Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 13 dicembre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria audiocinevisiva
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte normativa
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15 bis - Contratto a tempo determinato.
Art.... - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale.)
Art.... - Orario multiperiodale.
Art.... - Classificazione del personale.
Art..... - Banca ore.
Art. 13 - Orario di lavoro.
Una tantum.
Art.... - Apprendistato.
Art.... - Contratto di lavoro ripartito.
Art.... - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Applicazione Accordo interconfederale.
Parte I
1. Il Rappresentante per la sicurezza (RLS).
1.1. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
1.2. Aziende con più di 15 dipendenti.
• Procedure per l'elezione o designazione del RLS.
• Permessi.
2. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.
2.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
2.2. Modalità di consultazione.
2.3. Informazioni e documentazione aziendale.
3. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza.
• Riunioni periodiche.
Parte II
Art.... - Formazione.
• Regolamento dell'attività dell'Osservatorio.
Previdenza complementare.
Aumenti retributivi.
Durata del CCNL.
Profili tecnici.
Tabella incrementi retributivi EAR

Accordo di rinnovo 13 dicembre 2000 Cinematografia (produzione e attività connesse)

Il 18 dicembre 2000 viene sottoscritto l'Accordo 13.12.00 di rinnovo del CCNL 30.11.94 per gli addetti all'industria cineaudiovisiva, tra Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali (Anica); Unione nazionale industrie tecniche di Anica; Unione nazionale produttori film Anica; Unione nazionale imprese industriali di distribuzione multimediale di Anica; Unione nazionale industrie cinetelevisive specializzate di Anica da un lato e Sindacato Lavoratori Comunicazione (Slc-Cgil), la Federazione informazione e spettacolo telecomunicazioni (Fistel-Cisl) e l'Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (Uilsic-Uil).

Parte normativa
Art. 15 bis - Contratto a tempo determinato.
La casistica già prevista viene integrata con il seguente punto f):
f) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo.
Qualora si pervenga ad una modifica delle vigenti norme di legge sulla materia, anche in attuazione di regolamentazione in sede europea, le parti stesse si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali adeguamenti e/o variazioni che si rendessero necessarie.
A prescindere dal numero di rapporti derivanti dal rapporto percentuale di cui al comma ... dell'art. ... "Contratto di fornitura di lavoro temporaneo", è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro, purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.

Articolo da inserire.
Art.... - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale.)
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 (in Dir. prat. lav., 1997, 30, 2133) può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti ulteriori fattispecie:
- tutte le fattispecie nelle quali è ammessa la stipulazione di contratti a tempo determinato in base alle disposizione di legge e contrattuali vigenti;
- aumento temporaneo delle attività;
- sostituzione di una posizione rimasta vacante per un periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Sono escluse le professionalità di cui al 1° livello del presente CCNL.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal CCNL 28.5.98 per i dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporale.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla Rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, alle OSL territoriali, alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
I lavoratori assunti con i contratti di cui all'art. 15 bis (Contratto a tempo determinato) e di cui all'art.... (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo) non potranno contemporaneamente superare, per le fattispecie contrattualmente definite, il 30% dei contratti in atto nell'impresa. A prescindere dal numero di rapporti derivante dal rapporto percentuale di cui al comma precedente, è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro, purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Nell'ambito della contrattazione aziendale di cui all'art. 68 del presente CCNL, saranno stabiliti criteri e modalità per l'attribuzione ai lavoratori con il contratto di lavoro temporaneo del premio economico aziendale definito ai sensi dello stesso art. 68.
Nota a verbale.
Anche in considerazione del carattere di novità dell'istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le parti convengono sull'opportunità di monitorare, al fine di valutarne il grado e la modalità di applicazione, il ricorso ai diversi istituti di accesso al mercato del lavoro (contratto a termine, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, apprendistato, contratto di formazione e lavoro, part-time, "job-sharing").
In quest'ottica, in relazione all'individuazione di una percentuale cumulativa di utilizzo pari al 30% che non prevede specificazione di un riparto riferito ad una o ad altra tipologia per i contratti a termine e per i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, le parti si riservano di procedere ad una verifica complessiva alla scadenza del 31.12.02.

Art.... - Orario multiperiodale.
Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti variazioni di intensità dell'attività produttiva delle aziende, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13, legge n. 196/97, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.
A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a prestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso.
In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
I conseguenti assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la RSU.
Semestralmente verranno forniti dalla Direzione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.

Art.... - Classificazione del personale.
Le parti, nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema di inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione in atto, con specifico riferimento all'individuazione di nuove professionalità connesse allo sviluppo tecnologico, convengono di istituire, in via sperimentale, per la durata del presente CCNL, una Commissione nazionale paritetica sulla classificazione del personale.
La Commissione verrà istituita entro il 1° quadrimestre 2001.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- esaminare, sulla base dei mutamenti in atto nei settori, la rispondenza dell'assetto classificatorio alle esigenze di professionalità dei lavoratori e di funzionalità/competitività delle imprese;
- formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di modifica e/o di innovazione del sistema d'inquadramento professionale, da esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;
- proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative, integrazioni ai profili esemplificativi di cui alla presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.

Art..... - Banca ore.
Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
La concessione dei riposi e il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive e organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel 1° semestre dell'anno successivo.
Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto.
L'istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.

Art.... - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93 del Consiglio 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
6° livello 36 mesi ridotti a 30 in caso di possesso di qualifica professionale idonea rispetto al profilo da conseguire
5°s, 5° e 4° 30 mesi ridotti a 24 in caso di possesso di qualifica professionale idonea rispetto al profilo da conseguire
3° e 2° 18 mesi
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista per il quale le parti si riservano di definire contenuti e modalità per quanto riguarda la formazione esterna all'azienda in attuazione dei provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono in quanto compatibili, le norme del CCNL.

Art.... - Contratto di lavoro ripartito.
[…]
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

Art.... - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Applicazione Accordo interconfederale.
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla normativa di cui al D.lgs. n. 626/94 (in Dir. prat. lav., 1996, 23, 1622) e all'Accordo interconfederale 22.6.95 (in Dir. prat. lav., 1995, 30, 1947), con l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti si danno atto che il RLS è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
A tal fine, visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta Rappresentanza e la costituzione degli Organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:

Parte I
1. Il Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Con riferimento all'art. 18, che prevede tra l'altro il rinvio alla contrattazione collettiva per definire i criteri di individuazione, nonché i parametri in tema di diritti, formazione e strumento per l'espletamento degli incarichi, in tutte le aziende e unità produttive saranno promosse iniziative secondo le modalità di seguito indicate per l'identificazione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
Le parti concordano che per le aziende o unità produttive aventi fino a 15 dipendenti, il RLS viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'Organismo paritetico competente, per il tramite dell'Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.

1.2. Aziende con più di 15 dipendenti.
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il RLS si individua tra i componenti la RSU.
Il numero dei RLS è quello fissato al comma 6, art. 18, D.lgs. n. 626/94 sopra citato ed è ricompreso nel numero dei componenti la RSU così come definita dal CCNL.

Procedure per l'elezione o designazione del RLS.
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a RLS viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le RSA, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue.
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo il/i RLS è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della 1a assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle OOSS aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i RLS è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di RSA, o unità produttive, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16.
In questa fattispecie, ai RLS spettano, per l'espletamento delle retribuzioni di cui all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione all'Associazione imprenditoriale e all'Organismo paritetico competente. I RLS restano in carica per 3 anni.

Permessi.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS utilizzano le ore del monte ore annuo previsto in sede di contrattazione e aziendale o quelli per i membri di RSU/RSA previste dalla legge n. 300/70. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.

2. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/94 nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la Rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA delle OOSS aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la RSA può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.

2.3. Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19.
Lo stesso RLS ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione dovrà prevedere un programma base, valutato dalle parti stipulanti in sede di Osservatorio nazionale, che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Si prevede inoltre, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, un'integrazione della formazione.

Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, per le aziende con più di 15 dipendenti, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione verrà redatto un verbale che sarà tenuto dal datore di lavoro.
Ai fini della convocazione, per le aziende fino a 15 dipendenti, resta fermo quanto fissato dal comma 4, art. 11, del sopracitato decreto legislativo.

Parte II
Restano ferme le disposizioni previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia di Organismi paritetici.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale verrà istituito un Comitato paritetico, composto da membri effettivi e supplenti, per gli specifici compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui all'Accordo interconfederale stesso. Le parti s'incontreranno entro 1 anno dalla data del presente accordo per verificarne l'applicazione.

Art.... - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli Accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196, e nei relativi decreti di attuazione in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riassetto e riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo di particolare rilevanza per assecondare la crescita e lo sviluppo delle professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
- contribuire ad un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso opportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze lavorative;
- favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e diverse professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative, nonché per accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità, le parti convengono sulla utilità di:
- promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative atte a sostenere le esigenze del settore dell'industria cineaudiovisiva;
- individuare specifiche proposte da portare all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari, nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti, a livello nazionale e comunitario, per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve sostenere in maniera significativa i costi della formazione professionale;
- prevedere la possibile predisposizione di progetti di formazione, anche sulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale, nonché di studi e ricerche per:
• approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato ed esigenze formative, dall'altro;
• valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una migliore funzionalità nell'impiego dei lavoratori;
• elaborare linee-guida per progetti formativi, che le parti potranno presentare agli Organismi pubblici competenti per l'adozione di adeguate iniziative in materia di formazione professionale che interessino il settore;
• valutare possibili interventi sul versante della formazione con riferimento alle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626;
• per le azioni positive per le pari opportunità, le parti convengono sull'opportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la costituzione di un'apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle Raccomandazioni UE e alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le Organizzazioni sindacali". L'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati:
- approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi. A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
• migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo determinato, il contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
• recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli, attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale;
• verificare le iniziative formative rivolte ai giovani con contratto di formazione e lavoro;
• studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le utili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
A livello nazionale, le Direzioni delle imprese segnaleranno alle RSU le eventuali esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonché dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative. Sulle tematiche suindicate, le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
Inoltre, le Direzioni aziendali informeranno le RSU circa il numero dei corsi di formazione realizzati nell'anno precedente, il numero dei partecipanti e la tipologia dei corsi.
Le aziende consulteranno i RLS per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
In merito alla formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto riferimento ai programmi e ai percorsi didattici che saranno convenuti a livello nazionale.
In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.

Regolamento dell'attività dell'Osservatorio.
Le Unioni aderenti ad Anica e le OOSS dei lavoratori, convenendo di operare per una gestione dell'Osservatorio ispirata a criteri di praticità ed efficienza, concordano sulle seguenti modalità di attuazione degli adempimenti relativi all'Osservatorio stesso.
L'Osservatorio è costituito dalle due Organizzazioni rispettive e rappresenta la sede di loro confronti sui tempi previsti.
L'Osservatorio si concretizzerà in incontri con cadenza funzionale all'efficace trattazione dei vari argomenti. Si conviene comunque di realizzare almeno 2 incontri per anno.
Onde rendere possibile l'effettuazione di studi e contatti preparatori, l'ordine del giorno specifico degli incontri sarà previsto d'intesa tra le due Organizzazioni con anticipo.
Considerato che gli incontri potranno condurre a valutazioni convergenti o meno, ma anche a decisioni di iniziative comuni o parallele, gli incontri ufficiali potranno dar luogo alla redazione di un verbale di riunione, da utilizzare come riferimento per la pubblicizzazione delle posizioni rispettive delle 2 Organizzazioni.
Le parti confermano le finalità degli incontri di cui alla normativa contrattuale.
In tale senso gli aspetti informativo-statistici assumono il significato di una base conoscitiva su cui realizzare i necessari approfondimenti e le opportune valutazioni. Per quanto riguarda i dati aziendali, questi saranno forniti da parte imprenditoriale seguendo criteri obiettivi di elaborazione concordati con le OOSS dei lavoratori, assicurando la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa di legge. Resta altresì confermato il possibile ricorso agli elementi informativi elaborati dalla banca dati di Anica.