Tipologia: CCNI
Data firma: 29 luglio 2010
Validità: quadriennio 2006-2009
Parti: Ministero della Giustizia e Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal-Unsa, Rdb Pi, Flp, Federazione Intesa
Comparto: P.A., Ministero della Giustizia personale non dirigenziale
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)
Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
Titolo II Relazioni sindacali
Articolo 3 (Obiettivi e strumenti)
Articolo 4 (Rinvio al CCNL vigente)
Articolo 5 (Contrattazione collettiva integrativa)
Articolo 6 (Composizione delle delegazioni diparte pubblica e diparte sindacale per la contrattazione collettiva integrativa decentrata)
Articolo 7 (Sistema di partecipazione)
Articolo 8 (Clausole di raffreddamento)
Articolo 9 (Tentativo di composizione dei conflitti)
Articolo 10 (Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati)
Articolo 11 (Diritti sindacali)
Titolo III Disposizioni comuni
Articolo 12 (Linee di indirizzo generale per la formazione)
Articolo 13 (Uso delle dotazioni informatiche)
Articolo 14 (Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro)
Titolo IV Sistema di classificazione del personale
Capo I Ordinamento professionale

Articolo 15 (Il sistema di classificazione del personale)
Articolo 16 (I profili professionali dell'Amministrazione Giudiziaria)
Articolo 17 (I profili professionali dell'Amministrazione Penitenziaria)
Articolo 18 (I profili professionali dell'Amministrazione della Giustizia Minorile)
Articolo 19 (I profili professionali dell'Amministrazione degli Archivi Notarili)
Capo II Flessibilità tra i profili
Articolo 20 (Flessibilità tra i profili all'interno delle aree)
Capo III Progressioni economiche all'interno delle aree
Articolo 21 (Sviluppi economici all'interno delle aree)
Articolo 22 (Avvio della procedura)
Articolo 23 (Adempimenti degli uffici)
Articolo 24 (Partecipazione alla procedura)
Articolo 25 (Presentazione delle domande)
Articolo 26 (Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione Giudiziaria)
Articolo 27 (Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione Penitenziaria)
Articolo 28 (Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione della Giustizia Minorile)
Articolo 29 (Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione degli Archivi Notarili)
Articolo 30 (Formazione, pubblicità e vigenza delle graduatorie)
Titolo V Risorse economiche, incentivazione, valutazione
Articolo 31 (Fondo Unico di Amministrazione)
Articolo 32 (Particolari posizioni di lavoro)
Articolo 33 (Qualità dei servizi e sistema di valutazione dell'apporto individuale)
Capo I Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria
Articolo 34 (Turnazioni)
Articolo 35 (Reperibilità)
Articolo 36 (Maneggio valori)
Articolo 37 (Guida automezzi)

Articolo 38 (Assistenza al magistrato in udienza)
Articolo 39 (Assistenza per l'audizione a distanza)
Articolo 40 (Servizio di relazioni con il pubblico)
Articolo 41 (Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti)
Articolo 42 (Cumulo delle indennità)
Capo II Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria
Articolo 43 (Turnazioni)
Articolo 44 (Reperibilità)
Articolo 45 (Servizio disagiato)
Articolo 46 (Maneggio valori di cassa)
Articolo 47 (Maneggio materiale)
Articolo 48 (Servizio protezione e prevenzione)
Articolo 49 (Indennità di mansione Servizio navale)
Articolo 50 (Indennità ex cap. 2010)
Articolo 51 (Responsabile dell'esecuzione dei progetti socio-trattamentali)
Articolo 52 (Cumulo delle indennità)
Articolo 53 (Posizioni organizzative)
Capo III Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile
Articolo 54 (Turnazioni)
Articolo 55 (Reperibilità)
Articolo 56 (Maneggio valori)
Articolo 57 (Indennità di mansione per ì centralinisti non vedenti)
Articolo 59 (Cumulo delle indennità)
Capo IV Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione degli archivi notarili
Articolo 60 (Maneggio valori)
Articolo 61 (Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti)
Articolo 62 (Posizioni organizzative)
Titolo VI Ripartizione del fondo unico di amministrazione
Articolo 63 (Fondo Unico di Amministrazione - Anno 2009 e residuo Anno 2008)
Capo I Amministrazione giudiziaria
Articolo 64 (Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Anno 2009 e residuo Anno 2008)
Articolo 65 (Progressioni economiche nel Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi per l'anno 2009)
Capo II Amministrazione penitenziaria
Articolo 66 (Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Anno 2009 e residuo Anno 2008)
Articolo 67 (Progressioni economiche nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per l'anno 2009)
Capo III Amministrazione della giustizia minorile
Articolo 68 (Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile - Anno 2009 e residuo Anno 2008)
Articolo 69 (Progressioni economiche nel Dipartimento della Giustizia Minorile per l'anno 2009)
Capo IV Amministrazione degli archivi notarili
Articolo 70 (Fondo Unico di Amministrazione dell'Amministrazione degli Archivi Notarili - Anno 2009 e residuo Anno 2008)
Articolo 71 (Progressioni economiche nell'Amministrazione degli Archivi Notarili per l'anno 2009)
Titolo VII Norme finali
Articolo 72 (Verifiche)
Articolo 73 (Disapplicazioni)
Dichiarazioni a verbale OO.SS.


Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 -

L'anno 2010 il giorno 29 del mese di luglio, presso la sede centrale del Ministero, ha avuto luogo l'incontro tra il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Dott. Luigi Birritteri, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, all'uopo delegato con D.M. in data odierna, e le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal-Unsa, Rdb Pi, Flp e Federazione Intesa, per la definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte,
Premesso che scopi ed obiettivi generali prioritari del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sono:
- la definizione del nuovo ordinamento professionale e dei profili professionali;
- la flessibilità tra profili all'interno delle aree e l'attuazione delle progressioni all'interno del nuovo sistema classificatorio;
- l'istituzione di un sistema di valutazione individuale correlato a politiche di incentivazione della produttività del personale volte al miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento ai livelli di soddisfazione dell'utenza;
- la formazione del personale in un'ottica di miglioramento della efficacia dell'azione amministrativa e di crescita professionale dei dipendenti.

Considerato che:
- in relazione alle attese del personale, sono state sottoscritte due Ipotesi di Accordo Stralcio il 15 dicembre 2009 (con integrazione del 21 dicembre 2009) per il personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (Amministrazione Giudiziaria) e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e il 21 dicembre 2009 per il personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e dell'Amministrazione degli Archivi Notarili, contenenti il nuovo ordinamento professionale e i nuovi profili professionali, la flessibilità tra profili all'interno delle aree e l'attuazione delle progressioni all'interno del nuovo sistema classificatorio;
- l'Aran, nel fornire l'assistenza richiesta dall'art. 7, comma 3, del CCNL 14 settembre 2007 in merito all'individuazione dei nuovi profili professionali, ha formulato le proprie osservazioni con nota prot. n. 917/10 del 4 febbraio 2010 ai profili approvati nell'ambito delle citate Ipotesi di accordo stralcio e che, recependo le indicate osservazioni, è stato sottoscritto un nuovo Accordo integrativo in data 2 marzo 2010 contenente il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali del Ministero della Giustizia, che sostituiscono integralmente quelli definiti nelle indicate Ipotesi di accordo stralcio e i relativi allegati;
- l'Aran con nota prot. n. 2007/10 del 15 marzo 2010, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del CCNL - Comparto Ministeri 14 settembre 2007, ha definitivamente approvato i nuovi profili professionali rilevando che "nella redazione del nuovo ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007" segnalando "la correttezza delle indicazioni relative alla confluenza dei profili attualmente presenti in quelli previsti dal nuovo ordinamento";

Visto che, tenendo presente il parere favorevole espresso dall'Aran, si è provveduto ad inserire direttamente nel Nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, senza modifiche, il contenuto normativo delle citate Ipotesi di accordo insieme al Nuovo Ordinamento Professionale e ai Profili Professionali concordati il 2 marzo 2010, approvati dall'Aran il successivo 15 marzo, e che in data 10 giugno 2010 è stata sottoscritta l'indicata Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;
Vista la nota prof DFP 0033718 P-1.2.2.4.2 del 16 luglio 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato in un'allegata nota prot. n. 61682 del 16 luglio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P., Ufficio VII, ha rappresentato di non avere osservazioni in ordine all'ulteriore corso dell'Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno 2010.
Ritenuto di recepire le integrazioni al testo dell'Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno 2010 come indicato dall'I.G.O.P. nella citata nota del 16 luglio 2010;

Concordano
Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, di seguito denominato CCNI, viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri, come modificato e integrato dai CCNL 2002/2005 e 2006/2009, e allo stato della normativa vigente, recependo al suo interno, senza modifiche, il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali già individuati nell'accordo del 2 marzo 2010 e approvati dall'Aran in data 15 marzo 2010.

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia

Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente CCNI si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dal Ministero della Giustizia e destinatario del CCNL del comparto Ministeri.

Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
[…]
4. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto possono essere integrati da contrattazioni successive ed ulteriori fasi di contrattazione potranno svilupparsi a seguito di verifiche derivanti da processi di riorganizzazione del Ministero che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del CCNI.
5. È fatta salva, comunque, la preminenza dei CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

Titolo II Relazioni sindacali
Articolo 3 (Obiettivi e strumenti)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e dei Sindacati, è preordinato a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di mantenere e di incrementare elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva, la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate nel CCNL di comparto;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Articolo 4 (Rinvio al CCNL vigente)
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri vigente, cui complessivamente si rinvia, con le integrazioni contenute nel presente CCNI.

Articolo 5 (Contrattazione collettiva integrativa)
[…]
3. Presso ogni sede centrale e periferica dell'Amministrazione individuata come sede di contrattazione decentrata la stessa ha luogo con le procedure indicate nel CCNL vigente e sulle materie che il medesimo CCNL demanda a tale livello di contrattazione integrativa, tra i soggetti indicati al successivo articolo 6.

Articolo 6 (Composizione delle delegazioni diparte pubblica e diparte sindacale per la contrattazione collettiva integrativa decentrata)
1. Fermi restando i criteri dettati dal CCNL vigente per l'individuazione della delegazione pubblica e dei soggetti sindacali investiti della contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione, nelle sedi periferiche la delegazione di parte pubblica e quella sindacale sono composte nel modo indicato, rispettivamente, ai comma 2 e 3 del presente articolo.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
2.1. nell'Amministrazione Giudiziaria:
a) in sede centrale, individuata come sede unica di contrattazione a seguito della elezione della RSU, dal Capo di Gabinetto e dai Capi Dipartimento o da loro delegati.
b) per gli uffici giudiziari individuati da soli come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, dal Magistrato Capo dell'Ufficio o da un suo delegato e dal Dirigente della Cancelleria o da un suo delegato.
c) per gli uffici giudiziari unificati in una medesima sede di contrattazione a seguito della elezione di RSU, dai Magistrati Capi di tutti gli Uffici unificati o da loro delegati e dai Dirigenti delle relative Cancellerie o da loro delegati.
d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c):
• nella sede di contrattazione unificata comprendente il Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace del relativo circondario la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, e dal Dirigente della cancelleria del Tribunale o da un suo delegato.
• nella sede di contrattazione unificata comprendente gli Uffici del Giudice di Pace aventi in organico la qualifica di dirigente e gli Uffici del giudice di pace ricadenti nel medesimo circondario la delegazione di parte pubblica è composta dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace della sede di circondario o da un suo delegato e dal relativo Dirigente della Cancelleria o da un suo delegato.
e) presso la Corte d'Appello, sede anche di Commissariato alla liquidazione degli usi civici, la delegazione è integrata dal titolare del Commissariato o da un suo delegato.
f) per le questioni relative all'Ufficio N.E.P. le delegazioni a livello di Corte d'Appello, di Sezione di Corte d'Appello e di Tribunale sono integrate dal Dirigente dell'Ufficio N.E.P..
g) i Dirigenti CISIA sono componenti della Delegazione di parte pubblica delle Corti di Appello o dei Tribunali, ove hanno sede i CISIA e i Presidi CISIA.
2.2. nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: a livello centrale dal Capo del Dipartimento o suo delegato, e a livello periferico dal titolare degli uffici individuati come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU.
2.3. nel Dipartimento per la Giustizia minorile: dal titolare dell'ufficio dirigenziale; per gli uffici di livello non dirigenziale, dal Dirigente con funzioni di direttore del Centro da cui essi dipendono o da un suo delegato e dal titolare dell'ufficio di livello non dirigenziale.
2.4. nell'Amministrazione degli Archivi notarili: dai titolari degli uffici dirigenziali; per gli uffici di livello non dirigenziale, dal competente Sovrintendente o da un suo delegato e dai titolari degli uffici medesimi. Uffici con meno di 10 unità possono essere accorpati ai fini di un'unica contrattazione.
3. Le delegazioni di parte sindacale sono composte dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dalle Organizzazioni di categoria territoriali firmatarie del CCNL.

Articolo 7 (Sistema di partecipazione)
1. L'informazione, preventiva o successiva, la concertazione e la consultazione sono attivate dal titolare dell'ufficio competente ad emanare gli atti.
2. L'informazione sulle materie elencate dal CCNL vigente consiste nel trasmettere alle Rappresentanze Sindacali la documentazione necessaria ad assicurare la completa conoscenza delle determinazioni dell'Amministrazione. L'informazione preventiva, salvo i casi di urgenza, deve essere fornita almeno 10 giorni prima dell'emanazione dell'atto, cui si riferisce, e quella successiva entro 7 giorni dall'emanazione dell'atto o del provvedimento.
3. Al fine di garantire e rafforzare le forme di partecipazione di cui all'art. 6 lettera d) del CCNL 1998/2001, le parti concordano nel prevedere la partecipazione del Comitato per le pari opportunità al tavolo della contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione, nella persona del Presidente o di un suo delegato. Tale presenza sarà da stimolo e da garanzia per l'adozione di politiche per il personale più attente alla parità di trattamento sia con riferimento alle differenze di genere che ad ogni altra forma di discriminazione.

Articolo 9 (Tentativo di composizione dei conflitti)
1. In caso di conflitto concernente la violazione degli obblighi previsti dalle regole del sistema di partecipazione là parte interessata comunica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di dare avvio ad un tentativo di composizione, e trasmette o consegna copia della comunicazione al Dirigente Generale preposto alla gestione del personale e alle Organizzazione Sindacali di categoria di livello nazionale.
2. Il tentativo ha inizio entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione e deve concludersi nei successivi cinque giorni.
3. Nel caso di mancato svolgimento del tentativo, o di mancata conclusione dello stesso nei termini di cui al comma precedente, la parte interessata ne dà notizia al Dirigente Generale preposto alla gestione del personale e alle Organizzazione Sindacali di categoria di livello nazionale, i quali si adoperano anche formalmente per comporre il conflitto.
4. Nel corso della procedura di cui ai commi precedenti le parti si astengono dall'assumere determinazioni unilaterali.

Articolo 10 (Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati)
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

Articolo 11 (Diritti sindacali)
1. Le trattative per la contrattazione integrativa decentrata si svolgono di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile i componenti delle delegazioni di parte sindacale, precisamente i componenti delle RSU e, nel limite di due componenti per ciascuna sigla, gli appartenenti alle Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL, non sono tenuti al recupero delle ore ivi impiegate.
2. Per quanto attiene al diritto di assemblea, al diritto di affissione, all'uso dei locali per l'esercizio delle attività sindacali nonché alle altre disposizioni inerenti l'esercizio dei diritti sindacali, si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNQ 7 agosto 1998 (CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto di assemblea i dirigenti degli uffici, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea, provvedono ad indicare tempestivamente, alle rappresentanze sindacali promotrici, i locali idonei allo svolgimento dell'assemblea, garantendo al personale, pur nella salvaguardia dei servizi essenziali così come definiti dalle norme in vigore, la partecipazione. Gli stessi dirigenti provvedono, inoltre, a dare idonea informazione all'utenza dell'eventuale riduzione di attività degli uffici conseguente allo svolgimento dell'assemblea.
4. Al fine di rendere effettivo il diritto di affissione i dirigenti degli uffici individuano e rendono disponibili appositi spazi in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. L'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche, consente, altresì, in ogni sede centrale o periferica individuata come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica riservato alla RSU nel suo complesso e a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa.
[…]

Titolo III Disposizioni comuni
Articolo 12 (Linee di indirizzo generale per la formazione)

1. In conformità ai principi generali dettati dall'art. 24 del CCNL 2006/2009, le parti contraenti riconoscono la necessità di dare il massimo impulso alla formazione professionale dei lavoratori per contribuire a migliorare il livello professionale di ciascun dipendente ed accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio giustizia per i cittadini.
2. Queste finalità sono attuate attraverso l'attivazione di un sistema formativo permanente di aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti, anche avvalendosi di strumenti informatici e multimediali.
3. La formazione professionale si svolge, di norma, a livello territoriale.
4. I corsi di aggiornamento e qualificazione sono finalizzati all'accrescimento della professionalità dei dipendenti nonché, quando specifiche esigenze organizzative lo richiedano, all'acquisizione delle cognizioni necessarie per lo svolgimento di mansioni diverse nell'ambito della stessa area.
5. In linea con le attuali innovazioni tecnologiche la formazione è orientata allo sviluppo delle risorse professionali secondo logiche di ammodernamento, razionalizzazione e digitalizzazione dell'esistente.
6. Sarà implementata la formazione su tutte le tematiche possibili mediante l'uso di metodi di formazione a distanza (e-learning) anche attraverso l'utilizzo della Intranet del Ministero e si utilizzerà prevalentemente la medesima Intranet per dare la massima pubblicità alle iniziative formative previste, per rendere disponibili i materiali didattici e per razionalizzare la comunicazione in materia di formazione.
7. Si provvederà alla realizzazione di corsi di addestramento professionale per il personale neoassunto. Sarà inoltre sostenuto l'affiancamento e la formazione per il personale interessato da processi di mobilità interna attraverso azioni di tutoraggio e di aggiornamento da parte di personale interno esperto del settore di inserimento.
8. Nell'attuazione dei Piani di formazione, si provvederà ad inserire moduli di sensibilizzazione sulle tematiche relative alle pari opportunità, alle discriminazioni di genere e all'abbattimento degli stereotipi. Inoltre i corsi si svolgeranno garantendo il rispetto del criterio delle pari opportunità.
[…]

Articolo 13 (Uso delle dotazioni informatiche)
1. A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, tutti i dipendenti sono tenuti ad avvalersi, nell'espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all'ufficio, nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 (Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro)
1. In attuazione di quanto previsto dal CCNL vigente in materia di articolazione dell'orario di lavoro, possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di lavoro, anche coesistenti tra loro:
1.1. orario articolato su cinque giorni, che si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane, nell'ambito del quale le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo;
1.2. orario articolato su sei giorni, che si svolge, di norma, per sei ore continuative antimeridiane;
1.3. orario flessibile, che si realizza, previa espressa richiesta del dipendente e nei limiti di compatibilità con il servizio, con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera (la flessibilità è incompatibile con le turnazioni);
1.4. turnazioni, a carattere residuale rispetto alle altre articolazioni e adottabili per determinate attività, che consentono di garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni;
1.5. orario plurisettimanale, che consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore e della normativa vigente.
2. L'Amministrazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di organizzazione dei servizi, favorisce l'attuazione di tutte le tipologie di lavoro in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario e da agevolare la prestazione lavorativa da parte di determinate categorie di lavoratori che versano in svantaggiate situazioni familiari o condizioni fisiche.
3. Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni, la prestazione lavorativa, nell'ambito dell'orario di servizio, può avere inizio anche nelle ore pomeridiane a partire dalle h. 13.45, con anticipazioni in orario antimeridiano di durata e collocazione diversificata al fine di garantire l'effettuazione dell'orario settimanale complessivo.
4. L'individuazione delle funzioni per le quali è previsto il modulo di cui al comma 3 nonché la definizione dei criteri di massima per l'individuazione del personale che articola l'orario di lavoro secondo detto modulo viene effettuata a livello dei singoli uffici in relazione alle loro peculiari necessità, secondo quanto previsto negli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa decentrata.
5. Nella individuazione delle funzioni la contrattazione collettiva integrativa decentrata privilegia comunque i seguenti servizi: nell'ambito dell'Amministrazione Giudiziaria, i servizi di assistenza all'udienza e le attività connesse; nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile i servizi finalizzati all'organizzazione e allo svolgimento di attività di osservazione, di trattamento e di intervento socio-assistenziale nei confronti dei detenuti e delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione.
6. Nella definizione dei criteri di massima per la individuazione del personale la contrattazione collettiva integrativa decentrata tiene conto delle condizioni familiari e di salute, e delle eventuali necessità di studio. Tra le condizioni familiari assumono rilievo prioritario la presenza di figli minori in età scolare o prescolare.
7. All'individuazione del personale che articola l'orario di lavoro secondo il modulo di cui al comma 3 provvede con periodicità almeno trimestrale il dirigente dell'ufficio, conformemente ai criteri di massima concordati a norma del comma 4. Nel caso di adesioni al modulo di cui al comma 3 non sufficienti a soddisfare le esigenze del servizio, l'effettuazione della prestazione di lavoro secondo il detto modulo può comunque essere richiesta ad un numero di dipendenti non superiore al 20 per cento di quelli inquadrati nel profilo professionale al quale si riferiscono le funzioni individuate ai sensi del comma 4, garantendo il necessario avvicendamento dei dipendenti coinvolti.
8. Nel periodo di effettiva prestazione lavorativa resa secondo le modalità di cui al comma 3 il dipendente ha diritto ad una indennità sulla base di € 10,00 giornaliere per le giornate di effettivo servizio.
9. Alla definizione di ulteriore aspetti della articolazione dell'orario regolata nel presente articolo si provvede attraverso la contrattazione collettiva integrativa decentrata.

Titolo V Risorse economiche, incentivazione, valutazione
Capo I Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria
Articolo 34 (Turnazioni)

1. Spetta per ogni turno di lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di quattro notturni mensili, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, un'indennità di € 9,53 per ciascun turno pomeridiano, € 15,20 per ciascun turno notturno o festivo e € 29,40 per ciascun turno notturno-festivo.
[…]

Articolo 35 (Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, con le modifiche e integrazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996 trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
3. Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura pari ad € 20,09. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.

Articolo 37 (Guida automezzi)
1. Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi i tempi di attesa e le soste.
2. La predetta indennità è aumentata a € 6,00 per la conduzione di automezzi blindati.

Capo II Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria
Articolo 43 (Turnazioni)

1. Spetta per ogni turno di lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di quattro notturni mensili e di due turni antimeridiani festivi mensili, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, un'indennità di € 9,53 per ciascun turno pomeridiano, € 15,20 per ciascun turno notturno o festivo e € 29,40 per ciascun turno notturno-festivo.
[…]

Articolo 44 (Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, con le modifiche e integrazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996 trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
3. Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura pari ad € 20,09. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.

Articolo 45 (Servizio disagiato)
1. L'indennità per servizio disagiato compete al personale che abbia prestato servizio - anche in posizione di missione - nell'isola di Gorgona, nella CR di Mamone, negli Istituti Penitenziari di Venezia, nella CC di Favignana, e nella CR di Porto Azzurro (per quest'ultima sede l'indennità è estesa ai funzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Livorno per i soli giorni effettivi di missione nell'isola d'Elba), è pari a € 13,00 per ciascun giorno di effettiva presenza lavorativa.
2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa ai funzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Trapani per i soli giorni effettivi di missione nell'isola di Pantelleria.

Articolo 48 (Servizio protezione e prevenzione)
1. L'indennità per il servizio di protezione e prevenzione spetta soltanto al personale che in forza di un provvedimento formale è nominato "responsabile della sicurezza", ai sensi del D.Lgs. 81/08.
2. Essa è fissata nelle seguenti misure giornaliere lorde:
[…]

Articolo 49 (Indennità di mansione Servizio navale)
1. Agli Assistenti tecnici, appartenenti alle ex figure professionali di comandante, direttore di macchina e conduttore di motori navali, spetta una somma lorda di € 6,00 per ogni giorno di effettiva navigazione.

Articolo 50 (Indennità ex cap. 2010)
1. Tutte le indennità vengono rivalutate, dall' 1.1.2009, secondo le seguenti tabelle:
a) Indennità professionale personale tecnico di radiologia purché svolga effettivamente le mansioni previste dal profilo d'appartenenza.
[…]
b) Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti
[…]
c) Indennità di rischio lavorazioni pericolose - DPR 146 del 5.5.75 art. 1
[…]

Articolo 51 (Responsabile dell'esecuzione dei progetti socio-trattamentali)
È riconosciuta una indennità ai responsabili dell'esecuzione dei progetti socio-trattamentali in relazione alla complessità gestionale degli istituti e dei servizi penitenziari per un massimo di progetti come sotto indicato.
[…]

Capo III Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile
Articolo 54 (Turnazioni)

1. Spetta per ogni turno di lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di quattro notturni mensili, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, un'indennità di € 9,53 per ciascun turno pomeridiano, € 15,20 per ciascun turno notturno o festivo e € 29,40 per ciascun turno notturno-festivo.
[…]

Articolo 55 (Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, con le modifiche e integrazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996 trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
3. Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura pari ad € 20,09. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.

Titolo VII Norme finali
Articolo 72 (Verifiche)

1. Nel primo anno di vigenza del presente CCNI l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.
2. Al termine dell'indicato primo anno di vigenza l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.