LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
 Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
 Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
 Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
 Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza 

 


 sul ricorso proposto da:
 R.A., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI PATRIZIA, giusta delega in atti;
 - ricorrente -
 contro
 C.R.I. - CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
 - controricorrente -
 avverso la sentenza n. 951/04 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 16/11/04 r.g.n. 508/03;
 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 


Fatto

 

 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Pescara R.A. conveniva in giudizio la CROCE ROSSA ITALIANA (in acronimo, CRI) per denunciare una serie di asseriti "comportamenti vessatori e persecutori, violenze morali, soprusi e persecuzioni psicologiche" nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta (atti che miravano a "discriminare, screditare e danneggiare" esso ricorrente) e, di conseguenza, per chiedere all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità della condotta, qualificabile come mobbing, tenuta dalla CRI e, per l'effetto, condannare la convenuta alla cessazione del comportamento medesimo ed al risarcimento del danno asseritamente subito -"biologico, morale, alla professionalità ed esistenziale" quantificato nella complessiva somma di Euro 5.164.570,00.
 

Si costituiva in giudizio la CRI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
 

Il Tribunale di Pescara - con sentenza dell'11 febbraio 2003, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio e - su impugnativa del soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 novembre 2004, rigettava l'appello.
 

 

Per la cassazione di tale sentenza R.A. propone ricorso affidato a tre motivi. L'intimata CROCE ROSSA ITALIANA resiste con controricorso.
 

 

Diritto

 

 

1 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente -denunciando "vizi di motivazione e violazione di norme di diritto" - rileva che il "fatto stesso che il lavoratore subisca una serie abnorme di visite mediche domiciliari di controllo costituisce di per sè una condotta idonea a provocare un danno al lavoratore e, quindi, suscettibile di risarcimento e, da ultimo, come il fatto che siano state denunciate più condotte vessatorie subite da esso ricorrente, non vuoi dire che il mancato riconoscimento dell'illegittimità di alcune di esse possa far ritenere che anche quelle condotte ritenute illecite o illegittime non possano, da sole, aver provocato un danno ingiusto suscettibile di risarcimento".

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando ancora "vizi di motivazione" - evidenzia "la perfetta coincidenza tra il periodo in cui sono stati posti in essere, da parte datoriale, i comportamenti illeciti e l'elezione a Presidente del Comitato Provinciale del sig. S., per confermare la certezza del disegno attuato da parte datoriale per emarginare il R. dall'ambiente lavorativo provocandogli un evidente ed ingiusto danno".


Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando sempre "vizi di motivazione" - evidenzia, per censurare il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che la Corte di appello avrebbe trascurato di valutare convenientemente "il fermo proposito della CRI di portare a compimento il disegno di esclusione del R., che ha accompagnato i comportamenti illegittimi denunciati, a cominciare dall'ingresso del Presidente S. nel Comitato provinciale di Pescara, per finire con il trasferimento del dipendente all'I.N.A.I.L.: ultima fase di un disegno che doveva portare all'uscita del Direttore R. dal Comitato di Pescara, prima solo tentato con il trasferimento (non riuscito) a L'Aquila e poi con il trasferimento (compiuto) dalla Croce Rossa all'I.N.A.I.L.".

 

2/a - I tre motivi di ricorso - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.
 

 

2/b - Al riguardo - nell'evidenziare che è ravvisabile condotta di mobbing del datore di lavoro in ipotesi di comportamento materiale o di provvedimenti contraddistinti da finalità persecutorie e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali e che per affermare la sussistenza di condotta di mobbing occorre la prova del cennato disegno persecutorio - si rimarca che la valutazione delle risultanze probatorie (la cui critica connota onninamente le censure formulate nei tre motivi di ricorso) è attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).
 

Pervero, il Giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati. Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso nella specie, per quanto concerne il contenuto delle asserite prove documentali, certificazioni mediche e provvedimenti della CRI) - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).

 

Con riferimento, quindi, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo il ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che:
 

a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;
 

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta;
 

c) per poter considerare la motivazione adottata dal Giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
 

 

Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del Giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
 

 

2/c - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
 

 

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da R.A. deve essere respinto e il ricorrente - data la sua soccombenza - va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 9,00, oltre a Euro 3.000,00, per onorario e alle spese generali e agli oneri di legge.
 Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
 Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2008 var szBkmRef = "051570672"; var szBkmTesto = "Cassazione civile sez. lav. - 01 agosto 2008 - n. 21028"; // ]]>


 sul ricorso proposto da:
 R.A., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI PATRIZIA, giusta delega in atti;
 - ricorrente -
 contro
 C.R.I. - CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
 - controricorrente -
 avverso la sentenza n. 951/04 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 16/11/04 r.g.n. 508/03;
 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 


Fatto

 

 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Pescara R.A. conveniva in giudizio la CROCE ROSSA ITALIANA (in acronimo, CRI) per denunciare una serie di asseriti "comportamenti vessatori e persecutori, violenze morali, soprusi e persecuzioni psicologiche" nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta (atti che miravano a "discriminare, screditare e danneggiare" esso ricorrente) e, di conseguenza, per chiedere all'adito Tribunale di dichiarare l'illegittimità della condotta, qualificabile come mobbing, tenuta dalla CRI e, per l'effetto, condannare la convenuta alla cessazione del comportamento medesimo ed al risarcimento del danno asseritamente subito -"biologico, morale, alla professionalità ed esistenziale" quantificato nella complessiva somma di Euro 5.164.570,00.
 

Si costituiva in giudizio la CRI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
 

Il Tribunale di Pescara - con sentenza dell'11 febbraio 2003, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio e - su impugnativa del soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 novembre 2004, rigettava l'appello.
 

 

Per la cassazione di tale sentenza R.A. propone ricorso affidato a tre motivi. L'intimata CROCE ROSSA ITALIANA resiste con controricorso.
 

 

Diritto

 

 

1 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente -denunciando "vizi di motivazione e violazione di norme di diritto" - rileva che il "fatto stesso che il lavoratore subisca una serie abnorme di visite mediche domiciliari di controllo costituisce di per sè una condotta idonea a provocare un danno al lavoratore e, quindi, suscettibile di risarcimento e, da ultimo, come il fatto che siano state denunciate più condotte vessatorie subite da esso ricorrente, non vuoi dire che il mancato riconoscimento dell'illegittimità di alcune di esse possa far ritenere che anche quelle condotte ritenute illecite o illegittime non possano, da sole, aver provocato un danno ingiusto suscettibile di risarcimento".

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando ancora "vizi di motivazione" - evidenzia "la perfetta coincidenza tra il periodo in cui sono stati posti in essere, da parte datoriale, i comportamenti illeciti e l'elezione a Presidente del Comitato Provinciale del sig. S., per confermare la certezza del disegno attuato da parte datoriale per emarginare il R. dall'ambiente lavorativo provocandogli un evidente ed ingiusto danno".


Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando sempre "vizi di motivazione" - evidenzia, per censurare il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che la Corte di appello avrebbe trascurato di valutare convenientemente "il fermo proposito della CRI di portare a compimento il disegno di esclusione del R., che ha accompagnato i comportamenti illegittimi denunciati, a cominciare dall'ingresso del Presidente S. nel Comitato provinciale di Pescara, per finire con il trasferimento del dipendente all'I.N.A.I.L.: ultima fase di un disegno che doveva portare all'uscita del Direttore R. dal Comitato di Pescara, prima solo tentato con il trasferimento (non riuscito) a L'Aquila e poi con il trasferimento (compiuto) dalla Croce Rossa all'I.N.A.I.L.".

 

2/a - I tre motivi di ricorso - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.
 

 

2/b - Al riguardo - nell'evidenziare che è ravvisabile condotta di mobbing del datore di lavoro in ipotesi di comportamento materiale o di provvedimenti contraddistinti da finalità persecutorie e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali e che per affermare la sussistenza di condotta di mobbing occorre la prova del cennato disegno persecutorio - si rimarca che la valutazione delle risultanze probatorie (la cui critica connota onninamente le censure formulate nei tre motivi di ricorso) è attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).
 

Pervero, il Giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati. Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso nella specie, per quanto concerne il contenuto delle asserite prove documentali, certificazioni mediche e provvedimenti della CRI) - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).

 

Con riferimento, quindi, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo il ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che:
 

a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;
 

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta;
 

c) per poter considerare la motivazione adottata dal Giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
 

 

Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del Giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
 

 

2/c - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
 

 

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da R.A. deve essere respinto e il ricorrente - data la sua soccombenza - va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 9,00, oltre a Euro 3.000,00, per onorario e alle spese generali e agli oneri di legge.
 Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
 Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2008