Responsabilità per l'incendio sviluppatosi all'interno di una motonave.
Agli imputati, con riferimento al ruolo da ciascuno ricoperto a bordo della motonave predetta - e cioè, l'O. quale comandante, il D.S. quale direttore di macchina, il G. quale primo ufficiale di macchina - erano stati addebitati i seguenti profili di colpa generica: aver omesso di attivare, al primo insorgere dell'incendio in sala macchine, e comunque tempestivamente, i mezzi, le attrezzature e tutte le opportune misure antincendio per impedire al fuoco di propagarsi; avere omesso di assumere il pieno controllo della situazione, di coordinare i necessari interventi, di impartire direttive coerenti, e aver lasciato all'improvvisazione ed all'iniziativa discrezionale di ciascuno le operazioni iniziali di spegnimento; avere omesso di disporre tempestivamente la scarica di CO2 in sala macchine ed il controllo della completa tenuta stagna di tutte le aperture.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Suprema Corte afferma che i giudici di seconda istanza hanno giustamente ritenuto che il doveroso comportamento degli imputati, se realizzato, avrebbe impedito che l'incendio si sviluppasse ai piani superiori della motonave, propagandosi attraverso le fatiscenti strutture della stessa.

 

"Appare opportuno, peraltro, richiamare testualmente, alcune delle considerazioni svolte dal primo giudice - sulla scorta delle risultanze della perizia collegiale - circa la condotta degli imputati in relazione alla dinamica dell'evento: "...il ritardo nell'attivazione dell'impianto ad anidride carbonica consentì al fuoco di propagarsi attraverso le canalizzazioni dei fili elettrici, non sigillate in corrispondenza degli attraversamenti dei ponti e non dotate di sistemi fire-barrier, circostanza quest'ultima doverosamente nota agli imputati, preposti alla direzione e alla vigilanza dell'incolume navigazione dei passeggeri ; a ciò aggiungasi la circostanza dell'inopinata apertura da parte del G., dopo l'immissione del CO2, della porta, alla cui vigilanza era preposto proprio al fine di impedirne l'apertura, per controllare lo stato dell'incendio...." (pag. 7 della sentenza di primo grado del 18/10/2006)."

 

"In presenza di un principio di incendio circoscritto e limitato dal punto di vista logistico, riconducibile - a titolo di dolo o colpa - a terze persone, non può non rispondere del reato di incendio colposo, oltre al soggetto che ha dato origine al fatto, anche colui il quale, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia consentito poi alle fiamme - con condotta colposa, non attivandosi in maniera adeguata in relazione ai compiti affidatigli - di propagarsi ulteriormente, fino ad interessare parti del tutto estranee all'iniziale incendio."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sui ricorsi proposti da:
1) O.G. N. IL (OMISSIS);
2) D.S.F. N. IL (OMISSIS);
3) G.C. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 4641/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/06/2009;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. Giaquindo Sebastiano che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
 

 

Fatto

 

 

Con sentenza del 18 ottobre 2006 il Tribunale di Napoli, previa concessione delle attenuanti generiche, pronunciava declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei confronti di O. G., D.S.F. e G.C. ai quali era stato addebitato il delitto di cui agli artt. 40 cpv., 41 e 113 c.p., art. 449 c.p., comma 1, in relazione all'art. 423 c.p., per l'incendio sviluppatosi all'interno della motonave (OMISSIS).

Agli imputati, con riferimento al ruolo da ciascuno ricoperto a bordo della motonave predetta - e cioè, l'O. quale comandante, il D.S. quale direttore di macchina, il G. quale primo ufficiale di macchina - erano stati addebitati i seguenti profili di colpa generica: aver omesso di attivare, al primo insorgere dell'incendio in sala macchine, e comunque tempestivamente, i mezzi, le attrezzature e tutte le opportune misure antincendio per impedire al fuoco di propagarsi nei locali comunicanti attraverso le canalizzazione, pur nella consapevolezza che esso avrebbe potuto diffondersi ai piani superiori attraverso dette canalizzazioni non sigillate in corrispondenza degli attraversamenti dei ponti, ovvero non dotati di "fire barrier", e quindi nell'avere omesso le condotte doverose atte a prevenire l'espansione dell'incendio, non ignorando o potendo ignorare la mancanza della completa tenuta stagna tra la sala macchine ed i locali adiacenti o situati sui ponti superiori, così consentendo la propagazione dell'incendio dalla sala macchine ai locali adiacenti, ed il successivo sviluppo da poppa fino a prua;

nell'avere omesso di assumere il pieno controllo della situazione, di coordinare i necessari interventi, di impartire direttive coerenti, e nell'aver lasciato all'improvvisazione ed all'iniziativa discrezionale di ciascuno le operazioni iniziali di spegnimento e contrasto alla diffusione del fuoco; nell'avere omesso di disporre tempestivamente la scarica di CO2 in sala macchine ed il controllo della completa tenuta stagna di tutte le aperture; cosi cooperando e ponendo in essere cause concorrenti nella produzione e nello sviluppo dell'incendio, divampato in sala macchine nella notte tra il (OMISSIS), mentre la motonave navigava al largo della costa somala.

 

Avverso detta sentenza proponevano appello sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sia il difensore degli imputati.

 

Il primo si doleva del riconoscimento delle attenuanti generiche, muovendo dal rilievo che il Tribunale si era determinato alla concessione del beneficio in argomento attraverso la valorizzazione del solo parametro della incensuratezza, pur nella accertata gravità del fatto-reato addebitato ai prevenuti: l'appellante P.M. denunciava la mancanza di una motivazione idonea a dar conto della rilevanza attribuita al parametro prescelto rispetto agli altri elementi indicati nell'art. 133 c.p..

Dal canto suo, il difensore degli imputati sollecitava l'assoluzione con formula ampia per insussistenza del fatto, sostenendo che le condotte addebitate agli imputati non evidenziavano la causazione dell'incendio, bensì la presunta incapacità di fronteggiare un incendio già sviluppatosi, di tal che non poteva ritenersi configurabile la fattispecie delittuosa ipotizzata nel capo di imputazione.
 

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riteneva meritevole di accoglimento l'appello del P.M. e, disattendendo le tesi difensive circa la configurabilità del reato contestato, affermava la colpevolezza degli imputati condannandoli ciascuno, escluse le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore e con un unico atto di gravame, denunciando violazione dell'art. 449 c.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), reiterando la tesi difensiva già sottoposta al vaglio dei giudici di seconda istanza ed affidando le loro doglianze ad argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
a) l'istruttoria dibattimentale di primo grado ha consentito di appurare che il fuoco sviluppatosi nella sala macchine della motonave aveva assunto le dimensioni dell'incendio prima ancora che l'incendio stesso fosse scoperto e prima ancora che gli odierni ricorrenti ne fossero informati;
b) gli imputati sono stati prosciolti dal GUP in relazione agli addebiti riferibili alle condotte antecedenti l'incendio: di tal che, l'accusa contenuta nel capo di imputazione, per cui gli imputati sono stati condannati dalla Corte d'Appello, sarebbe residuale rispetto all'originaria contestazione con la quale si accusavano gli imputati anche di non aver predisposto le misure idonee ad evitare il verificarsi di incendi a bordo;
c) una volta esclusa ogni responsabilità per condotte pregresse rispetto all'incendio, ed una volta stabilito che il fuoco sarebbe divampato in incendio prima ancora che ne fosse informato il comandante della nave, la residua contestazione risulterebbe incongrua rispetto all'accusa di incendio colposo, essendo volta a stigmatizzare non la causazione dell'incendio bensì l'inadeguato fronteggiamento dell'incendio stesso;
d) la colpevole erronea manovra finalizzata a dominare l'incendio potrebbe al più dar luogo ad autonoma responsabilità penale per le conseguenze dannose (se perseguibili a titolo di colpa) direttamente prodotte, ma non potrebbe assurgere a causa dell'incendio;
e) la condotta doverosa impeditiva dell'evento, quale ipotizzata dalla Corte di merito, sarebbe riconducibile ad "una condotta evidentemente precedente all'incendio se doveva valere a impedirne il verificarsi" (così a pag. 3 del ricorso);
f) il mancato impedimento del diffondersi di un incendio incolpevolmente già scoppiato sarebbe ipotesi estranea al paradigma dell'art. 449 c.p. che contemplerebbe e punirebbe il solo cagionamento dell'incendio;
g) la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione avendo scomposto in più segmenti un evento ontologicamente unico quale sarebbe stato quello sviluppatosi a bordo della motonave (OMISSIS): "si sarebbe dovuto prima accertare e poi contestare quale subincendio (cioè il subincendio di quale parte della nave) è attribuibile al mancato impedimento del diffondersi dell'incendio primario" (così testualmente a pag. 4 del ricorso).

 

 

Diritto

 

Preliminarmente mette conto sottolineare che, in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche, alla data odierna non risulta maturata la prescrizione, il cui termine massimo matura il 14 giugno 2010, tenuto conto dei periodi di sospensione rilevabili dagli atti - pari a complessivi 194 giorni - con riferimento al giudizio di secondo grado (rinvio dal 2 dicembre 2008 al 5 maggio 2009 a richiesta della difesa degli imputati; rinvio dal 12 maggio 2009 al 23 giugno 2009, con espresso provvedimento di sospensione del termine di prescrizione).
Poiché la scadenza del termine di prescrizione - come si é appena detto - risulta successiva alla odierna udienza già in base ai soli atti relativi al giudizio di appello, é stata ritenuta superflua l'acquisizione degli atti concernenti il giudizio di primo grado, non trasmessi a questa Corte, per la verifica di eventuali ulteriori periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione.

 

Ciò posto, i ricorsi vanno rigettati per l'infondatezza della tesi difensiva prospettata.

 

I ricorrenti hanno basato le loro doglianze esclusivamente sulla asserita insussistenza degli elementi costitutivi del reato di incendio per la parte che risulta loro addebitata.

Né é stato censurato il diniego delle attenuanti generiche,che non ha consentito in sede di merito la declaratoria di prescrizione.

Sostanzialmente, i ricorrenti sostengono che quanto avvenuto a bordo della motonave "(OMISSIS)" dopo che essi stessi erano venuti a conoscenza dell'iniziale incendio nella sala macchine, non sarebbe stato altro che la naturale evoluzione di quel primo evento, in relazione al quale é stata già riconosciuta in sede giudiziaria la loro innocenza: di tal che la Corte di merito avrebbe erroneamente scomposto in più ed autonomi segmenti un evento invece ontologicamente unico.

Orbene, i giudici di seconda istanza non hanno scomposto un evento unico in più segmenti, ma hanno valutato la vicenda, così come ricostruita anche sulla base di accertamenti peritali - già posti a fondamento della sentenza di primo grado - alla luce dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30328 del 2002, in tema di nesso di causalità tra condotta colposa omissiva ed evento, secondo cui, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma con minore intensità lesiva.

I giudici di seconda istanza hanno dunque ritenuto che il doveroso comportamento degli imputati, se realizzato, avrebbe impedito che l'incendio si sviluppasse ai piani superiori della motonave, propagandosi attraverso le fatiscenti strutture della stessa ed a tale conclusione, la Corte di merito é pervenuta avvalendosi degli elementi evidenziati con la perizia sulla quale si é più diffusamente soffermata la sentenza di primo grado, che, peraltro, integra quella d'appello che ad essa ha fatto esplicito riferimento: é principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n, 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. - dep. 05/12/1997 - Rv. 209145).

Appare opportuno, peraltro, richiamare testualmente, alcune delle considerazioni svolte dal primo giudice - sulla scorta delle risultanze della perizia collegiale - circa la condotta degli imputati in relazione alla dinamica dell'evento: "...il ritardo nell'attivazione dell'impianto ad anidride carbonica consentì al fuoco di propagarsi attraverso le canalizzazioni dei fili elettrici, non sigillate in corrispondenza degli attraversamenti dei ponti e non dotate di sistemi fire-barrier, circostanza quest'ultima doverosamente nota agli imputati, preposti alla direzione e alla vigilanza dell'incolume navigazione dei passeggeri ; a ciò aggiungasi la circostanza dell'inopinata apertura da parte del G., dopo l'immissione del CO2, della porta, alla cui vigilanza era preposto proprio al fine di impedirne l'apertura, per controllare lo stato dell'incendio...." (pag. 7 della sentenza di primo grado del 18/10/2006).

In presenza di un principio di incendio circoscritto e limitato dal punto di vista logistico, riconducibile - a titolo di dolo o colpa - a terze persone, non può non rispondere del reato di incendio colposo, oltre al soggetto che ha dato origine al fatto, anche colui il quale, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia consentito poi alle fiamme - con condotta colposa, non attivandosi in maniera adeguata in relazione ai compiti affidatigli - di propagarsi ulteriormente, fino ad interessare parti del tutto estranee all'iniziale incendio.

Si pensi all'incendio di una casa, originato da una causa accidentale o da un'azione dolosa o colposa dell'uomo, che - in conseguenza della successiva condotta di coloro i quali, titolari di una posizione di garanzia, e pur avendo i mezzi e la possibilità per impedire l'ulteriore sviluppo dell'incendio, abbiano colposamente omesso di attivarsi - si sia propagato alle case limitrofe; non si vede come possano essere ritenuti estranei all'evento coloro i quali hanno tenuto siffatto comportamento omissivo: dunque, può affermarsi il principio generale secondo cui, in tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude che chi, colposamente, ha creato le condizioni per il propagarsi dell'incendio anche altrove, risponda a tale titolo del reato di cui all'art. 449 c.p..

 

Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.