Categoria: 1989
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 1989
Validità: 01.12.1989 - 28.02.1993
Parti: Anica, Unpf, Undf, Unitc, Unics, Intersind e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria cineaudiovisiva
Fonte: CNEL

Sommario:

Premesso
Testo unificato
Parte I - Comune

Art. 1. - Natura dei contratti individuali
Art. 2. - Assunzione
Art. 3. - Documenti
Art. 4. - Periodo di prova
Art. 5. - Visita medica
Art. 6. - Certificati di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 7. - Riposo settimanale
Art. 8. - Abiti di lavoro
Art. 9. - Congedo matrimoniale
Art. 10. - Classificazione del personale
Art. 11. - Mutamento di mansioni
Art. 12. - Passaggio e cumulo di mansioni
Art. 13. - Orario di lavoro
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 17. - Elementi della retribuzione
Art. 18. - Retribuzione oraria
Art. 19. - Gratifica natalizia o 13ª mensilità
Art. 20. - 14ª mensilità
Art. 21. - Festività
Art. 22. - Festività abolite
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24. - Ferie
Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 26. - Ambiente di lavoro
Art. 27. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 28. - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 29. - Gravidanza e puerperio
Art. 30. - Regolamento interno
Art. 31. - Disciplina aziendale
Art. 32. - Assenze
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari
Art. 34. - Multe e sospensioni
Art. 35. - Licenziamento per mancanze
Art. 36. - Visite di controllo
Art. 37. - Trattenute per risarcimento danni
Art. 38. - Indennità in caso di morte
Art. 39. - Trasferimenti
Art. 40. - Trasferta
Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 42. - Servizio militare
Art. 43. - Permessi di entrata e di uscita
Art. 44. - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 45. - Accordi interconfederali
Art. 46. - Minimi tabellari ed indennità di contingenza
Art. 47. - Trattamento di fine rapporto
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 49. - Reclami e controversie
Art. 50. - Cessione, trapasso e trasformazione d'azienda
Art. 51. - Mobilità orizzontale
Art. 52. - Rapporti tra società di distribuzione nazionali e agenzie di zona per l'applicazione del presente contratto
Art. 53. - Aspettativa
Art. 54 - Pari opportunità
Art. 55 - Portatori di handicap
Art. 56. - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 57. - Permessi per cariche sindacali, provinciali e nazionali
Art. 58. - Versamento dei contributi sindacali
Art. 59. - Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 60. - Affissioni
Art. 61. - Assemblea
Art. 62. - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 63. - Consultazioni sindacali
Art. 64. - Innovazioni tecnologiche
Art. 65. - Appalti
Art. 66. - Distribuzione del contratto
Art. 67. - Decorrenza e durata
Testo unificato
Parte II - Operai

Art. 1. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 2. - Preavviso
Art. 3. - Indennità di anzianità
Testo unificato
Parte III - Impiegati

Art. 1. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 2. - Corresponsione della retribuzione
Art. 3. - Indennità per maneggio denaro e cauzione
Art. 4. - Indennità di disagiata sede
Art. 5. - Preavviso
Art. 6. - Indennità di anzianità
Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte I - Comune

Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Impiegati
Art. 1. - Assicurazione infortuni viaggiatori
Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte I - Comune

Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo
Parte II - Intermedi
Art. 1. - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale
Art. 2. - Pagamento della retribuzione
Art. 3. - Preavviso
Art. 4. - Indennità di anzianità
Art. 5. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Parte III - Impiegati
Art. 1. - Passaggio dalla qualifica di intermedio a impiegato
Accordo particolare di settore produzione cinematografica (Lavoratori assunti a tempo indeterminato)
Parte I - Comune

Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Parte I - Comune

Art. 1. - Orario di lavoro
Art. 2. - Premi di produzione
Art. 3. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Operai
Art. 1. - Abiti da lavoro
Art. 2. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune

Art. 1. - Orario di lavoro
Art. 2. - 14ª mensilità
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Operai
Art. 1. - Rapporti di breve durata
Art. 2. - Vitto
Art. 3. - Lavoro fuori stabilimento
Parte III - Intermedi
Art. 1. - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale
Art. 2. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 3. - Rapporti di breve durata
Art. 4. - Vitto
Art. 5. - Lavoro fuori stabilimento
Art. 6. - Preavviso
Art. 7. - Indennità di anzianità
Art. 8. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Parte IV - Impiegati
Art. 1. - Ambito di applicazione del contratto
Art. 2. - Passaggio dalla categoria speciale a quella impiegatizia
Accordo aggiuntivo 16 luglio 1987 in materia di contratti a termine
Tabelle retributive CCNL
Accordo 18 dicembre 1988 Confindustria-Cgil-Cisl-Uil su contratti di formazione e lavoro
Dichiarazioni dell'Intersind alla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil
Formazione/lavoro
Schema di progetto di formazione e lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva (Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati "assunti a tempo indeterminato"; Sviluppo e stampa; Teatri di posa)

Addì 30 novembre 1989 tra l'Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive […], l'Unpf - Unione nazionale produttori film […], l'Undf - Unione nazionale distributori film […], l'Unitc - Unione nazionale industrie tecniche cineaudiovisive […], l'Unics - Unione nazionale industrie cinetelevisive specializzate […] con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza […] dell'Anica […] e della Confindustria […], l'Associazione sindacale Intersind […] e la Filis-Cgil, Federazione italiana lavoratori informazione spettacolo […] assistiti da una delegazione di Dirigenti Sindacali e di Lavoratori del Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, la Fis-Cisl, Federazione informazione e spettacolo […] assistiti dalle Delegazioni Regionali della Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Toscana, la Uilsic-Uil - Unione italiana lavoratori stampa spettacolo informazione cultura […]

Premesso
[…]
che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità; nel quadro di quanto sopra convenuto è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene
1) che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati ed operai, della produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (per quanto attiene al personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; da Aziende che gestiscono teatri di posa; da Stabilimenti di sviluppo e stampa; da Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio;
2) che il presente contratto sarà costituito da una parte normativa generale suddistinta nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e nella parte comune e nei seguenti accordi particolari di settore con relative tabelle e retributive:
- Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;
- Stabilimenti di doppiaggio;
- Aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati,
per i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
- Aziende che gestiscono teatri di posa.
Inoltre, agli accordi di settore per le Aziende che gestiscono teatri di posa e per gli Stabilimenti di doppiaggio film è unita una regolamentazione per le categorie speciali o intermedie, anche tali categorie peraltro essendo regolate dalla Parte I - Comune della parte normativa generale.
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di interventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo competenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed un impulso innovativo a tutto il settore dell'audiovisivo sia dal lato della produttività tecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela dell'occupazione.

Testo unificato
Parte I - Comune
Art. 1. - Natura dei contratti individuali

I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la prefissione del termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 5. - Visita medica
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dall'azienda.

Art. 7. - Riposo settimanale
Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può richiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva o, in mancanza, indennizzando i lavoratori mediante retribuzione di una paga globale giornaliera a titolo di riposo settimanale compensativo.
Indipendentemente dalla concessione del riposo settimanale nel corso della settimana successiva o dall'indennizzo per il riposo compensativo, il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione dell'art. 14 del Testo Unificato - Parte I - Comune e degli articoli sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli accordi particolari di settore.

Art. 8. - Abiti di lavoro
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle aziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Art. 13. - Orario di lavoro
Si conviene che l'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma e salvo particolari esigenze produttive su cinque giorni.
È fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorata per effetto della ripartizione dell'orario su cinque giorni alla settimana, sarà considerato giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore. Particolari esigenze comportanti il superamento di tale limite costituiranno oggetto di esame a livello aziendale.
Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuo, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione del sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, salvo che in detta giornata tali lavoratori non prestino orario pieno.
La pausa dovrà essere applicata in modo da non causare detrimento alla produzione e pertanto gli impianti ed i macchinari cui il lavoratore è adibito dovranno rimanere in funzione.
In alternativa potrà essere concordata la corresponsione di una indennità sostitutiva della mezz'ora di pausa.
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore.
Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali. […]
Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà effettuata, su base annua, una riduzione di tre gruppi di otto ore ciascuno così articolate:
- una giornata (otto ore) a decorrere dall'1 gennaio 1987;
- una ulteriore giornata (otto ore) a decorrere dall'1 luglio 1987;
- una ulteriore giornata (otto ore) dall'1 aprile 1988;
cui si aggiungono altri due gruppi di riduzione di otto ore ciascuno, così articolate:
- una giornata (otto ore) a decorrere dal 1° gennaio 1991;
- una giornata (otto ore) a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Quanto sopra anche in relazione alla previsione del protocollo 22 gennaio 1983.
Le riduzioni di cui sopra non si applicano, fino a concorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario già intervenute comportanti regimi di orario più favorevoli per i lavoratori.
La riduzione su base annua di cui sopra sarà attuata dalle aziende tenendo conto delle esigenze tecnico produttive e fruita dai lavoratori nell'arco dell'anno solare.
Nota a verbale
Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario predeterminato.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Le prestazioni straordinarie saranno contenute per ciascun lavoratore nel limite di 200 ore annue.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni, e lavaggi. Ferma rimanendo l'esigenza imprenscindibile di effettuare le operazioni sopraindicate e la responsabilità tecnica dell'azienda in materia, la direzione aziendale d'intesa con le RSA in un apposito incontro stabilirà le modalità con le quali intende attuare dette prestazioni.
Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di manutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di prestazioni straordinarie del criterio della rotazione.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film.
L'azienda sentite le RSA stabilirà l'elenco delle mansioni interessate a detta deroga.
Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la direzione aziendale darà comunicazione alle RSA delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e autorizzato dall'azienda.
[…]

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 24. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]
Nota a verbale
Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.
Ai fini di cui sopra non si intendono « camere oscure » quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 26. - Ambiente di lavoro
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'articolo 9 della legge n. 300/1970 le RSA hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra, qualora da fatti e circostanze evidenti si evinca la necessità di procedere a rilevazioni ambientali, le RSA concorderanno con la direzione aziendale la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene. Le eventuali spese, se previste dallo Statuto dell'Ente - purché congiuntamente designato - saranno a carico dell'azienda.
Le risultanze degli esami saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Il personale dell'Ente che svolge le rilevazioni è tenuto al segreto professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra la direzione aziendale e la RSA.
Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che saranno sottoposti agli accertamenti medici di cui sopra viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale.
L'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge avverrà in sede aziendale tra la direzione e la RSA.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1) visite di assunzione;
2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge o ai sensi di quanto sopra convenuto;
3) visita di idoneità compiuta da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 300/1970;
4) gli infortuni e le malattie professionali.
Il libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e potrà essere consultato dal lavoratore interessato.
Le parti convengono sulla necessità di promuovere una politica attiva dell'ambiente di lavoro, e a tal fine potranno tenere incontri a livello nazionale e/o territoriale diretti a sensibilizzare le Autorità competenti anche nel quadro di una più completa attuazione della legge di riforma sanitaria, nonché per la stipulazione, in quanto dovute, di convenzioni con istituti specializzati.

Art. 27. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Per quanto non, previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 29. - Gravidanza e puerperio
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 30. - Regolamento interno
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31. - Disciplina aziendale
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado i lavoratori di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nell'esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 34. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) introduca bevande alcooliche nei locali dell'azienda senza l'autorizzazione della Direzione;
e) costruisca nei locali dell'azienda oggetti per proprio uso, svolga lavoro per proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;
f) rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all'azienda;
g) sia trovato addormentato;
h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell'azienda;
i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;
n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con trattamento di fine rapporto (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex legge 230/1962).
Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
e) mancanza o trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
i) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
[…]
i) insubordinazione verso i superiori;
l) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.

Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiale
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili e dell'abito di lavoro che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 37 (« Trattenute per risarcimento danni ») del Testo Unificato - Parte I - Comune, del presente contratto.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 44. - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 45. - Accordi interconfederali
Gli accordi interconfederali vigenti fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e l'Associazione Sindacale Intersind, nell'ambito delle rispettive rappresentanze e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 49. - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno di competenza delle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato il presente contratto.

Art. 55 - Portatori di handicap
Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap avviati obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/1968.

Art. 59. - Rappresentanza sindacale aziendale
Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto può nominare un proprio rappresentante sindacale, scelto tra i dipendenti della unità produttiva medesima.
Ai rappresentanti suddetti sono conferiti i compiti previsti dagli accordi interconfederali vigenti sulle Commissioni Interne, ed, in particolare:
a) intervenire presso la Direzione aziendale per l'applicazione delle norme contrattuali e delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
b) promuovere, su mandato dei lavoratori interessati, l'intervento conciliativo delle competenti organizzazioni sindacali, per le controversie applicative non risolte con la Direzione aziendale.
Ai rappresentanti sindacali e limitatamente al periodo di durata dell'incarico è estesa la tutela prevista dall'accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
[…]

Art. 60. - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali e le Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati in materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali aziendali o dai segretari responsabili delle Organizzazioni sindacali.
Le copie delle comunicazioni da affiggere dovranno essere tempestivamente comunicate alle Direzioni aziendali.
Il contenuto della comunicazione affissa non dovrà risultare lesivo del rispetto e dell'onorabilità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa.

Art. 61. - Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 63. - Consultazioni sindacali
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
Di norma annualmente ciascuna delle Unioni aderenti all'Anica, e l'Intersind per le aziende ad essa associate, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate riguardanti le prospettive produttive nonché le previsioni degli investimenti complessivi.
Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età.
Saranno altresì oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria dati relativi allo sviluppo del settore, anche in rapporto all'evoluzione del mercato, alla struttura produttiva, all'evoluzione della tecnologia, all'andamento complessivo del mercato del lavoro.
Sugli argomenti di cui sopra si terrà inoltre un incontro informativo riguardante l'insieme dei settori.
In tale sede potranno anche essere esaminati i programmi che comportano nuovi insediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla mobilità dei lavoratori nel territorio.
Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Nel corso dell'incontro saranno anche fornite indicazioni in merito all'andamento dell'occupazione femminile in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 903 del 1977.
Ai fini dell'incontro di cui sopra alle OO.SS.LL. saranno forniti elementi elaborati dalla Banca Dati dell'Anica che, non rivestendo carattere di riservatezza, possono risultare utili agli effetti dell'arricchimento del quadro informativo complessivo riguardante situazioni e prospettive produttive, investimenti, innovazione, mercato e occupazione.
Le parti concorderanno entro 1° trimestre del 1990 modalità, criteri e quant'altro necessario per il migliore funzionamento della Banca Dati.
Gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli occupazionali di un settore.
Di norma annualmente, a livello territoriale, ciascuna delle Unioni aderenti all'Anica e l'Intersind per le aziende ad essa associate, forniranno alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate riguardanti le prospettive produttive nonché le previsioni degli investimenti complessivi. Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso (e per classi di età).
In tale sede potranno anche essere esaminati i programmi che comportano nuovi insediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla mobilità del territorio.
Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli occupazionali di un settore.

Art. 64. - Innovazioni tecnologiche
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi relativi ai livelli di occupazione e alla qualificazione professionale, le aziende prima dell'entrata in servizio di tali procedimenti e sistemi tramite l'Anica e l'Intersind, ne daranno tempestiva notizia alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori al fine di esaminare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate.
Le direzioni aziendali e le RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie o la riorganizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi significativi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, la modifica dei processi produttivi.

Art. 65. - Appalti
In tema di appalti le parti fanno riferimento alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, relativa al divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne nella logica della migliore utilizzazione delle risorse con specifico riferimento alla qualità e alla quantità della produzione cinematografica.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende provvederanno ad inserire nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte II - Impiegati
Art. 1. - Assicurazione infortuni viaggiatori

Le aziende provvederanno ad assicurare i propri viaggiatori contro gli infortuni da incidenti di viaggio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con una compagnia di assicurazioni di loro scelta e con i massimali di otto mensilità di retribuzione per il caso di morte e di dieci mensilità di retribuzione per il caso di invalidità permanente.

Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte II - Intermedi
Art. 5. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi

Per la regolamentazione delle categorie speciali o intermedi, si fa riferimento, per quanto da essa non disciplinato, alle norme del Testo Unificato - Parte I - Comune.

Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Parte I - Comune
Art. 1. - Orario di lavoro

In caso di orario spezzato l'orario giornaliero sarà interrotto da una pausa di almeno un'ora che non sarà retribuita e che normalmente cadrà dopo la quarta ora di lavoro, salvo diverse esigenze delle aziende.
Tra una giornata lavorativa e l'altra dovrà intercorrere una pausa intermedia di almeno 8 ore.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri, e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dalla azienda.
Nei turni regolari periodici, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 3 della Parte I - Comune della presente regolamentazione di settore
Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.

Art. 3. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L'effettuazione di lavoro straordinario o festivo dovrà essere preavvisato dall'azienda nella giornata lavorativa precedente a quella in cui sarà effettuato, salvo caso di esigenze impreviste o casi eccezionali.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 per la tutela del lavoro delle donne e dei minori dovrà essere retribuita.
[…]

Parte II - Operai
Art. 1. - Abiti da lavoro

I lavoratori di cui all'art. 8 del Testo Unificato Parte I - Comune sono i seguenti: addetti alla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle batterie, alle caldaie, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni o alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell'azienda.

Art. 2. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose il relativo speciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo aggiuntivo.

Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune
Art. 1. - Orario di lavoro

L'orario di lavoro giornaliero è diviso di regola in due turni di 4 ore ciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
L'azienda concederà al lavoratore un'ora di riposo intermedio, di regola tra le 12 e le 13 senza retribuzione. Nessuna pausa sarà concessa il sabato nel caso che il lavoro svolto sia solo di 3 ore.
In caso di giustificate esigenze l'azienda potrà modificare il suddetto orario purché lo stesso rientri nei limiti tra le ore 7 antimeridiane e le 19 pomeridiane.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore.
Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo.
Al lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo.
Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo.
Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali.
[…]

Parte II - Operai
Art. 2. - Vitto

Per la colazione dovrà essere concessa un'ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le ore 14. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 3. - Lavoro fuori stabilimento
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di otto ore e un'ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici e privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria.
Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza ed avrà fino al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100 per cento della normale paga giornaliera.

Parte III - Intermedi
Art. 4. - Vitto

Per la colazione dovrà essere concessa un'ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le 14. Se il lavoro si protrae oltre le 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino, a meno che non sia stata concordata una indennità sostitutiva di mensa.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, ai lavoratore spetterà il cestino.

Art. 5. - Lavoro fuori stabilimento
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di otto ore e di un'ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici o privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria. Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza ed avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino, sempreché non sia stata concordata, una indennità sostitutiva di mensa.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100% della normale paga giornaliera.

Art. 8. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Per la regolamentazione delle categorie speciali o intermedi si fa riferimento, per quanto da essa non disciplinato, alle nome del testo Unificato - Parte I - Comune.

Parte IV - Impiegati
Art. 1. - Ambito di applicazione del contratto

Il presente accordo si applica agli impiegati delle aziende la cui attività esclusiva o prevalente è quella di esercizio di teatri di posa.
Peraltro, nelle aziende che oltre all'attività di cui sopra svolgano in proprio anche attività come la produzione, il noleggio, lo sviluppo e stampa, il doppiaggio, ecc., il presente accordo verrà applicato al momento della sua entrata in vigore a tutti quegli impiegati che in linea di fatto godevano, come assegno individuato rilevabile dalla busta paga o da qualsiasi altro documento, dell'assegno di produzione di cui all'accordo 16 febbraio 1950.
Per gli impiegati assunti dalle stesse aziende successivamente alla entrata in vigore del contratto 6 febbraio 1968, il medesimo sarà applicato soltanto agli impiegati tecnici addetti ai teatri di posa, esclusi gli impiegati amministrativi.
[…]

Accordo aggiuntivo 16 luglio 1987 in materia di contratti a termine
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle previgenti disposizioni di legge in materia, l'apposizione di un termine di durata al contratto è altresì consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, della legge 23 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per necessità produttive in concomitanza di assenze per ferie;
- per far fronte a carenze di organico dovute a situazioni anomale determinate da assenze per malattia e gravidanza.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate non supererà il 2% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.

Formazione/lavoro
1. Intersind, Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell'intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato, il presente accordo che stabilisce, per le Aziende, esercenti: distribuzione-importazione film e telefilm; doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (assunti a tempo indeterminato); sviluppo e stampa; teatri di posa, aderenti all'Intersind e per i lavoratori da esse assunti a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell'istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l'andamento delle assunzioni.
2. Il presente accordo avrà la stessa validità del contratto collettivo nazionale di lavoro per le Aziende esercenti: distribuzione-importazione film e telefilm; doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (assunti a tempo indeterminato); sviluppo e stampa; teatri di posa e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell'applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3. Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le Aziende, esercenti: distribuzione-importazione film e telefilm; doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (assunti a tempo indeterminato); sviluppo e stampa; teatri di posa, aderenti all'Intersind presenteranno alle Commissioni regionali per l'impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l'approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle Commissioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all'attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura;
b) le parti convengono, altresì, per le Aziende, esercenti: distribuzione-importazione film e telefilm; doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (assunti a tempo indeterminato); sviluppo e stampa; teatri di posa, aderenti all'Intersind, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nullaosta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l'impiego è dirimente.
c) i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni nelle Commissioni per l'impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli Uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore dell'industria cinematografica.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7.
6. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
7. Inquadramento e trattamento retributivo.
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione o lavoro.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti:
una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre 20 dipendenti:
due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
8. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue:
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrente dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel primo e nel secondo comma del presente punto 8. si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 7 per i contratti di formazione e lavoro.
Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
9. Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni su lavoro - può pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interverranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il 50% della durata complessiva del rapporto pattuito nel contratto individuale, la scadenza del termine viene prorogata, su richiesta del datore di lavoro, per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell'attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
11. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dell'art. 3, quinto comma, della legge n. 863, ai fini di tutti gli Istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.
12. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento territorialmente competente.
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti alla approvazione preventiva della Commissione regionale per l'impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.
Roma, 26 ottobre 1986.

Intersind Filis-Cgil Fis-Cisl Filsic-Uil
Schema di progetto di formazione e lavoro

Dati sull'unità produttiva interessata al progetto
Descrizione attività produttiva

Numeri addetti
Apprendisti
Operai
Impiegati
Dirigenti
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
Numero di contratti richiesti
Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro
Durata dei contratti
Funzioni o mansioni cui il giovane verrà adibito nel corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l'assegnazione di una pluralità di funzioni o mansioni).
Qualifica (operaia, impiegata, intermedia o speciale) e categoria contrattuale di inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro.

Programma di formazione:
- indicazione del numero delle ore dedicate all'attività formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
- modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all'adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovraintendere allo svolgimento dell'esperienza lavorativa, nonchè ad impartire l'eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l'azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la Regione, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l'azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell'unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l'attestazione dell'Intersind della sussistenza di un rapporto associativo con l'azienda presentatrice del progetto.
Roma, 26 ottobre 1986.