Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali.
1) Livello nazionale.

2) Livello regionale.
3) Livello territoriale.
4) Livello di gruppo.
5) Livello aziendale.
Art. __ - Formazione professionale - Fapi.
Art. 10 - Orario di lavoro.
• Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
• Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti.
• Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro.
Art. 16 - Banca ore.
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro.
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 13 - Contratto a termine.
Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Art. 20 - Festività abolite.
Art. 19 - Giorni festivi.
Art. 98 - Appalti ed esternalizzazioni.
Art. 31 - Ambiente di lavoro.
Art. 66 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza (RLS).
Art. 49 - Lavoratori immigrati.
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
• Percentuali di maggiorazione:
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 70 - Lavoro a turni.
Art. __ - Congedi (articolo nuovo).
A) Permessi per eventi e cause particolari.
B) Congedi per gravi motivi familiari.
C) Congedi per la formazione.
Art. 5 - Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del personale.
Art. 34 - Premio di fedeltà.
• Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo.
Art. 4 - Declaratoria e profili professionali.
Art. 21 - Aumenti retributivi.
• Tabella dei minimi mensili contrattuali
Art. 28 - Una tantum.
Art. 45 - Previdenza complementare.
Art. __ - Assistenza sanitaria integrativa (articolo nuovo).
Art. 99 - Decorrenza e durata.

Verbale di accordo

Roma, 5 maggio 2004 tra Aniem/Confapi e Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1999 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
A) Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento
B) Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

Parte Generale
A) Sistema di relazioni industriali.
1) Livello nazionale.

Le parti, ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare le parti, fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del CCNL un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nella edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
[…]
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. __;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori della legge [D.Lgs.] n. 626 con particolare riguardo alla elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
[…]
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche in relazione alla internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle parti, entro 3 mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività e un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
[…]
(b) prospettive produttive;
(c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
(d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
(e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
(f) l'andamento della occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extra-comunitari;
(g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
[…]
(k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, CIG e altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

2) Livello regionale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
(a) prospettive produttive;
(b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
(c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
(d) eventuali processi di mobilità;
[…]
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.

3) Livello territoriale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
(a) prospettive produttive;
(b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
(c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
(d) eventuali processi di mobilità;
[…]
(f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.

4) Livello di gruppo.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale - forniranno annualmente alla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
(a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
(b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
(c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori della azienda;
(d) distribuzione del personale per categoria e per sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

5) Livello aziendale.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 50 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
(a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
(b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
(c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
[…]
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le informazioni di cui sopra saranno fornite, limitatamente al periodo di validità del presente contratto, anche da quelle aziende che alla data di stipula del presente CCNL occupano oltre 50 dipendenti e che per ragioni organizzative si trovino successivamente ad occupare un numero di dipendenti inferiore.

Art. __ - Formazione professionale - Fapi.
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica e organizzativa, concordano sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi Interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative dei settori;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
All'Osservatorio di cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con Fapi, Fondo interprofessionale per la formazione continua, con riguardo alla presentazione e approvazione dei piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali.
Le imprese comunicheranno all'Osservatorio i piani di formazione realizzati.
È altresì affidato all'Osservatorio il monitoraggio delle normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento attivabili.
Al momento della adozione del Regolamento dell'Osservatorio le Parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte dell'Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno valutare la possibilità di affidare l'aspetto tecnico-operativo della suddetta attività ad una Commissione per la Formazione che opererà in raccordo con l'Osservatorio.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 10 - Orario di lavoro.
1) La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
2) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 2).
3) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
4) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
5) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
6) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
8) Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
9) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
11) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
12) Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 66/03, art. 4, commi 2 e 3, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
13) A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le Organizzazioni sindacali territoriali, in caso di mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 66/03.
[…]

Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorata nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.

Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti.
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento della occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro.
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.

Art. 13 - Contratto a termine.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 1), D.lgs. n. 368/01, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell'art. 10 del citato decreto, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 12% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nella azienda al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
(a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito della azienda;
(b) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche della organizzazione dell'impresa.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, nelle ipotesi a) e b) indicate al comma 2, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al comma 2, procederà alla assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Le Parti si danno atto che l'informativa di cui al punto precedente sarà resa anche nell'ipotesi di contratti a termine instaurati per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Ai fini della attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), art. 10, D.lgs. n. 368/01, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito della unità produttiva di appartenenza.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all'art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a 2 settimane.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni, nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia di attività.

Art. 10 - Lavoro temporaneo.
omissis
(testo contrattuale confermato)

Dichiarazione a verbale.
A fronte delle intervenute modifiche di legge alla disciplina del lavoro temporaneo le Parti si incontreranno per adeguare la presente disciplina contrattuale alle nuove normative nel momento in cui il quadro legislativo si sarà definito attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi.
Le Parti si danno atto che, relativamente a quanto disciplinato negli articoli richiamati al comma 1, ex lege n. 196/97, resta in vigore, in via transitoria, la presente normativa contrattuale.

Art. 98 - Appalti ed esternalizzazioni.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione della impresa appaltatrice.
L'azienda appaltante deve richiedere alla azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda.

Art. 31 - Ambiente di lavoro.
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi 1) e 6), Parte Generale (Relazioni Industriali) del CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave.
Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni e i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle RSU e/o delle Organizzazioni sindacali effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese e analizzati tra le Parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza.
Sulla base di tali informazioni, le Parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
(1) alla logistica di stabilimento;
(2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all'interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
(3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di una eventuale implementazione delle stesse;
(4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;
(5) alla attività di imprese esterne all'interno di stabilimenti.
Le Aziende forniranno altresì alle RSU informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14, legge 23.12.78 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
A livello di stabilimento l'informativa sui temi di Ambiente e Sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, anche di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell'assetto produttivo e, comunque, fin dall'inizio del rapporto per i neo-assunti.

Art. 66 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza (RLS).
Inserire dopo ultimo comma, punto 3):
A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i RLS potranno richiedere all'azienda l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l'anno successivo e, negli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per l'anno in corso all'anno successivo.

Art. 49 - Lavoratori immigrati.
omissis
Dichiarazione congiunta.
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa della organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extra-comunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi o ferie legato alla loro specifica condizione e alle conseguenti esigenze.
Le Parti si danno altresì atto che i permessi di cui all'art. 52 (Diritto allo studio) potranno essere richiesti anche al fine di migliorare il livello di alfabetizzazione.

Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nella industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle 4.
[…]

Per il lavoro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi come richiamati dall'art. 16, lett. d), D.lgs. n. 66/03.
[…]

Art. 70 - Lavoro a turni.
Dopo il comma 7 aggiungere:
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8, D.lgs. n. 66/03, è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all'assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.

Art. 5 - Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del personale.
Le Parti, nel valutare congiuntamente che l'attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente rivisto tenuto conto:
(a) dei cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nei settori;
(b) delle conseguenti modifiche nei fabbisogni e figure professionali presenti nei settori concordano la istituzione di una Commissione paritetica con il compito di elaborare una proposta tecnica modificativa della attuale disciplina classificatoria da sottoporre alle Parti stipulanti.
La Commissione, composta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali, eventualmente integrabile in pari numero da tecnici o esperti della materia, verrà costituita entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto e concluderà il proprio lavoro di proposta entro la scadenza del 1° biennio economico del presente contratto e, da subito, sarà attivato il tavolo negoziale tra le Parti stipulanti per definire entro la scadenza del contratto stesso il nuovo sistema di inquadramento, i relativi parametri e i termini di decorrenza della nuova scala classificatoria.
Il lavoro della Commissione terrà conto anche della proposta tecnica di revisione del sistema classificatorio, articolata per aree professionali, e di allargamento del profilo professionale categoria CS, punto 3), al settore manufatti in calcestruzzo, presentata dalle Organizzazioni sindacali nel corso del negoziato di rinnovo del presente contratto.
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