Regione Veneto

Lavoratori autonomi e impresa di fatto. Parere


 

 

 

Al Direttore SPISAL Azienda ULSS 14

 

 

e, p.c.           Ai Direttori delle Aziende ULSS del Veneto

 

 

LORO SEDI

 

Facendo seguito al quesito avente ad oggetto la situazione di tre lavoratori autonomi, che hanno stipulato ciascuno un contratto con il committente, al fine di effettuare contestualmente i lavori di intonacatura interna di un fabbricato, con utilizzo di attrezzature di proprietà dei singoli lavoratori, si riferisce quanto di seguito.

 

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 distingue nettamente la figura del lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a) da quella del lavoratore autonomo (art. 3, comma 11, coordinato con l'art. 2222 cod. civ.), definendo:

■      lavoratore, quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un 'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

■      lavoratore autonomo (definito dall'art. 2222 del Codice Civile): colui il quale si obbliga a compiere, verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 

Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri lavoratori autonomi che pur non essendo suoi dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all'interno del cantiere (es. due o più imbianchini, due o più intonacini), si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

 

In ogni caso, lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi che eseguono lo stesso identico lavoro presuppone una situazione di interdipendenza dell'uno rispetto all'altro, facendo cadere il requisito di autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (con esclusione dell'art. 21), ivi compreso l'obbligo di redazione del POS.

 

Nella fattispecie in esame l'organo di vigilanza, al fine di individuare il centro di imputazione degli obblighi di tutela e delle eventuali violazioni, dovrà verificare quale, fra i soggetti componenti l'impresa di fatto svolga funzioni di coordinamento o abbia una posizione preminente nell'ambito dell'organizzazione dell'attività lavorativa in corso.

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

 

 

DIREZIONE PREVENZIONE LA DIRIGENTE REGIONALE dott.ssa Giovanna Frison

 


 

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