Tipologia: CCNL
Data firma: 6 dicembre 2006
Validità: 01.12.2006 - 30.11.2010
Parti: Unci e Fesica-Confsal, Fesica -Confsal Comparto Edili, Confsal-Fisals
Settori: Edilizia, Coop, Unci
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 11.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 12.
Articolo 13.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 14.
Regolamentazione Operai
Titolo VII
Art. 15 - Assunzione.
Titolo VIII
Art. 16 - Mansioni promiscue.
Art. 17 - Mutamento di mansioni.
Art. 18 - Jolly.
Art. 19 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Titolo IX
Art. 20 - Addetti ai lavori discontinui.
Titolo X
Art. 21 - Riposo settimanale.
Titolo XI
Art. 22 - Soste.
Art. 23 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 24 - Recuperi.
Titolo XII
Art. 25 - Elemento economico territoriale.
Titolo XIII
Art. 26 - Lavoro a cottimo.
Titolo XIV
Art. 27 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 28 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Titolo XV
Art. 29 - Ferie.
Titolo XVI
Art. 30 - Gratifica natalizia.
Titolo XVII
Art. 31 - Festività.
Titolo XVIII
Art. 32 - Riposi annui.
Titolo XIX
Art. 33 - Accantonamenti presso la Cooperedilcassa.
Titolo XX
Art. 34 - Trattamento in caso di malattia.
Titolo XXI
Art. 35 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Titolo XXII
Art. 36 - Periodo di comporto.
Titolo XXIII
Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Titolo XXIV
Art. 38 - Anzianità professionale edile.
Titolo XXV
Art. 39 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
Art. 40 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
Titolo XXVI
Art. 41 - Cooperedilcassa
Titolo XXVII
Art. 42 - Quote sindacali e certificazione contratti.
Titolo XXVIII
Art. 43 - Trasferta.
• Norme generali.
• Indennità di trasferta:
• Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 44 - Trasferimento.
Titolo XXIX
Art. 45 - Lavoro fuori zona.
Art. 46 - Alloggiamenti e cucine.
Titolo XXX
Art. 47 - Mense aziendali.
Titolo XXXI
Art. 48 - Igiene e ambiente di lavoro.
Titolo XXXII
Art. 49 - I Comitati paritetici.
Art. 50 - Il Rappresentante per la Sicurezza (RLS).
Titolo XXXIII
Art. 51 - Accordi locali.
Titolo XXXIV
Art. 52 - Aspettativa operai.
Titolo XXXV
Art. 53 - Lavori usuranti.
Titolo XXXVI
Art. 54 - Preavviso.
Regolamentazione Impiegati
Titolo XXXVII
Art. 55 - Assunzione.
Titolo XXXVIII
Art. 56 - Elemento economico territoriale.
Titolo XXXIX
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità.
Titolo XL
Art. 58 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
Titolo XLI
Art. 59 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Titolo XLII
Art. 60 - Telelavoro.
Titolo XLIII
Art. 61 - Ferie.
Titolo XLIV

Art. 62 - Tredicesima mensilità.
Art. 63 - Premio annuo.
Art. 64 - Premio di fedeltà.
Titolo XLV

Art. 65 - Congedo matrimoniale.
Titolo XLVI
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o malattia professionale.
Titolo XLVII
Art. 68 - Aspettativa.
Titolo XLVIII
Art. 69 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Titolo XLIX
Art. 70 - Lavoro fuori zona.
Art. 71 - Trasferta.
• Norme generali.
Art. 72 - Trasferimento.
Art. 73 - Alloggio.
Titolo L
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Titolo LI
Art. 75 - Quote sindacali.
Titolo LII
Art. 76 - Certificato di lavoro.
Regolamento Comune
Titolo LIII - Classificazione
Art. 77 - Classificazione del personale.
Titolo LIV
Art. 78 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva.
Titolo LV
Art. 79 - Assegnazione qualifica.
Titolo LVI
Art. 80 - Orario di lavoro.
Art. 81 - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti.
Titolo LVII
Art. 82 - Straordinario.
• Lavoro straordinario - festivo - notturno.

Titolo LVIII
Art. 83 - Cottimo.
Art. 84 - Personale non soggetto a limitazione di orario.
Art. 85 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazione d'orario.
Titolo LIX
Art. 86 - Periodo di prova.
Titolo LX
Art. 87 - Lavoratori extracomunitari.
Art. 88 - Portatori di handicap.
Art. 89 - Tossicodipendenti.
Titolo LXI
Art. 90 - Tutela maternità e paternità.
Titolo LXII
Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato.
Titolo LXIII
Art. 92 - Permessi.
Art. 93 - Permessi straordinari retribuiti.
Titolo LXIV
Art. 94 - Diritto allo studio.
• Diritto allo studio
• Formazione professionale:
• Tirocini estivi di orientamento
• Permessi per sostenere gli esami
• Congedi per formazione permanente
• Formazione professionale.
Titolo LXV
Art. 95 - Part-time.
Titolo LXVI
Art. 96 - Contratto a termine.
Titolo LXVII
Art. 97 - Somministrazione di lavoro.
Art. 98 - Somministrazione di lavoro temporaneo.
Art. 99 - Distacco temporaneo.
Titolo LXVIII
Art. 100 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 101 - Stipendio minimo mensile.
Art. 102 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 103 - Reclami sulla busta paga.
Titolo LXIX
Art. 104 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Titolo LXX
Art. 105 - Occupazione femminile.
Titolo LXXI
Art. 106 - Servizio militare e volontariato.
Titolo LXXII
Art. 107 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Titolo LXXIII
Art. 108 - Indennità in caso di morte.
Titolo LXXIV
Art. 109 - Doveri e sanzioni.
Art. 110 - Sanzioni disciplinari.
Art. 111 - Nozione di rimprovero verbale.
Art. 112 - Nozione di rimprovero scritto o censura.
Art. 113 - Multa.
Art. 114 - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Art. 115 - Licenziamento con preavviso.
Art. 116 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 117 - Gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Art. 118 - Applicazione delle sanzioni - Competenza.
Art. 119 - Contestazione di addebiti.
Art. 120 - Sanzione applicabile.
Art. 121 - Impugnazione della sanzione.
Titolo LXXV
Art. 122 - Mobbing.
Titolo LXXVI
Art. 123 - Transazioni e procedure.
Titolo LXXVII
Art. 124 - Disposizioni generali.
Regolamento e Statuto Cooperedilcassa Nazionale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e dipendenti delle cooperative settore edile ed affini

L'anno 2006 il giorno 6 dicembre in Roma tra Unione Nazionale Cooperative Italiane (Unci) […] e Fesica/Confsal […], Fesica/Confsal Comparto Edile […], Confsal/Fisals […] e assistita dalla Confsal […] si è stipulato il CCNL per i soci e dipendenti delle Cooperative settore edile e affini.

Premessa
[…]
Le Parti ritengono che i rapporti di lavoro pertinenti le forme tipiche e atipiche ammissibili in base all'art. 1, legge n. 142/01 e successive modificazioni sono da considerarsi fattispecie ricomprese nella disciplina regolamentata dal presente articolato.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
[…]
Le Parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[…]
Il presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale per tutte le cooperative che svolgono le lavorazioni appresso indicate e per i soci e dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative e loro consorzi che operano nel settore: delle costruzioni, del settore archeologico, del restauro e attività affini.
Le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
(1) costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
(2) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;
(3) rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali e artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione e applicazione di tappezzerie;
(4) pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali, parquet;
(5) preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, etc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
(6) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
(7) sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, etc.;
(8) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
(9) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, etc.;
(10) pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
(11) costruzione, manutenzione e irrigazione di campi e impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
(12) costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato etc. per il contenimento di qualsiasi liquido;
(13) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
(14) costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;
(15) scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia, etc.;
(16) realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
(17) costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali e lagunari in genere;
(18) movimento di terra e scavi in genere: anche per ricerche archeologiche e geognostiche;
(19) posa in opera di segnaletica stradale e esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
(20) attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
(21) lavori archeologici;
(22) lavori di restauro;
(23) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
[…]
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL. […]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Articolo 3.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge [d.lgs.] n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2), D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
(f) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
(g) determinazione delle indennità per i lavori in galleria;
[…]
(i) determinazione della indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le Parti riconoscono che ciascun socio o lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla legge 20.5.70 n. 300.

Articolo 6.
In applicazione della legge 20.5.70 n. 300 le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali.
[…]

Articolo 10.
[…]
Nota a verbale UNCI.
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III, legge n. 300/70, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della legge 3.4.01 n. 142 e successive modificazioni.

Regolamentazione Operai
Titolo VIII
Art. 18 - Jolly.

Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti cui la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo IX
Art. 20 - Addetti ai lavori discontinui.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 21.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, anche con caravan per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Titolo X
Art. 21 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle cooperative e agli operai regolati dal presente contratto.
Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo settimanale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. La retribuzione va maggiorata con la percentuale del 10%.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 48 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
[…]

Titolo XI
Art. 22 - Soste.

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà della cooperativa e del socio o lavoratore dipendente e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra la cooperativa e i soci o lavoratori dipendenti.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, la cooperativa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle Parti. In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario giornaliero di 10 ore.

Art. 24 - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e della cooperativa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra la cooperativa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, la cooperativa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle Parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
[…]

Titolo XIII
Art. 26 - Lavoro a cottimo.
Nel caso in cui la cooperativa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalle Organizzazioni sindacali e riguarderanno i seguenti aspetti:
(a) composizione della squadra (quando si tratti di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
(b) descrizione della lavorazione da eseguire;
(c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
(d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
(e) tariffa di cottimo per unità di misura;
(f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
(g) individuazione di eventuali lavoratori con cottimisti che, pur essendo specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Titolo XIV
Art. 27 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 28 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le Parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le cooperative che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo da subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfare di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti cooperative operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le Parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) La cooperativa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) La cooperativa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo alla cooperativa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL e dagli accordi locali. La cooperativa è tenuta a comunicare al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate e i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione della impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione sarà data alla Cooperedilcassa territoriale e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra alle Organizzazioni sindacali territoriali deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
1) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), la cooperativa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1), lett. b).
2) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti della impresa subappaltante i diritti di cui alla lett. b) devono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente della cooperativa appaltante e dell'impresa subappaltatrice.
3) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili e affini, della fase esecutiva delle opere.
4) È compito delle Organizzazioni sindacali territoriali intervenire nei confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle cooperativa per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Titolo XXV
Art. 39 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 40 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa e a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Titolo XXVI
Art. 41 - Cooperedilcassa

Entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto sarà costituita la Cooperedilcassa nazionale dall'Unci nazionale da un lato e dalle Federazioni nazionali Confsal firmatarie del presente contratto dall'altro con compito di coordinamento delle costituende Cooperedilcasse territoriali che sono lo strumento per l'attuazione delle materie contrattuali ad esse rinviate. È compito specifico della Cooperedilcassa nazionale la stipula di convenzione con Inps e Inail per il rilascio del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), così come previsto dalla normativa vigente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni territoriali, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Cooperedilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Cooperedilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1) e, nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione tabellare.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle cooperative e per 1/6 a carico dei soci o lavoratori dipendenti.
La quota di contribuzione a carico del socio o lavoratore dipendente operaio deve essere trattenuta dalla cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cooperedilcassa.
La Cooperedilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Unci e dalle Federazioni nazionali Confsal.
Gli Organi delle Cooperedilcasse territoriali sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi. L'esercizio finanziario della Cooperedilcassa decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.
I bilanci delle Cooperedilcasse devono essere approvati entro 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Con l'iscrizione alla Cooperedilcassa le cooperative e i soci o lavoratori dipendenti sono vincolati al rispetto del presente contratto, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello statuto e del regolamento della Cooperedilcassa stessa con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi e oneri derivanti dal contratto stesso.
La nomina dei consiglieri territoriali è effettuata dalle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto su proposta delle Organizzazioni territoriali.
L'eventuale revoca dei consiglieri è effettuata dalle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL.
Gli allegati Statuto e Regolamento della Cooperedilcassa, controfirmati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, costituiscono parte integrante del presente CCNL.

Titolo XXIX
Art. 46 - Alloggiamenti e cucine.

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, la cooperativa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento di igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
La cooperativa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale della cooperativa.
La cooperativa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
[…]
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di 3 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Titolo XXXI
Art. 48 - Igiene e ambiente di lavoro.

A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle cooperative di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
(a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi
(b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi
(c) uno scaldavivande
(d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) a b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2), art. 5, legge n. 300/70;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del comma 3), art. 5, legge n. 300/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Cooperedilcassa, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Cooperedilcasse.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Titolo XXXII
Art. 49 - I Comitati paritetici.

La prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione professionale per la sicurezza e l'organizzazione della prevenzione saranno costituiti e opereranno all'interno della Cooperedilcassa.

Art. 50 - Il Rappresentante per la Sicurezza (RLS).
Nelle cooperative, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in cooperativa.
Il RLS di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre cooperative operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Con accordo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il RLS viene individuato per più cooperative del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.
Nel caso di RLS di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali.
Il RLS ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte al riguardo.
Il RLS nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore a 1 anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle cooperative o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle cooperative o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle cooperative o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I lavoratori della cooperativa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94, in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansione;
- della introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione, di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, del RLS provvede, durante l'orario di lavoro, la Cooperedilcassa, mediante programmi di 20 ore per i RLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai RLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del RLS provvede la Cooperedilcassa per le cooperative che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dalle suddette norme alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Titolo XXXIII
Art. 51 - Accordi locali.

In conformità all'intesa Governo-Parti sociali 23.7.93, la contrattazione territoriale di 2° livello deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1.12.06 e con validità quadriennale:
(a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
(b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
(c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 104;
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è, inoltre, demandato di provvedere:
[…]
(3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni della Cooperedilcassa per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
(4) alla istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
(5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle Parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[…]

Titolo XXXV
Art. 53 - Lavori usuranti.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le Parti convengono di affidare alla Cooperedilcassa l'approfondimento dei contenuti e dei compiti attributi alle Parti dalla legislazione vigente.

Regolamentazione Impiegati
Titolo XLII
Art. 60 - Telelavoro.

Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Società.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa.
[…]
Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa.
Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]
La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1), decreto legislativo, il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
[…]
La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.
La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore socio o dipendente.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 8/4/03 n. 66:
- art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale)
- art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale)
- art. 5 (Lavoro straordinario)
- art. 7 (Riposo giornaliero)
- art. 8 (Pause)
- artt. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno)
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XLIII
Art. 61 - Ferie.

[…]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
[…]

Titolo XLVI
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o malattia professionale.

[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, la cooperativa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitata capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Titolo XLVIII
Art. 69 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
La cooperativa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Regolamento Comune
Titolo LV
Art. 79 - Assegnazione qualifica.

[…]
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto le Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 2 rappresentanti delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 2 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1), le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1), con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

Titolo LVI
Art. 80 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 82 del presente contratto.
Ove la cooperativa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria dello stipendio mensile.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione e dagli accordi integrativi dello stesso.
[…]

Art. 81 - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti.
Per il lavoro dei fanciulli, adolescenti e delle donne si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Titolo LVII
Art. 82 - Straordinario.
Lavoro straordinario - festivo - notturno.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario e sono ammesse:
- per eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle con l'assunzione di nuovo personale;
- per causa di forza maggiore;
- per far fronte ad una situazione che possa dare luogo ad un grave e immediato pericolo ovvero un danno alle persone e alla produzione.
Ai fini del calcolo del superamento del limite di 48 ore nella media dell'orario settimanale di lavoro, non sono tenuti in considerazione i periodi di ferie godute e i periodi di assenza per malattia.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 ore annue. Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo LVIII
Art. 83 - Cottimo.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra. Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
(a) descrizione del lavoro da eseguire;
(b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
(c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo LX
Art. 87 - Lavoratori extracomunitari.

Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale da somministrare attraverso gli enti scuola preposti dalle Cooperedilcasse e/o Ebuc in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le cooperative segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 88 - Portatori di handicap.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo LXI
Art. 90 - Tutela maternità e paternità.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso.
Inoltre la dipendente ha facoltà di:
(1) prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
(2) di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età la cooperativa può:
- entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
- autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro come:
(a) telelavoro;
(b) lavoro a domicilio;
(c) orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
(d) banca ore;
(e) orario concentrato;
- prevedere programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo.

Titolo LXII
Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato.

A seguito del D.lgs. 10.9.03 n. 276 che ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato prevedendo 3 tipologie:
- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l'apprendistato professionalizzante;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorso di alta formazione.
In considerazione di questa nuova norma, le Parti concordano di demandare all'Ente Scuola Unci/Confsal previsto nella Cooperedilcassa e/o Ebuc la definizione degli assetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Titolo LXIV
Art. 94 - Diritto allo studio.

Formazione professionale:
i corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
(a) devono essere correlati all'attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica;
(b) devono essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla Regione;
devono prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito.

Formazione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Detti Enti Scuola istituiti presso la Cooperedilcassa e/o Ebuc realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili e, laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto il controllo degli Enti Scuola stessi ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello di operaio qualificato.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola della Cooperedilcassa e/o Ebuc, gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

Titolo LXVI
Art. 96 - Contratto a termine.
Le assunzioni con contratto a termine sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
In tutte le Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
(a) per sostituzioni di soci e di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
(b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
(c) per sostituzione, anche parziale, di soci e di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della cooperativa o per soci e per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
(d) in periodi di intensificazione dell'attività;
(e) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità;
(f) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti;
(g) per sostituzione di soci e di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
(h) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
(i) per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
(j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
(k) per le figure professionali non esistenti in azienda.
Le Parti stabiliscono che:
1) Ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le Parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di norma di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 25.4.62 n. 230;
2) i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora la cooperativa ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa qualifica e mansione e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2), legge n. 26/87;
3) in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, il socio e il lavoratore dipendente sono tenuti a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso livello d'inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro;
4) nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi il socio lavoratore e il lavoratore dipendente devono essere espressamente informati di quanto disposto dal comma 4), art. 23, legge n. 56/87 (Decadenza delle iscrizioni e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento).
Le cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL.
In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1), legge 28.2.87 n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dalla cooperativa per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro temporaneo non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato della cooperativa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
I contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo, potranno avere una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 e potranno essere prorogati 1 sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di 20 mesi. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Titolo LXVII
Art. 97 - Somministrazione di lavoro.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un'opera o di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possono essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestono carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate in relazione alla specializzazione della cooperativa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di soci o lavoratori dipendenti assenti: per periodo di ferie non programmate, per soci o lavoratori dipendenti in aspettativa, congedo, per soci e lavoratori dipendenti temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; per soci e lavoratori dipendenti che partecipano a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati la somministrazione è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di soci o lavoratori dipendenti che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia provveduto entro 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato soci o lavoratori dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- da parte delle cooperative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Art. 98 - Somministrazione di lavoro temporaneo.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3), legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1), lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art. 1, comma 2), legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:
(1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
(2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
(3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione della cooperativa;
(4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
(5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
(6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4), legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1), lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero dei lavoratori a tempo indeterminato della cooperativa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unita superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le Parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle cooperative edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le cooperative medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.
In base alle citate disposizioni contenute nella legge n. 196/97 e legge n. 488/99, le Parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3), legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
La sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro il 31.12.06 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le Parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro.
Le Parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Art. 99 - Distacco temporaneo.
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da una cooperativa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore della cooperativa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti della cooperativa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con la cooperativa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso la cooperativa distaccante.
La cooperativa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cooperedilcassa la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3), legge n. 236/93.

Titolo LXIX
Art. 104 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 27 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

 

tabella unica nazionale

(1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezzora):

4

(2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli):

5

(3) lavori di parificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango:

5

(4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario:

8

(5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume:

8

(6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe:

8

(7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio:

10

(8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio:

10

(9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività:

11

(10) i lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione):

12

(11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio:

13

(12) costruzione di piani inclinati con pendenza e 60% e oltre:

13

(13) lavori di demolizione di strutture pericolanti:

16

(14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla cooperativa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12:

16

(15) lavori su scale aeree tipo Porta:

17

(16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso:

17

(17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10:

19

(18) lavori per fognature nuove in galleria:

19

(19) spurgo di pozzi bianche preesistenti con profondità superiore a m. 3:

20

(20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti:

21

(21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10:

22

(22) lavori in pozzi neri preesistenti:

27

Lavori in galleria.
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
(a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
(b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26;
(c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezioni particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco. Le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti indennità di percentuali di cui al comma 1), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Lavori in cassoni ad aria compressa.
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavoro in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
(a) da m. 0 a 10: 54
(b) da oltre m. 10 a 16: 72
(c) da oltre m. 16 a 22: 120
(d) oltre m. 22: 180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Lavori marittimi.
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore. Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali
- Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minore durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al presente articolo.
Le percentuali di cui al presente articolo, eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Titolo LXXIV
Art. 109 - Doveri e sanzioni.

Il socio conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della Cooperativa con impegno e responsabilità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e di leale collaborazione anteponendo il rispetto della legge e del CCNL.
Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento della efficacia aziendale e della gestione economica dei compiti affidati al dipendente nella primaria considerazione delle esigenze della Cooperativa e nel rispetto dei doveri di diligenza, di obbedienza e fedeltà.
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il dipendente deve in particolare:
(a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dalla Cooperativa per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
(b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie inferiori alla propria;
[…]
(e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori, nonché nei confronti del datore di lavoro degli institori o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
(f) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni e, nei periodi di malattia o infortunio, ad attività che possano ritardarne il recupero psico-fisico;
(g) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sott'ordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; vigilare sull'opera degli apprendisti in modo tale che seguano le proprie mansioni od opere secondo le regole della migliore tecnica.
Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d'arte le istruzioni impartite dagli operai a cui sono affidati (tutor) o del datore di lavoro;
[…]
(i) avere cura dei beni strumentali affidati; eventuali compere di materiali o attrezzature devono essere concordate preventivamente con il datore di lavoro previa restituzione dell'attrezzo usurato o non più utile. Alle compere non può che procedervi il capo squadra. Agli utensili, macchine e attrezzi comunque denominati non possono essere fatte modifiche od aggiunte comunque denominate, se non previa autorizzazione del datore di lavoro. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile od eccessivamente gravoso, devono essere depositati nei locali o nei mezzi aziendali e ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione di questi obblighi costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 11, comma 7), lett. M);
[…]
(k) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e in particolare indossare tutti gli indumenti protettivi previsti dalla disciplina antinfortunistica. Il mancato rispetto anche di una sola delle norme in materia antinfortunistica costituisce inadempimento gravissimo del dipendente, escludendosi ogni responsabilità della Cooperativa per la violazione di queste normative, avendo questa ultima consegnato ad ogni dipendente tutto il materiale previsto dalla vigente disciplina.

Art. 117 - Gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
[…]
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione si applica graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1) per:
(a) inosservanza delle disposizioni di lavoro e di servizio, anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario di lavoro;
(b) condotta nell'ambiente di lavoro non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti dei clienti o dei terzi;
(c) negligenza nella esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza;
(d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
(f) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
(h) ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro;
(3) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1) per:
(a) recidiva nelle mancanze previste che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
(b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4);
[…]
(d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
(4) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
(a) per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
(b) occultamento da parte del responsabile della custodia del controllo o della vigilanza di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza della Cooperativa o ad essi affidati;
[…]
(d) persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
(5) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
(a) insubordinazione e/o offese gravi nei confronti dei superiori;
(b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
[…]
(e) qualsiasi atto anche colposo che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale e che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
(f) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]

Titolo LXXV
Art. 122 - Mobbing.

Per le Parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le Parti ritengono di costituire una Commissione paritetica per le pari opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo LXXVI
Art. 123 - Transazioni e procedure.
Quanto alle procedure previste per la composizione delle vertenze individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita presso la Cooperedilcassa territoriale o, in mancanza di questa, presso la Commissione Paritetica Nazionale costituita presso la Cooperedilcassa Nazionale.
Tentativo da esperirsi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca o sia decorso il termine sopra indicato senza la pronuncia della Commissione adita, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 409 e ss. CPC.

Titolo LXXVII
Art. 124 - Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle cooperative sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.