Categoria: 2010
Visite: 5749

Tipologia: Contratto Integrativo Regionale
Data firma: 1 settembre 2010
Validità: 01.09.2010 - 31.12.2011
Parti: Federazione Calabrese delle BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC, Calabria
Fonte: FIBA-CISL

Sommario:

Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Ticket pasto
Art. 2 bis - Previdenza complementare
Art. 3 - Ferie
Art. 4 - Permessi straordinari
1. Per familiari portatori di handicap
2. Congedi Parentali
Art. 5 - Banca ore
Art. 6 - Prestazione lavorativa dei QD1 e QD2
Art. 7 - Contratti a tempo determinato
Art. 8 - Uso autovettura privata
Art. 9 - Premio di anzianità
Art. 10 - Indennità annuali di studio
Art. 11 - Inquadramenti
Art. 12 - Indennità di rischio
Art. 13 - Formazione
• Contenuti dei corsi di formazione
o Formazione per neo assunti

o Personale di cassa
o Qualificazione
o Aggiornamento e addestramento
o Corsi per Responsabili della Rete Interbancaria
o Conti Antiriciclaggio
o Formazione di tipo assicurativo
o Autoformazione
• Modalità di svolgimento dell'attività formativa
Art. 14 - Rapporti con le OO.SS.
• Informazioni Generali

• Innovazioni tecnologiche e/o organizzative - ristrutturazioni aziendali
• Livelli Occupazionali
• Società di servizi
• Fusioni ed Incorporazioni
• Esame degli Organici - Situazione e Prospettive Aziendali
• Ordinamento degli Uffici e Procedure di Lavoro
• Azioni Positive - Pari Opportunità
• Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali
Art. 15 - Valutazione e valorizzazione del personale
• Valutazione del lavoratore.
• Valorizzazione delle Risorse Interne
Art. 16 - Commissione esame
Art. 17 - Part-Time
Art. 18 - Rotazione
Art. 19 - Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico ambientali
• Misure antirapina ed atti criminosi

• Polizza assicurativa
• Ristrutturazioni interne
• VDT/personale preposto ad attrezzature
• Sicurezza del lavoro
• Assunzione familiari dei dipendenti
• Personale Disabile
• Azioni positive per la riduzione dello svantaggio dei lavoratori disabili
• Mobbing
Art. 20 - Tavolo permanente di verifica
Art. 21 - Ambito di applicazione - Decorrenza e durata
Allegati
Disciplina del premio di risultato
Regolamento per la concessione di mutui e finanziamenti ai dipendenti delle BCC, della Federazione Calabrese e dell'Incra.
Premio di risultato anno 2009

Contratto Integrativo Regionale delle Banche di Credito Cooperativo della Calabria, della Federazione Calabrese delle BCC e dell'Incra srl

Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2010 presso la sede della Federazione Calabrese delle BCC sita in Rende alla C.da Cutura, si sono riunite le seguenti parti: la Federazione Calabrese delle BCC […], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi Regionale (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito Regionale (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […]
Visto quanto disposto dagli artt. 8, 28 e 29 del vigente CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto Integrativo Regionale in sostituzione del Contratto Integrativo Regionale del 30.11.2007.

Art. 4 - Permessi straordinari
[…]
Inoltre saranno accordati:
permessi retribuiti fino a 25 ore all'anno per i lavoratori che debbano sottoporsi a terapie ripetitive e cicli di cure riferiti a patologie debitamente certificate;
[…]
Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici cui il lavoratore debba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardo, nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l'eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l'effettuazione della visita ed il rientro nell'arco della stessa giornata.
Per donazione di sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito di due giorni compreso quello del prelievo.
[…]

Art. 5 - Banca ore
Fermo quanto stabilito dall'articolo 127 del vigente CCNL, si conviene che nel caso in cui le richieste di fruizione del recupero secondo il meccanismo della Banca delle Ore - avanzate dai lavoratori trascorsi sei mesi dalla prestazione - dovessero sovrapporsi e non risultare compatibili con le esigenze di servizio, l'azienda potrà proporre, agli interessati, uno scaglionamento entro breve periodo ovvero proporne la monetizzazione nel rispetto, comunque, del diritto di scelta del lavoratore.
Resta inteso che le Aziende forniranno mensilmente specifico elaborato per ogni lavoratore attestante il numero delle ore aggiuntive espletate.
[…]
Le aziende accorderanno altresì una flessibilità giornaliera di 10 minuti a favore di rutti i dipendenti delle aree professionali, gestibile dagli stessi con compensazione nell'arco della stessa giornata Fermi restando gli orari di lavoro e di sportello, le aziende, di norma, regolamenteranno l'accesso della clientela presso le filiali, qualora l'afflusso stesso non permetta obiettivamente il puntuale rispetto dell'orario di sportello.
Eventuali problemi di sovraccarico delle filiali o di frequente superamento degli orari di sportello, con conseguente necessità di ulteriore fabbisogno di personale, verranno esaminati di concerto su richiesta delle RSA o, in mancanza delle OO.SS. territoriali.

Art. 7 - Contratti a tempo determinato
In caso di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a termine, di qualsiasi natura o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le BCC informeranno le RSA o in mancanza le OO.SS. territoriali in merito ai nominativi, alla tipologia del contratto, alla durata, alla mansione ed alla qualifica attribuita.
Le BCC valuteranno con attenzione l'assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.
Presso ciascuna azienda, la presenza di lavoratori assunti e/o distaccati con contratto a termine, di tutte le fattispecie, ai sensi del presente accordo non può superare il 20% (venti per cento) dell'organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, le aziende dovranno comunicare almeno 60 giorni (90 giorni per contratti superiori a 12 mesi) prima della scadenza del contratto stesso l'intenzione di non confermarlo a tempo indeterminato.

Art. 13 - Formazione
L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentati della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria.
Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione.
Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle OO.SS. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà:
1 neo - assunti;
2 personale di cassa;
3 qualificazione;
4 aggiornamento e addestramento;
5 Rete Interbancaria;
6 Antiriciclaggio;
7 formazione di tipo assicurativo;
8 autoformazione.
Le parti ritengono che la formazione continua del personale:
1 Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario;
2 Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali.
Le parti attribuiscono particolare valore all'attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all'organizzazione e all'erogazione dell'attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l'aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall'uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione.
Le parti ribadiscono l'importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle BCC come previsto dall'Art. 63 del vigente CCNL.
Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi "facoltativi" o presentazione di prodotti.
Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all'Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l'organizzazione dei corsi di formazione nell'ambito dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell'orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all'anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive.
Le Aziende forniranno ai lavoratori un'adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell'effettiva adibizione alla nuova mansione.

Contenuti dei corsi di formazione
Formazione per neo assunti:

La Federazione Calabrese organizza annualmente corsi di formazione per neo-assunti, anche con contratto di formazione e lavoro, in una o più sessioni e ad essi le Aziende hanno l'obbligo di inviare i propri dipendenti assunti da almeno sei mesi. Tale obbligo non sussiste per i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 62 del CCNL ovvero provenienti da altri enti creditizi.
Il corso è finalizzato ad agevolare il nuovo assunto nell'inserimento in Azienda, fornendo informazioni generali e specifiche sulla struttura ed il funzionamento di una BCC.
Durante il corso è data facoltà agli impiegati neo-assunti di partecipare, in orario di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma 16, del CCNL, a riunioni promosse dalle OO.SS. firmatarie dei presente Contratto Integrativo Regionale.
Nei corsi di formazione per neo assunti dovrà essere riservato, in conformità a quanto previsto dall'Art. 63, comma 16 del vigente CCNL, specifico spazio per le OO.SS. per illustrare materia di interesse sindacale e del lavoro.

Personale di cassa:
Le BCC provvederanno ad addestrare, mediante affiancamento di personale esperto e per almeno quattro settimane, i lavoratori destinati a essere adibiti per la prima volta al servizio di cassa.
In caso di richiamo al servizio di cassa dopo un periodo continuativo di mancata adibizione, dovranno essere assicurati al lavoratore almeno due giorni di affiancamento.

Qualificazione:
La Federazione Calabrese organizza annualmente corsi di qualificazione professionale per il personale con anzianità superiore ai tre anni, all'interno dei quali saranno previste apposite giornate per gli addetti ai settori informatici e di back-office.
1 corsi si terranno durante il normale orario di lavoro e, qualora il numero delle adesioni lo richiedesse, saranno suddivisi in più sessioni in modo da consentire il regolare svolgimento del lavoro nelle aziende.

Aggiornamento e addestramento:
La Federazione Regionale organizza annualmente incontri di aggiornamento tecnico-professionale per addetti di settore, o da destinare al settore, con l'obbiettivo di attualizzare il livello di competenza tecnica. A fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione delle mansioni, dipendenti da parziali innovazioni tecnologiche, anche dovute ad adeguamenti di legge, le parti convengono di incontrarsi per definire le modalità e i tempi necessari per l'effettuazione dell'addestramento.

Corsi per Responsabili della Rete Interbancaria
Sono previsti aggiornamenti periodici annuali o di maggiore frequenza qualora le circostanze lo richiedono per i Responsabili della Rete Interbancaria. Tale corsi avranno la durata di due giornate complessive annuali.

Conti Antiriciclaggio
Sono previsti corsi obbligatori, da svolgersi durante l'orario di lavoro, sulle normative antimafia ed antiriciclaggio e in materia di Centrale d'Allarme interbancaria per neo assunti da effettuare a livello aziendale o regionale.
La durata di detti corsi è stabilita in due giorni.
Tali corsi, qualora non ancora effettuati, vanno estesi a tutti i dipendenti e ripetuti in presenza di variazioni della normativa e/o di modifiche delle misure tecnico-organizzative adottate in materia. Le parti convengono che i corsi obbligatori predetti sono ricompresi tra quelli organizzati dalla Federazione regionale, per gli assunti con contratto di formazione-lavoro.

Formazione di tipo assicurativo:
Verranno organizzati annualmente, con l'ausilio delle Federazione Calabrese, incontri di aggiornamento tecnico-professionale di qualificazione, specializzazione o aggiornamento vertenti su argomenti inerenti all'attività assicurativa e destinati ai propri dipendenti, nonché ai dipendenti delle BCC incaricati del servizio assicurativo, garantendo momenti di formazione a distanza.

Autoformazione:
Nell'ambito del pacchetto formativo facoltativo, l'Azienda favorirà l'auto formazione concordando quanto necessario per la realizzazione della stessa. Se l'autoformazione si protrae oltre il normale orario di lavoro dovrà essere retribuita previa preventiva autorizzazione.

Modalità di svolgimento dell'attività formativa
Le parti convengono le seguenti modalità di svolgimento dell'attività formativa:
• entro il 30 novembre di ogni anno la Federazione Calabrese invierà alle Associate il piano formativo contenente i corsi regionali previsti per l'anno successivo;
• entro il mese successivo le Associate consegneranno a ciascun dipendente il piano formativo dei corsi regionali e dei corsi aziendali ove previsti e verificheranno il numero dei dipendenti interessati all'effettuazione del "pacchetto formativo" facoltativo di cui alla lettera b) dell'articolo 63 del CCNL.
Il dipendente interessato potrà manifestare proprie preferenze sui corsi, fermo restando che tale manifestazione di volontà non ha natura vincolante per l'Azienda;
• entro il 31 gennaio successivo le Aziende predisporranno e consegneranno a ciascun dipendente il piano formativo individuale per l'anno in corso consistente nel "pacchetto formativo obbligatorio" per tutto il personale e in un "ulteriore pacchetto facoltativo" solo per il personale che ha dichiarato il proprio interesse.

Art. 14 - Rapporti con le OO.SS.
Informazioni Generali

Le BCC, per il tramite della Federazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, provvederanno a comunicare annualmente, con cadenza semestrale, alle OO.SS firmatarie del presente CIR i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto e il numero dei dipendenti interessati, nonché i dati relativi alla Banca delle Ore.
Le singole BCC provvederanno a comunicare alle RSA ove costituite o in mancanza alle OO.SS. territoriali;
1. Annualmente (entro il 31 Marzo dell'anno seguente):
• Copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei dipendenti anche ai sensi dell' art 43 e 71 del vigente CCNL;
• L'andamento delle assunzioni e trasformazioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare;
In caso di assunzioni di personale con contralto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro temporaneo, le BCC informeranno le RSA o in mancanza le Organizzazioni Sindacali territoriali in merito al numero, alla tipologia di contratto, alla durata, alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita.
• organigramma vigente completo, con suddivisione in servizi e/o settori operativi, laddove costituiti, degli inquadramenti e mansioni svolte, con l'indicazione del grado dei responsabili e dei vice responsabili di settori e servizi. In caso di variazioni quantitative e/o qualitative inerenti l'organigramma ne verrà data tempestiva comunicazione.
2. Con cadenza semestrale, i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta - agli impieghi - al numero delle operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttiva.
3. Preventivamente, il personale distaccato da e per altre aziende

Innovazioni tecnologiche e/o organizzative - ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre e/o di stesura o aggiornamento del piano strategico, quando comportino conseguenze sull'occupazione e/o sull'organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive e/o significativi cambiamenti nelle mansioni, verranno fomite alle RSA o alle OO.SS territoriali adeguate informazioni, come copia dei piani di sviluppo e di rilancio aziendali, dei programmi di rotazione, dei sistemi di incentivazione introdotti, dei nuovi organigrammi previsti, eccetera.
L'argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale, finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise, con verbalizzazione delle conclusioni, quale esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

Società di servizi
In caso di costituzione di società di servizi da parte di una o più BCC e/o da parte della Federazione regionale o di altre strutture facenti capo ai la Federazione Calabrese (come l'Incra), dopo immediata informativa alle RSA o alle OO.SS territoriali, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi e le possibili ricadute sul piano del personale e sul piano strategico.

Fusioni ed Incorporazioni
In caso di fusioni od incorporazioni relative a BCC della Regione, la Federazione regionale si impegna, dopo preventiva informativa alle RSA o alle OO.SS territoriali, a verificare con le OO.SS territoriali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il personale (organici, mobilità, tutela professionale), a fine di ricercare soluzioni idonee condivise.
Inoltre, le parti convengono che nell'ambito delle procedure di cui all'art. 22 del vigente CCNL, nel caso in cui dovessero essere coinvolte BCC "in bonis", le stesse BCC potranno valutare congiuntamente alle OO.SS. soluzioni economiche anche compensative degli eventuali disagi che i lavoratori dovessero affrontare.

Esame degli Organici - Situazione e Prospettive Aziendali
In occasione della stesura o di aggiornamento del piano strategico le BCC ne illustreranno preventivamente il contenuto alle RSA o alle OO.SS territoriali, e successivamente al personale durante l'orario di lavoro. Nell'incontro con le RSA o le OO.SS territoriali si procederà ad un esame congiunto ricercando per quanto riguarda le ricadute sul personale di convergere verso soluzioni condivise. In caso contrario le OO.SS. territoriali potranno richiedere un incontro a livello regionale.
Su richiesta delle RSA o delle OO.SS territoriali, le BCC si rendono disponibili ad un incontro da tenersi con la Federazione Calabrese delle BCC, inerente l'andamento aziendale ed i fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro, per la ricerca di soluzioni che siano condivise.
Nell'ambito della verifica degli organici le aziende si impegnano a verificare con le OO.SS. l'andamento e la gestione di tutti i contratti di lavoro flessibile.

Ordinamento degli Uffici e Procedure di Lavoro
Con riferimento all'art. 37 del vigente CCNL le BCC si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 3 di detto articolo. L'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto ed illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta all'attuazione e successivamente in caso di variazione. Copia dell'ordinamento degli uffici e delle procedure di lavoro (mansionari, regolamento interno, organigramma) dovrà essere consegnata al lavoratore in occasione dell'incontro suddetto. In caso di introduzione di nuove procedure o di nuove disposizioni generali dovrà essere previsto un adeguato periodo di tempo (almeno 10 giorni) intercorrente fra la diffusione delle relative istruzioni al personale interessato e l'effettivo avvio della fase applicativa. La data di avvio della nuova regolamentazione dovrà essere specificata per iscritto. I lavoratori, per tramite delle RSA o delle OOSS territoriali, potranno segnalare all'azienda verbalmente o per iscritto eventuali incongruenze nella documentazione così consegnata, (nei mansionari, nel regolamento degli uffici, eccetera), che possano riscontrare per via della propria attività in azienda. L'azienda terrà conto di tali segnalazioni e provvederà alla tempestiva correzione della documentazione, in caso contrario le RSA o in loro assenza, le OOSS territoriali potranno richiedere alla Federazione locale un incontro nel quale verranno esaminate dette problematiche per la ricerca di soluzioni condivise. I lavoratori non potranno essere nel frattempo responsabilizzati per le materie che siano state oggetto di segnalazione e per le quali l'azienda non abbia provveduto a recepirne le relative precisazioni.
Fermo restando quanto sopra previsto andrà completamente distinta dalla formazione l'aggiornamento delle procedure di lavoro e la presentazione di prodotti.
Le aziende sono obbligate, a norma di Legge ad affiggere in zona ben visibile:
1 l'orario di lavoro, distinguendo anche l'orario di apertura degli sportelli

Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CIR raccomandano alle Aziende la puntuale applicazione ed i livelli di informativa previste nei loro confronti.

Art. 15 - Valutazione e valorizzazione del personale
Valorizzazione delle Risorse Interne
[…]
È inoltre previsto che ciascun lavoratore possa richiedere annualmente un colloquio con l'azienda assistito da un rappresentante delle OO.SS. e a cui conferisce mandato da svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta finalizzato a definire le competenze possedute e ad identificare i bisogni formativi del lavoratore rispetto ai fabbisogni aziendali.
Le parti possono predisporre un percorso formativo idoneo all'acquisizione delle competenze necessarie per l'adibizione ad eventuali ruoli superiori.
Resta inoltre inteso che nel passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore l'azienda valuterà, insieme con il personale interessato e nel corso di apposito incontro, le modalità di partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e/o specializzazioni utili al nuovo profilo professionale da assumere.

Art. 18 - Rotazione
Viene confermata la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti. Lo spostamento di un dipendente da un servizio, ufficio, reparto, ad altro servizio, ufficio, reparto, nell'ambito dello stesso comune che non sia temporaneo va preventivamente comunicato all'interessato per iscritto e con preavvisane gg. 30. Il dipendente può esprimere per iscritto proprie osservazioni in merito al disposto avvicendamento. L'azienda è comunque tenuta ad assicurare al lavoratore un adeguato addestramento, prima della nuova destinazione.
Le BCC che intendono operare programmi di rotazione del personale, devono preventivamente darne comunicazione tramite la Federazione Regionale delle BCC alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di contratto le quali possono chiedere, entro 5 gg. dal ricevimento della notizia, l'apertura di un tavolo di confronto ano a trovare soluzioni condivise ed eliminare eventuali difficoltà. L'informativa sui programmi di rotazione deve includere i nominativi interessati alla rotazione, le mansioni attuali e quelle per le quali verranno impegnati, la durata prevista per lo spostamento, la previsione di eventuali incentivi.
Il lavoratore dopo tre anni di adibizione alle medesime mansioni, può chiedere di essere adibito in altre mansioni di propria pertinenza, con precedenza per coloro che non hanno effettuato precedentemente rotazioni.
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro mesi sei dalla data di presentazione, l'interessato può chiedere all'azienda che gli vengano forniti motivati chiarimenti, per iscritto.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di un esame in occasione degli incontri periodici con la Federazione Regionale.
Ai fini degli avanzamenti di carriera saranno considerati : le mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi a cui si è partecipato e l'anzianità di servizio.
Tenendo conto dei principi su indicati, le aziende, sentite le RSA o in mancanza i lavoratori, promuoveranno programmi quinquennali di rotazione del personale che dovranno essere trasmessi alla Federazione Regionale entro il mese di marzo.
Dichiarazione a verbale
Lo spostamento temporaneo è quello che viene effettuato in caso di sostituzioni per vari e giustificati motivi organizzativi.
Le parti si incontreranno annualmente, entro il mese di giugno, per l'esame dei programmi di rotazione formulati dalle aziende, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Art. 19 - Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico ambientali
Misure antirapina ed atti criminosi

Le BCC sono impegnate a consultare il RLS, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza antirapina o variare quelle in atto.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla commissione sindacale regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
Le BCC si impegnano, in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico.
L'azienda dovrà rendere noto ai dipendenti per iscritto il quadro delle procedure da utilizzare nell'ambito degli adempimenti ordinari d'attività, ed in particolare:
• modalità di accesso e di uscita dei dipendenti dall'istituto
• responsabili della tenuta delle chiavi dell'istituto
• responsabili del presidio dell'apertura delle porte
• modalità di emergenza (es.: assenza del personale addetto all'apertura delle porte, eccetera).
• Modalità di gestione degli impianti di allarme antintrusione/antirapina
• Responsabili della tenuta dei codici degli impianti di allarme antintrusione/antirapina
L'azienda dovrà altresì designare formalmente le persone che dispongano delle conoscenze per l’attivazione e la disattivazione degli impianti di allarme antintrusione/antirapina e dei relativi codici segreti di controllo, fornendo precise disposizioni in merito al funzionamento di detti dispositivi.
Verranno altresì puntualmente formalizzate le nomine in materia di reperibilità telefonica relativa ai sistemi di allarme, sostituzioni, così come previste ai sensi del vigente CCNL.
Non potranno mai trattenersi nei locali aziendali meno di due persone. In caso di rapina la BCC di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato per l'intera giornata. La previsione dell'articolo 55 del vigente CCNL, concernente l'aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini. Salvi i casi di dolo o colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina, per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o altrimenti stabilito da disposizioni interne.
L'attività di caricamento e scaricamento dei dispositivi automatici di distribuzione delle banconote (ATM), ubicati all'esterno delle succursali (quindi, non presidiati) è da affidare a ditte specializzate. In casi del tutto eccezionali, è necessario comunque l'ordine scritto espressamente formulato e riferito alla singola evenienza, per delegare dipendente su base possibilmente volontaria. In ogni caso i dipendenti delegati non potranno essere in numero inferiore a due.
Il servizio di trasporto valori è da affidare a ditte specializzale. In casi del tutto eccezionali, è necessario comunque l'ordine scritto espressamente formulato e riferito alla singola evenienza, per delegare dipendente su base possibilmente volontaria. In ogni caso i dipendenti delegati non potranno essere in numero inferiore a due.
Le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto dei valori stessi. Le BCC inoltre garantiranno la copertura di eventuali danni sopportati dal dipendente autorizzato al servizio di trasporto con propria auto.
Le parti raccomandano l'uso del servizio di guardiania, al riguardo la Federazione Calabrese si impegna a sensibilizzare tutte le associate in tal senso e nell'ottica più generale di una scrupolosa attenzione alla sicurezza.
Le BCC sono tenute a consultare il RLS, le RSA, ove costituite, in mancanza delle RSA le stipulanti organizzazioni sindacali a livello locale prima di adottare nuove misure di sicurezza o variare quelle in essere.
Nell'ambito della tutela della sicurezza, la Federazione raccomanda il rispetto scrupoloso dell'orario di sportello.
Le BCC sono tenute ad illustrare al personale tutte le misure adottate in materia di sicurezza. Sono tenute, inoltre, a svolgere annualmente una riunione, durante l'orario di lavoro, per illustrare a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Le succursali e/o dipendenze non potranno prevedere organici inferiori a due dipendenti, anche se adibite esclusivamente ad unità Tesoreria Enti, e il comando degli impianti di sicurezza per l'accesso ai locali aziendali dovrà essere gestito da personale diverso dal cassiere.
I lavori di pulizia dei locali, in particolare la dove operano i dipendenti, devono essere eseguiti fuori dall'orario di lavoro.
Con riferimento ai massimali da assicurare di cui all'art. 71 del vigente CCNL anche a fronte della recrudescenza degli eventi di microcriminalità, gli stessi saranno così adeguati:
• in caso di morte 100.000 €;
• in caso di invalidità permanente 150.000 €;
La Federazione Calabrese delle BCC fornirà alle OO.SS i dati relativi ad eventi criminosi verificatisi nella Regione, in appositi incontri semestrali.
Dovranno altresì essere considerate, sulla base delle esperienze avute e di criteri obiettivi, su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle OOSS territoriali, le Filiali con alto rischio di rapina, nei confronti delle quali le aziende rimangono impegnate a valutare l'adozione di ulteriori specifici dotazioni di sicurezza.

In relazione, invece alle problematiche relative alle violenze morali e psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa, si richiedono azioni volte all'informazione, alla prevenzione ed alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto a tale fenomeno (mobbing).
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, entro il termine di mesi 6 dall'evento, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le BCC terranno a proprio carico l'onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
La BCC conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'articolo 55 del vigente CCNL, con un massimo di 48 mesi (ferme restando, per il resto, le disposizione dell'articolo 75 del vigente CCNL).
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione ( durante l'orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
A tutela del lavoratore oggetto di violenza e minaccia in occasione di rapina:
• accoglimento dell'eventuale richiesta di trasferimento ad altro ufficio o servizio
• accoglimento di eventuali richieste di periodi di riposo retribuito da concordare in relazione all'evento criminoso.
L'azienda, nel confermare il proprio impegno per un'attenta applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, dichiara la propria disponibilità ad incontri con la rappresentanza sindacale aziendale c/o con rappresentanti delle OOSS territoriali per la verifica di situazioni pratiche e per l'esame congiunto delle problematiche sulla sicurezza. L'azienda si impegna altresì a valutare, anche su richiesta delle RSA o delle OOSS territoriali, l'opportunità di adottare, in aggiunta alle misure già previste, ulteriori mezzi di prevenzione, compreso il servizio di guardiania.
In relazione a quanto previsto dall'Art. 9 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, le RSA delle OOSS firmatarie del presente contratto hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso l'unità produttiva di appartenenza con la partecipazione di tecnici qualificati di loro scelta - facenti parte di organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro.
Nell'ambito della tutela della sicurezza, le BCC si impegnano ad utilizzare ditte specializzate per le operazioni di trasporto valori di importo ingente.
Le BCC si impegnano ad incontrarsi con il RLS, con le RSA, ovvero in mancanza con il personale, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le BCC provvederanno ad informare preventivamente il RLS, le RSA, ovvero in mancanza il personale, sul progetto e relativi tempi di realizzazione, raccogliendo eventuali suggerimenti.

Ristrutturazioni interne
Eventuali lavori di ristrutturazioni interne (opere murarie, rifacimento impianti elettrici, ecc..) saranno preventivamente comunicati alle RSA o alle OOSS territoriali ed al responsabile della sicurezza. Qualora l'entità dei lavori possa comportare grave disagio, o nocumento all'attività lavorativa alla salute ed alla sicurezza del lavoratore, viene disposto il trasferimento temporaneo del lavoratore in zona non interessata da detti lavori e comunque idonea all'attività lavorativa dello stesso ed alla sicurezza del lavoratore, con le compatibilità aziendali.
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione coinvolgano locali preposti al funzionamento di dispositivi di diverso genere (CED o comunque attrezzature informatiche, impianti di telecomunicazione, gruppi di continuità, impianti di allarme, centraline telefoniche, ecc..) l'azienda deve adottare tutte le misure necessarie alla conservazione ed al corretto funzionamento degli stessi, esonerando altrimenti il lavoratore da ogni responsabilità relativamente alla funzionalità degli stessi, qualora egli ne debba rispondere formalmente).

VDT/personale preposto ad attrezzature
Gli addetti ai Video Terminali, il personale dei CED, o che lavora in locali preposti al funzionamento di attrezzature (informatiche, impianti, ecc.) o che lavora in sotterranei continuativamente, effettueranno su loro richiesta annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico delle aziende e durante l'orario di lavoro, presso strutture sanitarie adeguatamente attrezzate.

Sicurezza del lavoro
Fermo quanto previsto nell'allegato G al CCNL 21.12.2007, si rende indispensabile:
1 definire modalità e criteri per il pieno svolgimento delle attività del "delegato alla sicurezza" e dei relativi permessi retribuiti, in attuazione del D.LGS 626/94 così come modificato dal D.LGS 81/2008;
2 rivedere la sequenza delle visite periodiche, che saranno effettuate su richiesta dello stesso lavoratore;

Assunzione familiari dei dipendenti
In caso di morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, la stessa si impegna ad assumere, entro 6 mesi dall'evento, il coniuge o un figlio, previo accertamento dei requisiti professionali.

Personale Disabile
Le BCC devono provvedere a mettere in opera gli interventi che consentano la fruibilità delle strutture. Nella valutazione del rischio i responsabili della sicurezza devono comunicare al personale interessato gli interventi che si intendono effettuare e i tempi di realizzazione. Alle RSA deve essere consentito di prendere visione di quanto sopra e in assenza del rappresentante della sicurezza eletto dai lavoratori possono intervenire per affrontare, nei casi di urgenza, la relativa problematica.
Le parti convengono che, in sostituzione del contributo di cui all'art. 88 del vigente CCNL, previsto per ciascun familiare fiscalmente a carico che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, le aziende erogheranno agli stessi aventi diritto individuati nell'art. 88 citato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un importo pari ad euro 2.000,00.

Azioni positive per la riduzione dello svantaggio dei lavoratori disabili
Le disabilità non possono essere ricondotte a categorie di limitazione operativa per la piena valorizzazione professionale del personale interessato. L'azienda si impegna a concordare con il singolo lavoratore un programma di integrazione lavorativa e di sviluppo professionale. Tale programma dovrà, in particolare:
• consentire un percorso professionale privo di preclusioni pregiudiziali;
• attrezzare il posto di lavoro con strumenti più idonei al superamento delle difficoltà operative al fine di consentire una serena e produttiva presenza del lavoratore in azienda;
• consentire al lavoratore di chiedere l'intervento di apposite strutture pubbliche o equiparate al fine di ottenere gli orientamenti in materia di inserimenti lavorativi.
L'azienda si impegna a consentire l'accesso in azienda delle strutture interessate e a sue spese.
Il diritto alla formazione va affermato e attuato presso i centri di formazione a tal uopo attrezzali.

Mobbing
Casi di mobbing nelle BCC che siano segnalati da singoli lavoratori alle OOSS potranno, su richiesta di queste, essere oggetto di analisi e verifica delle parti in appositi incontri.

Art. 20 - Tavolo permanente di verifica
La Federazione delle BCC della Calabria si impegna con le OO.SS firmatarie del presente CIR, affinché tutte le norme riportate nello stesso accordo e nei relativi allegati trovino totale rispetto c puntuale applicazione in tutte le realtà del Credito Cooperativo Calabrese, prevedendo al riguardo un tavolo permanente, attivabile anche a richiesta di una sola delle parti, per fornire la corretta e coerente interpretazione ed applicazione delle norme.

Art. 21 - Ambito di applicazione - Decorrenza e durata
Il presente contratto regionale di secondo livello si applica a tutto il personale (esclusi i Dirigenti), delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Regionale Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, al personale della stessa e dell’Incra (Informatica Casse Rurali ed Artigiane), in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente.
[…]