Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1982
Validità: 15.05.1982 - 15.05.1984
Parti: Anica e Fils-Cgil, Fis-Cisl, Uil-Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Generici cinematografici
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Visita medica.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali.
Art. 5 - Contratti individuali.
Art. 6 - Livelli retributivi.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo.
Art. 9 - Gratifica natalizia.
Art. 10 - Forfettizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, indennità di anzianità e modalità di pagamento).
Art. 11 - Festività.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Premio annuo.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18 - Visita d'inventario.
Art. 19 - Lavori fuori stabilimento.
Art. 20 - Diarie.
Art. 21 - Assegni familiari.
Art. 22 - Modalità di pagamento.
Art. 23 - Infortuni sul lavoro.
Art. 24 - Previdenze sociali.
Art. 25 - Custodia indumenti.
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27 - Multe e sospensioni.
Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
Art. 29 - Premio di fine lavoro (indennità di anzianità).
Art. 30 - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 31 - Reclami.
Art. 32 - Relazioni sindacali.
a) versamento dei contributi sindacali
b) Assemblea
Art. 33 - Accordi interconfederali.
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 35 - Decorrenza e durata.
Minimi di retribuzione giornaliera (8 ore giornaliere)
Protocollo aggiuntivo
Accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.
Protocollo aggiuntivo al contratto 19/5/1980 per le troupes.
Lettera dell'Unione Produttori alle Organizzazioni Sindacali.
Accordo economico collettivo per le comparse cinematografiche.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Paghe giornaliere generici - Trimestre maggio-luglio 1982

Contratto collettivo di lavoro 7 maggio 1982 per i generici cinematografici dipendenti da case di produzione cinematografica

Addì 7 maggio 1982, in Roma, tra l'Unione nazionale produttori film dell'Anica […], con la partecipazione di una delegazione […] e la Federazione italiana lavoratori spettacolo Fils-Cgil […], la Federazione unitaria lavoratori spettacolo Fis-Cisl […], la Uil-Filsic, […]

Premesso
- che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
- nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il CCNL 1° febbraio 1971 da valere per i generici cinematografici addetti alla produzione cinematografica che costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del CCNL per i generici cinematografici del 1° febbraio 1971.
Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione economico-sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più applicabili.
Deve intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme, una parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui vari elementi diversificanti.
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari esigenze si accompagni la occasionalità.
Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate quali generici dalle produzioni cinematografiche, escludendosi a tale fine le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di personale inerente all'istituzione o servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 - Natura dei contratti individuali.
I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le riprese dei film.

Art. 5 - Contratti individuali.
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contratto.

Art. 7 - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge (8 ore giornaliere o 40 settimanali) e alle relative deroghe ed eccezioni.
In considerazione delle particolari esigenze della produzione cinematografica, le parti convengono nella necessità di assicurare, ove richiesta, una prestazione lavorativa di due ore giornaliere, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 8.
Sarà concessa un'ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa.
Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7a ora. […]
Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 1° ottobre - 31 marzo, estate 1° aprile - 30 settembre).
La produzione dovrà comunicare l'ora di inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più contingenza su tutte le ore di lavoro effettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore.
Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21, ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.

Art. 14.
Ai generici che partecipano alla lavorazione in esterni fuori dello stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti per l'ora di pausa, la ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o un'indennità forfettaria di L. 6.000.

Art. 23 - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione alla impresa.

Art. 27 - Multe e sospensioni.
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 26 nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina della lavorazione.
In casi di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
[…]
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
[…]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento di licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 31 - Reclami.
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cinematografica e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C.
Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha l'obbligo, prima di adire il Magistrato di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza di tale diritto, attraverso l'Organizzazione sindacale cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale.
Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente contratto collettivo, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale, i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontreranno tempestivamente senza formalità di procedura per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse.

Art. 32 - Relazioni sindacali.
Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti, ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cinematografica, espressamente convengono:

b) Assemblea: tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni di lavoro dei generici, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro.
Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

Art. 33 - Accordi interconfederali.
Gli Accordi Interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Protocollo aggiuntivo
Le parti stipulanti il CCNL 7 maggio 1982 per i generici cinematografici convengono di demandare alla Commissione Paritetica prevista dal CCNL 19 maggio 1980 per le troupes della produzione cinematografica il compito di esaminare e risolvere tutti i problemi che possono insorgere tra imprese e lavoratori nell'applicazione del citato contratto 7 maggio 1982, con particolare riferimento a quanto previsto dal penultimo comma della premessa al medesimo contratto.
La Commissione curerà altresì la formazione di un elenco di generici secondo criteri di professionalità.
[…]

Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 609 (Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 4/7/1962).
Accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.

L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'Anica tra l'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini […], la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo […] si conviene quanto segue:
1) Le Società produttrici di films si impegnano ad assicurare i lavoratori generici contro gli eventuali infortuni che possono verificarsi durante le ore di lavoro, ivi compreso il periodo di tempo necessario per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.
Per gli infortuni che rivestono carattere di invalidità temporanea e che non superino i 90 giorni, sarà corrisposta un'indennità pari all'80% della retribuzione complessiva giornaliera, stabilita dal Contratto Collettivo dei generici.
2) Ai generici che percepiscono una retribuzione superiore a quella stabilita dall'art. 1 del presente accordo, verrà riservato, in caso di infortunio, il trattamento previsto per la categoria attori.
3) È abolita la franchigia.

Accordo economico collettivo per le comparse cinematografiche.
Tra l'Unione nazionale produttori film e la Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uil-Filsic, viene stipulato il presente accordo economico collettivo per la determinazione del trattamento economico e normativo delle comparse cinematografiche.

Art. 1.
Sono considerate "comparse" le persone che non svolgono tale attività in forma abituale, bensì forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale e saltuario che si esauriscono in una sola giornata o in una sola scena e che non abbia quindi alcun carattere professionale.
Esse non saranno sottoposte a trucco se non sommario e saranno utilizzate per riprese di massa in cui svolgere collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri d'insieme.

Art. 2.
Data la particolare natura delle prestazioni di cui trattasi e per il loro mancato inserimento organico nell'organizzazione di lavoro della produzione cinematografica, esse si qualificano come prestazioni di collaborazione coordinata e continua, nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo disciplinato dagli artt. 2222 e ss. cc., che si richiamano qui in quanto applicabili.
Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo 20/5/1940 per le comparse della provincia di Roma, che viene qui espressamente richiamato, ad esse non si applicano le disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali attualmente vigenti per i lavoratori dello spettacolo.