Tipologia: Contratto collettivo interprovinciale di lavoro
Data firma: 22 luglio 1989
Validità: 01.09.1989 - 31.12.1992
Parti: Associazione Industriale Lombarda - Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industrie Videofonografiche
Fonte: CNEL

Sommario:

Parti contraenti
Premessa
Parte generale
Sezione prima - Rapporti Sindacali

Art. 1 - Sistema di informazione
• Livello territoriale
• Livello aziendale e di gruppo
Art. 2 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive - Processi di ristrutturazione
Art. 3 - Lavoro esterno
Art. 4 - Mobilità interna della manodopera
Sezione seconda - Diritti sindacali
Art. 5 - Assemblea
Art. 6 - Consigli di Fabbrica
Art. 7 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 9 - Affissioni
Art. 10 - Patronati
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 13 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
• Quadri

1) Classificazione
2) Trattamento economico e normativo
3) Responsabilità civile legata alla prestazione
Art. 15 - Sviluppo professionale
Art. 16 - Cumulo di mansioni
Art. 17 - Orario di lavoro
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Contratto a tempo determinato
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione
Art. 23 - 13° Mensilità
Art. 24 - Indennità per disagiata sede
Art. 25 - Mense aziendali
Art. 26 - Minimi di retribuzione base mensile
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 31 - Ambiente di lavoro
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Portatori di handicap
Art. 34 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Certificato di lavoro
Art. 36 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 37 - Reclami e controversie
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 39 - Affissione del contratto
Art. 40 - Distribuzione del contratto
Art. 41 - Decorrenza e durata
Parte speciale I (operai)
Parte speciale operai

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Entrata ed uscita
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Forme di retribuzione
Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo
• Norma transitoria
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 14 - Indumenti di lavoro
Art. 15 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 16 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Disciplina aziendale
Art. 21 - Movimenti irregolari di schede
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 24 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 25 - Divieti
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Multe e sospensioni
Art. 28 - Licenziamento per mancanze
Art. 29 - Preavviso
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Indennità in caso di morte
Art. 32 - Visite di inventario e di controllo
Art. 33 - Trasferte
Art. 34 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Parte speciale II (quadri-impiegati)
Parte speciale quadri-impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 3 - Festività
Art. 4 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 6 - Indennità maneggio denaro-Cauzione
Art. 7 - Ferie
• Norma transitoria
Art. 8 - Retribuzione oraria
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 10 - Congedo matrimoniale
Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 12 - Servizio militare
Art. 13 - Trasferta
Art. 14 - Doveri dell'impiegato
Art. 15 - Assenze e permessi
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto
Art. 19 - Indennità in caso di morte
Art. 20 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 21 - Sospensioni di lavoro
Minimi tabellari di retribuzione base mensile
Allegato A)
• Tabella dei minimi retributivi base
• Tabella degli aumenti retributivi
Allegato B) Scatti di anzianità
Allegato C) Modalità di erogazione degli scatti di anzianità (operai)
Appendice
Legge 20 maggio 1970 n. 300
Legge 29 maggio 1982, n. 297

Contratto collettivo interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle Industrie Videofonografiche Milano, 22 luglio 1989

Parti contraenti
Addì 22 luglio 1989, in Milano, presso la sede dell'Associazione Industriale Lombarda tra l'Associazione Industriale Lombarda - Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche […] con la partecipazione dell'Afi […] e dell'Univideo […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […], l'Associazione sindacale Intersind […] con la partecipazione di una Delegazione […], la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo (Filis-Cgil) […], la Federazione Informazione Spettacolo (Fis-Cisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura Regionale e Territoriale di Milano (Filsic-Uil) […] con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori si è convenuto di rinnovale il CCIL per i dipendenti delle Industrie Videofonografiche del 3 novembre 1986 alle condizioni di seguito riportate.

Premessa
1) Il presente contratto attua una articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori e dall'altro l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuita da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni del lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, le cui norme anche se non esplicitamente citata si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Sezione prima - Rapporti Sindacali
Art. 1 - Sistema di informazione

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.

Livello territoriale
Annualmente, le Organizzazioni Imprenditoriali stipulanti forniranno congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle aziende videofonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni Imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati Territoriali di categoria, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazioni e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Livello aziendale e di gruppo
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio Nazionale) che occupano più di 100 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni Imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, assistete dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relativa agli orientamenti economici e produttivi, all'entità ed al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 2 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive - Processi di ristrutturazione
Le Direzioni Aziendali informeranno preventivamente, in un apposito incontro, il CdF e, tramite l'Associazione imprenditoriale competente, l'Organizzazione sindacale territoriale di categoria, sui processi di ristrutturazione qualora questi comportino modifiche nel sistema produttivo, che investano le strategie, l'organizzazione del lavoro o il tipo di produzione in atto, ed influiscano sull'occupazione.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o all'Organizzazione Sindacale di categoria competente per territorio di esprimere la loro autonoma valutazione.

Art. 3 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'osservanza delle norme del contratto collettivo di loro pertinenza e di quelle relative alla tutela del lavoro.

Art. 4 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni Aziendali informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.

Sezione seconda - Diritti sindacali
Art. 5 - Assemblea

In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove è possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 6 - Consigli di Fabbrica
1 - Le aziende prendono atto che le Organizzazioni del lavoratori di categoria firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di Fabbrica, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2 - Per i rapporti con la direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti dell'esecutivo di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 3 membri per le unità produttive fino a 100 dipendenti e di 5 membri per unità produttive oltre i 100 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica tramite le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3 - Per l'espletamento dei propri compiti, il Consiglio di Fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di:
- ore 2 1/2 per ogni lavoratore in forza, per le unità produttive fino a 100 dipendenti;
- ore 3 1/2 per ogni lavoratore in forza, per le unità produttive oltre i 100 dipendenti.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA, a norma dell'art. 23 della legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione Interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno esser ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2.
[…]

Art. 9 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di Fabbrica hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'azienda.

Sezione terza - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 13 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Quadri
2) Trattamento economico e normativo

Al "quadro" si applicano il trattamento economico del livello 8° e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Art. 15 - Sviluppo professionale
Le parti concordano sull'importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità dei lavoratori, anche attraverso l'intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni ed opportune forme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell'organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata settimanale dell'orario normale contrattuale, viene fissata n. 40 ore.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, salvo diverse distribuzioni da concordare tra Direzione e Consiglio di Fabbrica.
L'orario di lavoro sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezza ora di sosta retribuita per ciascun turno.
[…]

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno.
L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente al CdF nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede di esame fra Direzione e CdF, in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.
[…]
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli Imprenditori e dei Lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste.

Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, in applicazione del protocollo l'intesa 22 gennaio 1983, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua
[…]

Art. 19 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale, coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori turnisti ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte speciale I, e 4, parte speciale II, per il lavoro festivo.

Art. 20 - Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18.4.1962 n. 230 e dall'art. 8 Bis della legge 25.3.1983 n. 79.
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a termine ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23 - 1° comma della legge 28.2.1987 n. 56:
- Per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie.
- Per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo non aventi carattere straordinario od occasionale.
- Per le lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente occupati con contratto a termine, nelle ipotesi sopra indicate è pari al 9% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, e comunque il numero minimo dei contratti è di 5.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni Sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a tempo possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Art. 31 - Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo pertanto di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'esecutivo del CdF svolge i compiti di controllo e le iniziative prevenzionali previsti dal richiamato disposto di legge:
In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
- concorda con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini, in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività, che verranno eseguite dagli organismi previsti dalla legge vigente o da istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie in materia.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la direzione aziendale e l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica.
Analogamente è prevista l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortuni).
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame fra direzione aziendale ed esecutivo del Consiglio di Fabbrica per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli enti o gli istituti indicati al terzo comma, se previsto dallo statuto degli enti o istituti stessi - poiché congiuntamente designati - saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresì a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
È prevista inoltre l'istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni attuali e future che gestiscono l'assistenza sanitaria.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno all'esecutivo del CdF l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del CdF, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulla sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Inoltre a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti concordano di intervenire presso i competenti Enti pubblici specializzati in materia affinché vengano studiati gli eventuali effetti nocivi derivanti dall'impiego di nuove tecnologie e nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.
Nota verbale
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.

Art. 33 - Portatori di handicap
Le aziende si adopereranno nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture, dei portatori di handicap avviati obbligatoriamente, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 37 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto le controversie individuali e collettive fra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni Sindacali. Le controversie collettive, sull'applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte speciale I (operai)
Parte speciale operai
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi caratteri di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
La durata settimanale dell'orario normale contrattuale viene fissata in 50 ore.
[…]
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 17 Parte generale, del presente contratto.
Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari.
[…]

Art. 6 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni Sindacali o tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica o anche per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale, contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà far ricordo al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti ed occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica.
Su richiesta del Consiglio di Fabbrica l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]

Art. 10 - Forme di retribuzione
Gli operai sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo
determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[…]
Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati territoriali di categoria dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori.
Eventuali contestazioni circa l'applicazione delle norme del presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie.

Art. 12 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto la momento della liquidazione.
[…]

Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizione di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l'aerazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 14 - Indumenti di lavoro
A tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la restituzione dell'abito usato.

Art. 15 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
[…] ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 20 - Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 23 - Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall'operaio entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[…]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 24 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.

Art. 27 - Multe e sospensioni
Potrà essere inflitto il provvedimento di multa o sospensione all'operaio che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento od il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello;
h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
l) insubordinazione lieve.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 28 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
b) risse all'interno dello stabilimento;
[…]
d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo a due provvedimenti di sospensione;
[…]
f) insubordinazione grave;
[…]
h) atti dolosi ed implicanti colpa grave che possano arrecare danno all'azienda;
i) danneggiamenti volontari […]

Parte speciale II (quadri-impiegati)
Parte speciale quadri-impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario notturno e festivo

[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà far ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti ed occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge.
Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica.
Si richiesta del Consiglio di Fabbrica l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione globale in atto la momento della liquidazione.
[…]

Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 14 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.