Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del legale rappresentante di una impresa edile per infortunio a lavoratore.

 

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nella violazione del violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 71, nel procedere alle opere di demolizione del tetto di un fabbricato, non avendo predisposto adeguate opere provvisionali di protezione e non avendo eseguito opportune opere di adeguamento e rafforzamento delle strutture, ha causato, in seguito al cedimento delle travi e allo sfondamento del tetto, sul quale il R. era salito, la caduta dell'operaio che ha riportato contusione toracica con fratture costali multiple ed enfisema sottocutaneo.

 

Ricorso in Cassazione  - Rigetto.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.C., N. IL ***;

avverso la sentenza n. 1272/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 27/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

 

1 - S.C. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, del 27 aprile 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova, del 21 dicembre 2004, che lo ha ritenuto colpevole, quale legale rappresentante dell'impresa edile "S.R.S.C.", del delitto di lesioni personali colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente R.E. e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di Euro 300,00 di multa.

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 71, nel procedere alle opere di demolizione del tetto di un fabbricato, non avendo predisposto adeguate opere provvisionali di protezione e non avendo eseguito opportune opere di adeguamento e rafforzamento delle strutture, ha causato, in seguito al cedimento delle travi e allo sfondamento del tetto, sul quale il R. era salito, la caduta dell'operaio che ha riportato contusione toracica con fratture costali multiple ed enfisema sottocutaneo.

 

Deduce il ricorrente:

 

a) Inosservanza o erronea applicazione della legge, laddove i giudici del gravame non hanno considerato che l'imputato, prima di allontanarsi dal cantiere per altre incombenze, aveva dato precise disposizioni circa gli interventi da eseguire e le misure di sicurezza da adottare; disposizioni non rispettate dal R. che era sopraggiunto in cantiere con ritardo, successivamente all'organizzazione del lavoro ed alla distribuzione dei compiti, e che, di propria iniziativa, era salito sul tetto, violando le disposizioni impartite. L'imputato, si sostiene nel ricorso, non avrebbe potuto prevedere che il R., assente all'inizio della giornata lavorativa, intervenisse successivamente ed assumesse iniziative personali in spregio alle disposizioni impartite;

b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione la presenza del capo cantiere S., al quale era stato affidato il compito di assicurare il regolare svolgimento del lavoro ed il rispetto delle disposizioni impartite dal S.;

c) Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non avendo la predetta Corte indicato le ragioni per le quali le riconosciute attenuanti generiche non potevano esser dichiarate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.

 

2 - Il ricorso è infondato.

 

a) Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.

In realtà, il giudice del gravame ha perfettamente individuato le condotte colpose di cui l'imputato si è reso responsabile, individuate:

a) nel non avere provveduto preventivamente, e quindi prima che iniziassero i lavori, alla realizzazione delle opere provvisionali di protezione, essendo del tutto insufficienti quelle realizzate; in particolare, non a norma, inadeguato ed insufficiente era l'impalcato metallico di protezione, mentre era stato del tutto omesso il controllo della stabilità del tetto, specie delle travi, le cui condizioni di evidente fatiscenza avrebbero imposto la predisposizione di adeguate misure di puntellamento;

b) nel non essersi assicurato che le disposizioni impartite fossero rispettate dai lavoratori, essendo certamente prevedibili comportamenti imprudenti da parte degli stessi, nulla rilevando il ritardo con il quale la parte offesa è giunta, il giorno dell'infortunio, in cantiere.

 

A fronte di tale argomentare, l'imputato continua a richiamare le disposizioni impartite ai dipendenti prima del suo allontanamento dal cantiere, il ritardo con il quale il R. si era presentato al lavoro -che non gli aveva consentito di conoscere quelle disposizioni- l'imprudente condotta dello stesso lavoratore, dimenticando che alla base dell'affermata responsabilità vi è il mancato rispetto, da parte dello stesso imputato, di elementari norme di sicurezza e di specifiche norme prevenzionali, il cui rispetto avrebbe evitato la caduta e del lavoratore e le gravi conseguenze della stessa.

 

b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, essendo del tutto evidente, alla stregua della risalente ed uniforme giurisprudenza di questa Corte, che non al responsabile del cantiere, bensì al datore di lavoro compete l'organizzazione del lavoro, la predisposizione delle misure di sicurezza, il controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti.

 

c) Ugualmente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, posto che, in punto di trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame, sia pure in termini particolarmente sintetici, ha rilevato la congruità della pena, peraltro notevolmente contenuta, inflitta dal primo giudice.

 

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.