Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 18 luglio 2008
Parti: Confindustria Ceramica, Acimac e Ausl di Parma, Ausl di Reggio Emilia, Ausl di Modena, Ausl di Imola, Ausl di Ferrara, Ausl di Ravenna, Ausl di Rimini e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil Emilia Romagna
Settori: Chimici, Ceramica , piastrelle, Industria, Emilia-Romagna
Fonte: ausl.re.it


Protocollo di intesa buone pratiche per l'utilizzo della silice libera cristallina nell'industria delle piastrelle in ceramica

Tra Confindustria Ceramica, Acimac, Ausl di Parma, Ausl di Reggio Emilia, Ausl di Modena, Ausl di Imola, Ausl di Ferrara, Ausl di Ravenna, Ausl di Rimini, Filcem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil Emilia Romagna

Premesso che le parti
individuano quale interesse primario dei lavoratori, delle Aziende e dell'intera collettività, l'attuazione e la conservazione di ottimali livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
intendono con il presente accordo, confermando le esperienze di positiva collaborazione realizzate in tema di salute e sicurezza nel comparto ceramico, fornire indicazioni condivise sulla prevenzione dei rischi legati all'utilizzo della silice libera cristallina, attraverso l'individuazione di Linee Guida e Buone Pratiche operative per le aziende.

Considerato che
risulta fondamentale proteggere la salute dei lavoratori attraverso una serie di misure tese a conseguire bassi livelli di esposizione negli ambienti di lavoro dove si fa uso di prodotti che contengono silice libera cristallina (SLC), tenendo conto delle esigenze produttive delle aziende appartenenti ai comparti interessati;
la SLC è una sostanza abbondante e diffusa in natura; i materiali, i prodotti e le materie prime che la contengono sono utilizzati in una grande varietà di comparti industriali in cui il suo impiego risulta insostituibile, incluso quello della produzione di piastrelle di ceramica;
i rischi per la salute connessi all'esposizione a tale sostanza continuano ad essere oggetto di dibattito e di confronto a livello internazionale e nazionale, e che a livello europeo è stato siglato, in data 25/4/2006, uno specifico Accordo di Dialogo Sociale (NEPSI) sulla protezione della salute dei lavoratori tra le principali associazioni imprenditoriali e sindacali dei vari comparti industriali compreso quello delle piastrelle in ceramica;
gli enunciati e le logiche del citato accordo rappresentano il riferimento fondamentale cui si ispira il presente Protocollo che le parti si impegnano a diffondere e ad implementare, per le aziende del comparto delle piastrelle in ceramica, nelle situazioni caratterizzate dai livelli di esposizione più elevati;
Il presente documento ha l'obiettivo di ridurre ulteriormente l'esposizione in un'ottica di costante miglioramento delle condizioni di lavoro, già oggetto di interventi preventivi che hanno condotto ad un generale progressivo miglioramento delle condizioni espositive, anche in assenza di casi di silicosi riconosciuti dall'Inail in questo comparto negli ultimi anni;
non esiste alcun limite di esposizione professionale per la silice cristallina respirabile a livello dell'Unione Europea e i limiti di esposizione professionale proposti negli stati membri non sono concordi;
l'Accordo di Dialogo Sociale Europeo 25 aprile 2006 sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso il buon impiego ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono ha utilizzato la logica delle buone pratiche, nella considerazione che non è il solo livello di esposizione a determinare il rischio effettivo, ma che sono importanti le caratteristiche intrinseche delle sostanze utilizzate e le modalità di lavorazione;
le parti sono nel contempo pienamente consapevoli della necessità di valorizzare le migliori pratiche e tecniche disponibili in uso presso le aziende ceramiche più sensibili e attente alle problematiche della salute dei lavoratori anche al fine condiviso di diffonderne l'utilizzo, tenendo ben presenti i principi di razionalità, fattibilità, proporzionalità rispetto al rischio, gradualità temporale e priorità in relazione alle situazioni di maggiore esposizione;

Quanto sopra premesso, viene concordato quanto segue:
è da perseguire l'obiettivo della messa a punto di uno strumento efficace e concretamente utilizzabile per la riduzione dell'esposizione dei lavoratori alla silice;
le parti, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, nell'ottica della protezione della salute dei lavoratori e della riduzione dell'esposizione professionale alla sostanza, si impegnano a valorizzare la linea scelta e concordata a livello europeo, adattandola alla specifica realtà del comparto delle piastrelle in ceramica, mettendo in atto una serie di misure tecniche, organizzative, e procedurali finalizzate a ridurre l'esposizione;
in considerazione dell'assenza di un valore limite di esposizione adottato a livello dell'Unione Europea, i valori limite proposti dai vari organismi scientifici tra cui lo SCOEL devono essere intesi solo come un obiettivo di miglioramento a cui tendere, ovunque sia possibile, attraverso l'impegno di tutti nell'uso delle migliori tecniche disponibili e delle buone pratiche. L'attenzione costante ai valori riscontrati attraverso misurazioni periodiche dovrà quindi aiutare nella valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti;
le migliori tecniche disponibili individuate e definite tra le parti (oggetto del presente accordo e poste in allegato), nate dal confronto e dall'incontro delle esperienze e delle competenze sviluppate in anni di lavoro e di collaborazione, per la loro stessa natura, non costituiscono soluzioni cogenti, ma buone pratiche frutto di un comune lavoro;
esse vengono proposte con l'intento di offrire il meglio riscontrabile nelle situazioni aziendali reali e che si ritiene utile far conoscere e generalizzare; al fine di ridurre l'esposizione a silice, in relazione alle specifiche circostanze, potrà infatti non essere necessario applicare tutte le misure previste dalle buone pratiche applicando una protezione appropriata e le misure di prevenzione previste dalla normativa di riferimento.
si ritiene che sia ugualmente importante garantire la corretta gestione degli impianti, delle procedure e dei comportamenti, agendo sulla formazione e la responsabilizzazione dei lavoratori e sulla verifica delle attività, che le parti individuano come essenziali e di immediata efficacia al fine di ridurre l'esposizione effettiva alla SLC;
l'implementazione successiva e graduale delle indicazioni contenute nelle buone pratiche e i relativi tempi di adozione terranno conto delle situazioni dì maggiore esposizione, dei diversi gradi di complessità degli interventi ritenuti necessari, della fattibilità tecnica, organizzativa e procedurale;
in occasione di modifiche sostanziali del ciclo produttivo (come ad esempio in caso di sostituzione o riorganizzazione delle macchine e degli impianti) allorché saranno disponibili sul mercato soluzioni tecnologiche adeguate, verranno realizzati interventi più complessivi e più efficaci nella direzione della effettiva riduzione del rischio alla fonte;
viene condivisa l'opportunità di prevedere una serie di azioni informative finalizzate alla implementazione delle buone pratiche, nei confronti delle aziende e di tutti i soggetti interessati, particolarmente sulle linee guida tecniche prodotte dallo specifico gruppo di lavoro, da intendersi quale fase propedeutica alla futura messa in atto delle buone pratiche in oggetto.

Modena lì, 18 luglio 2008

Letto, approvato e sottoscritto.