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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Luisa PUGLIESE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 685/2006 R.G.

promossa da: F.GIORGIA EREDE DI C.LUCIANO elettivamente domiciliato in VIA MASCARELLA, 77-6 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MICELA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

C.GIACOMO EREDE DI C.LUCIANO elettivamente domiciliato in VIA MASCARELLA, 77-6 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MICELA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

C.MATTEO EREDE DI C.LUCIANO (elettivamente domiciliato in VIA MASCARELLA, 77-6 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MICELA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA

elettivamente domiciliato in P.ZZA MERCANZIA, 4 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. GRANDI GIADA che lo rappresenta e difende;

RESISTENTE

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

elettivamente domiciliato in P.ZZA MERCANZIA, 4 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. GRANDI GIADA che o rappresenta e difende;

RESISTENTE

INAIL

elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, 3 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA che lo rappresenta e difende;

RESISTENTE

In punto a: demansionamento, risarcimento danno, malattia professionale.
 

 

Fatto

 

Con ricorso depositato in data 23.3.2006 C.Luciano dipendente della Camera di Commercio di Bologna quale responsabile di area, ottavo livello retributivo, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro esponendo che dal 2001 al 2003 aveva subito un mutamento in peius delle mansioni di appartenenza, quando aveva assunto l'incarico di responsabile dell'Ufficio speciale della società Meteora spa, costituita al fine di rilevare telematicamente e diffondere i listini delle varie borse merci del settore agro alimentare.

Ha chiesto, quindi, che fosse accertato che le mansioni assegnate nel periodo suddetto non erano confacenti al livello di appartenenza e che, per l'effetto, la Camera di Commercio fosse condannata al risarcimento del danno esistenziale, alla professionalità, alla reputazione, alla vita di relazione conseguenti all'azione di mobbing, "da determinarsi in via equitativa e in misura che si indica pari alla somma commisurata a una mensilità lorda per ogni mese di attribuzioni non equivalenti a quelle d'inquadramento, e, dunque, a far data dal mese di gennaio 2001 sino all'effettiva reintegrazione".

Il ricorrente faceva espressa riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico.

Si è costituita Camera di Commercio, nella persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, contrastando le ragioni attoree e chiedendone l'integrale rigetto.

Con ricorso depositato in data 29.6.2006 C.Luciano ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo il risarcimento del danno biologico da ITP, ITT, esistenziale, da mobbing, esistenziale e per avvenuta dequalificazione, da determinarsi in via equitativa ovvero in misura pari ad Euro 22.723,20 per ITP, Euro 44.000 per danno morale ed Euro 66.489,03 (al netto della deduzione della somma risultata dalla capitalizzazione della rendita INAIL a titolo di danno biologico).

Si è costituita Camera di Commercio, nella persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, contrastando le ragioni attoree e chiedendone l'integrale rigetto.

Il ricorrente, con ricorso depositato in data 29.6.2006 ha convenuto in giudizio l'INAIL al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale, con ogni conseguenza di legge.

L'INAIL si è costituita tempestivamente contrastando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendone l'integrale rigetto.

Le controversie suddette sono state riunite ai sensi dell'art. 151 cpc all'udienza del 29.3.2007.

Il ricorrente ha proposto istanza d'urgenza in corso di causa che è stata respinta con ordinanza emessa fuori udienza in data 28.11.2007.

Fallito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, svolta la prova testimoniale ammessa, è stata disposta consulenza tecnica medico legale al fine di accertare se le patologie sofferte dal ricorrente fossero state causate dalla situazione lavorativa vissuta nel periodo dell'asserito demansionamento e, se C.Luciano avesse contratto tecnopatia.

In corso di causa C.Luciano è deceduto.

In seguito a tale evento F.Giorgia, C.Matteo e C.Giacomo, quali eredi di C.Luciano, si sono costituiti tempestivamente per la prosecuzione della lite. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17.3.2010 come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
 

 

Diritto

 

La domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto demansionamento dell'attore nel periodo decorrente dal gennaio 2001 non si ritiene fondata e viene pertanto respinta.

 

Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è emerso infatti che il ricorrente, da quando è stato incaricato della funzione di responsabile dell'Ufficio speciale della società Meteora spa, costituita al fine di rilevare telematicamente e diffondere i listini delle varie borse merci del settore agro alimentare ha effettivamente svolto mansioni confacenti al livello di appartenenza: è emerso in particolare che la nuova attività comportava mansioni di responsabilità del tutto analoghe a quelle precedentemente svolte consistenti nello sviluppo di un progetto di rilevazione telematica dei dati della borsa agro alimentare; è emerso poi che C.Luciano, nello svolgimento della nuova funzione svolgeva il proprio lavoro rapportandosi direttamente con i dirigenti del settore e con il segretario generale: il ricorrente, nell'ambito del "progetto meteora" svolgeva un compito di "staff", rapportandosi direttamente con il segretario generale e con il dirigente del quarto settore (testi S., dirigente di settore, e L., segretario generale della convenuta).

Dalle risultanze dell'istruttoria orale è emerso invece che C.Luciano, a causa del comportamento negligente del datore di lavoro, per circa un biennio non ha avuto in dotazione un personal computer connesso alla rete, nonostante lo avesse formalmente richiesto all'ufficio informatico (teste R.P., addetto all'ufficio informatico). La mancata fornitura degli strumenti informatici suddetti ha arrecato indubbiamente a C.Luciano un danno alla professionalità ed all'immagine, posto che la fruizione di un pc collegato alla rete è un mezzo fondamentale di lavoro.

Pertanto, essendo stato ampiamente provato che il danno suddetto è stato procurato a C.Luciano per effetto del comportamento del datore di lavoro, Camera di Commercio di Bologna è condannata al risarcimento del danno suddetto che viene liquidato in via equitativa in Euro 10.000,00, oltre accessori.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico permanente, il consulente d'ufficio non ha individuato un nesso di causalità o concausalità tra le patologie sofferte dal ricorrente, di natura fisica e psico-patologica, ed il comportamento del datore di lavoro: i consulenti hanno precisato che C.Luciano, deceduto per una patologia tumorale al polmone, era soggetto con una struttura della personalità "ampiamente prediposta" a reazioni depressive ed ansiose e che, in ogni caso, le certificazioni prodotte "in quanto contraddittorie nei loro contenuti ed in quanto rilasciate ad intervalli di tempo molto lunghi" non erano idonee, "per difetto del criterio cronologico della causalità, a sostenere la persistenza fenomenica del disagio psichico lamentato da C.Luciano né a quantificarne l'entità".

 

La CTU ha escluso altresì la natura tecnopatica delle patologie sofferte da C.Luciano.

 

Le risultanze dell'accertamento medico legale sono condivise e fatte proprie dal giudicante.

 

Viene pertanto accertato che C.Luciano ha subito un danno alla propria crescita professionale e all'immagine a causa del comportamento negligente del datore di lavoro consistito nel non averlo dotato tempestivamente di strumenti informatici in modo tempestivo e, per l'effetto, la Camera di Commercio è condannata al risarcimento del danno subito dal de cuius che viene liquidato in favore di F.Giorgia, quale erede di C.Luciano, in Euro 10.000,00, oltre accessori, in via equitativa.

 

Vengono invece respinte, per i motivi suesposti, le restanti domande attoree svolte nei confronti della Camera di Commercio e dell'INAIL.

 

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la parziale soccombenza della convenuta, mentre sono compensate tra la ricorrente e l'INAIL sussistendo giusti motivi.

Le spese della CTU medico legale vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in causa in pari misura.

Viene dato che, per mero refuso, è stata indicata quale sola erede di C.Luciano, F.Giorgia e non C.Matteo e C.Giacomo.
 

 

P.Q.M.

 

IL GIUDICE

1. dichiara che C.Luciano ha subito un danno alla propria crescita professionale e all'immagine a causa del comportamento illegittimo del datore di lavoro consistito nel non averlo dotato di strumenti informatici in modo tempestivo e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno subito in favore di F.Giorgia, quale erede di C.Luciano che liquida in Euro 10.000,00, oltre accessori, in via equitativa.

2. respinge le restanti domande proposte dalla parte ricorrente nei confronti della camera di Commercio e dell'INAIL;

3. compensate le spese del processo tra la parte ricorrente e Camera di Commercio nella misura del 50%, condanna Camera di Commercio alla rifusione, in favore della parte ricorrente, del restante 50% che liquida in Euro 2.300,00 per diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi;

4. compensa le spese di lite tra ricorrente e INAIL;

5. pone a carico di tutte le parti, in pari misura, le spese della CTU già liquidate con separato decreto.

 

Bologna, 14.3.2010

 

Depositata in Cancelleria il 28 APR 2010