Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 2004
Validità: 01.05.2004 - 31.12.2007
Parti: Federterziario, Federterziario Sud e Ugl Costruzioni
Settori: Edilizia, Imprese artigiane e P.M.I. edili ed affini, Ugl
Fonte: CNEL

Sommario:

Sfera di applicazione
Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Sistemi di concertazione e di informazione
A) Sistema di concertazione
B) Sistema di informazione
C) Sistema contrattuale
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Indennità di vacanza contrattuale (IVC)
Protocollo sul sistema delle casse edili
Lavoro a tempo parziale
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di difficoltà aziendali e di crisi del mercato
Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Mutamento di mansioni.
Art. 5 - Mansioni promiscue.
Art. 6 - Orario di lavoro.
Art. 7 - Riposi compensativi.
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Soste di lavoro.
Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario.
Art. 13 - Recuperi.
Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 15 - Indennità territoriale di settore.
Art. 16 - Lavoro a cottimo.
Art. 17 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.
Art. 18/bis - Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.lgs. n. 276/03.
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Gratifica natalizia.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Accantonamenti presso la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI).
Art. 22 bis - Protocollo sulla trasferta.
Art. 23 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo
Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 25 - Trasferta - Norme generali.
• Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 26 - Elementi della retribuzione.
Art. 27 - Modalità di pagamento.
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 29 bis - Trattamento economico per il periodo di carenza Inail.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Anzianità professionale edile.
Art. 32 - Conservazione degli utensili.
Art. 33 - Preavviso.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Controversie.
Art. 36 - Reclami.
Art. 37 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 39 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Art. 40 - Addestramento professionale.
Art. 41 - Quote sindacali.
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
Art. 43 - Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI).
• Certificazione di regolarità contributiva
• Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili
• Norma premiale per i versamenti nella CENAI
Parte II - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - Assunzione.
Art. 45 - Documenti.
Art. 46 - Periodo di prova.
Art. 47 - Orario di lavoro.
Art. 48 - Riposi compensativi.
Art. 49 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 50 - Stipendio minimo mensile.
Art. 51 - Premio di produzione.
Art. 52 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Art. 54 -Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 55 - Indennità di cassa e maneggio denaro.
Art. 56 - Mense aziendali.
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 59 - Trasferta.
Art. 60 - Mutamento mansioni.
Art. 61 - Pagamento della retribuzione.
Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 63 - Ferie.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
Art. 65 - Premio annuo.
Art. 66 - Premio di fedeltà.
Art. 67 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 68 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 69 - Congedo matrimoniale.
Art. 70 - Aspettativa.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 74 - Indennità in caso di morte.
Art. 75 - Certificato di lavoro.
Art. 76 - Controversie.
Art. 77 - Quote sindacali.
Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 78 bis - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Art. 78 ter - Classificazione.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 81 - Diritti.
• Tutela della maternità.

• Occupazione femminile e tutela della maternità.
• Tutela ed accesso al lavoro delle donne.
• Videoterminali.
• Permessi per il padre lavoratore.
• Lavoratori invalidi
• Portatori di handicap.
• Lavoratori extracomunitari.
• Tossicodipendenti.
Art. 82 - Sicurezza del lavoro.
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro.
• Sedi e strumenti di confronto.
• Formazione professionale per la sicurezza.
• Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
• Normativa tecnica.
• Rappresentante per la sicurezza.
Art. 83 - Permessi.
Art. 84 - Diritto allo studio.
Art. 85 - Assenze e permessi.
Art. 86 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 87 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 88 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 89 - Diritti sindacali.
• Diritto di assemblea.

• Rappresentanze sindacali.
• Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 90 - Previdenza complementare.
Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 92 - Lavoro temporaneo.
Art. 93 - Contratto a termine.
Art. 94 - Distacco temporaneo.
Art. 95 - Somministrazione di lavoro.
Art. 96 - Contratti di inserimento.
Art. 97 - Disposizioni generali.
Art. 98 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore.
Art. 99 - Allegati.
Art. 100 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Allegato B Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese del settore delle costruzioni edili
Art. 1 - Norme generali.

Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese.
Art. 4 - Durata del tirocinio.
Art. 5 - Retribuzione.
• Norma transitoria.

Art. 6 - Attuazione della legge n. 56/87.
Art. 7 - Insegnamento complementare.
Art. 8 - Attribuzione della qualifica.
Art. 9 - Decorrenza e durata.
Allegato C Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI)
Allegato D Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
Allegato E Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato F Accordo quadro per iniziative a sostegno del mezzogiorno
Allegato G Dichiarazione congiunta.
Allegato H Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini

Addì 8 luglio 2004 tra Associazione Federterziario, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana, Associazione Federterziario Sud, Federazione dell'Italia Meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana e Federazione Nazionale Ugl Costruzioni è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.

Sfera di applicazione
Il presente CCNL vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8.8.85, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
- costruzioni edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione etc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale; posa in opera di segnaletica;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
* fabbricati ad uso abitazioni;
* fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
* opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Nota a verbale.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o quando le stesse attività siano regolamentate da contratti artigiani di altre categorie.
Il presente contratto non si applica al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Sistemi di concertazione e di informazione
Le Parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A) Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le Parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le Parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le Parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro marzo e settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente CCNL.
Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
[…]
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- formazioni professionale, azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edile e affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
[…]
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità; attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta alla evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.

B) Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali artigiane su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i consorzi artigiani con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di lire, aggiudicatari di opere di significativa rilevanza a livello territoriale, al fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze sindacali territoriali, forniranno informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali dei Consorzi;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Le Parti si impegnano ad intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.

C) Sistema contrattuale
1) Livello nazionale
Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definirne il contratto collettivo.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
- le relazioni sindacali di settore
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale
- il sistema di classificazione
- la retribuzione
- l'orario di lavoro
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza e igiene
- le azioni positive per le pari opportunità
- gli Enti paritetici
- la costituzione di eventuali Fondi di categoria
- altre materie tipiche del CCNL
2) Livello regionale
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevato attraverso alcuni indicatori convenuti tra le Parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali, il tutto entro le previsioni di cui all'art. 24, legge n. 196/97.
Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.

Protocollo sul sistema delle casse edili
Il sistema della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI) è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di applicazione - Disciplina Generale del presente CCNL.
Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37, legge n. 109, 11.2.94, sull'obbligo che i diversi Organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti, concordano di darne piena e immediata attuazione.
A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di un Protocollo d'intesa tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse edili per avviare la razionalizzazione delle procedure al fine di favorire l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.
In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37, legge n. 109/94, hanno valore interpretativo e non innovativo e in tal senso vanno applicati e contrattualmente attuati.

Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro.

a) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto.
[…]

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[…]
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno atto che le attività previste dalla normativa vigente sull'orario di lavoro, possono riguardare ancore lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.
Qualora lo richiedano esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3), art. 26, purché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23, punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9, D.lgs. n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

Art. 13 - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalla interruzione dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 16 - Lavoro a cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
(a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
(b) descrizione della lavorazione da eseguire;
(c) descrizione dei servizi di cantiere e disposizione della squadra;
(d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
(e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]

Art. 17 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.
a) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
b) All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
c) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso. L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla CENAI competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui ai commi precedenti, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti. Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite della Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
d) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. b).
e) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), devono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
f) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
g) È compito del rappresentante sindacale, di cui all'art. 89, lett. b), d'intervenire nei confronti dell'impresa per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 18/bis - Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.lgs. n. 276/03.
Le parti nazionali provvedono, entro il 31.12.04, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali di settore ai fini dell'affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 276 del 10.9.03.

Art. 23 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo.
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[…]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A Lavori vari

voci tabella unica nazionale situazione extra

(1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la 1a mezzora)

4 5

(2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

(3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

(4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

(5) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

(6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

(7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

(8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tali da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

(9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

(10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

(11) lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

(12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre

13 22

(13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

(14) lavori in acqua (per i lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12

16 28

(15) lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

(16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato e dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

(17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a m. 10

19 35

(18) lavori per fognature nuove in galleria

19 35

(19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

(20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

(21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10

22 40

(22) lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli e gli stivali di gomma.

Gruppo B Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l'indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3), art. 26, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 32 - Conservazione degli utensili.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dei superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. […]

Art. 35 - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 16 ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 37 per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dalla Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 37 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2, art. 35.
I componenti del Comitato sono nominati in numero uguale rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42, comma 1, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 39 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dalla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente CCNL.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 40 - Addestramento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni contraenti.
Tali enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il Consiglio d'amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il vice presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori e il direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione dell'Associazione territoriale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo non superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3. Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un Organismo paritetico a livello nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina anche in relazione ai compiti demandati all'Organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento dell'attività svolta dagli Enti Scuola.

Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1.1.02 e con validità quadriennale:
(a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
(b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
(c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le Associazioni nazionali contraenti convengono che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e recepiti nel CCNL comporteranno il riesame della materia.
Ricorrendo i presupposti della trasferta, le Organizzazioni predette potranno prevedere, in presenza di zone economicamente deboli o disagiate, una indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.
[…]
Alle Organizzazioni regionali è inoltre demandato di provvedere:
[…]
(3) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
(4) alla istituzione e funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Organizzazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
[…]

Art. 43 - Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI).
a) Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla CENAI sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla CENAI stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26.
Il contributo può essere stabilito in maniera diversa nel caso di specifiche esigenze finanziarie degli uffici territoriali della CENAI, accertate dall'Organismo nazionale.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla CENAI.
[…]
Le prestazioni della CENAI sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio d'amministrazione.
Le prestazioni della CENAI per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza della CENAI per l'automatica e integrale applicazione. Gli Organi della CENAI sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli Accordi nazionali medesimi.
[…]
b) Con l'iscrizione alla CENAI i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
[…]

Certificazione di regolarità contributiva
La CENAI è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della CENAI stessa.
1) La CENAI per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76, D.lgs. n. 276/03 (da costituirsi nei tempi e modalità previsti dall'art. 18/bis del presente accordo) e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
2) La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
(a) l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
(b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della CENAI, firma le certificazioni relative.
3) Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76, art. 9, legge n. 415/98, esclusivamente le casse edili per le quali opera la reciprocità.

Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili
In via sperimentale la CENAI è tenuta a verificare la congruità della incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro il 31.12.04, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
(a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
(b) l'individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
(c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
(d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della CENAI la verifica di congruità;
(e) la procedura per l'eventuale contenzioso;
(f) i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sulla armonizzazione della normativa.

Parte II - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 47 - Orario di lavoro.
(a) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art. 23.
[…]

Art. 54 -Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
(a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 49;
(b) per lavori in galleria: una indennità di £ 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 63 - Ferie.
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie.
[…]

Art. 68 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 76 - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle Parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra le Parti interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.

[…]
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le Organizzazioni nazionali contraenti costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Organizzazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le Parti nazionali costituiranno un Gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

Art. 78 bis - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Art. 78 ter - Classificazione.
È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31.12.04.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.
[…]

Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione a lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - Diritti.
Tutela della maternità.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Videoterminali.
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le Parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 39 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.

Lavoratori invalidi.
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap.
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
(a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
(b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Lavoratori extracomunitari.
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 82 - Sicurezza del lavoro.
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scaldavivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 300/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortuni.
Il libretto sarà fornito a cura della CENAI, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro.
Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi benefici dell'intervento preventivo, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le Direttive della CEE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.

Sedi e strumenti di confronto.
Le Parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le Parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle Parti, avente le finalità previste dall'art. 39 del CCNL, predisponendo analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati Paritetici Regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione materia di sicurezza.

Formazione professionale per la sicurezza.
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CPN al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili e ai Comitati paritetici regionali.
Le Parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati.
Le Parti, in collaborazione con il CPN, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali parteciperanno lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le Parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL.

Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.
Le Parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le Parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 89, lett. B), del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55 e dell'art. 9, DPCM 10.1.91 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che devono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

Normativa tecnica.
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24, legge 23.12.78 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nella organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

Rappresentante per la sicurezza.
1) In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza (RTLS), riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2) In presenza dei RTLS, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del RLTS, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3) L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4) Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5) Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il RTLS assolve ai propri compiti in collaborazione con i RLS delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6) Il RTLS ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani succitati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il RTLS è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, D.lgs. 626/94.
7) Il RTLS verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9).
8) Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i RTLS siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9) In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso la CENAI delle qualità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £ 10.000 annue per dipendente, di cui £ 8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7).
10) A livello regionale le Parti all'interno di programmi decisi, congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del RTLS, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutture e rendere funzionali i rapporti tra RTLS e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL.
11) La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre stabilire la programmazione della formazione del RLS, previsti dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12) Ai RTLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13) Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5) e 6), dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9).
14) Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13), ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti
15) Alla formazione di cui all'art. 22, D.lgs n. 626/94 del RLS, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13) e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i RLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16) La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17) A tal fine, entro il 30.6.99 le Parti procederanno ad una verifica circa l'attuazione di quanto convenuto con il presente articolo.
18) In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 alla formazione del RLS provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i RLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.

Art. 86 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
(a) con richiamo verbale;
(b) con ammonizione scritta;
(c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
(d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
(e) con il licenziamento ai sensi della lett. f) (Licenziamento per mancanze).
[…]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
(f) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode e danneggiamenti, volontari o con colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 89 - Diritti sindacali.
Diritto di assemblea.

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previi accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Rappresentanze sindacali.
Per quanto concerne le rappresentanze sindacali si fa riferimento alle norme e agli accordi vigenti all'atto della stipula del presente contratto.

Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dall'Ente Scuola Edile accreditato mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
(a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
(b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del 2° livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
- qualifiche finali del 3° livello di inquadramento massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal 4° livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso l'Ente Scuola Edile, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso l'Ente Scuola Edile in conformità ai profili professionali e agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
All'Ente Scuola Edile sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della CENAI;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione della effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Ente Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
[…]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a), D.lgs. n. 276 del 10.9.03, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Ente Scuola Edile, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 82 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 6 del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 6 e 47, lett. B).
[…]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.

Art. 92 - Lavoro temporaneo.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art. 1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:
(a) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
(b) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
(c) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
(d) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
(e) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) e al contratto a termine di cui all'art. 93 del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato della impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e 488/99, le parti convengono che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1 comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro la data del 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le parti convengono che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini della operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Art. 93 - Contratto a termine.
In relazione a quanto disposto dal D.lgs. 6.9.01 n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
(1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
(2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 23.7.91 n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
(3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
(4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato D.lgs. n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Art. 94 - Distacco temporaneo.
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.

Art. 95 - Somministrazione di lavoro.
In relazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi intervenuti le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
(1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
(2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
(3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
(4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
(5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
(6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
(1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
(2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento d'integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
(3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche;
(4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;
(5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
(6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
(7) per lavori subacquei con respiratori;
(8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
(9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4) a 9) la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8, D.lgs. n. 368 del 6.9.01, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione a verbale.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della CENAI e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 96 - Contratti di inserimento.
[…]
Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale d'inserimento.
[…]
Il progetto individuale d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di 'e-learning', in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso l'Ente Scuola Edile.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
[…]
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 6 del vigente CCNL.
[…]
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il CCNL e il CCPL.
[…]

Art. 97 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato B Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese del settore delle costruzioni edili
Art. 1 - Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato nel settore edile e affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio prevista dalla presente normativa, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e si riferiscano alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 - Durata del tirocinio.
La durata del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di seguito indicati:
1° gruppo:
lavorazioni artistiche e ad alto contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio: ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista): durata 4 anni e 6 mesi;
2° gruppo:
lavorazioni di carattere tradizionale e a medio contenuto professionale, quali ad esempio: muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatone, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore: durata 3 anni e 6 mesi;
3° gruppo:
lavorazioni di carattere tradizionale e a basso contenuto professionale, quali ad esempio: asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati: durata 1 anno e 6 mesi.
Per gli impiegati, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.

Art. 5 - Retribuzione.
Norma transitoria.

Agli apprendisti in forza all'1.1.98 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL.
[…]

Art. 7 - Insegnamento complementare.
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10, legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi di norma presso le associazioni o enti bilaterali possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato; in tal caso l'apprendista non dovrà ugualmente superare gli orari contrattuali e di legge.

Art. 9 - Decorrenza e durata.
La presente normativa è parte integrante del CCNL di cui segue le sorti.
Nota a verbale.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano, le Parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Le Parti concordano che la formazione esterna all'azienda degli apprendisti, non appena diventerà operativo quanto previsto dal comma 2, art. 16, legge n. 196/97 e dal DM n. 804/98 n. 110, sarà effettuata dalle parti stesse firmatarie del presente contratto e accordo o da enti con i quali sarà stipulata apposita convenzione. La durata della formazione esterna all'azienda sarà quella prevista dalla legge.

Allegato C Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI)
La Cassa edile Bilaterale (CENAI) è regolata dall'art. 43 del presente CCNL e dalle norme di legge.
In ciascuna circoscrizione territoriale, con definizione preferibilmente regionale, può essere istituita una sede della CENAI.
I firmatari del presente CCNL si impegnano a procedere alla costituzione della CENAI entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui lo stesso sarà depositato.