LEGGE 4 novembre 2010, n. 183    

 

            Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n.243)

           

NOTE

 

Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010

 

 

 

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1441-quater): Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'Aula in data 5 agosto 2008 degli articoli 23, 24 e 32; degli articoli da 37 a 39; degli articoli da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, d'iniziativa del Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), del Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta), del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) e del Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli). Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5 agosto 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, IX, X, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17, 18, 24 e 30 settembre 2008; il 1° e 2 ottobre 2008. Esaminato in aula il 10, 14 e 15 ottobre 2008 ed approvato il 28 ottobre 2008.

 

Senato della Repubblica (atto n. 1167): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 30 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 5 e 13 novembre 2008; il 29 gennaio 2009; il 19 e 26 febbraio 2009; il 5 e 11 marzo 2009; il 1°, 22 e 29 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 7, 8, 22 e 30 luglio 2009; il 16 e 30 settembre 2009; il 7, 14, 21 e 29 ottobre 2009; il 18 novembre 2009.

Esaminato in aula il 3 marzo 2009; il 24 e 25 novembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 26 novembre 2009.

 

Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-B): Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 e 17 dicembre 2009; il 12, 13, 19, 20 e 21 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 2010.

 

Senato della Repubblica (atto n. 1167-B): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 1° febbraio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 2, 16, 17, 18, 23, 24 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010 ed approvato il 3 marzo 2010.

 

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 31 marzo 2010, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine al disegno di legge già approvato. Il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 136, comma secondo, secondo periodo del Regolamento del Senato e dell'art. 71 del Regolamento della Camera è iniziato presso la Camera dei deputati. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-D): Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 31 marzo 2010.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13, 14, 21 e 27 aprile 2010.

Esaminato in aula il 28 aprile 2010 ed approvato, con modificazioni, il 29 aprile 2010.

 

Senato della Repubblica (atto n. 1167-B/bis): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 maggio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 31 maggio 2010; l'8, 9 e 15 giugno 2010.

Esaminato in aula il 4 e 6 maggio 2010; il 3 agosto 2010; il 23 e 28 settembre 2010 ed approvato, con modificazioni il 29 settembre 2010.

 

Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-F): Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 settembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII. Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5, 6, 7, 12 e 14 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 18 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.

 

 

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note all'art. 1:

 - Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere da a) a f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), è il seguente:

 «3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

 b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

 c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera

 b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

 1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

 2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

 d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

 e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'art. 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

 f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013.».

 - Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della citata legge n. 247 del 2007, è il seguente:

 «90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

 Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

 92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.».

 - Il testo dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è il seguente:

 «12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».

 

Note all'art. 2:

 - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), è il seguente:

 «404. Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri mediante emanazione di regolamenti di delegificazione.

 Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

 a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

 b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

 c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

 d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

 e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

 g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

 - Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

 «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

 Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

 - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

 

 Note all'art. 3:

 - Il testo dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). - 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:

 a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

 b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

 c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

 d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

 e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

 f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

 2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

 a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

 b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

 c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) un componente designato dal CONI;

 e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

 f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante.

 3.

 4.

 5.

 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.».

 - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 2 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). - 1. Continua ad operare per la durata indicata nell'art. 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: "Commissione".

 2. (Abrogato).

 3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

 4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.».

 

Note all'art. 4:

 - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'art. 1:

 1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

 2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";

 3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";

 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";

 5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";

 6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

 7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.";

 8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 "7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";

 b) dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

 "Art. 1-bis (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'art. 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

 a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

 b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

 c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

 d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

 2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

 3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

 4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

 5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

 6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

 7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'art. 1";

 c) all'art. 3, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".

 2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.

 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.

 4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.».

 - Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

 La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.».

 - Il testo dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.».

 

Note all'art. 5:

 - Per il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510 del1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 4.

 - Il testo dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come modificato dalla seguente legge, è il seguente:

 «Art. 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale). - 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

 2. Al comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 "c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito".

 3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

 - Il testo dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 - Il testo dell'art. 4-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n.181 del 2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

 a) proroga del termine inizialmente fissato;

 b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

 c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

 d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

 e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

 e-bis) trasferimento del lavoratore;

 e-ter) distacco del lavoratore;

 e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

 e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.».

 

 Note all'art. 6:

 - Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

 b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

 d) traduttori e interpreti;

 e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

 g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

 i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

 m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

 r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'art. 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

 1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività nè la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

 4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.».

 

 Note all'art. 7:

 - Il testo dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), come da ultimo modificato dall'art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

 3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 5.

 6. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.».

 - Il testo dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

 2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:

 a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:

 1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e

 2) 72 ore su un periodo di sette giorni;

 ovvero

 b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:

 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e

 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

 3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

 4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

 5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

 6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

 7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

 8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

 a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché

 b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

 10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

 11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

 a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;

 b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

 12. Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».

 

Note all'art. 8:

 - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56 (Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 4 (Disposizioni in materia di Università). - 1. All'art. 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

 2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

 L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

 3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.».

 

Note all'art. 9:

 - Per il testo dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 208, n. 133, e successive modificazioni, si veda nota all'art. 10.

 - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), come modificato dalla presente seguente legge, è il seguente:

 «Art. 1 (Disposizioni per il reclutamento nelle Università e per gli enti di ricerca). - 1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 e all'art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010.

 2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 3. Il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650.".

 Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

 4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.

 Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

 5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

 L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.

 Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

 6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

 6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

 8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

 9. All'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".».

 

 Note all'art. 10:

 - Il testo dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 208, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

 2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".

 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".

 7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

 12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

 13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

 

Note all'art. 11:

 - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 2 (Procedure per la nomina in ruolo). - [1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

 a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

 b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

 1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

 c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

 d) (abrogato);

 e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

 1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

 2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

 3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

 f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

 1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

 2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

 g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

 h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

 l) (abrogato);

 m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello].».

 - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente delle Repubblica 23 marzo 2000 n.117, (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 2 (Bandi). - 1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare.

 Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

 2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

 4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

 5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

 6. (abrogato).

 7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

 8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

 9. È fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

 10. (abrogato).

 11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.».

 

Note all'art. 12:

 - Il testo dell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), come modificato dalle presente legge, è il seguente:

 «Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi nè partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

 2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppresso.

 L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

 3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".

 4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.

 4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.

 5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

 5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».

 

Note all'art. 13:

 - Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, è il seguente:

 «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

 1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

 3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.

 L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.

 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».

 - Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».

 

Note all'art. 14:

 - Si riporta il testo degli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificati dalla presente legge:

 «Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). - 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.».

 «Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

 3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).».

 - Il testo dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come modificato dalla presente legge è il seguente:

 «Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

 2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.

 Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

 7. All'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.".

 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

 10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

 11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.».

 

Note all'art. 15:

 - Il testo dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza). - 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

 2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

 3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo art. 18.

 4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7.

 5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

 8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

 a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

 b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;

 c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

 d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purchè in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

 e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

 10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.»

 

Note dell'art. 16:

 - Il testo dell'art. 73 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, convertito, con modificazione, dalla legge n. 133 del 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2008, n. 246 è il seguente:

 «Art. 73 (Part time). - 1. All'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

 b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio";

 c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

 d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

 2. All'art. 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

 b) le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.";

 c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.».

 - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

 

Note all'art. 17:

 - Per i riferimenti del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, si veda nelle note all'art. 16.

 - Il testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277.

 - Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), è il seguente:

 «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

 

Note all'art. 18:

 - Il testo dell'art. 53, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

 Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

 a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

 b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

 c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

 d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

 e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

 f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

 f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

 Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

 In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.

 All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

 Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

 Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

 L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

 Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

 - Il testo dell'art. 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

 2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

 4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

 a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

 b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

 6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.».

 

Note all'art. 20:

 - Il testo dell'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), è il seguente:

 «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.».

 - Il testo dell'art. 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 51 (Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro), è il seguente:

 «Art. 2. Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

 a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

 b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.».

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario.

 

Note all'art. 21:

 - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

 a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

 b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.».

 - Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.

 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

 - Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 57 (Pari opportunità). - 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

 Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

 04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

 a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);

 b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

 c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

 d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

 

Note all'art. 22:

 - Il testo dell'art. 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge è il seguente:

 «Art. 15-nonies (Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.».

 - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

 1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

 

Note all'art. 23:

 - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

 «3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

 Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.».

 - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note all'art. 2.

 

Note all'art. 24:

 - Il testo dell'art. 33, della citata legge n. 104 del 1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 33 (Agevolazioni). - 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

 Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più diun lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

 Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

 2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

 3. (Abrogato).

 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

 - Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). - Le disposizioni dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

 - Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 16.

 - Il testo dell'art. 22, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario), è il seguente:

 «6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.».

 - Il testo dell'art. 6, secondo comma della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), è il seguente:

 «Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.».

 - Il testo dell'art. 11, comma ottavo, della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), è il seguente:

 «Art. 11 (Composizione delle commissioni provinciali sanitarie). - Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.».

 - Il testo dell'art. 8, comma quarto della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), è il seguente:

 «Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 , a cura del segretario della commissione.».

 

Note all'art. 25:

 - Il testo dell'art. 55-septies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

 5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.».

 

Note all'art. 26:

 - Il testo dell'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

 

Note all'art. 27:

 - Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), è il seguente:

 «91. Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

 - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 65 (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie). - 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.".

 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".

 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".

 3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda.

 4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.

 6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".

 7. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

 "1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa".

 8. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

 9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

 9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

 10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonché il personale di cui all'art. 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.

 11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado.

 13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare possono essere ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità. Per il Corpo delle Capitanerie di porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

 14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

 14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.».

 - Il testo dell'art. 7, secondo comma della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.».

 - Il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza), è il seguente:

 «2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.».

 - Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 16 (Generalità). - 1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:

 a) (omissis);

 b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;».

 - Il testo dell'art. 18, del citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

 a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 17 del presente decreto;

 b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2;

 c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perchè venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.

 3. (Abrogato).

 4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

 5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

 6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.».

 - Il testo dell'art. 31, del citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 31 (Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento). - 1. Il grado di generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri è istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado è conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997.

 Il relativo quadro di avanzamento è formato, su proposta del Comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

 2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:

 a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

 c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

 d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.

 3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

 a) per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 2001: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1998;

 2002: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1999;

 2003: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;

 b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 2001: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianità nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;

 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianità 1998 ed i generali di brigata con anzianità 1999 aventi anzianità nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992;

 2003: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;

 2004: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;

 c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

 2001: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;

 2002: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;

 2003: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;

 2004: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;

 2005: i colonnelli già valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;

 2006: i colonnelli già valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;

 2007: i colonnelli già valutati e quelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;

 2008: i colonnelli già valutati e quelli compresi nella prima metà della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;

 d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:

 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;

 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.

 Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

nella prima delle aliquote di cui all'art. 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

 nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto;

 nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;

 e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000.

 5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati è fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unità:

 a) a Generale di Corpo d'armata:

 3 per l'anno 2001;

 2 per l'anno 2002;

 3 per l'anno 2003;

 3 per l'anno 2004;

 5 per l'anno 2005;

 b) a Generale di divisione:

 3 per l'anno 2001;

 4 per l'anno 2002;

 4 per l'anno 2003;

 c) a Generale di brigata:

 8 per gli anni 2001, 2003;

 7 per gli anni 2002, 2004;

 d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.

 Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'art. 18, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella.

 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale è fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

 7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado.

 8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianità di grado da Maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.

 9. (Abrogato).

 10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialità del ruolo tecnico-logistico sarà annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.

 11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.

 12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando già previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: " di reparto territoriale".

 13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:

 a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando;

 b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito è riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.

 14. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.».

 - La tabella n. 1, del citato decreto legislativo, n. 298 del 2000, come modificata dalla presente legge, è la seguente:

 

[omissis]

 

 

 - La tabella n. 2, del citato decreto legislativo, n. 298 del 2000, come modificata dalla presente legge, è la seguente:

 

[omissis]

 

 Note all'art. 29:

 - Il testo dell'art. 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

 a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;

 b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.

 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

 3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

 4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

 5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.».

 - Il testo dell'art. 25-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed è riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.

 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

 4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.

 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.».

 

Note all'art. 30:

 - Il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile, è il seguente:

 «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».

 - Il testo dell'art. 63, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

 «Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.».

 - Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.

 - Il testo dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), è il seguente:

 «Art. 8. - Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.».

 - Il testo dell'art. 76, comma 1, lettera c-ter del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 76 (Organi di certificazione). - 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

 a)-c-bis) (omissis);

 c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.».

 

Note all'art. 31:

 - Il testo dell'art. 80, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

 «4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.».

 - Il testo dell'art. 420, primo comma del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 420 (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.».

 - Il testo dell'art. 1372 del codice civile è il seguente:

 «Art. 1372 (Efficacia del contratto). - Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

 Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.».

 - Il testo dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.».

 - Il testo dell'art. 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

 «Art. 76 (Organi di certificazione). - 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

 a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

 b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

 c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

 c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

 c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.».

 - Per il testo dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 30.

 - Il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 82 (Rinunzie e transazioni). - 1. Le sedi di certificazione di cui all'art. 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.».

 - Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 83 (Deposito del regolamento interno delle cooperative). - 1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

2. (Abrogato).».

 - Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 79 (Efficacia giuridica della certificazione). - Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

 Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.».

 

Note all'art. 32:

 - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 604 del 1966, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 6. - Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

 L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.».

 - Per il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile, si veda nota all'art. 30.

 - Il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235, è il seguente:

 «Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.».

 «Art. 2 (Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali). - 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.

 Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.».

 «Art. 4 (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

 2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.».

 - Il testo dell'art. 2112 del codice civile, è il seguente:

 «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

 Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

 Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma.

 Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

 - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

 «Art. 27 (Somministrazione irregolare). - 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.».

 - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 604 del 1966, si veda nota all'art. 30.

 - Il testo dell'art. 421 del codice di procedura civile, è il seguente:

 «Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

 Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'art. 420.

 Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

 Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma dell'art. 247.».

 

Note all'art. 34:

 - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario).

 - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.

 - Il testo dell'art. 4-bis del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.».

 - Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 6 (Trattamento dei dati).

 4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.».

 - La tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificata dalla presente legge è la seguente:

 «Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale).

 Parte I.

 La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:

 a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

 b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

 Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.

 Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.».

 

Note all'art. 35:

 - Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2009, n. 28, supplemento ordinario, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2009, n. 52.

 - Il testo dell'art. 30-bis, comma 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'art. 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.».

 - Il testo dell'art. 61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dalla presente legge è il seguente:

 «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

 2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

 b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 4. All'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

 7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

 7-bis. (Abrogato).

 8.

 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

 12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

 b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

 c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

 18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.

 20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

 a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

 b) le regioni:

 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

 2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

 21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

 24.

 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

 27. Dopo il comma 345 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

 "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.".».

 

Note all'art. 36:

 - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 9 (Interventi di formazione professionale). - 1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni.

 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

 3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

 4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis e, prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.

 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

 6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

 7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

 8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

 9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

 10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

 11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

 12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

 13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 14.-18.».

 

Note all'art. 37:

 - Il testo dell'art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2006) è il seguente:

 «294. Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari.

 I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.».

 

Note all'art. 38:

 - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 11 (Conciliazione monocratica). - 1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

 3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

 3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.

 4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

 5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

 6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.».

 

Note all'art. 39:

 - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

 «26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

 - Il testo dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

 «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.».

 

Note all'art. 42:

 - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), è il seguente:

 «Art. 2. - A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

 Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

 Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

 Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

 Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.

Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

 Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma.».

 

Note all'art. 44:

 - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto.

 1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.

 2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

 3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".».

 

Note all'art. 45:

 - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 1 (Periodi di malattia). - 1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi.

 1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

 2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica. 5.-6.».

 

Note all'art. 47:

 - La legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258.

 - Il testo del comma 361 dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007, è il seguente:

 «361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».

 

Note all'art. 48:

 - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 si veda nelle note all'art. 30.

 - Il testo dell'art. 4, comma 2 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

 a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20;

 b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h);

 c) agenzie di intermediazione;

 d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

 e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.».

 - Il testo dell'art. 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:

 a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

 b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

 c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (11);

 d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

 e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

 f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;

 g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.».

 - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.

 2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'art. 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17.

 3.Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 5, comma 1:

 a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

 b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

 c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a);

 3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi;

 4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.

 L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.

 5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

 6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b).

 7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

 8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1. In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e f).

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 4;

 8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni;

 8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto art. 4.»

 - Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

 a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

 b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

 c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

 d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.

 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

 a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

 b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.

 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

 8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi.

 Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

 9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.»

 - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 13 (Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato). 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

 a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

 b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

 2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

 a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

 b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

 c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

 4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

 5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

 5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 6.

 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'art. 7.

 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.».

 - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente:

 «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

 1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

 2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

 a) un livello nazionale finalizzato:

 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

 2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

 3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

 b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.».

 - Il testo dell'art. 61, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.».

- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

 «Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione). - 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:

 a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

 b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

 c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;

 d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

 4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

 a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

 b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

 c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

 d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

 e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

 f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».

 

Note all'art. 49:

 - Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), è il seguente:

 «Art. 3 (Amministrazione del Fondo). - 1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

 2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

 4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.».

 - Il testo dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 «Art. 58 (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'art. 2:

 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.";

 2) il comma 2 è abrogato;

 b) all'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".

 2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

 5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.

 6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'art. 6, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

 "1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.";

 b) all'art. 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 "4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.";

 c) all'art. 10, comma 3-ter, dopo le parole: "In mancanza di tali soggetti" sono inserite le seguenti: "o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo";

 d) all'art. 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 "5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".

 9. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

 10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

 11. Il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

 12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

 13. All'art. 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

 14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

 16. All'art. l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.

 I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore".

 17. All'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 "5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.";

 b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999".

 18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.».

 

Note all'art. 50:

 - Il testo dell'art. 1, commi 1202 e seguenti della citata legge n. 296 del 2006, è il seguente:

 «1202 (Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro). - In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

 1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

 1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 e dell'art. 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.

 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

 1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

 1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

 1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

 1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

 1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.».

 - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 604 del 1966, si veda nota all'art. 30.