Categoria: 2010
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Tipologia: Iptesi di accordo
Data firma: 16 settembre 2010
Validità: 01.07.2009 - 30.06.2010
Parti: Unigec Confapi, Unimatica Confapi con l'adesione dell'Uspi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta, Comunicazione, ecc., P.M.I.
Fonte: SLC-CGIL

Sommario:

Art. ... Relazioni Industriali/ Decorrenza e durata
Art. ... Premio di risultato
• Norma transitoria
Art. ... Elemento di garanzia retributiva
Art. ... Apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale
• Norma transitoria
• Malattia - Apprendisti settore grafico-editoriale informatico-servizi innovativi
Art. ... Welfare e bilateralità
Art. ... Orario di lavoro
Art. ... Previdenza complementare
Art. … - Corresponsione della retribuzione
Art. ... Commissione di studio per il settore informatico
Art…. - Ambiente di lavoro
Art. 106 - Aumenti contrattuali
Una tantum

Ipotesi verbale di accordo

Roma, 16 settembre 2010

Tra Unigec Confapi, Unimatica Confapi con l'adesione dell'Uspi - Unione Stampa Periodica Italiana e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil si è convenuto il presente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL della Comunicazione, dell'Informatica e dei Servizi Innovativi scaduto il 30 giugno 2009.

Art. … Apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale
Le Parti recepiscono quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 9 febbraio 2010 in tema di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, comma 5 ter, D. Lgs. n. 276/2003, nonché dalle relative e successive intese applicative, e di seguito definiscono quanto espressamente demandato alla contrattazione nazionale di categoria.
In tema di durata, intesa sia come durata del contratto che come monte ore annuo di formazione, si richiama quanto già previsto dall'art. 28 del presente CCNL in tema di apprendistato professionalizzante.
Le Parti convengono che la formazione, interna e/o esterna, a carattere trasversale e di base può essere erogata utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modalità quali: lezioni in aula, seminari, esercitazioni singole o di gruppo, testimonianze, visite aziendali, distribuzione di dispense, proiezione di filmati audio/video, formazione a distanza (FAD) e strumenti e-learning, nonché ogni altro strumento idoneo a raggiungere il fine. In tutti i casi la formazione, sia trasversale e di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle specifiche finalità formative e tali da realizzare in modo efficace lo scopo dell'intervento formativo medesimo.
Le Parti concordano nel definire la capacità formativa dell'azienda come la capacità dell'azienda di erogare formazione interna, desumibile dalla presenza di risorse umane e materiali idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta fondamentale la presenza di un tutor/referente con formazione e conoscenze adeguate, che sia di costante riferimento per l'apprendista.

Norma transitoria
Fermo restando che per tutto quanto non espressamente definito si richiama la disciplina prevista dall'art. 28 del presente CCNL e dalle intese sottoscritte a livello interconfederale, le parti si impegnano ad armonizzare la normativa contrattuale di cui al suddetto art. 28 del presente CCNL con quanto qui convenuto entro la data del 31 dicembre 2011, anche al fine di poter individuare, attraverso il concorso del FAPI, gli interventi di finanziamento a sostegno delle azioni formative previste dalla presente disciplina.
Omissis

Art. ... Welfare e bilateralità
In tema di bilateralità e in riferimento alla eventualità di istituire una forma di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dei comparti disciplinati dal presente CCNL, data la complessità della materia e la conseguente necessità di accurati approfondimenti, si conviene di costituire una apposita commissione che individui in merito possibili articolazioni, modalità e costi entro il 31 dicembre 2011, tenuto conto anche degli accordi in materia che potranno intervenire a livello interconfederale.

Art. ... Orario di lavoro
Omissis
Procedure di verifica
Al punto 14 sostituire 80 ore a 60 ore.

Art. ... Commissione di studio per il settore informatico
Le Parti si impegnano a costituire una Commissione di studio che dovrà procedere all'analisi delle innovazioni tecnologiche che hanno ricadute sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull'occupazione del settore interessato, che dovrà concludere i propri lavori entro la data del 31 dicembre 2011.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano, fino al rinnovo della successiva scadenza contrattuale, a non concludere né a sottoscrivere con altre parti datoriali contratti collettivi di lavoro aventi medesimo oggetto.

Art…. - Ambiente di lavoro
... omissis...
Nota a verbale
Le Parti procederanno entro la data del 31 dicembre 2011 all'armonizzazione della suddetta disciplina con le modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 81/2008 ed il D. Lgs. 106/2009 e con le intese intercorse a livello interconfederale.