Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1305
Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza di terzi

B.U. Trentino Alto Adige, 17 agosto 2010, n. 33, S. n. 1

L'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 contente il "Nuovo testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevede che le visite mediche effettuate dal medico competente siano finalizzate anche alla verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) prevede che i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi siano sottoposti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

L'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU) individua le mansioni a rischio e le modalità di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

L'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 settembre 2008 contiene le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Al fine di adattare l'intesa e l'accordo di cui sopra alle realtà organizzative ed operative locali, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei servizi per le dipendenze e di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e della Ripartizione provinciale sanità ha elaborato un documento.

In data 25.06.2010 tale documento è stato sottoposto all'esame del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, che ha espresso il proprio parere favorevole.

Si ritiene pertanto necessario recepire l'Intesa e l'Accordo di cui sopra, approvando il documento sull'accertamento di assenza di tossicodipendenza sul lavoro.

Si ritiene, infine, necessario demandare all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la definizione delle procedure di esecuzione con il fine di con-sentire un'applicazione omogenea sul territorio provinciale delle disposizioni sopraccitate.

Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale a voti unanimi validamente espressi

delibera

1. di approvare le direttive operative per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008), contenute nell'allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la definizione e l'attivazione delle procedure di esecuzione previste dalle direttive operative di cui al punto 1;
3. i costi per gli accertamenti sanitari sono a totale carico dei datori di lavoro ovvero dei lavoratori, così come specificamente previsto dalle direttive operative di cui al punto 1.

La presente deliberazione viene interamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER



Allegato A

Direttive operative per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/ Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008).


1. Mansioni a rischio.
1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono quelle individuate nell'allegato A. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al personale, delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, delle Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.

2. Struttura sanitaria competente.
1. Ai fini degli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope per struttura sanitaria competente, si intende:
a) per gli accertamenti clinici i Servizi per le dipendenze (Ser.D.) dei Comprensorio sanitari dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (preferibilmente quello nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o risiede il lavoratore);
b) per i prelievi:
1) i laboratori pubblici delle strutture ospedaliere territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, abilitati in base alla verifica dei requisiti specifici, all'esecuzione degli esami tossicologici di screening e di conferma da individuare entro 180 giorni dall'approvazione della presente deliberazione dall'Azienda stessa;
2) i laboratori privati accreditati, abilitati, in base alla verifica dei requisiti specifici, all'esecuzione degli esami tossicologici di screening e di conferma da individuare entro 180 giorni dall'approvazione della presente deliberazione dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

3. Adempimenti a carico dei datori di lavoro e del medico competente.
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato A siano sottoposti dal medico competente agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il datore di lavoro definisce in collaborazione con il medico competente le procedure di attivazione e applicazione degli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali procedure saranno condivise con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e saranno rese note ai lavoratori all'assunzione o comunque adibiti alle mansioni di cui all'allegato A.
3. Il datore di lavoro comunica per iscritto al medico competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti. La comunicazione dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure per tutti i lavoratori addetti alle mansioni di cui all'allegato A e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti, ai lavoratori che abbiano cessato di svolgere mansioni a rischio e dei lavoratori che, assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti a mansioni a rischio.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del datore di lavoro dell'elenco dei nominativi, il medico competente trasmette al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli accertamenti definendo date e luogo per l'esecuzione degli stessi anche in accordo con il datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso non superiore ad un giorno.

4. Modalità di attivazione degli accertamenti sanitari.
1. Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che valuta, nell'ambito dei compiti a lui assegnati, nella sua piena responsabilità e in relazione alle diverse ipotesi elencate, la necessità e/o l'opportunità anche cautelativa dell' esecuzione:
- Accertamento pre-affidamento alla mansione: la persona viene sottoposta ad accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio. È necessario un risultato negativo per confermare l'assenza di controindicazioni, prima dell'inizio dell'attività.
- Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento periodico, con frequenza almeno biennale, atto alla verifica dell'idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, sempre in caso di elevata numerosità dei lavoratori, il datore di lavoro, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale.
- Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi e prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
- Accertamento dopo incidente: il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, viene sottoposto dal medico competente, nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Accertamento di follow-up (monitoraggio cautelativo): il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore. Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabili dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie.
- Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo: il lavoratore dovrà essere sottoposto dal medico competente ad accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.
2. Il medico competente verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla mansione.
3. Nel caso il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, è sottoposto ad almeno tre controlli dell'urina nella modalità di screening a sorpresa nei 30 giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.
4. Nel caso il lavoratore non si presenti all'accertamento causa documentata e valida giustificazione verrà riconvocato e sottoposto ad un unico accertamento secondo la prassi ordinaria.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, agli accertamenti il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato A, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
6. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 5 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.
7. Per il lavoratore che non si sottopone al controllo sanitario, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 59, comma 1, lettera a del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
8. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Accertamenti di primo livello da parte del medico competente e analisi di laboratorio.

1. L'accertamento prevede visita medica e test di screening sulla matrice biologica urina.

2. Visita medica:
2.1 Quando il medico competente decida di affidare l'accertamento di primo livello ad un laboratorio accreditato, è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine ed alla esecuzione del test di screening. L'effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all'esecuzione del test. É preferibile sottoporre il lavoratore alla visita medica prima della raccolta delle urine e del test, in quanto si dovranno privilegiare gli aspetti di anamnesi e di corretto rapporto tra il lavoratore e il medico competente.
2.2 Nel caso in cui visita e raccolta urine e test non siano contestuali, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non più di un giorno dalla data degli accertamenti.
2.3 Il lavoratore alla presenza del medico, informato sulle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dovrà autocertificare se sia stato o meno sottoposto a:
a) trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza presso strutture sanitarie;
b) interventi in Pronto Soccorso o presso strutture di ricovero per trattamenti correlati all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) accertamenti medico legali per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Analisi di laboratorio
3.1 La condizione preliminare ed essenziale perché la ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine abbia validità e possa essere utile è la certezza, "oltre ogni ragionevole dubbio", della provenienza dell'urina. La mancanza di questa certezza rende vane prestazioni che avrebbero un costo "inutile". La rilevanza "medico-legale" della certezza della raccolta è assoluta e, quindi, l'assunzione di responsabilità di chi la esegue è fondamentale. É evidente che "falsi negativi", dovuti alla non corretta provenienza dell'urina o alla sua manipolazione, potrebbero avere rilevanza medico-legale.
3.2 Stante quanto sopra, assume particolare rilevanza anche la fase di conservazione e trasporto dei campioni. Laddove le fasi del processo di raccolta dei campioni e di analisi non sono eseguite direttamente dal medico competente o sotto la sua diretta responsabilità, ma una o più fasi sono affidate a strutture sanitarie autorizzate, è necessario che siano definiti in modo formale i rapporti con le strutture stesse e siano precisati in modo formale gli ambiti di responsabilità e le procedure operative dettagliate (raccolta urine, conservazione, trasporto, analisi, ecc.).
3.3 Ferma la possibilità dei laboratori privati accreditati e dei medici competenti di effettuare le analisi, è opportuno - per ottimizzare i processi sopraelencati e contenere i costi - accentrare le analisi di screening presso il Laboratorio di Biochimica Clinica del Comprensorio di Bolzano dove è stato creato il Settore di Tossicologia e analisi medico-legali e dove vengono in seguito effettuate anche le analisi di conferma sui campioni positivi
3.4 La matrice biologica per questa tipologia di analisi è l'urina. Il prelievo di urina può essere eseguito:
a) dal medico competente direttamente;
b) dal medico competente indirettamente tramite altro sanitario formalmente individuato e delegato e appositamente formato, in ogni caso sotto la responsabilità dello stesso medico competente;
c) da personale sanitario, appositamente formato, di un laboratorio non autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti di prelievo;
d) da personale sanitario, appositamente formato, di un laboratorio autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti di prelievo;
e) dal personale dei Ser.D, anche al di fuori della struttura del Ser.D. per non caratterizzare i Ser.D. come luogo di mero controllo sociale.
3.5 Il prelevatore adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino alla loro consegna, nonché per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
3.6 Il prelievo deve avvenire sotto il controllo del medico o di personale sanitario qualificato, garantendo la privacy, ma con misure atte ad impedire manomissioni o sostituzioni del campione.
3.7 Il responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, suddivide il campione in 2 aliquote (A e B) da 20ml ciascuna (se le analisi di screening e conferma vengono effettuate presso lo stesso laboratorio), altrimenti in tre aliquote (A-B-C) rispettivamente da 10-20-20ml (se inviate o eseguite in un laboratorio non autorizzato per la conferma).
3.8 I contenitori da utilizzare per la raccolta devono essere a chiusura antiviolazione o comunque sigillati ed identificati con nome e cognome del lavoratore. Dove possibile, per la raccolta delle urine, è auspicabile l'utilizzo di contenitori, standardizzati del tipo sottovuoto, con la possibilità di ali quotazione, come quelli individuati presso il Laboratorio di Biochimica Clinica del Comprensorio di Bolzano.
3.9 Il prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui sono riportate le generalità del lavoratore e del prelevatore, il luogo, la data e l'ora in cui è stato effettuato il prelievo, la quantità di urina e, se del caso le eventuali dichiarazioni del lavoratore ed eventuali farmaci assunti. La controfirma del lavoratore attesta la corretta esecuzione del campione e la corretta identificazione del campione. Una copia rimane al prelevatore, una al lavoratore, e la terza è allegata al/i campione/i inviato/i al laboratorio.
3.10 Nel caso in cui la raccolta e l'analisi di screening "on-site" sono eseguite direttamente dal medico competente viene utilizzata l'aliquota A.
3.11 In tutti i casi di negatività al test di screening le urine non devono essere conservate.
3.12 In caso di positività il campione B viene inviato al laboratorio autorizzato per l'analisi di riconferma. Il campione C per l'eventuale controanalisi deve essere conservato dal medico competente stesso in congelatore a -20°C o inviati dal medico competente stesso al laboratorio.
3.13 Nel caso in cui il prelievo venga effettuato presso un laboratorio autorizzato alla sola raccolta delle urine, il prelevatore invia tutte le aliquote al laboratorio autorizzato ad eseguire le analisi.
3.14 Nel caso in cui il prelievo sia eseguito da un laboratorio autorizzato alla raccolta ed all'effettuazione delle analisi di screening i campioni saranno conservati dal laboratorio stesso.
3.15 I campioni risultati positivi alla conferma verranno conservati per 90 giorni per le eventuali controanalisi richieste dal lavoratore.
3.16 L'eventuale trasporto e conferimento dei campioni a un laboratorio deve avvenire garantendo le condizioni di conservazione ottimale e rispettando la catena di custodia.
3.17 I campioni devono essere trasportati in contenitori termici rispondenti alle vigenti norme per il trasporto di materiale potenzialmente infetto. I contenitori devono pervenire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. La conservazione prima del trasferimento deve avvenire a 4°C.
3.18 Al ricevimento del campione, il laboratorio verifica l'integrità dei campioni e la corrispondenza con i verbali di prelievo, registra eventuali non conformità e le comunica al medico competente.
3.19 Da questo momento il laboratorio diventa responsabile della conservazione dei campioni.

4. L'analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope:
4.1 L'accertamento deve comprendere le seguenti sostanze e classi di sostanze e i test devono essere considerati positivi al superamento delle concentrazioni soglia (cut-off) riportate in tabella 1:

tabella 1

CLASSE DI SOSTANZE CUT-OFF
Oppiacei 300 ng/ml
Cocaina 300 ng/ml
Amfetamine 500 ng/ml
MDMA (ecstasy) 500 ng/ml
Cannabinoidi 50 ng/ml
Metadone 300 ng/ml
Buprenorfina 5 ng/ml

4.2 L'analisi di screening di primo livello può essere eseguita:
a) dal medico competente, con metodi immunochimici "on site" in grado di rilevare le concentrazioni, definite per ogni classe di sostanza (tabella 1) ed in grado di fornire una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi è del medico competente. Come controllo sulla validità delle urine dovrà essere dosata almeno la creatinina (maggiore o uguale a 20mg/dl), e potranno essere utilizzati altri parametri o valori di riferimento come temperatura, pH, peso specifico e nitriti.
b) da un laboratorio autorizzato secondo i requisiti minimi indicati nelle "Linee guida per i laboratori di analisi delle droghe d'abuso con finalità medico-legali" mediante esecuzione dei test di screening su strumento automatizzato con metodica immunochimica con stampa dei risultati ottenuti. Il laboratorio deve essere in grado di gestire la catena di custodia e deve disporre di attrezzature adeguate per la conservazione dei campioni (congelatore e frigorifero con chiusura a chiave). Gli operatori devono essere in possesso della esperienza necessaria per processare campioni con valenza medico-legale. Il laboratorio deve partecipare ad un programma di Controllo di Qualità Esterno (VEQ) specifico per le analisi delle sostanze stupefacenti. Come controllo sull'idoneità delle urine dovrà essere dosata almeno la creatinina, e potranno essere utilizzati altri parametri o valori di riferimento come temperatura, pH, peso specifico e nitriti. Gli esiti del dosaggio della creatinina e degli altri parametri dovranno essere documentati.
4.3 Se il campione risulta negativo allo screening, il referto deve pervenire al medico competente entro 5 giorni lavorativi.
4.4 In caso di negatività di riscontri clinico-anamnestici e ove gli accertamenti analitici risultino negativi il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro il giudizio di " idoneità alla mansione".

5. Accertamenti di conferma dei positivi:
5.1 Le analisi di conferma devono essere eseguite con metodica cromatografica accoppiata a spettrometria di massa (GC/MS o LC/MS) in grado di rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanze.
5.2 Tutti i campioni, risultati positivi negli accertamenti eseguiti presso laboratori autorizzati per l'esecuzione del primo livello e dai medici competenti devono, essere inviati presso il Settore di analisi tossicologiche e medico-legali del Laboratorio di Biochimica Clinica del Comprensorio Sanitario di Bolzano, che è l'unico laboratorio dotato di idonea strumentazione.
5.3 Gli accertamenti, effettuati nel caso di positività al test di screening per una o più classi di sostanze, devono essere considerati positivi al superamento delle concentrazioni soglia (cut-off) riportate in tabella 2.
Tabella 2

CLASSE DI SOSTANZE CUT-OFF
Oppiacei 100 ng/ml
Cocaina 100 ng/ml
Amfetamine 250 ng/ml
MDMA (ecstasy) 250 ng/ml
Cannabinoidi 15 ng/ml
Metadone 100 ng/ml
Buprenorfina 5 ng/ml

5.4 I risultati devono pervenire al medico competente entro 10 giorni lavorativi.
5.5 In caso di positività al test di conferma il laboratorio conserva il campione di urine per 90 giorni dal ricevimento del campione stesso.
5.6 In caso di positività al test di conferma il lavoratore può chiedere al medico competente, entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito positivo, l'esecuzione delle controanalisi. Il lavoratore può richiedere che le controanalisi avvengano o presso il laboratorio che ha accertato la positività o, a sua scelta, presso un'altra struttura autorizzata per gli accertamenti tossicologici di conferma.
5.7 La ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sull'aliquota C del medesimo campione oggetto dell'accertamento.
5.8 L'esecuzione delle controanalisi deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore e la data comunicata al laboratorio e al medico competente almeno 15 giorni prima. Il lavoratore o un suo consulente tecnico hanno la facoltà di assistere all'esecuzione delle controanalisi. In caso di negatività delle controanalisi il lavoratore provvederà a fornire copia del referto al medico competente per la revisione del giudizio.
5.9 Tutti i costi, compresi i costi di spedizione delle controanalisi, sono a carico del lavoratore che le richiede.


6. Accertamenti di secondo livello.

1. In caso di positività al test analitico di conferma o in caso di sospetto clinico fondato, il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di "temporanea inidoneità alle mansioni di cui all'allegato A" e invierà il lavoratore al Ser.D. per l'esecuzione degli accertamenti di secondo livello. Il datore di lavoro provvede, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente in via cautelativa, dalle mansioni a rischio il lavoratore.
2. La prima visita del Ser.D. verrà effettuata entro 10 giorni dal momento della richiesta da parte del medico competente.
3. La certificazione del Ser.D. va rilasciata entro 30 giorni dalla prima visita specialistica.
4. Gli accertamenti previsti dai Ser.D. comprendono:
a) prima visita medica specialistica finalizzata alla raccolta anamnestica ed all'accertamento di segni clinici di uso/abuso/ dipendenza da sostanze
b) prescrizioni del Ser.D. di 2 esami urine secondo le modalità descritte;
c) 1 accertamento analitico tossicologico su matrice pilifera, su indicazione del medico secondo i criteri riportati in seguito.
d) seconda visita medica con certificazione. Nell'ambito di questa seconda visita il medico del Ser.D. informerà il lavoratore sul contenuto della certificazione.
5. Al fine di attuare un processo di diagnosi multidisciplinare dell'eventuale stato di tossicodipendenza, qualora il medico lo ritenga opportuno, può avvalersi anche dell'intervento di altro personale specialistico del Ser.D. e/o di ulteriori strumenti psicodiagnostici, accertamenti clinici e laboratoristici da lui ritenuti opportuni.
6. Se il lavoratore non si presenta al primo appuntamento (senza valida giustificazione documentata), si inviterà ad un secondo appuntamento entro 10 giorni; se non si presenta al secondo appuntamento si comunicherà per iscritto al medico competente l'impossibilità di valutare il lavoratore.


7 Certificazione dei Ser.D.
1. Al termine del percorso diagnostico il medico del Ser.D. invierà al medico competente una certificazione riportante la diagnosi tossicologica per dipendenza dalle sostanze esaminate (in base ai criteri DSM-IV TR e/o ICD-10):
a) in caso di negatività dei criteri diagnostici, giudizio di "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti"
b) in caso di positività dei criteri diagnostici "tossicodipendenza da sostanze stupefacenti" e trattamento individuato.
2. Nel caso in cui i criteri diagnostici non abbiano evidenziato una condizione di tossicodipendenza in atto ma un uso occasionale, il medico del Ser.D. invia un'attestazione di "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti con riscontrato uso di ..." comunicando al medico competente le modalità di esecuzione del monitoraggio cautelativo. Il medico del Ser.D. darà delle indicazioni pratiche sulle modalità di tale monitoraggio.
3. Il monitoraggio cautelativo è effettuato dal medico competente.
4. In caso di certificazione di "Presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti," il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di "inidoneità alle mansioni di cui all'allegato A."
5. Ove i criteri diagnostici per tossicodipendenza risultino soddisfatti, il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni a rischio, dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato, secondo quanto previsto dall'art. 124 del DPR 309/90 e successive modifiche. L'esito positivo del programma terapeutico sarà certificato dal medico del Ser.D. ove i parametri diagnostici non risultino soddisfatti per almeno 12 mesi (remissione completa).

8. Accertamenti sulla matrice pilifera:
1. L'accertamento tossicologico sulla matrice pilifera (capello o, se di lunghezza inferiore ai 5 cm, pelo ascellare o pubico) deve attenersi alle seguenti modalità:
a) per i capelli (lunghezza raccomandata 5 cm) viene recisa una ciocca (non strappata) in regione nucale del peso di almeno 200mg (grossolanamente corrispondente allo spessore di una matita) che, in presenza del lavoratore viene suddivisa in due aliquote di simile peso ("A" e "B") di ognuna delle quali viene fissata l'estremità prossimale. Esse vengono inserite in contenitori separati non trasparenti con tappi a chiusura ermetica e sigillati con nastro inamovibile etichettati, come per la matrice urinaria, e conservati a temperatura ambiente.
b) per i peli é necessario rasare un'intera regione ascellare o una vasta regione pubica (200mg di peli). I peli così raccolti vengono suddivisi in due aliquote "A" e "B".
2. L'aliquota "A" del campione è utilizzata per gli accertamenti analitici, l'aliquota "B" é conservata per eventuali controanalisi richieste dal lavoratore.
3. Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della matrice urinaria, riportando anche l'indicazione del colore dei capelli e di eventuali trattamenti cosmetici. Test di conferma e test su matrice pilifera:

Tabella 3: CONCENTRAZIONE SOGLIA PER LE SINGOLE SOSTANZE (cut-off)

CLASSE DI SOSTANZE CUT-OFF
Oppiacei metaboliti (morfina, codeina,6-acetilmorfina) 0,2 ng/mg
Cocaina e metaboliti 0,2 ng/mg/0,05 ng/mg (benzoilecgonina)
Cannabinoidi metaboliti 0,1 ng/mg
Amfetamine e analoghi:
amfetamina
metamfetamina
MDMA - MDA-MDEA

0,2 ng/mg
0,2 ng/mg
0,2 ng/mg
Metadone 0,2 ng/mg
Buprenorfina 0,05 ng/mg


9. Smaltimento dei campioni
1. Dopo 90 giorni dalla raccolta, le strutture autorizzate dall'Azienda sanitaria alla conservazione dei campioni (laboratori e/o Ser.D.) ne provvedono lo smaltimento.

10. Tariffe
1. I costi degli accertamenti previsti sono a carico del datore di lavoro e per le controanalisi, a carico del lavoratore che le richiede.
2. Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dal presente documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore Tariffario Provinciale.
3. Le tariffe si riferiscono, in particolare, per gli accertamenti di primo livello, ai test immunochimici per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e, per gli accertamenti di conferma, ai test effettuati mediante metodica cromatografia accoppiata a spettrometria di massa (GC/MS o LC/MS).
3. La tariffa per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente SER.D, con esclusione degli esami di laboratorio, è fissata in 120,00 Euro e comprende le seguenti prestazioni: anamnesi, colloquio clinico, visita/e medica/e, prescrizione e valutazione esami di laboratorio, relazione conclusiva.

11. Monitoraggio e modulistica
1. Dopo un anno dall'applicazione delle presenti linee guida verrà prodotta una relazione dell'attività svolta in Provincia di Bolzano da parte dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, che metterà in luce anche eventuali necessità di adeguamenti tariffari e/o procedurali.
2. La modulistica relativa all'autocertificazione di cui all'articolo 5 comma 2.3., le comunicazioni di cui all'articolo 6 commi 1 e 6, nonché la certificazione di cui all'articolo 7 comma 1 è predisposta dal Servizio di medicina del lavoro dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

Allegato A
Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la sicurezza dei terzi.


1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici;
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine;
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.
2. Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
e) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
f) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
g) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
h) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
i) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
j) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3. Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.