Tipologia: CCNL
Data firma: 26 settembre 1996
Validità: 01.01.1997 - 26.09.2000
Parti: Unpf-Anica e Slc-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Generici cinematografici
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
Art. 5 - Contratti individuali
Art. 6 - Livelli retributivi
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Forfetizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, TFR e modalità di pagamento.
Art. 11 - Festività
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Premio annuo
Art. 14 - Mensa
Art. 15 - Rimborso spese trasporto e scelta
Art .16 - Mancata prestazione, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta
Art. 17 - Indennità per abiti
Art. 18 - Visita d'inventario
Art. 19 - Lavori fuori stabilimento
Art. 20 - Diarie
Art. 21 - Assegni per il nucleo familiare
Art. 22 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 23 - Infortuni sul lavoro
Art. 24 - Previdenze sociali
Art. 25 - Custodia indumenti
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Multe e sospensioni
Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
Art. 29 - TFR
Art. 30 - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 31 - Reclami
Art. 32 - Relazioni sindacali
a) versamento dei contributi sindacali
b) Assemblea
Art. 33 - Accordi Interconfederali
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 35 - Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo
Accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.
Lettera dell'Unione Produttori alle Organizzazioni Sindacali
Accordo economico collettivo per le comparse cinematografiche
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

Contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1996 per i generici dipendenti da imprese di produzione cineaudiovisiva (rinnova il CCNL 7 maggio 1982)

Addì 26 settembre 1996, in Roma, tra l'Unione Nazionale Produttori Film dell'Anica […] con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale della Anica […] e la Slc-Cgil […], la Fis-Cisl […] , la Uilsic-Uil […]

Premesso
- che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità; nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il CCNL 7 maggio 1982, da valere per i generici cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del CCNL per i generici cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore, laddove non espressamente modificato.
Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione economico-sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più applicabili.
Deve intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme, una Parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui vari elementi diversificanti.
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari esigenze si accompagni la occasionalità.
Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive, escludendosi a tale fine le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all'istituzione o servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa prima dell'assunzione.
Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 - Natura dei contratti individuali
I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le riprese dei film.

Art. 5 - Contratti individuali
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contatto.

Art. 6 - Livelli retributivi
[…]
I minori, per il cui impiego la produzione dovrà attenersi alle norme previste dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e al decreto di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, saranno retribuiti in misura non inferiore al trattamento dei generici.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle relative deroghe ed eccezioni.
In considerazione delle particolari esigenze della produzione cinematografica, le parti convengono nella necessità di assicurare, ove richiesta, una prestazione lavorativa di due ore giornaliere, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 8.
Sarà concessa un ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa.
Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7a ora. […]
Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 10 ottobre - 31 marzo, estate: 1~ aprile - 30 settembre).
La produzione dovrà comunicare l'ora di inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa o l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più contingenza su tutte le ore di lavoro effettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore.
Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21, ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.

Art. 14 - Mensa
Ai generici che partecipano alla lavorazione in esterni fuori dallo stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti per l'ora di pausa, la ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfetaria di L. 7.000.

Art. 23 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa, consegnando il certificato medico, in modo che la produzione possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge.

Art. 27 - Multe e sospensioni
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 26 nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina della lavorazione.
In casi di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con corresponsione dell'indennità di licenziamento, nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
[…]
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
[…]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa arrecare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento di licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 31 - Reclami
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cineaudiovisiva e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 Cod. Civ.
Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha l'obbligo, prima di adire il Magistrato di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza ditale diritto, attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente contratto collettivo, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale, i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontreranno tempestivamente, senza formalità di procedura, per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse.

Art. 32 - Relazioni sindacali
Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti, ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cineaudiovisiva, espressamente convengono quanto segue:

b) Assemblea: tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni di lavoro dei generici, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro. Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

Art. 33 - Accordi Interconfederali
Gli Accordi Interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Protocollo aggiuntivo
Le parti stipulanti il presente contratto convengono di demandare alla Commissione Paritetica prevista dall'Accordo aggiuntivo al CCNL 31 marzo 1987 per le troupes della produzione cineaudiovisiva il compito di esaminare e risolvere tutti i problemi che possono insorgere tra imprese e lavoratori nell'applicazione del citato contratto 26 settembre 1996, con particolare riferimento a quanto previsto dal penultimo comma della premessa al medesimo contratto.
La Commissione curerà altresì la formazione di un elenco di generici secondo criteri di professionalità.
[…]

Accordo economico collettivo per le comparse cinematografiche
Tra 1' Unione Nazionale Produttori Film - e la Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uil-Filsic, viene stipulato il seguente accordo economico collettivo per la determinazione del trattamento economico e normativo delle comparse cinematografiche.

Art. 1 - Sono considerate "comparse" le persone che non svolgono tale attività in forma abituale, bensì forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale e saltuario che si esauriscono in una sola giornata o in una sola scena e che non abbia quindi nessun carattere professionale.
Esse non saranno sottoposte a trucco se non sommario e saranno utilizzate per riprese di massa in cui svolgere collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri d'insieme.

Art. 2 - Data la particolare natura delle prestazioni di cui trattasi e per il loro mancato inserimento organico nell'organizzazione di lavoro della produzione cinematografica, esse si qualificano come prestazioni di collaborazione coordinata e continua, nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 2222 e ss. cc., che si richiamano qui in quanto applicabili.
Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo 20/5/1940 per le comparse della provincia di Roma, che viene qui espressamente richiamato, ad esse non si applicano le disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali attualmente vigenti per i lavoratori dello spettacolo.