Tipologia: CCNL
Data firma: 22 ottobre 1999
Validità: 01.10.1999 - 30.09.2003
Parti: Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Disciplina Generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale.
2) Livello regionale.
3) Livello territoriale.
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa.
• Procedura di rinnovo del CCNL.
• Procedura di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Previdenza complementare
Lavori usuranti.
Parte I - Norme Comuni
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 3 - Tutela della maternità.
Art. 4 - Classificazione del personale.
• Commissione paritetica per la classificazione

• Indennità professionale
Art. 5 - Formazione professionale.
Art. 6 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223
Art. 7 - Cumulo di mansioni.
Art. 8 - Nuovi minimi tabellari mensili.
Art. 9 - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 10 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 11 - Pagamento della retribuzione.
Art. 12 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse.
1) Orario di lavoro.

• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
2) Riduzione orario di lavoro.
3) Trattamento delle festività soppresse.
4) Banca Ore.
Art. 13 - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-time).
Art. 14 - Contratto a tempo determinato.
Art. 14-bis - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 16 - Giorni festivi.
Art. 17 - Riposo settimanale.
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19 - Passaggi di qualifica.
Art. 20 - Premio di risultato.
Art. 21 - Lavori speciali e disagiati.
• Lavori speciali.

• Lavori disagiati.
Art. 22 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi.
Art. 23 - Ambiente di lavoro.
1) Numero dei RLS
2) Permessi
3) Designazione e/o elezione del RLS
4) Attribuzioni del RLS
Art. 24 - Indumenti.
Art. 25 - Mensa.
Art. 26 - Appalti.
Art. 27 - Chiamata e richiamo alle armi.
• Cooperazione internazionale
Art. 28 - Congedo matrimoniale.
Art. 29 - Tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 30 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 31 - Trasferimenti.
Art. 32 - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 33 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda.
Art. 34 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale.
Art. 35 - Indennità in caso di morte.
Art. 36 - Accordi interconfederali.
Art. 37 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 38 - Reclami e controversie.
Art. 39 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 40 - Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni.
Art. 41 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 42 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
• Premessa.

1) Costituzione della RSU.
2) Composizione della RSU.
3) Numero dei componenti la RSU.
4) Compiti e funzioni.
5) Permessi.
6) Elezioni.
7) Modalità della votazione.
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale.
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.
10) Revoca.
11) Comunicazione della nomina.
12) Disposizioni varie.
• Norma transitoria.
Art. 44 - Rappresentanza sindacale.
Art. 45 - Assemblea sindacale.
Art. 46 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 47 - Affissioni.
Art. 48 - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 49 - Versamento di contributi sindacali.
Art. 50 - Patronati.
Art. 51 - Decorrenza e durata.
Parte II - Norme Operai
Art. 52 - Periodo di prova.
Art. 53 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia.
Art. 54 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai.
Art. 55 - Passaggio di mansioni.
Art. 56 - Interruzione e sospensione di lavoro.
Art. 57 - Divieti.
Art. 58 - Recuperi.
Art. 59 - Riduzione di lavoro.
Art. 60 - Cottimi.
Art. 61 - Indennità speciale cavatori.
Art. 62 - Conservazione degli utensili.
Art. 63 - Visite di inventario e visite personali.
Art. 64 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 65 - Assenze.
Art. 66 - Malattia.
Art. 67 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 68 - Anticipazioni indennità infortunio.
Art. 69 - Permessi.
Art. 70 - Ferie.
Art. 71 - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia).
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni.
Art. 73 - Multe e sospensioni.
Art. 74 - Licenziamento per mancanze.
Art. 75 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 76 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 77 - Certificato di lavoro.
Parte III - Norme Intermedi
Art. 78 - Periodo di prova.
Art. 79 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 80 - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 81 - Ferie.
Art. 82 - Malattia.
Art. 83 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 84 - Doveri del lavoratore.
Art. 85 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 86 - Permessi e brevi congedi.
Art. 87 - Tredicesima mensilità.
Art. 88 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 89 - Trattamento di fine rapporto.
Parte IV - Norme Impiegati
Art. 90 - Periodo di prova.
Art. 91 - Contratto a termine.
Art. 92 - Mutamento di mansioni.
Art. 93 - Benemerenze nazionali.
Art. 94 - Indennità di cassa.
Art. 95 - Ferie.
Art. 96 - Tredicesima mensilità.
Art. 97 - Malattia.
Art. 98 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 99 - Doveri dell'impiegato.
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 101 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 102 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 103 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 104 - Certificato di lavoro.
Regolamentazione Apprendisti
Formazione.
Tabella.
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello D o C
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori
Allegati
Allegato n. 1 Regolamento dell'Osservatorio Paritetico di settore
Allegato n. 2. Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'art. 20
Allegato n. 3. Art. 38 - Consiglio di fabbrica (CCNL 19 dicembre 1990).
Allegato n. 4. Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Allegato n. 5. Previdenza complementare
Allegato n. 6. Formazione
Quadro A
Quadro B
Appendice
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 ottobre 1999 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Addì, 22 ottobre 1999 in Roma tra Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini (Assomarmi) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente a Cisl […], Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive(Fillea - Fillea Costruzioni e Legno) aderente a Cgil […] si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la conseguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Disciplina Generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale.

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, finalità e indirizzi ribaditi dal Patto Sociale 22.12.98 - confermano l'opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare saranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- assetto del settore in relazione alle tendenze del mercato e con riferimento alla situazione occupazionale;
- evoluzione legislativa per le materie d'interesse del comparto e per l'attività estrattiva;
- mercato del lavoro, formazione professionale, ricerca e innovazioni di prodotto, "qualità", produttività e costo del lavoro;
- orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
- ambiente e sicurezza;
- fattori energetici.
A tal fine l'Osservatorio nazionale paritetico, costituito da 6 rappresentanti designati rispettivamente da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e da Assomarmi, operando in base al Protocollo 10.12.91, si riunirà almeno trimestralmente, e comunque in base alle specifiche esigenze, per approfondire le tematiche di cui sopra.
L'Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni.
Alle riunioni potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Le risultanze dei lavori dell'Osservatorio, unitamente ad eventuali proposte, saranno fornite alle parti stipulanti, le quali s'incontreranno a cadenza semestrale e a livello nazionale per valutare tali indicazioni ed eventuali iniziative rivolte al settore o nei confronti delle Istituzioni e degli Enti pubblici. In tale ottica, per specifici terni, le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di Rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Nel corso degli incontri semestrali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti;
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi ai CFL stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile;
g) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, CIG e altre causali.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici (che potranno essere costituiti anche in seno all'Osservatorio) specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative e interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie Aziende le parti nazionali, recependo anche indicazioni e valutazioni sviluppate a livello territoriale, potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.

2) Livello regionale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il 1° trimestre, in sede regionale alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai CFL stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione e alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.

3) Livello territoriale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una delle parti - alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti Organismi pubblici;
- dati complessivi relativi ai CFL stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura e ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali.
Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nel l'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale.
Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali e interprovinciali.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa.

1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93.
5) La contrattazione di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di 2° livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19.12.90.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le OO.SS. stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di 2° livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio, opererà a partire dal settembre 1999 una verifica della situazione esistente.
Lo stesso Gruppo elaborerà suggerimenti di carattere tecnico in merito ai contenuti della contrattazione economica di 2° livello.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di 2° livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della negoziazione di 2° livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.

Procedura di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Lavori usuranti.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti stessi.
N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Parte I - Norme Comuni
Art. 1 - Assunzione.

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 4 - Classificazione del personale.
Commissione paritetica per la classificazione

Una Commissione paritetica, da costituire entro il 30.11.99 valuterà e studierà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nell'organizzazione della produzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d'inquadramento che preveda anche la ridefinizione dell'attuale sistema su 8 livelli.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno in sede di rinnovo contrattuale la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

Art. 5 - Formazione professionale.
Le parti stipulanti, considerata l'importanza dell'istruzione professionale quale strumento necessario ed essenziale per affinare le capacità del personale e per adeguarne le conoscenze professionali alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato, convengono, anche alla luce di quanto affermato nel Patto sociale 1.2.98, sull'opportunità di individuare linee d'indirizzo per le esigenze formative del settore in base alle seguenti esigenze:
- promuovere e valorizzare un'adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività che alla fascia d'età;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la preparazione all'inserimento in azienda;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato.
A tal fine viene demandato all'Osservatorio paritetico nazionale, di cui al punto "Relazioni industriali" del presente CCNL, valutate le predette esigenze, il compito di svolgere nei confronti degli Organi preposti al settore della formazione azioni di sensibilizzazione per favorire indicazioni programmatiche più aderenti agli specifici bisogni del settore.
In particolare, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti, l'Osservatorio paritetico compirà specifici interventi nei confronti degli Organi preposti alla formazione professionale, ivi compresi quelli previsti dai sopra citati accordi, in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale.
L'Osservatorio, inoltre, per rispondere alle esigenze indicate, si attiverà, attraverso anche gli opportuni collegamenti con l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e con gli Organismi Bilaterali, per la ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di diffonderne una corretta informazione all'interno delle imprese.

Art. 12 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse.
1) Orario di lavoro.

A tutti gli effetti di legge la durata massima dell'orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti in corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione d'orario.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su 5 giornate, con riposo cadente di norma il sabato, o in giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con la RSU.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o da accordi locali.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, in deroga a quanto previsto al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di 7 giorni settimanali a turni.
Dichiarazione congiunta delle parti stipulanti.
Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, alla luce della previsione contrattuale relativa al lavoro a ciclo continuo nelle segherie di granito e attività collegate, dichiarano che presenteranno istanza congiunta ai competenti Organi ministeriali per il necessario adeguamento della normativa in materia di riposo settimanale.
Dichiarazione a verbale.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, s'incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi d'orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi d'orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1a Dichiarazione a verbale.
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili d'orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
2a Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 14 - Contratto a tempo determinato.
L'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge 18.12.62 n. 230 e dalla legge 25.3.83 n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo interconfederale 18.12.88, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi (legge 28.2.87 n. 56):
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- incrementi di attività produttiva e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse e/o termini di consegna;
- punte di più intensa attività derivante da maggiori richieste del mercato.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi contrattuali sopra indicate è pari al 20% dei dipendenti occupati a tempo determinato per le aziende fino a 100 dipendenti e al 10% per le aziende con oltre 100 dipendenti.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Trimestralmente sarà comunicato alla RSU il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui sopra.

Art. 14-bis - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Fermi restando i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196, in relazione a quanto previsto dalla lett. a), comma 2 dello stesso articolo, contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono inoltre essere conclusi:
1) nei casi previsti dall'Accordo interconfederale 16.4.88;
2) nei casi previsti per il contratto a tempo determinato dall'art. 14 del CCNL.
La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti 1) e 2), rispetto al numero dei lavoratori occupati dall'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può superare, in media d'anno, il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
I valori risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all'unità superiore.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 196/97 sono individuate come qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, quelle previste dalla categoria F della classificazione del personale di cui all'art. 4 del presente CCNL.
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.

Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà trimestralmente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 12 in materia d'orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo; dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 21 - Lavori speciali e disagiati.
Lavori speciali.

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette, un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 22 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del DPR 19.3.56 n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 23 - Ambiente di lavoro.
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio paritetico prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee d'indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all'Osservatorio paritetico nazionale di cui alle "Relazioni industriali" per attivare le indicazioni e i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
L'Osservatorio potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento d'indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Per i fini di cui sopra viene costituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, un'apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e sicurezza.
La Sezione avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni e sulle tipologie degli stessi, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
I risultati dell'attività della Sezione dell'Osservatorio nazionale formeranno oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei lavoratori, RLS e RSPP.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al RLS delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Osservatorio.
Copia del Regolamento verrà consegnata al RLS e per il suo tramite alla RSU e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547, e dall'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626, è prevista, secondo le disposizioni del predetto decreto legislativo, l'istituzione della cartella personale sanitaria e di rischio, sulla quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
- visite d'idoneità fisica effettuate a norma del comma 3, art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché alle altre che possono derivare dall'applicazione del D.lgs. n. 626/94.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
In aree territoriali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica anche dei delegati alla sicurezza e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confindustria, i quali decideranno all'unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
In applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626, del D.lgs. 25.11.96 n. 624 per quanto applicabile e dell'Accordo interconfederale 22.6.95, si conviene quanto segue in materia di rappresentanti per la sicurezza (RLS):

1) Numero dei RLS:
Fermo restando che i RLS, nelle Aziende con più di 15 dipendenti, sono individuati tra i componenti la RSU, il numero di detti rappresentanti è stabilito come segue:
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti.

2) Permessi:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
I permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso in sede aziendale allo stesso o ad analogo titolo.

3) Designazione e/o elezione del RLS.
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti, nel caso in cui sia stato eletto o designato il "rappresentante sindacale" di cui all'art. 44 del vigente CCNL, il ruolo di RLS sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Il RLS eventualmente eletto in base ai punti successivi decade dal mandato ricevuto, essendo sostituito dal rappresentante sindacale con ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Nel caso in cui tale rappresentante sindacale non vi sia, si procede all'elezione del RLS con le modalità di seguito riportate.
I lavoratori eleggono il proprio rappresentante direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, utilizzando un'ora di assemblea retribuita, secondo le norme del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione industriali della provincia, il nominativo eletto al Comitato paritetico di cui al presente articolo, ove costituito e operante, o all'Organismo paritetico provinciale di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95 negli altri casi.
La competenza all'esame e alla definizione delle controversie eventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo ed esclusivamente ai Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti ed operanti, e all'Organismo paritetico provinciale di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti le procedure per l'elezione o designazione del RLS sono le seguenti:
a) All'atto della indizione delle elezioni per la costituzione della RSU, nonché in occasione delle affissioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la candidatura come RLS.
È data facoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del RLS tutti i candidati per l'elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale. Costituita la RSU, se tra gli elettivi sono soggetti che si erano originariamente candidati anche come RLS, si procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica di RLS è assunta da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano originariamente candidati anche come RLS (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della 1a assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
L'elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Il RLS eventualmente eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal mandato ricevuto.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le RSA o il Consiglio di fabbrica, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del presente accordo il/i RLS è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della 1a assemblea dei lavoratori.
La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente punto B sarà adottata, anche in caso di dimissioni dalla RSU del lavoratore che riveste l'incarico di RLS.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA o il Consiglio di fabbrica delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i RLS è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21, parte II dell'accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU, che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, al Comitato paritetico di cui al presente articolo, ove costituito e operante, o all'Organismo paritetico territoriale di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95 negli altri casi.

4) Attribuzioni del RLS:
Per le visite ai luoghi di lavoro il RLS, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva.
Le visite avranno luogo nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalle legge (es.: art. 339, DPR n. 547/55).
Le parti alla luce di quanto previsto in materia di informazione/formazione per i lavoratori del D.lgs. n. 626/94, hanno provveduto ad individuare uno schema di programma di informazione/formazione, riportato nel quadro sinottico allegato (vedi allegato 6).
Resta inteso che i Comitati paritetici territoriali, ove costituiti e operanti, potranno elaborare progetti formativi per i dipendenti delle Aziende aderenti agli stessi, che tengano conto di specifiche necessità non ricomprese nel programma richiamato.

Art. 24 - Indumenti.
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo 6 mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 26 - Appalti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data d'entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessario una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno alla RSU i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori.
Chiarimento a verbale.
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 34 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente CCNL, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza della RSU, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 36 - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 38 - Reclami e controversie.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Per quanto concerne le controversie individuali, il tentativo di conciliazione che, ai sensi del codice di procedura civile, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può essere esperito in sede sindacale, tramite le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Viene confermata la facoltà del ricorso all'arbitrato nelle fattispecie previste dall'art. 412-ter C.P.C.
Norma transitoria.
Stante la previsione del D.lgs. 31.3.88 n. 80, che, modificando le norme del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, rinvia ai CCNL l'individuazione delle modalità della conciliazione in sede sindacale e dell'arbitrato di cui all'art. 412-ter C.P.C., preso atto che un apposito gruppo di lavoro a livello interconfederale sta procedendo alla definizione dei suddetti aspetti, l'Osservatorio paritetico nazionale esaminerà i risultati di tale lavoro e procederà, ove necessario e previsto, ad eventuali integrazioni per le specificità settoriali.
Le parti procederanno quindi a trasferire nel contratto la predetta normativa.

Art. 39 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le OO.SS. nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quando è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti s'impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Premessa.

Ad integrazione e attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU, sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil-Cisl-Uil il 20.12.93, che s'intende qui integralmente trascritto e che si assume in allegato (vedi allegato 4), viene concordato quanto segue per il settore dei materiali lapidei.

4) Compiti e funzioni.
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 19.12.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 23.7.93.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 44 - Rappresentanza sindacale.
In considerazione di quanto previsto dal CCNL 19.12.90, ad iniziativa congiunta delle OO.SS.LL. Feneal, Filca e Fillea nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una rappresentanza per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.
Per l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unita produttiva con un minimo di 45 ore annue.
I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Nella rappresentanza sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.

Art. 45 - Assemblea sindacale.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso d'impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l'orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 47 - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300 nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
[…]

Parte II - Norme Operai
Art. 53 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia.

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal RD 15.3.23 n. 692 e alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 58 - Recuperi.
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le OO.SS. competenti e purché sia contenuto nel limite di 1 ora ai giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 60 - Cottimi.
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alla RSU.
Alla comunicazione di cui sopra potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il periodo di assestamento sopra richiamato.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
In relazione all'art. 2127 C.C. è vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 62 - Conservazione degli utensili.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 64 - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
[…]

Art. 67 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 70 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie, le quali devono essere comunque fruite entro l'anno solare.
Tuttavia, se, a causa di giustificato impedimento, il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 73 - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente CCNL o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
[…]

Art. 74 - Licenziamento per mancanze.
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa:
[…]
b) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 73 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
n) abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
[…]

Parte III - Norme Intermedi
Art. 83 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 84 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti a esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte IV - Norme Impiegati
Art. 91 - Contratto a termine.

L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge vigenti. In tal caso saranno applicabili le norme previste nel presente contratto, fino alla scadenza del termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5, legge 18.4.62 n. 230.

Art. 98 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 99 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Regolamentazione Apprendisti
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi d'età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni d'età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal DPR 20.1.76 n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E), D), C) e superiori, ad eccezione delle funzioni direttive, e per tutte le relative mansioni.
[…]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata.
[…]
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta.
[…]
La durata dell'apprendistato è pari a 24 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E), di 36 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate ai livelli D) e C), e 48 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate a livelli superiori.
[…]
Per quanto non previsto espressamente volgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.

Formazione.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), Decreto del Ministero del Lavoro 8.4.98. le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto citato.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1 comma 1, e 6 comma 1 del citato DM 8.4.98 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/97 è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
Ai fini previsti dall'art. 1, DM 8.4.98 l'Osservatorio, nell'ambito dei compiti ad esso demandati:
- elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97;
- valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei territori in cui è particolarmente significativa la presenza di aziende del settore.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e l'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso d'interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

Allegati
Allegato n. 1 Regolamento dell'Osservatorio Paritetico di settore

In ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina Generale - Relazioni Industriali - di cui al CCNL 19.12.90 per l'industria dei materiali lapidei, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea- Cgil da una parte e Assomarmi, Assindustria Carrara e Assindustria Lucca dall'altra hanno - nella riunione del 10.12.91 presso Assindustria Bari - formulato e stabilito dal seguente regolamento per l'attività dell'Osservatorio paritetico di settore.
1) L'Osservatorio è formato da 6 rappresentanti designati rispettivamente da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e da Assomarmi, Associazione Industriali Massa Carrara e Lucca.
Per ciascun titolare potrà essere designato dalle Organizzazioni di appartenenza anche un supplente, che potrà sostituirlo nei casi d'impedimento.
I membri dell'Osservatorio restano in carica per la durata di vigenza del CCNL.
L'attività dei membri dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
2) La sede dell'Osservatorio è presso Assomarmi, in Roma, via Nomentana 251.
3) L'Osservatorio paritetico di settore, previsto dalla Disciplina Generale Relazioni Industriali del CCNL 19.12.90, ha l'obiettivo di fornire alle parti firmatarie valutazioni e indicazioni in particolare su:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, la prospettiva produttiva del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dall'introduzione di nuove tecnologie di processo;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali, nonché gli interventi normativi finalizzati alla realizzazione di ricerche che contribuiscano ad individuare soluzioni settoriali in particolare ai temi di cui al punto precedente;
- l'andamento dell'occupazione giovanile all'interno del settore, in rapporto all'accordo interconfederale sui CFL nonché l'andamento dell'occupazione femminile del settore con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- iniziative nel campo della formazione professionale con l'obiettivo di realizzare azioni di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, ivi compresi quelli previsti dagli accordi interconfederali in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale del settore.
4) A tal fine l'Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni. In particolare potranno essere utilizzati dati provenienti da ICE, Camere di Commercio, Amministrazioni pubbliche regionali, provinciali e comunali, dei Ministeri competenti, USL, Università, Associazioni di costruttori e di operatori, Enti di formazione e Istat.
Le parti si attiveranno, pertanto, sia singolarmente che congiuntamente, per la raccolta delle varie fonti dei dati che di volta in volta saranno ritenuti utili.
5) L'Osservatorio si riunisce, anche fuori della propria sede, di norma quadrimestralmente e comunque in base alle specifiche esigenze.
L'Osservatorio, pertanto, potrà stabilire, se del caso, al termine di ogni riunione la data della prossima convocazione e convocazioni straordinarie potranno essere richieste, con un preavviso di almeno 30 giorni, congiuntamente dalle Associazioni datoriali o congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori.
6) Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Le decisioni dell'Osservatorio saranno assunte all'unanimità. Delle decisioni e di quanto altro ritenuto opportuno si redigerà verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
7) Alle riunioni dell'Osservatorio potranno partecipare tecnici di parte (che per tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia da esaminare, posta all'ordine del giorno, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La partecipazione di altre persone (es. funzionari, o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni dovrà essere di volta in volta decisa dall'Osservatorio.
I membri dell'Osservatorio e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Osservatorio medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle questioni che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.