Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 28 settembre 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Agidae
Fonte: FP-CGIL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Struttura della contrattazione
1. Il Contratto nazionale
2. La contrattazione decentrata
Art. 8 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III - Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze Sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Affissione
Art. 18 - Contributi sindacali
Titolo IV - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Documenti di lavoro
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
21.1 - Apposizione del termine e contingente
21.2 - Divieti
21.3 - Disciplina della proroga
21.4 - Scadenza del termine
21.5 - Successione dei contratti
21.6 - Esclusioni
21.7 - Principio di non discriminazione
21.8 - Formazione
21.9 - Diritto di precedenza e informazione (Art. 21, c. 3, L. 133/2008)
Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
A - Norme di carattere generale
B - Lavoro supplementare
C - Clausole elastiche
Art. 23 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
Art. 25 - Contratto di inserimento
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro
• Disciplina dei licenziamenti individuali
• Licenziamento per causa di forza maggiore
• Chiusura degli istituti
• Licenziamenti collettivi
Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Previdenza complementare
Titolo V - Comportamenti in servizio
Art. 32 - Comportamento in servizio
Art. 33 - Ritardi ed assenze
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
• Indicazione dei provvedimenti disciplinari
• Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
• Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 36 - Ritiro della patente
Art. 37 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI - Classificazione del personale
Art. 38 - Sistema di classificazione del personale e categorie di inquadramento
Art. 39 - Declaratoria delle categorie
• Area Socio Sanitaria
• Area Socio Assistenziale Educativa
• Area Accoglienza - Servizi - Attività artistiche, culturali e sportive
Art. 40 - Mansioni promiscue e variazioni temporanee delle mansioni
Art. 41 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 42 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII - Orario di lavoro

Art. 43 - Orario normale di lavoro
Art. 44 - Lavoro straordinario
Art. 45 - Lavoro notturno
Art. 46 - Lavoro festivo
Art. 47 - Indennità per presenza notturna
Art. 48 - Disponibilità
Art. 49 - Reperibilità
Art. 50 - Riposo giornaliero
Titolo VIII - Festività e ferie
Art. 51 - Festività
A) Festività cadente di domenica o nel giorno di riposo settimanale
B) Festività lavorata
C) Festività lavorata nel giorno di riposo settimanale
Art. 52 - Ferie
Titolo IX - Permessi, aspettative e congedi
Art. 53 - Permessi orari retribuiti
Art. 54 - Permessi con recupero
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Tutela della maternità e paternità
A - Norme di carattere generale

B - Riposi giornalieri
C - Malattia figlio
D - Permessi per esami prenatali
Art. 57 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 58 - Donazioni sangue e midollo osseo
Art. 59 - Congedi retribuiti
Art. 60 - Congedi non retribuiti
Art. 61 - Aspettativa non retribuita
Art. 62 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X - Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 63 - Diritto allo studio
Art. 64 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI - Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 65 - Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro
• Periodo di comporto
Art. 66 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 67 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 68 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XII - Retribuzione
Art. 69 - Elementi della retribuzione
Art. 70 - Minimi contrattuali conglobati mensili
• Superminimi ad personam
Art. 71 - Elemento di Garanzia Retributiva
Art. 72 - Salario di anzianità
Art. 73 - Tredicesima mensilità
Art. 74 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 75 - Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 76 - Attività di soggiorno fuori sede
Art. 77 - Corresponsione della retribuzione
Art. 78 - Premio di merito e progressione orizzontale di carriera
Art. 79 - Abiti da lavoro
Titolo XIII - Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
Art. 81 - Ente Bilaterale Nazionale
Nota a verbale [quota di riserva]

Ipotesi di accordo

In data 28 settembre 2010, si sono incontrate, in Roma, presso la sede Agidae, in Via Vincenzo Bellini 10: Agidae […], Fp Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […] ed hanno proceduto alla firma della presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 1/1/2010 - 31/12/2012.
Gli articoli contrattuali modificati dal presente Accordo decorrono dal 1° novembre 2010.
Le OO.SS. procederanno ad effettuare una consultazione tra i lavoratori e scioglieranno la riserva entro il 29 ottobre 2010.

Premessa
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte, contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli Contratti.

Titolo I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'autorità ecclesiastica in:
Area Socio Sanitaria
- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
• Istituti di assistenza domiciliare;
• Case albergo;
• Case protette;
• Case di riposo con reparto protetto;
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
• servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio);
Area Socio Assistenziale Educativa
- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio);
- Centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
- Centri culturali, ricreativi e sportivi;
- Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
Area Accoglienza - Servizi - Attività artistiche, culturali e sportive
- Colonie marine e montane, Case per ferie, Accoglienza pellegrini, Pensionati e/o Patronati per studenti;
- Case per esercizi spirituali;
- Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, Catacombe, Musei, Biblioteche, ecc.;
• uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
• Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
[…]
B) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d'Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSA/RSU, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA/ RSU, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 7 - Struttura della contrattazione
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di Istituto.

1. Il Contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
[…]
A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, in Istituti con più di 15 dipendenti, comprese/i quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le RSA/RSU congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal Regolamento Confederale del marzo '91, dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL.
La contrattazione d'Istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:
- istituzione del servizio di reperibilità;
- assistenza e vigilanza notturna.
[…]

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000.

Titolo III - Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze Sindacali

In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito Regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'Agidae, in data 8 maggio 1995 […]

Art. 16 - Assemblea
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. […]

Art. 17 - Affissione
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituto.

Titolo IV - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 - Documenti di lavoro

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
f) libretto sanitario, ove richiesto.
[…]

Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Istituti aderenti all’Agidae è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo-Quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.

21.1 - Apposizione del termine e contingente
A - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, in particolare:
- per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio anche educativo, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di sostegno;
- per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con numero minimo di 3.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente:
1. lavoratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto stesso.
2. personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto dispensato temporaneamente e/o parzialmente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione
L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di cui alla lettera B), il nominativo del lavoratore assente.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

21.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

21.6 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche disposizioni contrattuali e/o da specifiche normative ed intese tra le parti:
• i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
• le attività di stages e tirocinio;
• i contratti di inserimento.

21.7 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

21.8 - Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008.

Art. 23 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. L’Istituto comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
[…]
- da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
1. Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro 7 aprile 1998, n. 43.
2. Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione.
[…]
7. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.

Art. 25 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento, o reinserimento, è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale finalizzato all'adattamento delle competenze professionali soggettive ad un determinato contesto organizzativo, l'inserimento della lavoratrice o del lavoratore nello specifico mercato del lavoro del settore socio-sanitario-assistenziale ed educativo.
Potranno essere assunti con contratto di inserimento o reinserimento i seguenti soggetti:
1. giovani tra i 18 e i 29 anni di età;
2. disoccupati di lunga durata fino a 32 anni di età;
3. ultraquarantacinquenni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
4. lavoratrici o lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che vogliano intraprendere o riprendere un'attività;
5. lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
6. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le parti convengono che per "disoccupati di lunga durata", ai sensi del comma precedente, si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi:
- la durata del contratto, entro un minimo di nove ed un massimo di diciotto mesi, salvo il caso dei soggetti con handicap fisico o mentale per i quali la durata potrà estendersi fino a trentasei mesi. Qualora si tratti di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima sarà di 12 mesi entro i quali la durata effettiva sarà stabilita tenendo conto della congruità delle competenze possedute dalla lavoratrice o dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;
- il progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del soggetto al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Il progetto di inserimento dovrà prevedere:
- la qualificazione al cui conseguimento il progetto è preordinato;
- le modalità con cui verrà realizzata la formazione. Questa sarà composta da una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore;
- il periodo di prova, secondo quanto previsto all'art. 26 del presente CCNL per il livello di inquadramento attribuito nel contratto di inserimento o reinserimento;
- l'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 43 del presente CCNL; per orari lavorativi a tempo parziale, si farà riferimento all'art. 22;
- il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal presente CCNL in rapporto al livello di inquadramento […]
Per quanto riguarda il numero massimo dei contratti di inserimento o reinserimento che potranno essere utilizzati da ogni singolo Ente, essi non potranno superare il 20% dei lavoratori assunti nell’anno, con un minimo di tre.
[…]
Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore.

Titolo V - Comportamenti in servizio
Art. 32 - Comportamento in servizio

[…]
Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità, alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
5. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6. insubordinazione verso i superiori;
[…]
8. assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9. rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritto può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI - Classificazione del personale
Art. 41 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento, la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 43 - Orario normale di lavoro
L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall'Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
In relazione alla peculiarità dell’Area accoglienza-servizi-attività artistiche, culturali e sportive, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l' istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma.
[…]
Le prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potranno essere effettuate per un numero di settimane superare tredici, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale.
Possono essere concordate tra le parti durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale.

Art. 44 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 43 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
[…]
Compatibilmente con le esigenze di servizio, è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 47 - Indennità per presenza notturna
1. Alle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, al momento dell’assunzione può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 25,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei Gestori come l'adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
2. L’Istituto potrà anche assumere apposito personale con mansione di Prestazione esclusivamente d’attesa notturna, inquadrato nella categoria B2 con retribuzione pari al 60% della paga conglobata di riferimento. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. A detto personale sarà garantito il riposo settimanale previsto dalla normativa.

Art. 48 - Disponibilità
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate ai sensi dell’art. 67 [?].

Art. 49 - Reperibilità
Per reperibilità s’intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell’Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere.
L’Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato, al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.

Art. 50 - Riposo giornaliero
1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
2. Le parti concordano che per il personale impegnato in lavoro organizzato in turni continuativi ed avvicendati, è possibile derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero, con periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a nove ore consecutive.

Titolo VIII - Festività e ferie
Art. 51 - Festività
C) Festività lavorata nel giorno di riposo settimanale

In caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, e nel quale venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in altro giorno stabilito dall’Istituto in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.

Art. 52 - Ferie
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
[…]
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
[…]

Titolo IX - Permessi, aspettative e congedi
Art. 54 - Permessi con recupero

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'Istituto, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell'anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 56 - Tutela della maternità e paternità
A - Norme di carattere generale

1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]

B - Riposi giornalieri
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo, i permessi giornalieri per allattamento (Art. 10, legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]

D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 58 - Donazioni sangue e midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.

Titolo XI - Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 66 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 67 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 68 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81) si fa riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Agidae in data 22 maggio 1997 che le parti si impegnano ad aggiornare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL.

Titolo XII - Retribuzione
Art. 79 - Abiti da lavoro

L'Istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore la divisa completa, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di lavoro.

Titolo XIII - Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
È istituita in Roma, presso l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (Agidae), la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente Contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione, i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle Strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108, assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si rincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.

Art. 81 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema socio - educativo - assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una Struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio - assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
e) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
f) promuovere forme di previdenza complementare.