Tipologia: CCNL
Data firma: 13 gennaio 1988
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Assofotolab-Confindustria e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fotolaboratori
Fonte: CNEL

Sommario:

Dichiarazione delle parti
Parte Prima - Norme Generali
Art. 1 - Sistema di informazioni
• Osservatorio Nazionale
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore
Art. 6 - Norme complementari
Art. 7 - Normativa legale contrattuale
Art. 8 - Distribuzione del contratto
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Diritti sindacali
Art. 11 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 14 - Innovazioni tecnologiche
Parte Seconda - Norme Comuni

Art. 15 - Assunzioni e documenti
Art. 16 - Visita medica
Art. 17 - Contratto a tempo determinato
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 20 - Contratti di solidarietà
Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 - Mutamento di mansioni
Art. 23 - Passaggio di qualifica
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 Riduzioni di orario ed ex festività
Art. 26 - Flessibilità
Art. 27 - Turni
Art. 28 - Orario di lavoro notturno
Art. 29 - Coefficienti di calcolo
Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
Art. 31 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 32 - Interruzioni di lavoro - Recuperi
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Permessi
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Tutela della maternità
Art. 37 - Servizio militare
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 39 - Minimi contrattuali
Art. 40 - Aumenti retributivi
Art. 41 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità
Art. 42 - Regolamento aziendale
Art. 43 - Disciplina del lavoro
Art. 44 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 45 Trattamento di fine rapporto
Art. 46 - Indennità in caso di morte
Parte Terza
A - Operai

Art. 47 - Periodo di prova
Art. 48 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Gratifica natalizia
Art. 51 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma applicativa per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Art. 52- Malattia e infortunio
Art. 53 - Preavviso
B - Impiegati

Art. 54 - Periodo di prova
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Tredicesima mensilità
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma applicativa per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Art. 58 - Indennità di cassa
Art. 59 - Trasferta
Art. 60 - Indennità di disagiata sede
Art. 61 - Trasferimenti
Art. 62 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 64 - Norme particolari per i quadri
Parte Quarta - Organizzazione del lavoro
Art. 65 - Mobilità interna
Art. 66 - Professionalità
Art. 67 - Supplementare o straordinario
Art. 68 - Apprendistato
Art. 69 - Tirocinio
Art. 70 - Inquadramento unico
Art. 71 - Trattamento economico
• Tabella 1 Minimi di retribuzione
• Tabella 2 Aumenti retributivi
• Norma transitoria
Quota di servizio
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Protocolli
Protocollo n.1 Osservatorio - Regolamento
Protocollo n. 2 Previdenza integrativa
Protocollo n. 3 Aspettativa
Protocollo n. 4 Inserimento portatori di handicap
Estratto della Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto
Legge 19 dicembre 1984, n. 836 Misure urgenti ad incremento dei livelli occupazionali
Legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche Provvedimenti per l'occupazione giovanile
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui Licenziamenti per riduzione di personale
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri
Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Legge 5 gennaio 1953, n. 4 Obbligo di corrispondere le retribuzioni a mezzo prospetti paga

Addì 13 gennaio 1988 tra l'Associazione Fotolaboratori Italiani conto terzi (Assofotolab) […] assistita dalla Confindustria […] e la Filis Cgil […], Fis-Cisl […], Filsic Uil […] assistiti dalle rispettive delegazioni territoriali è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani conto Terzi.

Parte Prima - Norme Generali
Art. 1 - Sistema di informazioni

Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OO.SS., le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico ed in particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OO.SS. a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore per realizzare un confronto.
L'informazione ed il confronto sui temi e ai livelli soprariportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le RSA.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, si impegnano a comunicare alle RSA le esigenze di nuove assunzioni.
Le aziende ed i gruppi comunicheranno ogni due mesi alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati ed il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che si impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

Osservatorio Nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività, anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti si impegnano, per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo della occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla Legge 46/82 e successive modificazioni, sulla ricerca applicata e la innovazione, che va riorganizzata e rifinanziata per consentire l'accesso effettivo della impresa minore ai relativi fondi.

Art. 2 - Campo di applicazione
Il contratto si applica alle Aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore ed in bianco e nero per conto terzi.
Si intendono per tali tutte le attività comunque organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico - tecnologico (in automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.
Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Associazione Fotolaboratori Italiani conto terzi.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita..

Art. 3 - Decorrenza e durata
[…]
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il protocollo di intesa 22 gennaio 1983 e l'Accordo Interconfederale 8.5.1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Art. 6 - Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contralto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 9 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni Territoriali Industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle Nazionali per gli opportuni indirizzi.
In caso di mancato accordo, tali controversie verranno deferite al livello nazionale.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie.

Art. 10 - Diritti sindacali
Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970. La richiesta per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Si conviene che verranno messe a disposizione dei lavoratori per lo svolgimento delle assemblee 12 ore retribuite indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Nelle aziende che occupano meno di 15 addetti le assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei all'interno della azienda, si terranno in locali messi a disposizione dalla direzione dell'azienda nella adiacenza della sede di lavoro.
In ogni modo le assemblee potranno essere anche indette dalle OO.SS. territoriali o regionali di categoria stipulanti il presente contratto.
Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le tre organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente un delegato di impresa.

Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
L'azienda concederà, ai fini di quanto sopra, l'accesso di esperti e tecnici, statali, regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici regolarmente costituiti e riconosciuti, oppure appartenenti ad altri enti specializzati scelti di comune accordo con la Direzione Aziendale.
In carenza delle strutture pubbliche gli oneri sono a carico delle aziende.
Su richiesta delle USL, i dipendenti potranno essere sottoposti a visita medica annuale.

Art. 14 - Innovazioni tecnologiche
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione che facciano sorgere nell'ambito aziendale, problemi riguardanti l'introduzione di nuove qualifiche, la determinazione di nuovi organici, la riconversione professionale e le modifiche ai livelli di occupazione, si procederà ad un esame in sede sindacale, con le modalità previste dall'1° comma dell'art. 9.

Parte Seconda - Norme Comuni
Art. 16 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario indicato dall'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nel l'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano ferme in ogni caso le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 17 - Contratto a tempo determinato
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi n. 230 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni e n. 79 del 1983 è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa.
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 70 dipendenti e al 7% nelle unità produttive con oltre 70 dipendenti.

Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Anche ai fini di un miglior utilizzo professionale della occupazione, ed in particolare di quella giovanile, le parti concordano nell'attuazione dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito della legislazione nazionale e territoriale, di cui ancora alla Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per le modalità di assunzione delle donne e dei minori, nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge; ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le parti si danno atto che nelle aziende del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali, secondo le modalità riportate in allegato 1.
[…]
Fermo restando quanto sopra, le parti convengono di procedere ad una riduzione di orario pari a 8 ore annue a decorrere dall'1.1.1989 e di ulteriori 8 ore annue a decorrere dall'1.1.1990 da usufruire mediante riposi individuali.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà avvenire su 5 giorni (comprensivi del sabato) o 6 giorni e potrà essere concordata in sede aziendale fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato, riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della settimana.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le ore 14, deve avere il carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora, salvo le deroghe previste dalle leggi vigenti.
[…]

Art. 26 - Flessibilità
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l'orario di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative a tutti gli effetti e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti o unità produttive, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di Legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori che inferiori all'orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle RSA e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
[…]
Le parti, tenuto conto della particolarità del settore, convengono sulla necessità di una più flessibile applicazione dell'orario di lavoro.
Si conviene quindi che, durante l'arco della settimana, nei periodi di flessibilità in basso possa diversificarsi l'orario giornaliero avendo comunque come punto di riferimento l'orario settimanale stabilito in regime di flessibilità.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli Imprenditori e dei lavoratori.

Art. 27 - Turni
In caso di effettuazione di più turni avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana con carattere di uniformità e dovrà essere comunicato in tempo utile ai lavoratori.
La durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è, a far data dal 1° gennaio 1986, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro, come previsto all'art. 24. Fino al 31 dicembre 1985 si rinvia a quanto previsto nella norma transitoria di cui all'allegato 2.
La durata di lavoro del 3° turno avvicendato (notturno) è di 6 ore giornaliere e 36 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario normale di lavoro, come previsto all'art. 24 applicando i coefficienti di calcolo di cui all'art. 29.
Ai lavoratori turnisti del 1°, 2° e 3° turno sarà inoltre corrisposta una maggiorazione […]
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale saranno contrattate e finalizzate alla fluttuazione del mercato e alle esigenze della distribuzione con riferimento particolare ai tempi di consegna.

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
È considerato straordinario ai soli fini legali il lavoro prestato oltre l'orario di legge. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario contrattualmente concordato, salvo il prolungamento convenuto in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato ad eccezion fatta per le ore prestate in regime di flessibilità. Per il lavoro in regime di turno, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Nell'ambito della disciplina stabilita, il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore.
Nei casi di urgenza e di particolari necessità, date le caratteristiche del settore, l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle RSA.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno.
[…]

Art. 32 - Interruzioni di lavoro - Recuperi
[…]
È facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore, o le soste di lavoro concordate, corrispondendo la sola retribuzione senza maggiorazione. I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di 1 ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
Per il personale impiegatizio e quadro, in caso di sospensione di lavoro e di riduzione della durata di orario disposti dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

Art. 36 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 42 - Regolamento aziendale
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 43 - Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione dell'azienda potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro sino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza. La multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine e ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto, purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno aziendale o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo anche il diritto dell'azienda di operare sulle indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui le mancanze in concreto, abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave, del materiale dello stabilimento o di quello in lavorazione;
9) risse nello stabilimento;
[…]
13) abbandono del posto di lavoro che può arrecare pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della persona.
[…]

Parte Terza
A - Operai
Art. 52- Malattia e infortunio

[…]
L'operaio che inseguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore; […]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
[…]

Parte Quarta - Organizzazione del lavoro
Art. 65 - Mobilità interna

La mobilità dei lavoratori, nell'ambito dello stabilimento, costituisce una esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.
Le parti concordano di procedere ad una mobilità dei lavoratori nel l'ambito aziendale per conseguire i seguenti scopi, giudicati fondamentali:
a) miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione;
b) risposte aderenti alle esigenze di rapidità di consegna e di mercato;
c) crescita professionale.
La mobilità in presenza di picchi stagionali o di lavorazioni straordinarie preventivabili dovrà essere oggetto di un incontro tra le parti.
La mobilità avverrà per fasi di lavorazioni conseguenti e complementari e dovrà essere oggetto di preventivo confronto tra le parti a livello aziendale.
La mobilità avverrà inoltre in momenti occasionali ed imprevisti, fermi restando gli scopi sopra indicati.

Art. 67 - Supplementare o straordinario
A conferma di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL le parti convengono sulla non obbligatorietà della prestazione supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario o supplementare, si impegnano ad operare attivamente tramite le rispettive strutture, per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti che possono insorgere in materia.

Art. 68 - Apprendistato
Gli apprendisti vengono assunti a norma delle vigenti leggi.
L'apprendistato è previsto per l'attività di mestiere di cui al gruppo 5° con la esclusione dei fattorini raccoglitori.
La durata dell'apprendistato è fissata in anni 1, con scatti semestrali rapportati alla paga base del 6° gruppo, alla quale accederanno al termine dell'apprendistato.
[…]
Scopo dell'apprendistato è quello di consentire una completa formazione professionale al lavoratore per la futura acquisizione della specializzazione nel settore fotografico.
A tal fine l'apprendista, nel 1° anno dall'assunzione, dovrà essere adibito alle varie attività di specializzazione, allo scopo di conseguire uno specifico indirizzo professionale.

Protocolli
Protocollo n.1 Osservatorio - Regolamento

Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, parte prima, del CCNL 27.3.1985 del settore Fotolaboratori in conto terzi le parti stipulanti il CCNL, hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- Entro un anno dalla stipula del CCNL 13.1.1988 verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS. congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi.
La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
- Il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.
Il gruppo di lavoro si avverrà dei dati informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla AIF (Associazione Italiana Fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale.
- Le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità.
- Le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilità di comune accordo.
- Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.

Protocollo n. 3 Aspettativa
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni.

Protocollo n. 4 Inserimento portatori di handicap
Le aziende sono disponibili ad esaminare il problema dell'inserimento nelle proprie strutture aziendali dei portatori di handicap, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, in relazione alle attitudini ed alle capacità degli stessi.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché l'avviamento sia realizzato in altra unità produttiva.
Le parti riconoscono equo che il personale già assunto, rimasto invalido, e mantenuto in servizio, sia computato nella quota di legge e che siano fiscalizzati gli oneri sociali dei portatori di handicap.