Tipologia: Intesa
Data firma: 27 ottobre 2010
Parti: Istituzioni e OO.AA e OO.SS.
Fonte: DPL Modena


Intesa tra governo, regioni, province autonome e parti sociali per il rilancio dell’apprendistato

Viste
- le disposizioni di cui gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003 di attuazione della legge 30 del 2003 e le successive modifiche e integrazioni;
- le normative di livello regionale di attuazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;
- le intese raggiunte tra Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010 contenente le linee guida per la formazione per il 2010 comprensive del rilancio dell’apprendistato;

Considerato che
- l’apprendistato, nelle sue tre tipologie di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro;
- ancora alto, nel nostro Paese, è il numero di giovani (quasi due milioni) senza lavoro e non inseriti in percorsi educativi o formativi;
- poco meno del 20 per cento degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione;
- lo scorso anno, a causa della crisi economia e finanziaria, si è registrata una drastica contrazione del numero dei contratti di apprendistato attivati (dai 645.986 del 2008 si è passati ai 567.842 del 2009 con una riduzione di ben 78.144 unità) unitamente a un preoccupante incremento dei tassi di disoccupazione giovanile che risultano tra i più alti in Europa;
- nella intesa del 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali hanno convenuto di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di formazione nei luoghi di lavoro;

Ritenuto che
- la complessità della normativa di riferimento e l’incerto riparto di competenze tra Stato, Regioni e parti sociali determina la necessità di una concertazione tra tutti gli attori coinvolti al fine di garantire certezza per le imprese e la effettività dei percorsi educativi e formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;
- anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale e, in particolare, dopo le sentenze n. 50 del 2005 e n. 176 del 2010, non risulta sufficientemente chiaro e agevole, per i lavoratori e per i datori di lavoro, il quadro giuridico e istituzionale di riferimento con notevole incertezza in merito alla normativa realmente praticabile;
- non sono ancora adeguatamente sviluppate le enormi potenzialità dell’apprendistato anche per la concorrenza di strumenti non sempre correttamente utilizzati (come i tirocini formativi e di orientamento e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto) e il mancato utilizzo delle forme di apprendistato in diritto – dovere di istruzione e formazione e di alta formazione di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- il rilancio del contratto di apprendistato, attraverso l’effettività e l’efficacia della formazione, impone una maggiore valorizzazione della componente della formazione aziendale e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità.
Tutto ciò ritenuto e considerato, le parti firmatarie della presente intesa concordano e convengono quanto segue:
1) di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi nella quale, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente, le parti concordano:
(a) di confermare il quadro di operatività dell’apprendistato professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 5 bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con particolare riferimento alla funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali là dove la Regione non abbia regolamentato la materia d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
(b) di confermare, per le ipotesi di cui al comma 5 ter dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di formazione esclusivamente aziendale, e alla luce della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale, le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante anche in applicazione di detto comma, che rimangono valide per le Regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa ai sensi dell’articolo 49, commi 5 e 5 ter, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;
2) di avviare un tavolo tripartito per la definizione:
(a) di una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;
(b) delle linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro” valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;
(c) di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;
3) di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.

Roma, 27 ottobre 2010

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Coordinatore Assessori Lavoro e Formazione
Cgil
Cisl
Uil
Ugl
Cisal
Confsal
Sinpa
Confindustria
Confcommercio
Confesercenti
Confapi
Abi
Ania
Confservizi
Confetra
Confartigianato
Cna
Casartigiani
Claai
Confagricoltura
Coldiretti
Cia
Lega Cooperative
Confcooperative
Unci
Agci
Cida
Cuq
Ciu-Unionquadri
Confedertecnica
Consilp-Confprofessioni
Usae
Assolavoro
Unicoop