Tipologia: CCNL
Data firma: 13 marzo 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Unigec-Confapi, Filis, Fis, Uilsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche ed editoriali, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Prima - Norme Generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Osservatorio di settore.
Art. 4 - Sistema di informazione.
• Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali.
• Sistema di informazione
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello di gruppo
4) Livello di azienda
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Commissione Paritetica
Art. 7 Contrattazione aziendale.
Art. 8 - Premio di risultato.
Art. 9 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 10 - Assemblee.
Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 12 - Delegato di impresa.
Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 14 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali.
Art. 15 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Art. 16 - Previdenza complementare.
Art. 17 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - addetti ai videoterminali.
• Norma transitoria
• Nota a verbale
• Addetti ai videoterminali
Art. 18 - Consultori.
Art. 19 - Assunzione - Documenti.
Art. 20 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (Art. 25 L. 223/91).
Art. 21 - Visita medica.
Art. 22 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 23 - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 24 - Contratto a tempo determinato.
Art. 25 - Contratto a tempo parziale.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Art. 27 - Nomenclatura.
Art. 28 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche.
Art. 29 - Assenze.
Art. 30 - Permessi.
Art. 31 - Portatori di handicap.
Art. 32 - Aspettativa.
Art. 33 - Diritto allo studio.
Art. 34 - Mutamento di mansioni.
Art. 35 - Passaggio di qualifica.
Art. 36 - Servizio Militare.
Art. 37 - Tutela della maternità.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 39 - Indennità in caso di morte.
Art. 40 - Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi (L. 190/85).
Art. 41 - Appalti.
Art. 42 - Lavoro esterno e a domicilio.
Art. 43 - Regolamento interno di azienda.
Art. 44 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 45 - Licenziamenti.
Art. 46 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Art. 47 - Controversie.
Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 49 - Norme complementari.
Art. 50 - Corresponsione della retribuzione.
Parte Seconda - Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Trasferte.
Art. 7 - Congedo matrimoniale.
Art. 8 - Gratifica natalizia.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10 - Malattia ed infortunio.
A) - Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro.
• Trattamento economico.
B) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 13 - Disciplina del lavoro.
Parte Terza - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Quota oraria.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Congedo matrimoniale.
Art. 7 - Tredicesima mensilità.
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° maggio 1979
1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
2) Passaggi di livello
3) Passaggi da operaio a impiegato
Art. 9 - Retribuzione.
Art. 10 - Indennità di cassa.
Art. 11 - Trasferte.
Art. 12 - Trasferimenti.
Art. 13 - Alloggio.
Art. 14 - Malattia e infortunio.
A) - Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro.
B) - Trattamento economico.
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16 - Previdenza.
Art. 17 - Disciplina del lavoro.
Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Trattamento normativo.
Art. 2 - Coperture assicurative.
Art. 3 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Art. 4 - Indennità di funzione.
Parte Quinta - Classificazione Professionale Unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica.
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale.
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri.
Art. 4 - Scarto retributivo minori.
Art. 5 - Quota oraria operai.
Art. 6 - Apprendista e formazione professionale.
Art. 7 - Tirocinio.
Art. 8 - Iter professionale.
Art. 9 - Operai complementari.
Art. 10 - Personale addetto alla bronzatura.
Art. 11 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 12 - Organici.
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1 - Linotipista.
Art. 2 - Tastierista monotipista.
Art. 3 - Fonditore monotipista.
Norme tecniche speciali per la T.T.S.
Art. 1 - Controllore fonditrici di T.T.S.
Art. 2 - Operatore tastierista.
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista.
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito.
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione.
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista.
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori.
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici.
Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 1 - Preavviamento.
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1 - Disegnatori litografi.
Norme tecniche speciali per la incisoria di musica
Art. 1 - Incisore di musica.
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Art. 1 - Impiego metalli in polvere.
Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Art. 1 - Apprendistato.
Art. 2 - Operai.
Art. 3 - Lavorazioni varie.
Art. 4 - Appretto.
Parte Sesta - Stampa Periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
• Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Limiti di applicabilità (artt. 1 e 2).
Art. 4 - Confezionatori.
Art. 5 - Apprendistato.
Art. 6 - Tirocinio.
Art. 7 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente.
Art. 8 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste.
Art. 9 - Riposi retribuiti.
Art. 10 - Indennità per intossicazione professionale.
Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Tecnologie informatiche.
Parte Settima - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
Protocollo Aggiuntivo - Distribuzione del contratto.
Allegati
1) Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati
2) Estratto della legge 29.5.1982 n.° 297 (Norme sul trattamento di fine rapporto)
3) Norme del CCNL 19.5.1997 sull'indennità di anzianità
4) Estratto delle norme del CCNL 12.7.1983 (art. 12 Parte Quarta). Organici di macchina
5) Aumenti periodici di anzianità: impiegati
6) Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
7) Accordo interconfederale DLgs 19.9.1994 n. 626 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1996 per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche, editoriali ed affini 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1999

Addì, 13 marzo 1996 tra l'Unigec - Unione italiana della piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica ed affine […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali grafici ed editoriali […] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria e con l'adesione dell'Uspi - Unione Stampa Periodica Italiana e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […], assistiti dalle delegazioni delle città di Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Padova, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza e la Federazione informazione e spettacolo […], assistiti dalle delegazioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e l'Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura [...], assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche, affini ed editoriali.

Parte Prima - Norme Generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
A tale contratto aderisce anche l'Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana). Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec-Confapi.

Art. 3 - Osservatorio di settore.
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec e Filis, Fis e Uilsic convengono di costituire un Osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.
L'Osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'Unigec e da 3 componenti designati da Filis-Fis-Uilsic che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
L'Osservatorio dovrà riunirsi almeno semestralmente, delle riunioni verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso alle parti costituenti l'Osservatorio.
Nel corso della riunione costitutiva dell'Osservatorio, che dovrà tenersi entro 4 mesi dalla stipula del CCNL, verrà redatto lo schema di raccolta delle informazioni valido per tutto il territorio nazionale.
Tale Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato grafico;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione della L. 125/91 e 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti per le implicazioni previste dalla legislazione vigente;
- evoluzione del fenomeno c.d. "telelavoro";
- analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per l'individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La prima riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non oltre il 30/06/96.
Le Parti componenti l'Osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
Dichiarazione a verbale
L'Unigec-Confapi conferma l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, Unigec si riserva di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurre gli effetti sulle PMI rappresentate.

Art. 4 - Sistema di informazione.
Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali.
Unigec e Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione, facilitando la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.
Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse Parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.
Le Parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.

Sistema di informazione
Le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

1) Livello nazionale
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i seguenti sottosettori:
- Editoria scolastica
- Editoria libraria
- Editoria periodica
- Grafica commerciale
informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla legge 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche. (Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).

2) Livello regionale
L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della legge 903/77, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre le Parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.
Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le Parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:
- tendenze di sviluppo tecnologico del settore;
- tendenze di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

3) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori, informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto, anche riguardo alla applicazione della L. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre, qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.

4) Livello di azienda
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dall'Unigec provinciale, forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A prescindere da quanto precedentemente espresso le Parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le direzioni aziendali e le RSU, eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli di occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle Parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente, le RSU potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Art. 6 - Commissione Paritetica
Le Parti, nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale, convengono di costituire una Commissione Paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta.
La Commissione Paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati dai singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. 47 "Controversie".

Art. 7 Contrattazione aziendale.
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le Parti Sociali ed il Governo, le Parti convengono sui seguenti principi:
1) la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
2) la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
[…]
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e dei programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della L. 125 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Art. 9 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 10 - Assemblee.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
[…]
4) I componenti delle RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
7) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20/05/70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 12 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 15 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative, mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
[…]
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - Enipg - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
[…]
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le Parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al secondo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell'Enipg e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavo ro ed i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'Enipg ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.
Sia l'Enipg che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L'Organo deliberante dell'Enipg sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'Enipg e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali od interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2° comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l' Enipg procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2° comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell' Enipg. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso Enipg, sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.

Art. 17 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - addetti ai videoterminali.
In materia di RLS si applicano norme di cui all'Accordo interconfederale del 27 ottobre 1995. (allegato 7)

Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.

Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza già eletto.

Addetti ai videoterminali
In relazione all'emanazione del Decreto Legislativo 626/94 che ha dato attuazione ad otto direttive CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all'entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54 comma 3 del Decreto legislativo 626/94.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 18 - Consultori.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.

Art. 19 - Assunzione - Documenti.
[…]
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
[…]

Art. 21 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 22 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 23 - Contratto di formazione e lavoro.
Si rinvia agli accordi interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil.

Art. 24 - Contratto a tempo determinato.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e all'art. 8 bis legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro. In tale caso si procederà ad un esame congiunto con le RSU;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità;
- 15% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
[…]

Art. 26 - Orario di lavoro.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori è fissato in 38 ore e 30 minuti.
In tale orario di lavoro medio sono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro su base annua previste dai precedenti CCNL e dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983, e, fino a concorrenza, gli orari inferiori esistenti a livello aziendale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti settimanali possa essere raggiunto come media nell'arco dell'anno attraverso cicli plurisettimanali; in sede di prima applicazione di tale nuova normativa l'azienda, entro il 30 settembre 1993, comunicherà alle RSU le modalità strutturali attraverso le quali verrà raggiunto l'orario di lavoro medio settimanale di cui al 1° comma del presente articolo. In particolare in tale comunicazione l'azienda specificherà le articolazioni dell'orario che dovranno essere realizzate per quanto attiene il numero delle giornate lavorative nell'ambito della settimana, le caratteristiche di omogeneità o meno nell'orario di lavoro nell'ambito delle singole giornate, le articolazioni di orari nell'ambito delle settimane lavorative il tutto per l'intera azienda, per reparti o uffici, e/o specifiche mansioni.
Entro i 7 giorni successivi a tale comunicazione le Parti dovranno raggiungere una intesa sulla definizione delle modalità di gestione dell'orario; in mancanza di tale intesa si procederà, nei successivi 7 giorni ad una ulteriore analisi delle problematiche, essendo entrambe le Parti assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali.
In assenza di intese entro i successivi 30 giorni si procederà a convocare le Parti con la presenza degli organismi nazionali.
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Fermo restando quanto definito ai precedenti commi, al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità produttive aziendali, con un migliore utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato derivanti da fattori non stabili e/o permanenti, l'Azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazione o gruppi di lavoratori, alla flessibilità dell'orario normale di lavoro, così come definito attraverso la procedura di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo, attraverso cicli plurisettimanali.
In tale caso, previa comunicazione motivata alle RSU, la Direzione Aziendale attiverà, per l'intera azienda, per reparti, per tipi di lavorazioni e/o gruppi di lavoratori, regimi di orario che prevedano settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario definito con le procedure citate nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori.
Inoltre l'Azienda potrà disporre, nel limite di n.° 50 ore, l'utilizzo di prestazioni lavorative in regime di flessibilità positiva, attraverso comunicazione alle RSU e ai lavoratori direttamente interessati, con preavviso non inferiore a n.° 36 ore per esigenze derivate da eventi non programmabili.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato il normale orario di lavoro medio settimanale.
[…]
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario di lavoro contrattuale aziendale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Qualora il programma dei recuperi definito dalla Direzione non possa essere rispettato a seguito di modificazioni delle condizioni che lo avevano generato, le Parti potranno definire ulteriori tempistiche per il recupero.
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1° e 2° turno: con decorrenza dal 1° gennaio 1994, 38 ore e 30 minuti settimanali.
3° turno: 36 ore per quanto attiene la prestazione specificatamente prestata in tale turno.
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% per il 1° e 2° turno e del 24% per il 3° turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 27, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dai trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la parte VI del presente contratto, vengono riconosciute n. 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le Parti potranno anticipare l'inizio del 1° turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l'ora compresa tra le 22 e le 23.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2°, della legge stessa, a mezz'ora.
[…]
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

Art. 31 - Portatori di handicap.
Ai sensi della legge 482/1968 le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 37 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 41 - Appalti.
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il presente contratto collettivo di lavoro.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 42 - Lavoro esterno e a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18-12-1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 c.c..

Art. 43 - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 44 - Diffusione di libri e riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente contratto.

Art. 47 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, dovranno essere deferite alle competenti API territoriali e rispettive Organizzazioni dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unione Nazionale di Categoria Unigec-Confapi.

Art. 49 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte Seconda - Operai
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze Sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 26, Parte Prima, Norme Generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto della legge.
[…]

Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
[…]
È in facoltà dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 150 giorno dalla ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
[…]

Art. 10 - Malattia ed infortunio.
B) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
[…]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Art. 13 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene;
[…]
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto a), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) rissa nell'azienda;
[…]

Parte Terza - Impiegati
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze Sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 26, Parte Prima, Norme Generali.
[…]

Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 17 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[…]

Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Trattamento normativo.

Al Quadro si applica il trattamento normativo contrattuale previsto per gli impiegati del primo livello.

Parte Quinta - Classificazione Professionale Unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica.

[…]
L'applicazione della classificazione prevede due momenti: un momento statico e uno dinamico.
Il momento statico è quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell'ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.
Il momento dinamico rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.
Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di OdL che nel concreto adotteranno principi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra direzione e RSU eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.
Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo né in termini di soluzioni organizzative né in termini di carriera dei singoli.
Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l'iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.
Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.
Per le modalità applicative del momento dinamico, le parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri:
1) Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l'insieme delle operazioni che con il concorso delle specializzazioni richieste dal la particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.
2) Individuazione di nuove e più elevate forme di professionalità all'interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova OdL ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione dei nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
3) Nel processo graduale di introduzione della nuova OdL ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell'apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.
Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.
Condizione per l'accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.
A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale.
4) Le fasi di cui al precedente punto 1) comportano forme di mobilità coerenti con gli obiettivi della OdL.
Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già pertinenti ai livelli di provenienza.
[…]

Art. 6 - Apprendista e formazione professionale.
La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere la cui durata, nell'ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:
tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, 4 anni
litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello 9) incisore di musica (acquisisce il livello 9) 4 anni
legatore-allestitore (acquisisce il livello 9) 3 anni
fonditore caratteri (acquisisce il livello 9) 3 anni
Addetti alle lavorazioni varie: mettifoglio alle 2 anni
litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche, spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello 9)
Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il 2 anni livello 9)
[…]
E fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Per gli apprendisti, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
a) litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
b) rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
c) calcografi: 16 anni compiuti;
d) fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3° comma, della legge 19-1-1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Nota a verbale
Quanto sopra previsto riferentesi all'Enipg è subordinato alla realizzazione delle condizioni previste al 3° comma all'art. 15, Parte Prima.

Art. 10 - Personale addetto alla bronzatura.
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato ed in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 27, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 12 - Organici.
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione Aziendale e la RSU delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.

Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Art. 1 - Impiego metalli in polvere.

Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 27, Parte Prima, Norme Generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 - Lavorazioni varie.
[…]
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Parte Sesta - Stampa Periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa

Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche che limitatamente però per queste ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 5 - Apprendistato.
L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 9 - Riposi retribuiti.
Fermo restando quanto previsto all'art. 26 orario di lavoro Parte Prima Norme Generali ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell'anno nella misura di 8 giorni all'anno.

Art. 10 - Indennità per intossicazione professionale.
Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.

Art. 11 - Ferie.
In deroga alla misura prevista dall'art. 5 Parte Terza Impiegati sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all'art. 3 - Parte Sesta.
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni altri 3 giorni.
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni ulteriori 3 giorni.