LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:
difensore di R.M., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo sezione distaccata di Atri del 23 ottobre del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, il  quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:


 

 

Fatto

 

Il tribunale di Teramo, con sentenza del 23 ottobre del 2007, sezione distaccata di Atri, condannava R.M. alla pena dell'ammenda nella misura analiticamente indicata nel dispositivo, quale responsabile di una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro. Fatto commesso il (OMISSIS).

L'imputato si era difeso sostenendo di non avere ricevuto la raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e l'invito all'eventuale oblazione.

Il giudice, dopo avere premesso che il prevenuto aveva pagato la sanzione in data 12 gennaio del 2004 ossia oltre il termine di giorni trenta previsti dalla legge, osservava che la ricezione della raccomandata emergeva dalla deposizione di G.D. indicato dalla stessa difesa.

Il predetto aveva riferito che era solito ricevere la posta per conto del R. e che aveva ricevuto anche la raccomandata in questione ponendola come al solito sul tavolo del R..

Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 perchè la raccomandata contenente l'invito al pagamento non era stata ricevuta dal prevenuto ma da tale G.D. che non era nè dipendente nè convivente dell'imputato.

 

Diritto

 

 

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevista dalla L. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 19, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione, ma si limita a precisare che l'organo di vigilanza, constatato l'adempimento delle prescrizioni, "ammette il contravventore a pagare.....".

Pertanto la comunicazione con l'indicazione del termine per il pagamento può essere effettuata con qualsiasi modalità idonea a raggiungere lo scopo di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine. (cfr. Cass. 13340 del 1998, riv. 212484).


Nella fattispecie la comunicazione è rituale perchè la raccomandata è stata spedita nella sede della ditta del prevenuto ed è stata ricevuta dal G., il quale, ancorchè dipendente di altra ditta, che aveva però in comune con l'impresa dell'imputato la sede, era solito ricevere la posta anche per conto del R.. Il predetto G. al dibattimento ha dichiarato di avere ricevuto la raccomandata e di averla poggiata come al solito sulla scrivania del R..
La comunicazione, effettuata con le ricordate modalità, nella sede della società mediante consegna a soggetto che solitamente riceveva la posta anche per conto del R. si deve quindi ritenere idonea, come correttamente rilevato dal giudice di merito, a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine.

D'altra parte la riprova dell'effettiva conoscenza si desume dal pagamento, sia pure tardivo, effettuato dal prevenuto, il quale non si è difeso imputando il ritardo ad una tardiva consegna da parte del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata ossia del G..
I reati non si sono prescritti avuto riguardo al periodo pari a mesi sette e gg. 15 durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008