Responsabilità dell'amministratore di una società e dell'operaio addetto alla gestione di un macchinario per infortunio occorso ad altro operaio.

Condannati entrambi in primo grado, propongono appello: viene assolto l'amministratore della società e viene invece confermata la condanna del solo operaio addetto alla gestione del macchinario.

Ricorrono in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari e l'operaio condannato.

Ritiene la Corte che il ricorso del procuratore Generale debba trovare integrale accoglimento.

Quanto alla posizione del L., la Corte osserva infatti "che l'assoluzione disposta in grado di appello non si fonda sulla esclusione dei profili di inadempimento ritenuti esistenti con la sentenza del primo giudice, ma ne esclude la rilevanza causale rispetto all'evento lesivo.

Tale conclusione è stata supportata da una motivazione che presenta due vizi essenziali.


Il primo, consistente nella contraddittorietà della motivazione e nell'errata applicazione della legge penale, concerne la centralità attribuita alla disposizione che l'azienda ha impartito ai dipendenti in data 3 novembre 2001.
Se non vi è dubbio che la disposizione fosse in sè corretta, l'inadeguatezza appare dimostrata dalla stessa sentenza, allorchè da atto che l'operaio che abitualmente effettuava i lavori di pulizia del macchinario aveva preso l'abitudine di ricorrere ad un accorgimento di fortuna per garantirsi dai rischi di possibile apertura e chiusura della bocca di fuoriuscita del materiale. Tale accorgimento costituisce la prova che l'ordinaria cautela individuata con l'ordine di servizio del 2001 non era in concreto adeguata alle caratteristiche del macchinario e del sistema di sicurezza esistente; insomma, l'ordine di servizio non poneva un rimedio sufficiente al fatto che l'interruttore di sicurezza operasse sul quadro elettrico situato lontano dal macchinario (v. pag. 5 della motivazione) ed impedisse così alla persona impegnata nella pulizia di avere sotto controllo i meccanismi di funzionamento, in tal modo rendendosi necessaria la cooperazione di due persone poste in luoghi distanti tra loro e non in grado di vedersi reciprocamente.

Dalla stessa motivazione, dunque, emerge una chiara contraddizione tra la premessa del discorso e quanto poi accertato nel prosieguo della motivazione.
Sul piano dell'applicazione della legge, poi, appare evidente alla Corte che in tale contesto il contenuto della disposizione aziendale non può logicamente ritenersi sufficiente a soddisfare le tre disposizioni normative riportate nel capo di imputazione, ed in particolare quella contenuta nel
D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82 (ora sostituito con continuità normativa dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 81).

Tale disposizione impone al datore di lavoro di dotare i macchinari dei dispositivi che assicurino in modo assoluto la sicurezza degli addetti alle operazioni di manutenzione, ciò anche provvedendo ad adottare gli strumenti tecnici e le soluzioni tecnologiche via via introdotti in commercio e adattabili ai macchinari che al momento della immissione in commercio potevano non esserne ancora dotati (sul punto si rinvia all'attento esame della sentenza di primo grado, in particolare pagg. 7-9).


Dall'insieme delle motivazioni delle decisioni di merito emerge con chiarezza che il trasferimento dell'interruttore magnetotermico direttamente sulla macchina blocchiera avrebbe certamente costituito misura adeguata."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari;
nei confronti di:
1) L.G.;
2) C.T., nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa in data 19 Febbraio 2010 dalla Corte di Appello di Cagliari, che, nel procedimento contro i Sigg. L. e C. in ordine al reato previsto dall'art. 590 c.p., comma 3, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Cagliari in data 9 Novembre 2007, ha accolto l'appello del solo L., mandandolo assolto, e confermato nei  confronti del Sig. C. la pena di un mese e dieci giorni di reclusione e Euro 200,00 di multa.
Fatto commesso il (OMISSIS).
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Russo Rosario, che ha concluso in via principale per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione e conferma delle statuizioni civili; in subordine per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
Udito il Difensore, Avv. Mura Bruno, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, in subordine per il rigetto del ricorso stesso.




Fatto

 

 

 

In data 5 Dicembre 2002 il Sig. S.G. subì gravi lesioni personali (fratture alla gamba destra) a seguito di un infortunio riportato mentre lavorava come operaio presso la ditta "L. D. e figli S.n.c.".


Tratti a giudizio, il Sig. L.G., socio e amministratore della società, e il Sig. C.T., operaio addetto alla gestione del macchinario che aveva provocato le lesioni, sono stati condannati alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione e Euro 200,00 di multa ciascuno, nonchè condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.


Avverso tale decisione hanno proposto appello entrambi gli imputati e la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la condanna nei confronti del solo Sig. C. e di accogliere l'impugnazione del Sig. L., che è stato mandato assolto "per non avere commesso il fatto".

 

Sul punto la Corte di Appello ha ritenuto che le omissioni addebitatoli all'amministratore non abbiano avuto alcun legame causale con le concrete modalità dell'infortunio, mentre ha confermato il giudizio di responsabilità del Sig. C. a causa del legame esistente fra l'evento e la condotta "scriteriata, imprudente e imperita" da lui tenuta.

La gravità del grado di colpa è stata considerata elemento rilevante ai fini della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Peraltro, la Corte di Appello ha accolto l'appello del Sig. C. limitatamente alla pronuncia sulle statuizioni civili, rilevando che la costituzione della parte civile era indirizzata nei confronti del solo Sig. L..

 

Nei confronti della sentenza sono stati presentati ricorsi da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari e da parte del Sig. C..


Il Procuratore Generale censura l'assoluzione disposta nei confronti del Sig. L., lamentando errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Osserva il ricorrente che al Sig. L. sono state contestate tre diverse violazioni della disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia sotto il profilo della non adeguatezza dei macchinari e delle loro dotazioni di sicurezza (D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 5 e 35; D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82) sia sotto il profilo dell'assenza di adeguate soluzioni organizzative del lavoro e di efficace informazione ai dipendenti.

 

Una volta ritenuto che tali violazioni siano state nella sostanza integrate dall'imputato, appare di tutta evidenza illogico, secondo il ricorrente, che la sentenza escluda la loro rilevanza rispetto all'incidente avvenuto, posto che tale accadimento trova la sua causa proprio nel mancato rispetto degli obblighi adesso ricordati e delle relative omissioni specificamente contestate al Sig. L..

Con articolato ricorso il Sig. C. propone tramite il Difensore plurime censure alla decisione impugnata.

Con primo motivo lamenta errata applicazione della legge (nella specie l'art. 590 c.p., comma 3, in relazione alla sopra citata disciplina in tema di prevenzione degli infortuni) per essere evidente che la causa principale e unica dell'accaduto risiede nella inadeguatezza tecnica dei macchinari e degli apparati di sicurezza, come puntualmente affermato alle pagine 3, 5, 7, 8 e 9 della sentenza di primo grado, con la conseguenza che la prescrizione di sicurezza datata 3 Novembre 2001 era incompleta, priva di attualità e di concretezza e di difficile, se non impossibile esecuzione rispetto nelle condizioni normali di impiego.
In tale situazione di fatto la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare profili di colpa del Sig. C., su cui vengono fatte ricadere responsabilità di natura strutturale che rientrano nella sfera del datore di lavoro.

In assenza di corsi di formazione specifici, i dipendenti possono rivelarsi incapaci di gestire una situazione di emergenza e compiere manovre inadeguate o semplicemente tardive, ma queste non possono essere loro addebitate a titolo di responsabilità penale, a tal fine dovendosi applicare i principi fissati dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 1.


Con secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia per l'irragionevolezza della pena inflitta sia per l'illogico rifiuto di applicare al ricorrente la sospensione condizionale della pena.

 

Con terzo motivo lamenta violazione della legge processuale per essere affetto da nullità il decreto di citazione a giudizio a seguito della genericità della contestazione.

Con quarto motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità delle ragioni poste a fondamento della decisione di confermarla condanna del ricorrente. L'eccezionalità della situazione creatasi e la imprevedibilità dell'iniziativa della vittima di entrare nel macchinario per procedere alla pulizia in orario del tutto insolito escludono quei profili di colpa che la Corte di appello ha, invece, ritenuto di particolare gravità.

A tal proposito costituisce un passaggio manifestamente illogico quello in cui a pag. 5 della motivazione la Corte di Appello afferma che le particolari cautele utilizzate da altro lavoratore (il Sig. B.) quando procedeva alla pulizia del macchinario erano "non canoniche" e costituiscono "indice semplicemente di sfiducia nei confronti dei colleghi di lavoro": si tratta di cautele - purtroppo non adottate dalla vittima - che dimostrano, invece, l'inadeguatezza dei macchinari e delle misure di sicurezza approntate dal datore di lavoro.


Diritto

 

Ritiene la Corte che il ricorso del procuratore Generale debba trovare integrale accoglimento e che quello del Sig. C. debba essere accolto solo con riferimento alla mancata sospensione condizionale della pena.


1. Quanto alla posizione del L., la Corte osserva che l'assoluzione disposta in grado di appello non si fonda sulla esclusione dei profili di inadempimento ritenuti esistenti con la sentenza del primo giudice, ma ne esclude la rilevanza causale rispetto all'evento lesivo.

Tale conclusione è stata supportata da una motivazione che presenta due vizi essenziali.


Il primo, consistente nella contraddittorietà della motivazione e nell'errata applicazione della legge penale, concerne la centralità attribuita alla disposizione che l'azienda ha impartito ai dipendenti in data 3 novembre 2001.
Se non vi è dubbio che la disposizione fosse in sè corretta, l'inadeguatezza appare dimostrata dalla stessa sentenza, allorchè da atto che l'operaio che abitualmente effettuava i lavori di pulizia del macchinario aveva preso l'abitudine di ricorrere ad un accorgimento di fortuna per garantirsi dai rischi di possibile apertura e chiusura della bocca di fuoriuscita del materiale. Tale accorgimento costituisce la prova che l'ordinaria cautela individuata con l'ordine di servizio del 2001 non era in concreto adeguata alle caratteristiche del macchinario e del sistema di sicurezza esistente; insomma, l'ordine di servizio non poneva un rimedio sufficiente al fatto che l'interruttore di sicurezza operasse sul quadro elettrico situato lontano dal macchinario (v. pag. 5 della motivazione) ed impedisse così alla persona impegnata nella pulizia di avere sotto controllo i meccanismi di funzionamento, in tal modo rendendosi necessaria la cooperazione di due persone poste in luoghi distanti tra loro e non in grado di vedersi reciprocamente.

Dalla stessa motivazione, dunque, emerge una chiara contraddizione tra la premessa del discorso e quanto poi accertato nel prosieguo della motivazione.
Sul piano dell'applicazione della legge, poi, appare evidente alla Corte che in tale contesto il contenuto della disposizione aziendale non può logicamente ritenersi sufficiente a soddisfare le tre disposizioni normative riportate nel capo di imputazione, ed in particolare quella contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82 (ora sostituito con continuità normativa dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 81).

Tale disposizione impone al datore di lavoro di dotare i macchinari dei dispositivi che assicurino in modo assoluto la sicurezza degli addetti alle operazioni di manutenzione, ciò anche provvedendo ad adottare gli strumenti tecnici e le soluzioni tecnologiche via via introdotti in commercio e adattabili ai macchinari che al momento della immissione in commercio potevano non esserne ancora dotati (sul punto si rinvia all'attento esame della sentenza di primo grado, in particolare pagg. 7-9).
Dall'insieme delle motivazioni delle decisioni di merito emerge con chiarezza che il trasferimento dell'interruttore magnetotermico direttamente sulla macchina blocchiera avrebbe certamente costituito misura adeguata.

 


Il secondo profilo di vizio della motivazione consiste in una manifesta illogicità. E' logicamente errato, infatti, ricondurre, come ha fatto la sentenza impugnata, ad un mero aspetto di "sfiducia" verso i colleghi la prassi che vedeva l'operaio addetto alla pulizia bloccare con un tronco di legno che bloccasse lo sportello della tramoggia. Tale prassi, in realtà, costituisce la prova evidente della inadeguatezza strutturale della procedura di sicurezza in vigore (e cristallizzata con l'ordine di servizio del 2001) e del fatto che tale procedura risultava difficilmente attuabile e comunque soggetta a imprevisti.
La sentenza emessa nei confronti del Sig. L. deve, pertanto, essere annullata con riferimento ai due profili ora ricordati e rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio che terrà conto dei principi affermati in questa sede.


2. Quanto al ricorso del Sig. C. la Corte ritiene che non vi siano ragioni di censura nei confronti della motivazione della sentenza nella parte in cui conferma il giudizio di responsabilità penale operato dal primo giudice.

Se è vero che la procedura di sicurezza adottata dall'azienda non era immune da gravi vizi, ciò non toglie che, come motivatamente accertato in sede di merito, il Sig. C. in occasione dell'infortunio abbia commesso evidenti errori che integrano profili di colpa rilevanti ai fini del verificarsi dell'evento.

Sul punto le motivazioni delle due decisioni di merito sono chiare, coerenti con gli elementi di causa e immuni da vizi logici, con la conseguenza che questa Corte non può sostituire un proprio giudizio a quello espresso dal Tribunale e dalla Corte di Appello (sul punto si rinvia ai chiari principi interpretativi contenuti dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, ed alla conferma che essi hanno ricevuto dalla successiva giurisprudenza; tra tutte, si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio - 7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo - 20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti, rv 233454).


Merita, invece, accoglimento l'impugnazione del Sig. C. nella parte in cui censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

In presenza di reato non doloso e di incensuratezza dell'imputato, appare del tutto illogico affermare che non si possa formulare una prognosi di futura astensione da nuovi reati esclusivamente richiamando l'elevato grado della colpa, tra l'altro affermato dalla Corte di Appello sulla base della decisione di escludere una responsabilità aziendale che in questa sede è stata ritenuta meritevole di annullamento.
Sotto quest'ultimo profilo la sentenza nei confronti del Sig. C. deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.


3. Osserva, infine la Corte, che i periodi di sospensione del dibattimento e del decorso dei termini prescrizionali escludono che il termine massimo sia maturato al momento della presente decisione.



P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari nei confronti di L.G. e, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, anche nei confronti di C.T..
Rigetta nel resto.