Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del responsabile del cantiere dell'impresa "G.E. Costruzioni s.r.l." nonchè responsabile tecnico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere stesso e del S. in qualità di titolare dell'impresa individuale "CO.GE Costruzioni edili S. A.", a cui la "G.E. Costruzioni s.r.l." aveva appaltato i lavori di realizzazione delle strutture in cemento armato presso tale cantiere, per colpa consistita:

 

- per il M., nell'avere messo a disposizione dell'impresa S. una sega circolare fissa munita di una cuffia di protezione della lama non originale e montata in modo tale da non consentirne il corretto funzionamento e da rendere necessaria la sua rimozione per evitare contatti tra la cuffia stessa e la lama, nonchè nell'avere consentito che i dipendenti del S. utilizzassero la suddetta sega circolare priva della cuffia di protezione della lama, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 5 e 109 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35;

 

- per il S. nell'avere incaricato il lavoratore dipendente O.B. di tagliare dei cunei di legno mediante l'utilizzo della suddetta sega circolare, priva della prescritta cuffia di protezione della lama, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 5 e 109 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35.

 

In questo modo non impedivano che l' O., nell'eseguire la suddetta operazione, venisse accidentalmente a contatto della lama con la mano destra, cosi riportando lesioni (ferita lacero contusa con frattura scomposta comminuta dalla 1^ falange dei 5^ dito della mano destra) da cui derivava uno stato di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni.

 

Condannati entrambi, M. propone ricorso in Cassazione insieme alla parte civile O. - Rigetto.

 

Per quanto concerne il primo ricorso, la suprema Corte, nell'affermarne l'infondatezza, rileva innanzitutto che "la Corte territoriale ha esaurientemente motivato in modo compiuto e logico con esatte e logiche considerazioni di fatto e di diritto riguardo alla posizione del M..

 

In particolare è stato affermato che tale ricorrente era ben a conoscenza delle condizioni irregolari della sega, strumento di lavoro adoperato dalla parte lesa, e, in qualità di committente dei lavori, era responsabile della prevenzione.

 

La Corte d'Appello ha poi fatto esatto riferimento alla L. n. 626 del 1994, art. 35 che impone al datore di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate al lavoro ed idonee ai fini della sicurezza, ed all'art. 7 della stessa Legge che impone comunque al medesimo datore, in caso di affidamento in appalto, di fornire all'appaltatore le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate e di cooperare all'attuazione delle stesse e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione."

 

Infine, afferma la Corte, "anche il ricorso proposto dalla parte civile è infondato in quanto fondato su mere circostanze di fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.B. N. IL (OMISSIS);

2) S.A. N. IL (OMISSIS) C/;

3) M.S. N. IL (OMISSIS) C/;

avverso la sentenza n. 1542/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/07/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito per la parte civile avv. Parretta Italo del foro di Roma per il ricorrente O.B. che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.

 

Fatto

 


Con sentenza del 1 luglio 2009 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 1 ottobre 2007, ha ridotto la pena inflitta a M.S. e S.A. a Euro 300,00 di multa ciascuno ed ha ridotto la provvisionale in favore della parte civile ad Euro 10.000,00 confermando la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 perchè, il M. nella qualità di responsabile del cantiere dell'impresa "G.E. Costruzioni s.r.l." sito in (OMISSIS), e il S. in quella di titolare dell'impresa individuale "CO.GE Costruzioni edili S. A.", a cui la "G.E. Costruzioni s.r.l." aveva appaltato i lavori di realizzazione delle strutture in cemento armato presso tale cantiere, per colpa consistita per il M., nell'avere messo a disposizione dell'impresa S. una sega circolare fissa munita di una cuffia di protezione della lama non originale e montata in modo tale da non consentirne il corretto funzionamento e da rendere necessaria la sua rimozione per evitare contatti tra la cuffia stessa e la lama, nonchè nell'avere consentito che i dipendenti del S. utilizzassero la suddetta sega circolare priva della cuffia di protezione della lama, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 5 e 109 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35; per il S. nell'avere incaricato il lavoratore dipendente O.B. di tagliare dei cunei di legno mediante l'utilizzo della suddetta sega circolare, priva della prescritta cuffia di protezione della lama, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 5 e 109 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 non impedivano che l' O., nell'eseguire la suddetta operazione, venisse accidentalmente a contatto della lama con la mano destra, cosi riportando lesioni (ferita lacero contusa con frattura scomposta comminuta dalla 1^ falange dei 5^ dito della mano destra) da cui derivava uno stato di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni.

 

La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale decisione, considerando le prove testimoniali assunte dalle quali è emerso che la sega in questione era effettivamente priva della cuffia protettiva, e che la circostanza era nota al M.; la stessa Corte d'Appello ha poi considerato che lo stesso imputato era responsabile tecnico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere - come dichiarato dai testi e come egli stesso ha riconosciuto - ed ha concesso in uso alla CO.GE. la sega circolare, nell'ambito del contratto di appalto tra le due aziende; in tale veste, egli era tenuto a verificare la conformità dello strumento alla normativa di prevenzione ed inoltre, in concreto, non poteva non conoscerne i difetti, recandosi spesso in cantiere per verificare non solo l'avanzamento dei lavori ma anche le modalità esecutive degli stessi.

Quanto alla tesi secondo la quale egli non era tenuto a controllare l'idoneità degli strumenti utilizzati dalla CO.GE. non essendo destinatario di obblighi di sicurezza nei confronti di dipendenti di altra azienda, la Corte d'Appello ha osservato in primo luogo che, tra gli obblighi imposti al datore dalla L. n. 626 del 1994, art. 35 sono compresi quelli di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ed idonee ai fini della sicurezza, di assicurarsi che esse siano installate in conformità delle istruzioni del fabbricante, utilizzate correttamente ed oggetto di idonea manutenzione; tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 7 della stessa Legge, che impone al datore, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici, tra l'altro, di fornire alle stesse informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate, di cooperare all'attuazione delle stesse e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

 

Avverso tale sentenza propongono ricorso il M. e la parte civile O..

 

Il M. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 598 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 senza che la sentenza di primo grado facesse riferimento a tale norma con ciò condannando l'imputato per fatto diverso da quello contestato con l'originaria imputazione; in particolare il M. sarebbe stato condannato in qualità di committente dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato con il datore di lavoro dell' O., in virtù di una specifica posizione di garanzia senza che nessuna contestazione fosse stata formulata nell'imputazione originaria.

Con il secondo motivo si lamenta nullità della gravata sentenza per erronea applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

Il ricorrente deduce che tale norma sarebbe stata interpretata estensivamente finendo per dilatare l'obbligo di cooperazione previsto fino a comprendere un obbligo del committente di sostituzione al datore di lavoro nella vigilanza sulla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza da parte dei dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

Con il terzo motivo si deduce nullità della gravata sentenza per contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) soprattutto nella contusione del ruolo e delle responsabilità dell'appaltante con quella dell'appaltatore datore di lavoro della parte offesa riferendo le responsabilità assunte dal datore di lavoro al diverso soggetto appaltante.

 

La parte civile O. lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla drastica riduzione della metà della riconosciuta provvisionale. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare sul calcolo effettuato, ed avrebbe inoltre utilizzato la perizia in atti solo per determinare la percentuale di invalidità permanente e temporanea, senza considerare la pur pacifica riduzione della capacità lavorativa.

La stessa Corte d'Appello avrebbe inoltre ignorato le prove testimoniali assunte riguardo alle difficoltà di reperimento di altro lavoro; ed avrebbe inoltre ridotto la provvisionale mediante un calcolo erroneo, sia considerando le tabelle adottate nell'anno 2008 che quelle adottate nell'anno 2009.
 

 

 

Diritto

 

 

Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

 

Quanto al ricorso dell'imputato M. i tre motivi possono essere trattati contestualmente riguardando tutti l'affermazione della sua responsabilità e la relativa motivazione.

Va rilevato che la Corte territoriale ha esaurientemente motivato in modo compiuto e logico con esatte e logiche considerazioni di fatto e di diritto riguardo alla posizione del M..

In particolare è stato affermato che tale ricorrente era ben a conoscenza delle condizioni irregolari della sega, strumento di lavoro adoperato dalla parte lesa, e, in qualità di committente dei lavori, era responsabile della prevenzione.

La Corte d'Appello ha poi fatto esatto riferimento alla L. n. 626 del 1994, art. 35 che impone al datore di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate al lavoro ed idonee ai fini della sicurezza, ed all'art. 7 della stessa Legge che impone comunque al medesimo datore, in caso di affidamento in appalto, di fornire all'appaltatore le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate e di cooperare all'attuazione delle stesse e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

 

Non può il ricorrente lamentarsi della mancata contestazione di tale norma in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 1, 23 ottobre 1997, Geremia, RV 209136), nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato (nella specie, oltre alla "generica negligenza", la violazione delle norme cautelari indicate) non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p..

D'altra parte, neppure si tratterebbe di profilo di colpa nuovo nè, a maggior ragione, di fatto nuovo, ma solo di una specificazione della ragione normativa della colpa obiettivamente esistente e indicata nell'imputazione.

D'altra parte, in materia di reati colposi in materia di infortuni sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione.

Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sè la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico (Cass. Sez. 4 12 giugno 2002 n. 31450).

 

Anche il ricorso proposto dalla parte civile è infondato in quanto fondato su mere circostanze di fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

In sede di legittimità può solo verificarsi la congruità e logicità della motivazione, nel caso esistente, senza potersi operare una rivisitazione delle valutazioni operate in sede di merito. Anche l'adozione di determinate tabelle riguarda criteri valutativi non determinati dalla legge e quindi non censurabile in questa sede.

 

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Stante la reciproca soccombenza sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese per questo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 

 La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese per questo giudizio.