali al perseguimento di ruolo dell'EFEI e del raggiungimento dello scopo sociale, l'EFEI potrà dotarsi di una struttura adeguata al perseguimento dei suoi scopi e rappresentativa di tutte le parti costituenti.
[…]
Le attività di formazione saranno indirizzate a:
- giovani disoccupati o inoccupati da avviare al lavoro nel settore edilizio;
- lavoratori e personale dipendente da imprese;
- lavoratrici per un inserimento nel settore edilizio;
- lavoratori del settore edilizio, posti in mobilità e utilizzati in LSU;
- lavoratori disoccupati e inoccupati del settore edilizio.
I partecipanti ai corsi di formazione dopo aver superato con esito favorevole esame finale avranno diritto al rilascio di attestato con indicazione del corso frequentato.
Il finanziamento degli Enti di formazione EFEI e degli OPP avverrà con un contributo a carico delle imprese definito territorialmente e in misura compresa tra lo 0,2% e l'1% calcolato sugli elementi della retribuzione e versato con modalità definite dalle Organizzazioni territoriali.
Gli Enti di formazione e gli OPP si attiveranno per elaborare convenzioni e programmi didattici per corsi di formazione nel settore edile finanziati da Comuni, Province Regionali, Regioni, ASL, FSE, Ordini professionali ed Enti Istituzionali vari.

Art. I/O-9 - Regole per gli apprendisti, lavoro part- time e interinale, contratti di formazione e lavoro
Apprendistato

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Il numero di apprendisti non può essere superiore a quello dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio.
Il datore di lavoro che non ha alle sue dipendenze lavoratori qualificati - specializzati, o se ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Il datore di lavoro che ha meno di 3 dipendenti o non ne ha affatto, non può assumere più di 3 apprendisti.
Per le aziende artigiane edili i limiti stabiliti sono di 5 dipendenti e 9 apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti sopraindicati non si computano:
- per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali.
Vengono invece computati:
- i dipendenti, esclusi quelli indicati precedentemente, qualunque sia l'attività svolta;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa;
- i familiari dell'imprenditore (o dei soci) che svolgono il loro lavoro prevalentemente nell' impresa;
- i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all'orario svolto, riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nelle aziende, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
Possono essere assunti per apprendistato tutti i giovani di età tra i 16 e i 24 anni privi della qualificazione professionale oggetto del rapporto di apprendistato. Nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna l'età massima è elevata a 26 anni. Per i portatori di handicaps i limiti suddetti sono elevati di 2 anni.
Per assumere un apprendista occorre essere preventivamente in possesso dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ed è necessario far sottoporre l'apprendista da assumere a visita sanitaria.
Le Aziende artigiane possono assumere gli apprendisti direttamente con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di collocamento entro 10 giorni.
[…]
Se l'apprendista ha effettuato servizio presso altre imprese allora i periodi si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione, solo se non separati da interruzioni di un anno e purché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il cumulo, l'apprendista deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Il datore di lavoro oltre alla normale registrazione sul libretto di lavoro rilascerà un certificato che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative effettuate.
Per gli apprendisti lavoratori il periodo di apprendistato è fissato in 36 mesi […]
Le ore di insegnamento complementare (art. 10, legge n. 25/55) si effettueranno di norma presso gli Enti Scuola EFEI e sono in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi anche in orari diversi dalla normale attività.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali (comprese le ore per l'insegnamento complementare).
Agli apprendisti lavoratori e impiegati si applicano le norme di cui agli artt. O-4 e I-3.
[…]

Lavoro part-time e interinale
[…]
Le parti contraenti ritengono che in relazione alla particolarità del settore edilizio il lavoro interinale possa essere utilizzato dai datori di lavoro, sempre rispettando la normativa vigente in materia, per utilizzazione di qualifiche altamente professionali.

Contratto di formazione e lavoro
Nei contratti di formazione e lavoro il datore ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per la prestazione lavorativa e di formare il giovane. Il contratto di formazione e lavoro è ritenuto dalle parti contraenti un ottimo strumento legislativo per facilitare e incrementare l'accesso dei giovani nel settore edilizio.
I datori di lavoro potranno assumere con CFL soggetti già iscritti nelle liste di collocamento di età compresa tra 16 e 32 anni.
Le tipologie previste per i CFL sono:
A) Contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1 - acquisizione di professionalità intermedia;
2 - acquisizione di professionalità elevata.
B) Contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo.
I CFL di cui alla lett. A) non possono avere una durata superiore a 24 mesi, quelli della lett. B) a 12 mesi ed entrambi rinnovabili.
Il contratto va stipulato per iscritto e una copia va consegnata al lavoratore unitamente al progetto di formazione, dal quale deve risultare la durata complessiva del contratto. La mancanza della forma scritta produce la nullità parziale del contratto di formazione con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
I contratti di cui alla lett. A) devono prevedere, rispettivamente, una formazione di almeno 80 e 130 ore, da effettuarsi sul luogo di lavoro. Per i contratti di cui alla lett. B), invece la formazione minima è di 20 ore e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
La Confimpresa Euromed e la Fesica Confsal rimarcano la volontà reciproca di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro e dopo il deposito del presente contratto collettivo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiederanno l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione da quanto disposto dal DL n. 108/91 convertito nella legge n. 169/91.
I progetti di formazione e lavoro definiti dalle parti contraenti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale per ottenere il rilascio alle imprese associate alla Confimpresa Euromed dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'Impiego territorialmente competenti.
Il contratto mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (A - 1) viene consentito per il conseguimento delle professionalità del 2° livello e avrà durata di 24 mesi con previsione di una formazione teorica di 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo A) - 2 per acquisizione di professionalità elevate viene consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e al 4° livello e avrà una durata di 24 mesi prevedendo una formazione teorica di 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo B) avrà durata massima di 12 mesi con formazione teorica di 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa ed è consentito per conseguire le qualifiche del 5° livello del presente contratto.
La formazione di carattere teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro dai propri familiari collaboratori.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Contratti di inserimento
[…]
I lavoratori portatori di handicap ed extracomunitari e non del caso di assunzione si a tempo determinato o indeterminato viene applicato il presente CCNL tenuto conto delle leggi vigenti.

Legge Biagi
Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla legge Biagi vengono recepite interamente dal presente CCNL.

Art. I/O-11 - Diritti sindacali, definizione delle controversie, provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda
Assemblee

Sono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Rappresentanze sindacali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni nell'unità produttiva.

Provvedimenti disciplinari
[…]
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
A) con richiamo verbale;
B) con ammonizione scritta;
C) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione;
D) con la sospensione fino a un massimo di 2 giorni;
E) con il licenziamento per mancanze.
[…]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso; si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
F) Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. I/O-12 - Licenziamenti
La normativa vigente in materia è regolata dalla legge 15.7.66 n. 604, modificata dall'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300, e dalla legge 11.5.90 n. 108. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
A) per riduzione di personale;
B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui da presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori;
2) furto, frode, danneggiamento volontari o od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali e altro;
[…]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
8) recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. I/O-14 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto

Allegati
Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
È costituita una commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da 8 membri di cui 4 nominati dalle organizzazione datoriali e 4 nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'impresa e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di secondo livello.
b) Tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo seguente, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie.
[…]
d) Verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole imprese e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva, il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'impresa e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
e) Esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza su segnalazione di una delle parti stipulanti.
f) Esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali.
g) Definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 18 del presente CCNL.
h) Definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa degli artt. .. del presente CCNL.

Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 25 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970 n. 300 ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui all'art. precedente del presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973 n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui al precedente art. del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno, e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Allegato 1: Protocollo di intesa tra le parti per costituzione enti paritetici, definizione regolamenti e accordi vari
Protocollo d'intesa
Roma addì 16/04/04 tra la Confimpresa Euromed […], la Assocostruttori- Confimpresa Euromed […] e la Fesica- Confsal […] per la costituzione di Organismi paritetici in grado di stimolare, promuovere e attuare la sicurezza nei luoghi di lavoro e un sistema di Edili Casse Autonome in grado di creare una reale competitività rispetto gli attuali sistemi di Casse, per una gestione ottimale degli accantonamenti che consenta di erogare un maggior numero di servizi di buona qualità ai lavoratori del settore edilizia e affini.

Ente Formazione Edile Interregionale (EFEI) e l' Organismo Paritetico Provinciale (OPP) per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro
Al fine di provvedere a una sempre maggiore professionalità degli operatori del settore edile a una riorganizzazione produttiva della manodopera per una maggiore articolazione delle figure professionali e a un'efficace politica di prevenzione antinfortunistica, le Edili Casse saranno affiancate da Scuole di Formazione Professionale costituite pariteticamente dalle stesse associazioni sindacali e di categoria generanti le Edili Casse.
L'Ente Scuola di Formazione Professionale, potrà contare per il suo funzionamento, su una quota di contribuzione stabilita contrattualmente e accantonata dalla Edile Cassa per conto dell'ente formativo potrà altresì utilizzare finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonché privati, solo per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta anche a lavoratori e datori di lavoro non iscritti alle Edili Casse o che operano in settori diverso da quello edile. Le eventuali eccedenze di introito derivanti da queste attività potranno essere utilizzate a favore dell'organismo paritetico e potenziare la divulgazione e la promozione della "cultura" del lavorare in sicurezza.
In stretta collaborazione con l'Ente Scuola di formazione sarà operante in simbiosi un Organismo Paritetico Provinciale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro; tale organismo è inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione anche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94 e succ. mod.
L'ente di formazione, come così l'Organismo Paritetico Provinciale, potranno organizzarsi territorialmente secondo le specifiche esigenze della regione in cui operano, in modo da potere garantire una capillare azione conoscitiva, formativa e informativa.

Norma d'attuazione
In attesa di definire in maniera puntuale quanto previsto nel presente protocollo, con specifico CCNL tra le associazioni firmatarie, si farà riferimento alle contrattazioni esistenti per la piccola, media industria e impresa edile, cooperative e artigiani edili e affini, e alle norme di legge in vigore.