Tipologia: CCNL
Data firma: 5 novembre 1999
Validità: 01.10.1999 - 30.09.2003
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Capitolo I - Sfera di applicazione
Relazioni industriali
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa.

• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
• Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Osservatorio
Commissione Paritetica
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzioni.
Art. 2 - Periodo di prova.
• Operai.
• Intermedi.
• Impiegati.
Art. 3 - Apprendistato.
a) Norme generali.

b) Periodo di prova.
c) Durata.
d) Retribuzione.
e) Malattia e infortunio.
f) Formazione.
• Crediti formativi.
• Tutore.
• Organismi paritetici.
• Norma transitoria.
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.
Art. 5 - Regolamentazione per i Quadri.
• Qualifica di Quadro.
• Periodo di prova.
• Passaggio alla qualifica di Quadro.
• Preavviso di licenziamento e dimissioni.
• Obbligo assicurativo.
• Norma di coordinamento.
Art. 6 - Passaggi di qualifica.
Art. 7 - Percorsi professionali formativi.
Art. 8 - Polifunzionalità.
Art. 9 - Formazione professionale.
Art. 10 - Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo.
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 13 -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 14. - Orario di lavoro.
A. Norma generale.

B. Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro.
C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 15 - Banca ore.
Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 17 - Riposo settimanale.
Art. 18 - Giorni festivi.
• Trattamento festività soppresse/abolite.
Art. 19 - Riduzione orario di lavoro turnisti.
Art. 20 - Ferie.
• Operai.

• Intermedi.
• Impiegati.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22 - Minimi contrattuali.
a) aumenti contrattuali
b) Nuovi minimi contrattuali.
Art. 23 - Una tantum.
Art. 24. - Indennità di contingenza.
Art. 25 - Retribuzione oraria.
Art. 26 - Aumenti periodici.
A) Operai.
B) Impiegati - Intermedi.
Art. 27 - Premio di risultato.
Art. 28 - Tredicesima mensilità.
Art. 29 - Lavoro a cottimo.
Art. 30 - Lavoro a turni.
• Retribuzione lavoro a turno.
Art. 31 - Lavori speciali e disagiati.
• Lavori speciali.

• Lavori disagiati.
Art. 32 - Indennità speciale cavatori.
Art. 33 - Indennità di cassa.
Art. 34 - Mensa.
Art. 35 - Trasferimenti.
Art. 36 - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 37 - Previdenza integrativa volontaria.
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 38 - Lavori usuranti.
Art. 39 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia.
Art. 40 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 41 - Categorie dello svantaggio sociale.
Art. 42 - Lavoratori immigrati.
Art. 43 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 44 - Volontariato.
Art. 45 - Diritto allo studio.
Capitolo VII - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro

Art. 46 - Interruzione e sospensione di lavoro.
Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 48 - Permessi.
Art. 49 - Assenze.
Art. 50 - Recuperi.
Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 52 - Malattia.
a) Operai e Intermedi.
b) Impiegati.
Art. 53 - Maternità.
Art. 54 - Congedo matrimoniale.
Art. 55 - Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale.
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 56 - Ambiente.
Art. 57 - Visite mediche.
Art. 58 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
2) Coordinamento tra CP E OPP
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
4) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
5) Elezioni
• Elettorato attivo e passivo.

• Modalità elettorali.
• Durata dell'incarico.
• Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
• Riunioni periodiche.
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi
8) Abrogazioni
Art. 59 - Formazione e informazione dei lavoratori
Art. 60 - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi.
Art. 61 - Indumenti di lavoro.
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari

Art. 62 - Inizio e fine lavori.
Art. 63 - Rapporti in azienda.
Art. 64 - Conservazione degli utensili.
Art. 65 - Danni alla lavorazione.
Art. 66 - Visite di inventario e personali.
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 68 - Multe e sospensioni
Art. 69 - Licenziamento per mancanze.
Art. 70 - Divieti.
Art. 71 - Regolamento aziendale.
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
a) Operai.
b) Intermedi.
c) Impiegati.
Art. 73 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
a) Operai:
b) Intermedi:
c) Impiegati:
Art. 74 - Certificati di lavoro.
Art. 75 - Indennità in caso di morte.
Art. 76 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 77 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda.
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 78 - Accordo per la costituzione delle RSU.
Art. 79 - Assemblea sindacale.
Art. 80 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 81 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 82 - Affissioni.
Art. 83 - Patronati.
Art. 84 - Versamento di contributi sindacali.
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 85 - Reclami e controversie.
Art. 86 - Composizione delle controversie.
Art. 87 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto – Trattamento di miglior favore.
Art. 88 - Estensioni di contratti stipulanti con altre Organizzazioni.
Art. 89 - Appalti.
Art. 90 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 91 - Accordi interconfederali.
Art. 92 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A - Verbale di accordo 29 luglio 1999
Allegato B

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 5 novembre 1999

Costituzione delle parti
In Roma, il 5 novembre 1999 tra Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem), aderente a Confapi […], Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca), aderente a Cisl […], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente a Cgil […]

Capitolo I - Sfera di applicazione
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.; escavazione delle ardesie; escavazione del travertino; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione della pomice; escavazione dell'argilla; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Relazioni industriali
La situazione dell'industria lapidea nazionale e alcune modifiche strutturali del mercato internazionale del settore, richiedono precise e indifferibili scelte di politica industriale quali la crescita del valore aggiunto, la qualità e l'innovazione del prodotto, tecnologie più avanzate e valorizzazioni dei materiali, valorizzazione del nostro patrimonio tecnico e professionale (unico al mondo), anche con iniziative diffuse di formazione e riqualificazione professionale.
Sono urgenti e indispensabili alcune scelte politiche legislative e amministrative pubbliche, nazionali e regionali, per recuperare un quadro di certezza sul versante della programmazione dell'escavazione e per una ripresa del settore degli inerti, anche sul versante degli investimenti pubblici, in particolare sull'infrastrutturazione del Paese.
Le parti, a fronte dell'evoluzione del settore, ribadiscono l'esigenza di ricercare soluzioni per assicurare la salvaguardia di valori prioritari che vengono individuati da un lato nell'ambiente dinamicamente inteso con specifico riferimento al riequilibrio del territorio, dall'altro alla continuità dell'impresa con il duplice aspetto dell'occupazione e della capacità delle stesse di operare nel mercato delle costruzioni.
Queste esigenze richiedono che la complessità della situazione sia governata attraverso un quadro organico di comportamenti e di relazioni industriali necessariamente articolate ma caratterizzati dalle coerenti volontà di tutti i soggetti chiamati a porli in essere, in quanto preposti ad un ruolo o ad una funzione in materia, per realizzare il raggiungimento dei valori richiamati.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa.

1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93 e il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93 e del Patto sociale 22.12.98.
5) La contrattazione di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di 2° livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19.11.90.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le OOSS stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale, interprovinciale, regionale o interregionale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di 2° livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e del Patto sociale 22.12.98 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Nota a verbale.
Nei territori in cui venga istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale, in presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di derogare dalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con quella aziendale.

Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso d'impedimento per l'esercizio della contrattazione di 2° livello.
A tale scopo (per agevolare la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordati a livello territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio di risultato per i quali uno schema indicativo è riportato in allegato al presente CCNL.

Osservatorio
L'Osservatorio nazionale, costituito da Aniem-Confapi e da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore lapideo/estrattivo 19.11.90 e di quanto stabilito dall'Accordo 7.7.93, si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni paritetiche referenti.
L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in materia paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di norma quadrimestralmente.
L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- previsioni degli strumenti regolatori (PAE, autorizzazioni, ecc.);
- attività estrattive e legislazioni relative.
L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, al regime idrogeologico e all'inquinamento delle acque, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione, ai piani paesaggistici e al recupero delle aree.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente da Aniem che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali. All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio nazionale avrà sede in via delle Sette Chiese 146, Roma c/o Aniem.
La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza, piani di risanamento di comparto;
- impatti ambientali esterni: uso e salvaguardia del territorio: riuso materiali di risulta;
- piani regionali attività estrattive (PRAE);
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del Protocollo 23.7.93 e al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
La parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.

Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi.
A tal fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1. elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2. procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3. emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4. seguire l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzioni.

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 3 - Apprendistato.
a) Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente articolo. Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di cui sopra all'apprendista si applicano le norme previste dal presente contratto.
È possibile l'assunzione di apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e di legge saranno riparametrati in percentuale rispetto all'orario svolto.

c) Durata.
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, non idonei rispetto alle mansioni e all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 36 mesi.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, idonei rispetto alle mansioni e all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 24 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori a 1 anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda lapidea in mansioni analoghe e debitamente certificati all'atto di assunzione.
La durata massima per il 7° livello è di 36 mesi.
Non è ammessa la stipula di contratti per il livello 8°.

f) Formazione.
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative predisposte dall'azienda secondo le normative di legge.
L'attività formativa complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i cui contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed operativo.

1° Modulo - Entrata - Verifica annuale
Attività interna. Accoglienza, valutazione del livello d'ingresso dell'apprendista, valutazione delle competenze possedute dall'apprendista, valutazione dei processi di lavorazione riferiti alla professionalità da acquisire in termini di conoscenze tecnico-operative e di competenze relazionali nell'ambiente di lavoro, individuazione dei fabbisogni formativi.
Definizione del patto formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguente costruzione del percorso formativo individuale.
Annualmente viene effettuata una verifica dell'andamento formativo in termini di competenze raggiunte e di obiettivi formativi conseguiti.
Allo scopo di verificare l'andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventuali modifiche per una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitorato periodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai contenuti svolti, alla metodologia, agli aspetti organizzativi, al clima del corso.

2° Modulo - Sviluppo competenze di base
Attività esterna. Il modulo ha carattere propedeutico e ha la funzione di presentare le logiche di funzionamento dell'azienda come organizzazione complessa e di informare sugli aspetti relativi alla legislazione sul lavoro e alla sicurezza. In particolare, verranno trattati argomenti su:

Competenze relazionali
- Comunicazione interna ed esterna; la comunicazione nell'ambito del lavoro.
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche.

Organizzazione ed economia
- Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.
[…]

Disciplina del rapporto di lavoro
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
[…]

Sicurezza sul lavoro
- Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.
- Conoscere i principali fattori di rischio.
- Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
[…]

3° Modulo - Sviluppo competenze tecnico-professionali
Attività esterna. Le competenze di tipo tecnico devono tendere ai seguenti obiettivi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

4° Modulo - Contenuti a carattere operativo
Attività interna. Obiettivo è stabilire un collegamento tra formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro pratica tenderanno principalmente all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le tecniche e i metodi di lavoro.

Durata dei moduli in ore

Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 120 totale: 120 totale: 120 totale: 120 480

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea non idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno 3° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 100 totale: 100 totale: 100 300

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 120 totale: 120 240

Nota a verbale.
Considerato l'assoluta novità introdotta dalla legge sull'apprendistato, la specifica della quantità delle ore nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delle esperienze che si andranno a costruire nelle singole realtà.

Crediti formativi.
L'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in mansioni non analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico- professionale mentre sarà esonerato dall'attività formativa con contenuti a carattere trasversale qualora già effettuata presso altri datori di lavoro.
All'atto di assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già completati.

Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative può essere identificato in lavoratore dell'azienda, di livello non inferiore all'apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dalla normativa vigente.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere svolta dal titolare dell'impresa.
Il percorso formativo sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor della struttura formativa esterna. Queste figure supporteranno l'apprendista nel percorso formativo collaborando tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell'azione formativa. È prevista la figura di un coordinatore del corso con compiti di responsabilità rispetto al progetto formativo e operativo rispetto agli adempimenti amministrativi.

Organismi paritetici.
Potranno essere costituite delle Commissioni paritetiche territoriali per la gestione della formazione professionale. Compiti di tali Commissioni sono:
A. individuare i centri di formazione professionali;
B. predisporre eventuali moduli formativi specifici per il territorio;
C. monitorare le esperienze formative svolte nel territorio;
D. validare la formazione effettuata.

Norma transitoria.
La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore con la data di stipula del rinnovo contrattuale.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.

[…]
Nota a verbale.
Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.99 - valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d'inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.
[…]

Art. 7 - Percorsi professionali formativi.
I percorsi professionali formativi possono essere realizzati attraverso gli strumenti di legge quali il contratto di formazione, l'apprendistato; su di essi avverrà un preventivo confronto fra le parti.

Art. 8 - Polifunzionalità.
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti per coprire le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità s'intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità.
[…]

Art. 9 - Formazione professionale.
La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.
Data la natura estremamente composita della formazione professionale, si rende necessario, per organicità, acquisire, in primo luogo, elementi riconoscitivi inerenti la prevalente richiesta delle varie figure professionali.
Il filo conduttore principale per consentire la concreta svolta politica-organizzativa atta al conseguimento degli obiettivi prefissati, non può che partire da un sistema di raccolta dati, rilevazioni ed elementi conoscitivi inerenti le tradizionali attuali figure professionali; le figure professionali oggetto di richiesta proveniente dal settore; le valutazioni riguardanti le figure professionali occorrenti per soddisfare le esigenze dei sistemi costruttivi dei processi produttivi e innovativi dei sistemi tradizionali.
Le parti all'interno dell'Osservatorio costituiranno un apposito Comitato nazionale paritetico per la formazione professionale, con lo scopo di coordinare e gestire il lavoro di conoscenza di cui sopra.
Spetterà inoltre al Comitato, che potrà avere articolazioni territoriali, organizzare quelle iniziative formative rivolte ai giovani e di specializzazione non rientranti specificatamente tra quelle previste dagli Accordi interconfederali 16.11.88 e 13.5.93.
Le parti inoltre, opereranno affinché l'Ente nazionale interconfederale per la formazione professionale e l'ambiente realizzi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, progetti di interventi che tengano conto della specificità del settore anche ai fini della gestione politico-organizzativa delle iniziative.
Nota a verbale.
Le parti, con riferimento anche a quanto previsto nel "Patto sociale 22.12.98", rilevano l'importanza delle formazione e riqualificazione professionale, elemento centrale ai fini dell'arricchimento delle risorse umane e produttive, nell'ottica di:
- innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi migliore qualità del lavoro;
- opportunità d'inserimento di nuova forza lavoro nell'azienda;
- riqualificazione e figure professionali in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e lavorazioni.
Le parti concordano di intraprendere, laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le più opportune iniziative in merito a quanto sopra, anche utilizzando le strutture formative, pubbliche e/o contrattuali esistenti nel settore delle costruzioni.

Art. 10 - Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo.
Le parti, in attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge n. 56/87, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8 bis, legge 25.6.83 n. 79 e dall'art. 8, legge n. 223/91, dagli Accordi interconfederali Confapi 13.5.93 e 31.3.95, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della legge n. 196/97, artt. 1 - 11, è possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sperimentazione di nuovi moduli d'orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct-marketing.
Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non può essere superiore al:
- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle 7 unità e comunque non superiore ai lavoratori a tempo indeterminato;
- 12% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.
Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello 8°, di esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del 1° contratto.
In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.
Le parti convengono sull'opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere a una verifica sulle modalità d'utilizzo dei due strumenti dopo il 1° biennio di applicazione della presente normativa.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo considerato.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97.

Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 14. - Orario di lavoro.
A. Norma generale.

1. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU.
4. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le RSU.
5. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13 del sabato.
6. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connesse all'utilizzazione maggiore di impianti, l'azienda e le RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.

C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi d'orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi d'orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Dichiarazione a verbale.
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili d'orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
Dichiarazione a verbale.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, s'incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Nota a verbale.
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di 7 giorni settimanali a turni.

Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà periodicamente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare o straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]
Nota a verbale.
I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni.
Il comma 7 dello stesso art. 16 viene modificato come segue "L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semestre alle RSU... ".

Art. 17 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia d'orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 20 - Ferie.
Operai.

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione, e in tale ipotesi ogni settimana di ferie corrisponde a 40/174 della retribuzione mensile.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 29 - Lavoro a cottimo.

Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, devono essere comunicati per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo.
Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle RSU.
Alle comunicazioni di cui sopra potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. […]

Art. 30 - Lavoro a turni.
Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti. In apposito incontro l'azienda prospetterà alle RSU le cause che richiedono il ricorso al lavoro a turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno le modalità di attuazione.
In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa retributiva per la refezione di 30 minuti per 8 ore di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.
La mezza ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione giornaliera.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusiva nelle ore notturne.

Art. 31 - Lavori speciali e disagiati.
Lavori speciali.

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 38 - Lavori usuranti.

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti stessi.

Art. 39 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia.
L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal RD 15.3.23 n. 692 e alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 41 - Categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno, nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 42 - Lavoratori immigrati.
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
[…]

Art. 43 - Lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Capitolo VII - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro
Art. 50 - Recuperi.

È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le OOSS competenti e purché sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 53 - Maternità.
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 56 - Ambiente.

Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee d'indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Provincie, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e alla salute e sicurezza.
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (Inail, ASL, Enti di ricerca ...).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d'esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OOSS contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 57 - Visite mediche.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 58 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
In applicazione del D.lgs. n. 626 del 19.9.94, e considerato quanto previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95 stipulato tra Confapi e le OOSS dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, si disciplina:

1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.

2) Coordinamento tra CP E OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i Comitati paritetici (CP) di cui al penultimo comma dell'art. 53 del vigente CCNL, i compiti propri dell'OPP saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2a istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3) e 4) del presente accordo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati 'pro quota'.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo- organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, punti, b), c), d), g), i), l).

4) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 6, art. 18, D.lgs. n. 626/94:
- 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 2 RLS nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.
L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OOSS stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo- organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l).

5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Modalità elettorali.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'OPP.

Durata dell'incarico.
Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il RLS è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono comunque applicabili, in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94, le tutele previste dalla legge n. 300/70.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs. 19.9.94 n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.

6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti e funzionanti.
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi
I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) Abrogazioni
L'introduzione del D.lgs. n. 626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superate dalla legislazione.
Nota a verbale.
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 59 - Formazione e informazione dei lavoratori,
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

tipologia

lavoratori in forza da almeno 1 anno

lavoratori in forza da meno di 1 anno

trasf. reparto cambio mansione

introduzione nuove tecnologie nuove sostanze

 

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI

oggetto

(norma transitoria; vale in fase di 1a applicazione a regime)

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia;

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia;

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni;

a) sintesi delle  principali disposizioni legislative sulla materia: cenni;

 

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi cui il lavoratore è esposto e alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi cui il lavoratore è esposto e alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi cui il lavoratore è esposto e alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami;

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi cui il lavoratore è esposto e alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami;

 

 

 

c) indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione

c) indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte e alle nuove tecnologie

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI

criteri di aggregazione dei lavoratori

1) gruppi di rischio;

1) gruppi di rischio;

1) gruppi di rischio;

1) gruppi di rischio;

2) mansioni omogenee;

2) mansioni omogenee;

2) mansioni omogenee;

2) mansioni omogenee;

3) mansioni particolari

3) mansioni particolari

3) mansioni particolari

3) mansioni particolari

contenenti

richiami sui comportamenti da tenere:

comportamenti da tenere:

comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:

comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:

a) in relazione ai rischi specifici e particolari;

a) normalmente;

a) normalmente;

a) normalmente;

b) in caso di eventi anomali

b) in relazione ai rischi specifici e particolari;

b) in relazione ai rischi specifici e particolari;

b) in relazione ai rischi specifici e particolari;

 

 

c) in caso di eventi anomali

c) in caso di eventi anomali

c) in caso di eventi anomali

durata complessiva informazione formazione

40 ore

4 ore

2 ore

4 ore

Art. 60 - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme di legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 61 - Indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 63 - Rapporti in azienda.

1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati.
Devono fra l'altro essere evitati:
a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro;
b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipendente dai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al dipendente.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
[…]
5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni;
[…]

Art. 64 - Conservazione degli utensili.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 68 - Multe e sospensioni
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o la sospensione o ne anticipi la cessazione;
8) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;
9) che non rispetti le norme antinfortunistiche e non utilizzi i mezzi di protezione messi a sua disposizione dall'azienda o preventivamente portate a conoscenza;
10) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattuali previste o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidività, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 69 - Licenziamento per mancanze.
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
2) insubordinazione ai superiori;
[…]
4) gravi guasti provocati da negligenza al materiale aziendale;
5) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 67 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento della disciplina, all'igiene, alla morale;
6) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
7) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
8) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
9) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
11) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
12) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
13) costruzione, entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa.
[…]

Art. 71 - Regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente CCNL, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 79 - Assemblea sindacale.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso d'impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario di lavoro, oppure durante l'orario stesso nei limiti di 10 ore annue, per le quali ultime verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 82 - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 85 - Reclami e controversie.

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sulla interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 86 - Composizione delle controversie.
Alle parti firmatarie del presente contratto è data facoltà di istituire, nelle relative provincie, una Commissione sindacale di conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano proposte ai sensi dell'art. 410, comma 1 CPC, così come modificato dall'art. 36, D.lgs. n. 80 del 31.3.98.
La Commissione sindacale di conciliazione, che avrà sede presso le API o i Collegi edili provinciali, è composta da 2 membri, 1 designato da API e l'altro dalla OS firmataria a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tra l'Organizzazione cui aderisce o abbia conferito mandato.
La Commissione deciderà le formalità procedurali che ritiene più opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall'avvio della procedura. Le parti comunque potranno decidere il differimento temporale della conciliazione.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
- oggetto della controversia;
- sottoscrizione dei rappresentanti sindacali;
- sottoscrizione delle parti o di chi le rappresenta.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 CC, artt. 410 e 411 CPC.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione delle procedure.
Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento (60 giorni), ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le seguenti modalità e norme.
Viene istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al capoverso precedente.
La parte che intende accedere al Collegio arbitrale (attore) presenta, alla segreteria del Collegio e contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente lo stesso contenuto del precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire il contenzioso, per il tramite delle Organizzazioni cui aderisce.
L'istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione all'altra parte (convenuto) la quale dovrà manifestare la propria eventuale adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare, contestualmente e fino alla 1a udienza uno scritto difensivo e tutti i documenti che riterrà utili.
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino a 5 giorni prima della 1a udienza.
Il Collegio è composto da 3 membri, uno designato da ciascuna delle parti firmatarie, il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i nominativi di un'apposita lista predeterminata. In caso di mancato accordo, nella nomina del presidente, si provvederà al sorteggio.
Ogni biennio le Organizzazioni territoriali competenti provvederanno a stillare una lista di nomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10, preventivamente concordata di persone che avranno la funzione di 3° membro con funzioni di Presidente del Collegio.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- interrogatorio libero delle parti ed escussione testi;
- l'autorizzazione del deposito di documenti, memorie, repliche;
- eventuali ulteriori elementi istruttori;
- nomina consulente tecnico d'ufficio e autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte.
Il Collegio emetterà il lodo entro 45 giorni dalla data della 1a riunione, dandone notizia immediata alle parti, resta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga in casi particolari non superiore a 30 giorni.
I compensi agli arbitri saranno stabiliti in misura fissa alla 1a udienza, e seguiranno il principio della soccombenza e in casi particolari il Collegio potrà deciderne la compensazione totale o parziale tra le parti.
Il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater CPC.
Dichiarazione a verbale.
Le procedure di cui al presente articolo sono sperimentali e pertanto si potrà procedere ad eventuali riformulazioni su richiesta di ognuna delle parti.

Art. 89 - Appalti.
Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda, nonché quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.
Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmente iscritte agli Enti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge.
Qualora si rendesse necessario, le parti potranno procedere a richiesta di una di esse, ad una verifica delle situazioni di cui sopra.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora l'azienda procedesse ad appalti, fornirà informazioni preventive in merito alla RSU.
Nota a verbale.
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 90 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le OOSS nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti s'impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 91 - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive Confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Allegati
Allegato B

Sulla base di quanto previsto all'art. 27 del vigente CCNL "Premio di risultato" a supporto della sua determinazione si utilizzerà, in particolare, la seguente griglia di indici e parametri di:
- produttività;
- redditività;
- sicurezza;
- qualità;
- addetti e ore di lavoro prestate.
Naturalmente questa griglia può essere adottata, attraverso una regola basata su dati comunemente accettati, sia per il premio di risultato aziendale che territoriale, da definire in sede di contrattazione di 2° livello come segue:
[…]
3. Sicurezza:
rapporto sulla media degli infortuni o sul loro numero e per la loro gravità;
[…]