DICHIARAZIONE RIGUARDANTE GLI SCOPI E GLI OBBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua Ventiseiesima Sessione
Filadelfia, 10 maggio 1944


DICHIARAZIONE RIGUARDANTE GLI SCOPI E GLI OBBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelfia nella sua ventiseiesima sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principi che devono ispirare l’azione degli Stati che ne fanno parte.


I.

La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali l’Organizzazione è basata, e cioè che:
(a) il lavoro non è una merce;
(b) le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale;
(c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti;
(d) la lotta contro il bisogno dev’essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell’intento di promuovere il bene comune.

II.

Convinti che l’esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che figura nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e cioè che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la Conferenza afferma che:
(a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali;
(b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell’azione nazionale ed internazionale;
(c) tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di ostacolare, il raggiungimento di quest’obbiettivo fondamentale;
(d) è compito dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di esaminare e di considerare alla luce di quest’obbiettivo fondamentale, nel campo internazionale, tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti di ordine economico e finanziario;
(e) dopo considerati tutti i fattori economici e finanziari, l’Organizzazione internazionale del Lavoro ha veste per includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni disposizione che ritenga appropriata.

III.

La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di assecondare la messa in opera, nei vari paesi del mondo, di programmi atti a realizzare:
(a) la garanzia d’impiego e di lavoro, nonché l’elevazione del tenore di vita;
(b) l’impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune;
(c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi propri a favorire il trasferimento di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni;
(d) la possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori;
(e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell’efficienza produttiva e per l’elaborazione e l’applicazione della politica sociale ed economica;
(f) l’estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un provento base a tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati;
(g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la loro occupazione;
(h) la protezione dell’infanzia e della maternità;
(i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonché dei mezzi di ricreazione e di istruzione;
(j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale.

IV.

Convinti che un’utilizzazione più completa e più larga delle risorse produttive del mondo, necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi enumerati nella presente Dichiarazione, possa essere assicurata mediante un’azione efficace sul piano internazionale e nazionale, specialmente con misure tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione e dei consumi, ed atte ad evitare pericolose fluttuazioni economiche, nonché a promuovere il progresso sociale ed economico nelle regioni meno progredite; ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi mondiali, delle materie prime e delle derrate, ed, infine, a promuovere degli scambi commerciali internazionali di un volume più elevato e costante, la Conferenza promette l’intera collaborazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro con tutti gli organismi internazionali ai quali potrà essere assegnata una parte di responsabilità in questa grande opera, come pure per il miglioramento delle condizioni di salute, dell’educazione e del benessere di tutti i popoli.

V.

La Conferenza afferma che i principi contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i Paesi del mondo e che - mentre il modo di applicazione deve essere determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo - l’applicazione progressiva dei sopraddetti principi ai paesi che non sono ancora indipendenti o che non hanno ancora raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che interessa l’intero mondo civile.

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* Traduzione italiana non ufficiale. Fonte: A. Le Roy, L’Organizzazione internazionale del Lavoro e la giustizia sociale, trad. a cura di E. Canzoneri, Roma, 1949.

Fonte: ilo.org