Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Capitolo I - Relazioni industriali
Sfera di applicazione
Comitato Paritetico Nazionale
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa

• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Osservatorio
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Periodo di prova
• Operai
• Intermedi
• Impiegati
Art. 3 - Apprendistato
a) Norme generali

b) Periodo di prova
c) Durata
d) Retribuzione
e) Malattia ed infortunio
f) Formazione
• Nota a Verbale
• Crediti formativi
• Tutore
• Organismi paritetici
• Dichiarazione comune
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Regolamentazione per i quadri
• Qualifica di Quadro
• Periodo di prova
• Passaggio alla qualifica di Quadro
• Preavviso di licenziamento e dimissioni
• Obbligo assicurativo
• Norma di coordinamento
Art. 6 - Passaggi di qualifica
Art. 7 - Percorsi professionali formativi
Art. 8 - Polifunzionalità
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 13 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223
Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 14 - Orario di lavoro
A. Norma generale

B. Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro
C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 15 - Banca ore
Art. 16 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Giorni festivi
• Trattamento festività soppresse/abolite
Art. 19 - Riduzione orario di lavoro turnisti
Art. 20 - Ferie
• Operai

• Intermedi
• Impiegati
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Minimi contrattuali
• Tabella A) - Aumenti retributivi
• Tabella B) - Nuovi minimi contrattuali
• Tabella C) - Nuovi minimi contrattuali comprensivi dell'indennità di contingenza di cui all'art. 24)
• Tabella D)
Art. 23 - Una tantum
Art. 24 - Indennità di contingenza
Art. 25 - Retribuzione oraria
Art. 26 - Aumenti periodici
A) Operai
B) Impiegati - intermedi
Art. 27 - Premio di risultato
Art. 28 - 13a mensilità
Art. 29 - Lavoro a cottimo
Art. 30 - Lavoro a turni
• Retribuzione lavoro a turno
Art. 31 - Lavori speciali e disagiati
• Lavori Speciali

• Lavori disagiati
Art. 32 - Indennità speciale cavatori
Art. 33 - Indennità di cassa
Art. 34 - Mensa
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 37 - Previdenza complementare
Capitolo VI - Disposizione per particolari categorie di lavoratori
Art. 38 - Lavori usuranti
Art. 39 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 40 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 41 - Categorie dello svantaggio sociale
Art. 42 - Lavoratori immigrati
Art. 43 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 44 - Volontariato
Art. 45 - Diritto allo studio
Capitolo VII - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro

Art. 46 - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 48 Permessi
Art. 49 - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
B) Congedi per gravi motivi familiari
C) Congedi per la formazione
Art. 50 - Assenze
Art. 51 - Recuperi
Art. 52 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 53 - Malattia
a) operai ed intermedi
b) impiegati
Art. 54 - Maternità
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 57 - Ambiente
Art. 58 - Visite mediche
Art. 59 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza
1) Organismi paritetici provinciali
2) Coordinamento tra CP e OPP
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
5) Elezioni
• Elettorato attivo e passivo

• Modalità elettorali
• Durata dell'incarico
• Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
• Riunioni periodiche
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi
8) Abrogazioni
Art. 60 - Formazione e informazione dei lavoratori
Art. 61 - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
Art. 62 - Indumenti di lavoro
Art. 63 - Inizio e fine lavori
Art. 64 - Rapporti in azienda
Art. 65 - Conservazione degli utensili
Art. 66 - Danni alla lavorazione
Art. 67 - Visite di inventario e personali
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Multe e sospensioni
Art. 70 - Licenziamento per mancanze
Art. 71 - Divieti
Art. 72 - Regolamento aziendale
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
a) Operai
b) Intermedi
c) Impiegati
Art. 74 - TFR
A) Operai
B) Intermedi
C) Impiegati
Art. 75 - Certificato di Lavoro
Art. 76 - Indennità in caso di morte
Art. 77 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 78 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 79 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 80 - Assemblea sindacale
Art. 81 - Permessi per cariche sindacali
Art. 82 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 83 - Affissioni
Art. 84 - Patronati
Art. 85 - Versamento di contributi sindacali
Art. 86 - Reclami e controversie
Art. 87 - Composizione delle controversie
Art. 88 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - trattamento di miglior favore
Art. 89 - Estensioni di contratti stipulanti con altre organizzazioni
Art. 90 - Appalti
Art. 91 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 92 - Accordi interconfederali
Art. 93 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Verbale di accordo 5 Maggio 2004
Allegato B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Costituzione delle parti
In Roma, il 26 Maggio 2004 tra l'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili aderente alla Confapi […], la Feneal - Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno - aderente alla Uil […], la Filca - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]

Capitolo I - Relazioni industriali
Sfera di applicazione
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione delle ardesie
escavazione del travertino;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione della pomice;
escavazione dell'argilla;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Comitato Paritetico Nazionale
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato Paritetico Nazionale permanente (CPN) con sede presso gli uffici dell'Aniem Nazionale - Roma, Via delle Sette Chiese, 146 - il quale potrà dotarsi di un proprio regolamento operativo.
Il CPN potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal Nazionale, che procederanno alla raccolta delle informazioni a livello provinciale per poi trasmetterle al Comitato Nazionale. Il CNP diventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata in cui le parti individueranno percorsi condivisi in funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenze specifiche delle aziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonché di coordinamento dei piani formativi e di aggiornamento professionale.
Il CNP raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere di Commercio distrettuali, Ice, Istat, Inail, Inps, dall'Osservatorio Paritetico e dagli Enti bilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).
Entro n. 6 mesi dalla firma del CCNL, le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell'attività. I temi oggetto dei lavori del Comitato, saranno, in particolare:
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
- le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 9;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in materia.
Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Ai fini dell'espletamento delle attività in materia di sicurezza, formazione professionale nonché di elaborazioni progettuali finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali nel settore, il CPN potrà presentare specifici programmi allo scopo di acquisire risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
1. I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione, nonché sul costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
[…]
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonché i relativi investimenti complessivi;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Livello territoriale
Con riferimento alle indicazioni del CPN e al recepimento, da parte dello stesso delle informazioni atte allo svolgimento del proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente per esaminare i dati relativi a:
- numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione;
- numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età;
- programmi e prospettive di lavoro;
[…]
- programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all'acquisizione strutturazione degli impianti;
- previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (PAE, autorizzazioni, etc.).
Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle organizzazioni contraenti nell'ambito delle rispettive autonomie affinché siano resi possibili interscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondo economico.
Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l'orizzonte delle conoscenze per quanto attiene il tipo, i tempi e le modalità dei programmi di approntamento degli strumenti urbanistici che consentano una programmazione delle attività estrattive.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni territoriali aderenti all'Aniem-Confapi sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19 Novembre 1990. Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale, non potrà avere luogo quella aziendale.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Nota a verbale
Nei territori in cui venga istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale, in presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di derogare dalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con quella aziendale.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo Livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.
A tale scopo (per agevolare la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordati a livello territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio di risultato per i quali uno schema indicativo è riportato in allegato al presente CCNL (Allegato B).

Osservatorio
L'Osservatorio Nazionale, costituito dall'Aniem- Confapi e da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Lapideo/Estrattivo 19.11.1990 e di quanto stabilito dall'accordo del 7.7.1993, si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni Paritetiche Referenti. L'Osservatorio Nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraenti e da enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio Nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in materia paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di norma quadrimestralmente.
L'Osservatorio Nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:
- Tecnologie e innovazioni di prodotti;
- Qualità dei prodotti;
- Innovazioni organizzative;
- Mercato e dinamiche occupazionali;
- Costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- Elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- Le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- L'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- Previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- L'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- Previsioni degli strumenti regolatori (PAE, autorizzazioni, ecc.);
- Attività estrattive e legislazioni relative.
L'Osservatorio Nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, al regime idrogeologico e all'inquinamento delle acque, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione, ai piani paesaggistici e al recupero delle aree.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall'Aniem che fornirà all'Osservatorio Nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio Nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L'Aniem e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio Nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio Nazionale avrà sede in Via delle Sette Chiese, 146 - Roma - c/o L'Aniem.
La partecipazione all'Osservatorio Nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- Andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
- Ambiente di lavoro, sicurezza, piani di risanamento di comparto;
- Impatti ambientali esterni: uso e salvaguardia del territorio: riuso materiali di risulta;
- Piani regionali attività estrattive (PRAE);
- Formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del protocollo 23.07.1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzioni

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 3 - Apprendistato
a) Norme generali

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente articolo. Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di cui sopra all'apprendista si applicano le norme previste dal presente contratto.
È possibile l'assunzione di apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e di legge saranno riparametrati in percentuale rispetto all'orario svolto.

c) Durata
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, NON IDONEI rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 36 mesi.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, IDONEI rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 24 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda lapidea in mansioni analoghe e debitamente certificati all'atto di assunzione.
La durata massima per il 7° livello è di 36 mesi.
Non è ammesso la stipula di contratti per il livello 8°.

f) Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative predisposte dall'azienda secondo le normative di legge.
L'attività formativa complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i cui contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed operativo.

1. Modulo - Entrata - Verifica annuale
Attività interna. Accoglienza, valutazione del livello di ingresso dell'apprendista, valutazione delle competenze possedute dall'apprendista, valutazione dei processi di lavorazione riferiti alla professionalità da acquisire in termini di conoscenze tecnico- operative e di competenze relazionali nell'ambiente di lavoro, individuazione dei fabbisogni formativi.
Definizione del patto formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguente costruzione del percorso formativo individuale.
Annualmente viene effettuata una verifica dell'andamento formativo in termini di competenze raggiunte e di obiettivi formativi conseguiti.
Allo scopo di verificare l'andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventuali modifiche per una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitorato periodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai contenuti svolti, alla metodologia, agli aspetti organizzativi, al clima del corso.

2. Modulo - Sviluppo competenze di base
Attività esterna. Il modulo a carattere propedeutico ed ha la funzione di presentare le logiche di funzionamento dell'azienda come organizzazione complessa e di informare sugli aspetti relativi alla legislazione sul lavoro ed alla sicurezza. In particolare, verranno trattati argomenti su:

Competenze Relazionali
- Comunicazione interna ed esterna; la comunicazione nell'ambito del lavoro.
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche.

Organizzazione ed Economia
- Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.
[…]

Disciplina del rapporto di lavoro
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
- Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.

Sicurezza sul lavoro
- Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.
- Conoscere i principali fattori di rischio.
- Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

Particolare aspetto verrà inoltre dedicato al consolidamento e eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche. Le conoscenze matematiche verranno recuperate e approfondite all'interno dei moduli inerenti le competenze tecnico-professionali e a carattere operativo. Il recupero delle conoscenze linguistiche avverrà attraverso l'elaborazione di semplici documenti di memorizzazione degli argomenti trattati utilizzando i supporti informatici.

3. Modulo - Sviluppo competenze tecnico-professionali
Attività esterna. Le competenze di tipo tecnico devono tendere ai seguenti obiettivi:
- Conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale.
- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
- Conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

4. Modulo - Contenuti a carattere operativo
Attività interna. Obiettivo è stabilire un collegamento tra formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro pratica tenderanno principalmente all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le tecniche e i metodi di lavoro.

Durata dei moduli in ore
- Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 120 totale: 120 totale: 120 totale: 120 480

- Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea non idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno 3° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 100 totale: 100 totale: 100 300

- Apprendisti con titolo di studio post- obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno totale
1° modulo:. 1° modulo:.
2° modulo:. 2° modulo:.
3° modulo:. 3° modulo:.
4° modulo:. 4° modulo:.
totale: 120 totale: 120 240

Nota a Verbale
Considerato l'assoluta novità introdotta dalla legge sull'apprendistato, la specifica della quantità delle ore nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delle esperienze che si andranno a costruire nelle singole realtà.

Crediti formativi
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in mansioni non analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico- professionale mentre sarà esonerato dall'attività formativa con contenuti a carattere trasversale qualora già effettuata presso altri datori di lavoro.
All'atto di assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.

Tutore
Il tutore nelle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore all'apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dalla normativa vigente.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere svolta dal titolare dell'impresa.
Il percorso formativo sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor della struttura formativa esterna. Queste figure supporteranno l'apprendista nel percorso formativo collaborando tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell'azione formativa. È prevista la figura di un coordinatore del corso con compiti di responsabilità rispetto al progetto formativo e operativi rispetto agli adempimenti amministrativi.

Organismi paritetici
Potranno essere costituite delle Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione della formazione professionale. Compiti di tali commissioni sono:
a) individuare i centri di formazione professionali;
b) predisporre eventuali moduli formativi specifici per il territorio,
c) monitorare le esperienze formative svolte nel territorio;
d) validare la formazione effettuata

Dichiarazione comune
Fermo restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del CCNL 5 novembre 1999, le parti, preso atto dell'emanazione del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil per la definizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.
In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all'accordo interconfederale 11.02.2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei settori cui si applica il presente CCNL.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale

[…]
Nota a verbale
Le parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una commissione paritetica per la riforma del sistema dell'inquadramento e della scala parametrale, entro il primo biennio della vigenza contrattuale. Tale riforma anche al fine della armonizzazione dell'attuale scala parametrale rispetto ai minimi contrattuali.

Art. 7 - Percorsi professionali formativi
I percorsi professionali formativi possono essere realizzati attraverso gli strumenti di legge quali il Contratto di Formazione, l'Apprendistato; su di essi avverrà un preventivo confronto fra le parti.

Art. 8 - Polifunzionalità
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti e per coprire le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità.
[…]

Art. 9 - Formazione professionale
La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori per addivenire ad una crescita professionale.
Le parti, in riferimento al costituendo Comitato Paritetico Nazionale, (CPN) affidano allo stesso il compito, previo opportuni coordinamenti, di monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Di instaurare e intrattenere rapporti con il fondo Fapi con riguardo alla presentazione ed all'approvazione dei piani di formazione delle imprese a livello territoriale, alla certificazione dei crediti formativi acquisiti dai lavoratori, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali.
Le imprese comunicheranno al CPN i piani di formazione realizzati all'interno del Fapi.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere in materia di formazione professionale.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.
Nota a verbale
Le parti, con riferimento anche a quanto previsto nel "Patto Sociale del 22 dicembre 1998", rilevano l'importanza della formazione e riqualificazione professionale, elemento centrale ai fini dell'arricchimento delle risorse umane e produttive, nell'ottica di:
- innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del lavoro;
- opportunità di inserimento di nuova forza lavoro nell'azienda;
- riqualificazione di figure professionali in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e lavorazioni.
Le parti concordano di intraprendere, laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le più opportune iniziative in merito a quanto sopra, anche utilizzando le strutture formative, pubbliche e/o contrattuali esistenti nel settore delle costruzioni.

Art. 10 - Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo
Le parti, in attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della Legge 56/87, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.04.1962 n. 230, dall'art. 8 bis Legge 25.03.1983 n. 79 e dall'art. 8 della legge 223/91, dagli A.I. Confapi 13.05.1993 e 31.03.1995, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della Legge 196/97 artt. 1-11, è possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct-marketing.
Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possono essere superiore al:
- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle 7 unità e comunque non superiore ai lavoratori a tempo indeterminato;
- 12 % per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.
Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello 8°, di esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del primo contratto.
In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2, della Legge 24.06.1997 n. 196 le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.
Le parti convengono sulla opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il primo biennio di applicazione della presente normativa.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo considerato.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, co. 4 della Legge 196/97.
Dichiarazione comune
Fermo restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del CCNL 5 novembre 1999, le parti, preso atto dell'emanazione del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil per la definizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.
In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all'accordo interconfederale 11.02.2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei settori cui si applica il presente CCNL.

Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 14 - Orario di lavoro
A. Norma generale

1. La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 66/2003 l'orario di lavoro medio prestato sarà riferito ad un periodo di 4 mesi.
3. Qualora a livello Aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra le parti, il periodo di cui al comma precedente potrà essere modificato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
4. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
5. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
6. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le RSU.
7. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13,00 del sabato.
8. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'Azienda e le RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.

C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
[…]
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Nota a verbale
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni.

Art. 16 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
In riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicate dall'art. 11, 2° comma, del citato Decreto (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni; la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, e successive.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semestre alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in di difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 20 - Ferie
Operai

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in parte del periodo feriale, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 29 - Lavoro a cottimo

Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle RSU.
Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. […]

Art. 30 - Lavoro a turni
Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti.
In apposito incontro l'azienda prospetterà alle RSU le cause che richiedono il ricorso al lavoro e turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno le modalità di attuazione.
In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto contro delle particolari caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita per la refezione di 30 minuti per 8 ore di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.
La mezza ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione giornaliera.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusiva nelle ore notturne.

Art. 31 - Lavori speciali e disagiati
Lavori Speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Capitolo VI - Disposizione per particolari categorie di lavoratori
Art. 38 - Lavori usuranti

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti stessi.

Art. 39 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D. Lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 41 - Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 42 - Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
[…]

Art. 43 - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Capitolo VII - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro
Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita

Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava. Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori dal suo turno. […]

Art. 51 - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 52 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatta alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 54 - Maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 57 - Ambiente

Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della UE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, ecc.).
Il Comitato Paritetico Nazionale seguirà le problematiche relative all'ambiente, alla salute e sicurezza. Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.
Il Comitato avrà il compito:
- di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (Inail, ASL, Enti di ricerca, comitati paritetici territoriali);
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, le RLS, e le RSU sull'adozione dei modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLS che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
- seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi della sicurezza dei settore rappresentati nel presente CCNL prendendo a confronto i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
- esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle parti stipulanti;
- esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto;
- implementazione delle procedure di pronto soccorso;
- raccolta dati dagli Enti Paritetici esistenti.
In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro, la direzione aziendale procederà ad una informativa sui temi di ambiente e sicurezza con iniziative anche di tipo formativo.
Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.
Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni, malattie professionali, e relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al Comitato Paritetico Nazionale, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanza suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e legislativi, inerenti la gestione della sicurezza in azienda e sul ruolo del RLS, verranno realizzate delle azioni formative integrative alla formazione del singolo RLS da realizzarsi nei tempi adeguati. In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al Comitato è gratuita.
Le parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine di analizzare e monitorare la presenza di RLS nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione.

Art. 58 - Visite mediche
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse , qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 59 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza
In applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra Confapi e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Cgil, Cisl, Uil, si disciplina:

1) Organismi paritetici provinciali
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli organismi paritetici provinciali, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.09.1994 n. 626;

2) Coordinamento tra CP e OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i comitati paritetici di cui al tredicesimo comma dell'art. 57 del vigente CCNL, i compiti propri dell'OPP saranno svolti da tali organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari ad 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico- produttive- organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i), l).

4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94;
- n. 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- n. 2 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.
L'individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano elette le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g), i), l).

5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Modalità elettorali
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro- quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'organismo paritetico provinciale.

Durata dell'incarico
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge 300/70.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale.

6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti e funzionanti.
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi
I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) Abrogazioni
L'introduzione del D.Lgs. 626/94 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a Verbale
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 60 - Formazione e informazione dei lavoratori
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

Art. 61 - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alla norme di legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 62 - Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenute ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 64 - Rapporti in azienda
1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati.
Devono fra l'altro essere evitati:
a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro;
b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
c) fermo restando il rispetto della persona come diritto individuale inalienabile già garantito dalle normative contrattuali e dalle leggi vigenti, le parti riconoscono che eventuali situazioni di disagio personale (esempio: mobbing discriminazioni, molestie ecc.) possono creare condizioni di difficile gestione ed inserimento all'interno dei posti di lavoro e pertanto si danno reciproco impegno a ricercare, azioni positive che, nel totale rispetto della privacy, determinino l'individuazione di strumenti idonei alla soluzione del problema, partendo dal coinvolgimento delle strutture aziendali esistenti (medico aziendale) e rapportandosi con le realtà istituzionali preposte (ASL).
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore risponde ai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al dipendente.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
2) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni;
7) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
[…]

Art. 65 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messi a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 69 - Multe e sospensioni
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcoliche, senza permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o la sospensione o ne anticipi la cessazione;
8) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;
9) che non rispetti le norme antinfortunistiche e non utilizzi i mezzi di protezione messi a sua disposizione dall'azienda o preventivamente portate a conoscenza;
10) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattuali previste o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidività, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 70 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro, che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
1) assenza ingiustificata prolungata di 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;
2) insubordinazione ai superiori;
3) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata ingiudicato, per azione commessa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro o che pregiudichi l'immagine aziendale;
4) gravi guasti provocati da negligenza al materiale aziendale;
5) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 61 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento della disciplina, all'igiene, alla morale;
6) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
7) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
8) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibili di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
9) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
11) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
12) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
13) costruzione, entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo , l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.

Art. 72 - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Art. 80 - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario di lavoro, oppure durante l'orario stesso nei limiti di dieci ore annue, per le quali ultime verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 83 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 86 - Reclami e controversie
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 87 - Composizione delle controversie
Alle parti firmatarie del presente contratto è data facoltà istituire, nelle relative province, una Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano proposte ai sensi dell'art. 410, comma 1 Codice Procedura Civile., così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 80 del 31/3/98.
La Commissione Sindacale di Conciliazione, che avrà sede presso le API o i Collegi edili provinciali, è composta da due membri, uno designato dall'API e l'altro dalla Organizzazione Sindacale firmataria a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tra la organizzazione cui aderisce o abbia conferito mandato.
La Commissione deciderà le formalità procedurali che ritiene più opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall'avvio della procedura. Le parti comunque potranno decidere il differimento temporale della conciliazione.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
- l'oggetto della controversia;
- la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali;
- la sottoscrizione delle parti o di chi le rappresenta.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 Codice Civile, artt. 410 e 411 Codice Procedura Civile.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione delle procedure.
Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento (60 giorni), ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le seguenti modalità e norme.
Viene istituito a cura delle Associazioni Territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al capoverso precedente.
La parte che intende accedere al Collegio Arbitrale (attore) presenta, alla segreteria del Collegio e contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente lo stesso contenuto del precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire il contenzioso, per il tramite delle Organizzazioni cui aderisce.
L'istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione all'altra parte (convenuto) la quale dovrà manifestare la propria eventuale adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare, contestualmente e fino alla prima udienza uno scritto difensivo e tutti i documenti che riterrà utili.
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino a 5 giorni prima della prima udienza.
Il collegio è composto da tre membri, uno designato da ciascuna delle parti firmatarie, il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i nominativi di una apposita lista predeterminata. In caso di mancato accordo, nella nomina del Presidente, si provvederà al sorteggio.
Ogni biennio le Organizzazioni Territoriali competenti provvederanno a stillare una lista di nomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10, preventivamente concordata di persone che avranno la funzione di terzo membro con funzioni di Presidente del Collegio.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- interrogatorio libero delle parti ed escussione testi;
- l'autorizzazione del deposito di documenti, memorie, repliche;
- eventuali ulteriori elementi istruttori;
- nomina Consulente tecnico d'ufficio ed autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte.
Il Collegio emetterà il lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone notizia immediata alle parti, resta salva la facoltà del Presidente disporre una proroga in casi particolari non superiore a 30 giorni.
I compensi agli arbitri saranno stabiliti in misura fissa alla prima udienza, e seguiranno il principio della soccombenza ed in casi particolari in Collegio potrà deciderne la compensazione totale o parziale tra le parti.
Il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11-8-73 n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater Codice Procedura Civile.
Dichiarazione a verbale
Le procedure di cui al presente articolo sono sperimentali e pertanto si potrà procedere ad eventuali riformulazioni su richiesta di ognuna delle parti.

Art. 90 - Appalti
Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda, nonché quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelle specialistiche che devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.
Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmente iscritte agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere a richiesta di una di esse, ad una verifica delle situazioni di cui sopra.
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, fornirà tempestivamente informazioni alla RSU e preventivamente in caso d'urgenza.

Art. 91 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispetta re il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 92 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Allegati
Allegato B

Sulla base di quanto previsto all'art. 27 - Premio di Risultato - del vigente CCNL a supporto della sua determinazione si utilizzerà, in particolare, la seguente "griglia" di Indici e Parametri:
- Produttività
- Redditività
- Sicurezza
- Qualità
- Addetti e ore di lavoro prestate
Naturalmente questa "griglia" può essere adottata, attraverso una regola basata su dati comunemente accettati, sia per il premio di risultato aziendale che territoriale, da definire in sede di contrattazione di secondo livello come segue:
[…]
3. Sicurezza:
- rapporto sulla media degli infortuni o sul loro numero e per la loro gravità.
[…]