REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
TI. NO. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Assennato G. Sante, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale. Dott.ssa Co. Ma. In., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144, presso gli Avv.ti Luigi La Peccerella e Lucia Puglisi, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1164/08 della Corte di Appello di L'Aquila del 5.06.2008/22.08.2008 nella causa iscritta al n. 1624 del R.G. anno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 1.09.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe Sante Assennato per la ricorrente e l'Avv. Luciana Romeo, per delega dell'Avv. Luigi La Peccerella, per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

Con ricorsi, depositati il 12.12.1998 e il 13.01.1999, TI. NO. chiedeva l'accertamento della malattia professionale di De Quervain e sindrome del tunnel carpale, con riconoscimento del relativo grado percentuale e dei conseguenti benefici economici.

L'INAIL si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito il Giudice de Lavoro del Tribunale di Chieti, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 653 del 2005 accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava l'INAIL ad erogare una rendita quantificata nella misura del 16%.

Tale decisione, impugnata dall'INAIL, all'esito di rinnovate indagini peritali, è stata riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1164 del 2008, che ha riconosciuto il diritto alla rendita nella percentuale pari all'11%, con esclusione dell'eziologia professionale per la sindrome del tunnel carpale, condividendo sul punto le conclusioni del consulente di secondo grado.

La Ti. ricorre per cassazione con unico articolato motivo.

 

L'INAIL resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato rispettiva ex articolo 378 c.p.c..

 

Diritto

 

1. Con l'unico motivo del ricorso la Ti. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 436, 442 e 445 c.p.c., degli articoli 40 e 41 c.p. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3, nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente sostiene che la Corte di merito si è limitata a riportare pedissequamente le considerazioni esposte dalla CTU di secondo grado, riproducendo in sentenza i vizi e le contraddizioni inficianti tale consulenza e non trattando minimamente la questione dell'incidenza del dato anamnestico sulla sindrome de tunnel carpale, che trae origine da diversi fattori e come tale può essere aggravata anche in conseguenza dell'attività lavorativa.

Da parte sua l'INAIL ha contestato tali doglianze ritenendole non fondate, in quanto attinenti a valutazioni di fatto, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

 

2. Le esposte censure non hanno pregio e non meritano di essere condivise.
 

 


La parte ricorrente ha mosso critiche generiche al giudizio medico - legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio di secondo grado, non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento delle patologie riscontrate a carico dell'assicurata.
L'impugnata sentenza ha pertanto fornito adeguata motivazione, richiamandosi all'anzidetta consulenza, da cui è emerso che la sindrome del tunnel carpale non era collegabile all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c..

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.