Categoria: 2007
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 ottobre 2007
Validità: 01.01.2005 - 1.12.2008
Parti: Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

1) Decorrenza e durata.
2) Sfera di applicazione.
2 bis)Tutele contrattuali.
3) Orario di lavoro, durata massima, flessibilità.
• Nuovo art. 12 - Orario di lavoro.

• Nuovo art. 12 bis - Durata massima dell'orario di lavoro.
• Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
4) Contratto a termine.
5)Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale, tutele, permessi e aspettative, molestie sessuali, 'mobbing'.
• Nuovo articolo - Congedi per formazione.
• Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.
o Impegno delle Parti.
• Nuovo articolo - Lavoratori tossicodipendenti.
• Nuovo articolo - Lavoratori disabili e diversamente abili.
• Nuovo articolo - Permessi e aspettative.
o Permessi brevi
o Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2° grado
o Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
o Aspettative per lavoratori tossicodipendenti
o Lavoratori donatori di midollo osseo
o Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
o Norma di non onerosità per l'azienda
• Nuovo articolo - Molestie sessuali.
• Nuovo articolo - Mobbing.
6) Lavoro a tempo parziale.
• Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

7) Contratto di inserimento.
• Nuovo articolo - Contratti di inserimento.

8) Integrazione per malattia/infortunio.
9) Malattia apprendisti.
10) Nuovo art. ___ Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
11) Regolamentazione apprendistato professionalizzante
• Premessa.

Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Età di assunzione.
Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
Art. 7 - Retribuzione.
Art. 8 - Piano formativo individuale.
Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa.
Art. 11 - Tutor.
Art. 12 - Attribuzione della qualifica.
Art. 13 - Profili formativi apprendistato.
• Decorrenza.
• Norma transitoria.
• Norme finali.
• Dichiarazione a verbale.
12) Inquadramento professionale.
13) Relazioni Sindacali.
14) Integrazione malattia.
15) Parte economica.
• Tabelle retributive
• Retribuzioni (in vigore sino al 31 ottobre 2007)
• Retribuzioni (in vigore al 1° novembre 2007)
• Retribuzioni (in vigore al 1° maggio 2008)
Allegato - Telelavoro (Accordo 9 giugno 2004)

Verbale di accordo - CCNL lapidei ed escavatori - 30 ottobre 2007
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dipendenti di imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il giorno 30 ottobre 2007 tra Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil si è convenuto il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 26.7.00.

2) Sfera di applicazione.
Le Parti, al fine di inserire nell'ambito di applicazione del presente CCNL i settori del
- cemento, calce e gesso
- laterizi,
convengono di istituire un'apposita Commissione che determinerà le modalità di applicazione del CCNL.
Tale Commissione terminerà entro il 31 gennaio 2008.

2 bis)Tutele contrattuali.
"Le Parti si impegnano ad attivare la positiva esperienza degli Enti Bilaterali Regionali affinché venga estesa alle Regioni ove questi ancora non sono stati costituiti.
Le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per una verifica di quanto fatto e ad attivarsi conseguentemente per la realizzazione di quanto previsto."

3) Orario di lavoro, durata massima, flessibilità.
Nuovo art. 12 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.
[…]
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le Parti convengono che sarà possibile:
- distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
- articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli Accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che, in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato.

Nuovo art. 12 bis - Durata massima dell'orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3), D.lgs. n. 66/03.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.

Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Modificare il comma 2) come segue: "Per far fronte alle variazioni di intensità _____, per un massimo di 88 ore nell'anno."

4) Contratto a termine.
Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE n. 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
(1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 giorni lavorativi;
(2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
(3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
(4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
(5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
(6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione alla esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del presente articolo.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.

5)Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale, tutele, permessi e aspettative, molestie sessuali, 'mobbing'.
Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.

1) Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori hanno diritto di proseguire i percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le Parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17, legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore. Per i lavoratori partecipanti ad attività formative predisposte dall'azienda non vi saranno oneri a carico.
2) Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'Accordo interconfederale del febbraio 2006.
3) Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Impegno delle Parti.
In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione destinata agli apprendisti e alle nuove richieste di mercato, le Parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle Istituzioni preposte, al fine di garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio.
Allo stesso modo, le Parti ritengono di particolare rilevo l'individuazione di Fondartigianato come strumento privilegiato per la fruizione della Formazione Continua dei lavoratori.

Nuovo articolo - Lavoratori disabili e diversamente abili.
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12.3.99 n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili e diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui l'azienda non riscontri concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, verranno operati gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/ percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili, allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/92.

Nuovo articolo - Permessi e aspettative.
Lavoratori donatori di midollo osseo

Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5, legge 6.3.01 n. 52.

Nuovo articolo - Molestie sessuali.
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del D.lgs. n. 145/05.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure, anche organizzative, per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Nuovo articolo - Mobbing.
Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di 'mobbing', le Parti convengono di affidare a una apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

6) Lavoro a tempo parziale.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

[…]
f) I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

7) Contratto di inserimento.
Nuovo articolo - Contratti di inserimento.

[…]
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL può essere applicato alle seguenti condizioni:
[…]
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di 'e-learning' in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo interconfederale 11.2.04.

10) Nuovo art. ___ Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, a partire dall'1.12.08, alla lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria (5 mesi) sarà corrisposta una integrazione del trattamento Inps fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.

11) Regolamentazione apprendistato professionalizzante
Premessa.

Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il D.lgs. 10.9.03 n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti 3 diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
(a) apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione;
(b) apprendistato professionalizzante;
(c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le Regioni e Province italiane, anche prive di specifica regolamentazione.

Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico- professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.

Art. 2 - Età di assunzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti d'età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dal livello 1 al livello 6 e per le relative mansioni.

Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto- dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1° gruppo (livelli 1, 2, 3);
durata: 6 anni;
- 2° gruppo (livelli 4 e 5);
durata: 5 anni;
- 3° gruppo (livello 6);
durata: 2 anni e 6 mesi.

Art. 8 - Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato e in ogni caso entro il 1° anno del contratto stesso);
(2) tematiche collegate alla realtà aziendale /professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento 'on the job', aula, 'e-learning', seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, 'action learning', visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità della azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.

Art. 11 - Tutor.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.

Art. 13 - Profili formativi apprendistato.
Ai sensi della legge n. 80/05, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno definiti da un'apposita Commissione bilaterale che terminerà i lavori entro e non oltre il 15.12.07.
In attesa della definizione di cui al precedente capoverso, agli apprendisti assunti nelle Regioni sprovviste di apposita regolamentazione in materia continuerà a trovare applicazione la precedente normativa contrattuale sull'apprendistato.

Dichiarazione a verbale.
Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil prendono atto della soluzione raggiunta con il presente accordo, ritenendola transitoria in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale.
Le Parti si incontreranno entro il 31.12.08 per disciplinare l'apprendistato per alta formazione.
Le Parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]

12) Inquadramento professionale.
Al fine di effettuare una esaustiva valutazione sulla necessità di realizzare un nuovo inquadramento professionale è istituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, che terminerà i suoi lavori entro il 30.6.08 e comunque entro la vigenza contrattuale. La suddetta Commissione avrà, altresì, il compito di effettuare una verifica in ordine agli eventuali riflessi sulla composizione dei gruppi dell'apprendistato derivanti dai risultati del lavoro della Commissione medesima.

13) Relazioni Sindacali.
Le Parti recepiscono integralmente gli Accordi 17.3.04 e 14.2.06.