Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 29 gennaio 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Anels e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Fials-Cisal.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Enti lirici-sinfonici
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte normativa
1) Organici
2) Contratti a termine
3) Assunzioni a termine di personale artistico
4) Assunzione
5) Orario di lavoro
6) Aumenti di anzianità
• Anzianità convenzionali
7) Assetti classificatori e parametrali
8) Relazioni sindacali
• Livello nazionale
• Livello territoriale
• Livello aziendale
o Informazione
o Informazione e confronto
o Forme di partecipazione
9) Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU
B) Composizione della RSU
C) Permessi per i componenti la RSU
• Note a verbale
10) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
11) Assemblee
12) Contrattazione aziendale
13) Contributi sindacali
14) Codice di comportamento
Parte Economica
1) Indennità di vacanza contrattuale
2) Minimi retributivi
3) Conglobamento
Disposizioni finali
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione a verbale n. 3

Accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996 sottoscritti il 2 luglio 1996

L'anno 1996 il giorno 2 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'Agis, l'Anels, la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil e la Fials-Cisal.
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1996, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 51, comma 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli enti lirico-sinfonici, come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.
Procedono alla formale sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.

Parte normativa
1) Organici

L'Anels e le Organizzazioni sindacali affermano la necessità che gli Enti lirico-sinfonici riservino preminente attenzione al problema occupazionale ed al mantenimento di una adeguata struttura organica funzionale del personale artistico, tecnico ed amministrativo - peraltro accompagnata dall'introduzione di - meccanismi di flessibilità occupazionale - quale condizione necessaria, nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia, generali e di settore, ad assicurare la valenza artistica ed operativa dell'attività produttiva degli Enti nonché l'efficacia e l'efficienza del servizio culturale dagli stessi reso alla collettività, cui è preordinato l'intervento finanziario dello Stato.

2) Contratti a termine
[…]
Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.
[…]

5) Orario di lavoro
L'Anels e le OO.SS. sottoscrittrici il contratto costituiranno, nel corso della vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione paritetica di studio degli orari di lavoro e delle relative tipologie, i cui lavori saranno ispirati alla esigenza di individuare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli Enti anche attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro avuto riguardo alle specifiche necessità aziendali ed alle peculiarità professionali.
I lavori della Commissione - che si avverrà degli opportuni elementi di conoscenza che saranno forniti dall'Osservatorio nazionale, in particolare per quanto concerne le normative contrattuali europee in materia di orari di lavoro delle categorie artistiche - saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto di esame in sede di rinnovo della parte normativa del presente contratto.

7) Assetti classificatori e parametrali
L'Anels e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto assumono l'impegno di riesaminare nel corso del secondo biennio contrattuale economico gli assetti classificatori e parametrali del personale […]
Le relative soluzioni contrattuali troveranno applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

8) Relazioni sindacali
Livello aziendale
Informazione e confronto

Le direzioni aziendali informeranno preventivamente RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
- modifiche del regolamento di servizio
- criteri e modalità delle assunzioni
- proposte di nuova organizzazione del lavoro -anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro
- programmi di formazione professionale
- processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- affidamento di servizi e commesse all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante dell'Ente.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Forme di partecipazione
Presso ciascun Ente è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione dell'Ente e da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare l'interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale ed artistico reso alla collettività.

9) Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dagli, Enti lirico-sinfonici in ciascun Ente lirico-sinfonico viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]

B) Composizione della RSU
[…]
Per i rapporti con la direzione aziendale la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della RSU è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti la RSU. L'elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella RSU.
La RSU sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]

C) Permessi per i componenti la RSU
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza all'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Note a verbale
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

10) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
È recepito l'accordo interconfederale 22.6.1995 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

11) Assemblee
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione dell'ora di inizi o e di termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare alla assemblea;
2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, . terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5) gli Enti metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

12) Contrattazione aziendale
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, convengono che:
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed, istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro.

14) Codice di comportamento
È allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui al D.M. 31.3.1994.

Dichiarazione a verbale n. 1
L'Anels dichiara che gli Enti lirico-sinfonici, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria e gli organismi sindacali aziendali, Procederanno entro il 31 marzo 1996 all'adozione delle piante organiche del personale, prevedendo un dimensionamento degli organici funzionale, per numero e per qualifiche, alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali.
Nella definizione delle piante organiche - che andranno, di norma, verificate triennalmente - gli Enti terranno conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente. In sede di prima applicazione della norma, gli Enti terranno conto dei dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1990/1992, valutando altresì, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 498/1992, i dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1993/1995.
La successiva approvazione delle piante organiche del personale, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, consentirà agli Enti di corrispondere alle proprie necessità produttive e funzionari con:
a) personale assunto a tempo indeterminato;
b) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico, alle graduatorie degli idonei -di cui all'art. 1, comma 5 del CCNL - nelle ipotesi previste dalla legge 230/1562;
c) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico, alle graduatorie degli idonei di cui all'art. 1, comma 5 del CCNL - nelle seguenti ulteriori ipotesi previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 56/1987:
- necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive;
- punte di più intensa attività per Festival e singole stagioni;
- sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionali;
- necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi;
- inserimento di nuove figure professionali di cui si voglia sperimentare l'utilità;
- sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che per le ipotesi di cui al punto c) può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso. Tale percentuale sarà verificata entro il 31.3.1997.