Tipologia: CCNL
Data firma: 15 febbraio 1996*
Validità: 01.04.1995 - 31.03.1999
Parti: Associazione nazionale teatri d'arte, Eti e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: CNEL
Note*: L'accordo di rinnovo è stato siglato il 7 dicembre 1995

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Lavoro dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
• Informazione
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Percentuale di maggiorazione
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro domenicale
Art. 12 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 13 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 14 - Premio annuale
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Trasferta
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Permessi
Art. 23 - Aspettativa
Art. 24 - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 25 - Divisa
Art. 26 - Uso della vettura
Art. 27 - Doveri del lavoratore
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 30 - Diritto allo studio
Art. 31 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 32 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
Art. 33 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

B) Composizione della RSU
C) Permessi per i componenti la RSU
• Note a verbale
• Delegato d'azienda
• Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 34 - Relazioni sindacali
• Livello nazionale
• Livello territoriale
• Livello aziendale
o Informazione
o Informazione e confronto
Campo di applicazione del contratto
Art. 35 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
a) Procedure di conciliazione
b) Controversie individuali e plurime
Art. 36 - Preavviso
Art. 37 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 40 - Osservatorio
Art. 41 - Norme speciali
Art. 42 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 43 - Orario di lavoro
Art. 44 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 46 - Giorni festivi
Art. 47 - Indennità maneggio denaro
Art. 48 - Passaggio di livello
Art. 49 - Trasferimenti
Art. 50 - Trattamento di malattia e infortunio
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 51 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 52 - Personale addetto ai turni
Art. 53 - Orario di lavoro
Art. 54 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
Art. 56 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 57 - Giorni festivi
Art. 58 - Riprese televisive
Art. 59 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 60 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Art. 61 - Servizio antincendio
Parte IV - Minimi tabellari
Stralcio degli accordi 17 dicembre 1973, 2 aprile 1976 e 22 marzo 1979
Stralcio dell'accordo 15 febbraio 1996
Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale
B) Classificazione del personale e minimi tabellari orari
C) Orario di lavoro
C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
D) Corresponsione della retribuzione
D1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
E) Indennità speciale
F) Percentuale di maggiorazione
G) Riposo settimanale
H) Giorni festivi
I) Servizio antincendio
L) Norma transitoria
Appendice
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra e i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'Eti

L'anno 1996 il giorno 15 del mese di febbraio in Roma, presso la sede dell'Agis, in via di Villa Patrizi n. 10 tra l'Associazione nazionale teatri d'arte […], l'Eti […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil […], la Fis-Cisl […] assistiti dalle Delegazioni territoriali di Lazio, Lombardia, Sicilia, Liguria […], la Uilsic-Uil […] è stato stipulato il seguente CCNL da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'Eti.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 2 - Visita medica

Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.

Art. 4 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 10 - Riposo settimanale
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione aziendale possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all'attività delle compagnie e previamente accertate dalle Direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. […]

Art. 11 - Lavoro domenicale
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 22.2.34 n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle imprese di esercizio di sale teatrali, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego di tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica.
[…]

Art. 18 - Tutela della maternità
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 27 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente Contratto e i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
[…]
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente Contratto e a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 5) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 32 - Diritti sindacali
Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 15 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea;
2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5) i teatri metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 33 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, in ciascun teatro stabile e teatro gestito dall'Eti viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]

B) Composizione della RSU
[…]
I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente Contratto.
[…]

C) Permessi per i componenti la RSU
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo complessivo di 180 ore.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Note a verbale
[…]
3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

Delegato d'azienda
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, nei teatri che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà a iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione aziendale dalle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL.

Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
È recepito l'Accordo interconfederale 22.6.95 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 34 - Relazioni sindacali
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e degli organismi teatrali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

Livello nazionale
Annualmente, entro il 3° quadrimestre, l'Antad fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati, sulle prospettive finanziarie e occupazionali generali del settore e sugli eventuali progetti di formazione professionale.
[…]
Analoghe informazioni saranno fornite alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil dall'Eti relativamente ai teatri gestiti.

Livello territoriale
Annualmente, entro il 3° quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive finanziarie generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale.

Livello aziendale
Informazione

[…]
- Annualmente, entro il 31 dicembre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU e alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dal teatro, sulle risultanze finanziarie quali emergono dal bilancio consuntivo e sulle risultanze occupazionali (riferite sia ai rapporti a tempo indeterminato che a termine).
- La Direzione aziendale informerà la RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e delle modalità delle assunzioni.

Informazione e confronto
La Direzione aziendale informerà preventivamente RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
- nuove forme di organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
- progetti di formazione professionale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante del Teatro.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il Teatro non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Campo di applicazione del contratto
L'Antad, l'Eti e le OO.SS. si danno atto che per il personale stagionale utilizzato esclusivamente o in modo assolutamente prevalente per le attività di produzione dei teatri troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista. Al di fuori di tali ipotesi troverà applicazione la disciplina di cui al presente Contratto.
La Direzione aziendale informerà le organizzazioni sindacali territoriali di categoria dell'utilizzazione di personale stagionale per il quale trovi applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista.

Art. 35 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) Procedure di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione al teatro, con un preavviso comunque non inferiore a 1 giorno.

b) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal Contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra il teatro e gli organismi rappresentativi aziendali.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra il teatro e i predetti organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto a un ulteriore esame con le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente al teatro dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 39 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il CCNL prevede tale possibilità nonché sui contratti di formazione e lavoro, sulla flessibilità degli orari di lavoro e sulla mobilità intersettoriale;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del CCNL.

Art. 40 - Osservatorio
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un osservatorio nazionale formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'Antad e dall'Eti e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, con il compito di:
a) seguire l'andamento produttivo del settore nonché lo stato le tendenze e le prospettive occupazionali;
b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del CCNL;
c) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
d) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10.4.91 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del per sonale femminile;
e) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
f) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
g) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera.

Art. 41 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente Contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.

Art. 42 - Decorrenza e durata
[…]
Dichiarazione a verbale
L'Antad, l'Eti e le OO.SS. si riservano di costituire, nel corso della vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica di studio degli assetti classificatori del personale, i cui lavori saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto di esame e contrattazione in sede di rinnovo della parte normativa del presente Contratto di lavoro.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 43 - Orario di lavoro

Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive e, a decorrere dall'1.1.96, in 39 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora e, a decorrere dall'1.1.96, di 50 minuti.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore e, a decorrere dall'1.1.96, di 39 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino e uno al pomeriggio, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dall'1.1.96, è fissato in £. 13.200. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio e uno alla sera, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dall'1.1.96, è fissato in £. 13.200.
[…]
Dichiarazione a verbale
A decorrere dall'1.1.96, fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 44 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra potranno essere realizzati diversi regimi di orario di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 8 ore giornaliere e 46 ore settimanali per un periodo di norma non superiore a 18 settimane nell'anno solare.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le direzioni aziendali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. […]
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario giornaliero e settimanale concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi e alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lett. C1 della Parte V del presente Contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti ed uffici.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 51 - Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;
- per ciclo di rappresentazioni relative a uno o più spettacoli;
- per una sola giornata.
[…]

Art. 53 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive e, a decorrere dall'1.1.96, in 39 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora e, a decorrere dall'1.1.96, di 50 minuti.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino e uno al pomeriggio, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dall'1.1.96 è fissato in £. 13.200. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio e uno alla sera, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dall'1.1.96, è fissato in £. 13.200.
[…]
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. […]
Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore e, a decorrere dall'1.1.96, di 39 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dall'1.1.96, fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 54 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere realizzati diversi regimi di orario di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 8 ore giornaliere e 46 ore settimanali per un periodo di norma non superiore a 18 settimane nell'anno solare.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le direzioni aziendali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. […]
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario giornaliero e settimanale concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi e alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lett. C1) della Parte V del presente Contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti e uffici.

Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
A decorrere dall'1.9.92 l'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
[…]
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente a una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel comma 1 delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno e il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Art. 61 - Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione […]

Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala può essere costituito:
- a tempo determinato;
- a ciclo di rappresentazioni relative a uno o più spettacoli;
- a giornata.
[…]

C) Orario di lavoro
L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala è fissato in 3 ore e 30 minuti giornalieri.
[…]

C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
Fermo restando il suindicato orario di lavoro per le prestazioni inerenti. lo spettacolo, limitatamente al personale addetto alle rappresentazioni in sala e al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico che il teatro è obbligato, a proprio carico, a mettere a disposizione delle compagnie ai sensi del regolamento Anet-Unat che sia assunto a tempo determinato per l'intera durata della stagione da teatri che svolgano di norma attività recitativa pubblica continuativa nell'arco della settimana per almeno 6 mesi l'orario minimo di lavoro è mediamente di 70 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro, di 7 ore giornaliere. Ai fini della determinazione di tale media mensile si fa riferimento all'intera durata del contratto, sicché l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Nel corso del periodo di impegno contrattuale il teatro potrà valutare, in relazione alle proprie esigenze e necessità, la possibilità di utilizzare tale personale per prestazioni diverse da quelle inerenti lo spettacolo.

G) Riposo settimanale
Per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala un giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa inerente a uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei 2 spettacoli, maggiorata del 70%.

I) Servizio antincendio
Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta un'indennità giornaliera, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione […]