Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità dei titolare di un parco acquatico imputato del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, articolo 5 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389, come modificato dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 26 , per non avere effettuato regolari manutenzioni all'impianto di messa a terra nonché sottoposto lo stesso alla prescritta verifica periodica dall'A.A. od organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che  "la giurisprudenza di questa Corte ha poi più volte affermato la continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche".


 

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 



Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente 

Dott. GENTILE Mario - Consigliere 

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere 

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere 

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere 



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da: B.G., n. a ***;

avverso la sentenza del tribunale di Paola, sez. dist. Di Scalea, del 13.10.2009;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


la Corte osserva:

 

 


Fatto

  

  


1. B.G., era imputato del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, articolo 5 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389, come modificato dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 26 per non avere effettuato regolari manutenzioni all'impianto di messa a terra nonché sottoposto lo stesso alla prescritta verifica periodica dall'A.A. od organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive (acc. in ***).

 

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con decreto del 14.09.2007, il g.i.p. presso il Tribunale di Paola disponeva la citazione in giudizio di B.G. per il reato suddetto.

All'udienza del 25.05.2009, esaurite le formalità relative alla costituzione delle parti, veniva disposta l'apertura del dibattimento; il P.M. chiedeva l'esame dei testi di lista e la produzione di documentazione, anche fotografica.

 

La difesa chiedeva l'esame dell'imputato e produceva documentazione.

 

Ammesse le prove richieste dalle parti, veniva sentito il teste G.G..

 

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Paola, sez. dist. di Scalea, con sentenza del 13.11.2009, revocava il decreto penale di condanna n. 293/07, e dichiarava B.G. colpevole del reato ascritto condannandolo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 (seicento) di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.


 

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

 


  

Diritto

 

 


1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui il ricorrente si duole della difettosa riferibilità, anche nel capo di imputazione, della condotta contestata e deduce l'abolitio criminis per abrogazione ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è infondato.


 

2. Risulta chiaramente dalla motivazione dell'impugnata sentenza che la condotta è riferibile all'imputato in quanto titolare del complesso dell'Aquapark di ***; né d'altra parte il ricorrente deduce che nell'atto di apposizione al decreto penale di condanna avesse rappresento la sua estraneità ai fatti per essere l'impianto suddetto gestito da altri.

 

 

La circostanza poi che il capo d'imputazione sia stato formulato in modo sintetico non ha impedito al ricorrente di comprendere l'esatta portata della contestazione (cfr. Cass. pen., sez. 2, 16.09.2008, n. 38889, secondo cui, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza).

 

3. Quanto all'ulteriore menzionata deduzione difensiva, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha poi più volte affermato la continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche (Cass. pen., sez. 3, 07.05.2009, n. 29543; Cass. pen., sez. 3 , 28.01.2009, n. 13533.; Cass. pen., sez. 3 , 10.10.2008, n. 41367).

 

 


4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 


P.Q.M.

 

 

 


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 Ottobre 2010