• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per la Sicurezza
  • Responsabile dei lavori

 

 

Con citazione di luglio 2003 la Ditta (...), premesso di avere fornito e messo in opera in un cantiere edile della ditta (...) due ponteggi, per i quali aveva dovuto pagare una sanzione di Euro 7.747,00 a seguito di accertamento contravvenzionale della Azienda USL, che in sede ispettiva aveva rilevato l'irregolarità di tali ponteggi per violazione della normativa di prevenzione infortuni; premesso altresì che responsabile esclusivo o concorrente dell'illecito doveva ritenersi il coordinatore per la sicurezza del cantiere, in persona dell'ing. (...), conseguentemente conveniva quest'ultimo avanti al Tribunale di Siena, sezione distaccata di (...), per chiederne la condanna a rimborsare all'attrice l'importo corrispondente alla detta sanzione.

 

Rigetto in primo grado.  Avverso tale decisione, la ditta ... propone appello - Rigetto.

 

La Corte di Appello di Firenze afferma, come ha esattamente osservato il primo giudice, che "l'esistenza sul cantiere del coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 non esonera il responsabile dei lavori, ossia, nel caso, l'impresa che ha fornito e posto in opera i ponteggi non regolari, dall'obbligo di osservare la normativa di prevenzione degl'infortuni sul lavoro, della quale è essa stessa diretta destinataria (il principio è pacifico, come può anche vedersi da Cass. sez. pen. IV, 13.11.2008 47485).

Tanto è vero, che essa ha dovuto pagare, come ha pagato, la sanzione per la violazione commessa, così come il professionista ha dovuto pagare la propria sanzione. Autonomo è il titolo di ciascuna infrazione: l'impresa per avere posto in essere l'attività lesiva della sicurezza, e il professionista per essere venuto meno al suo dovere di controllo."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, composta dai magistrati:

Dott. Antonio Chini - Presidente

Dott. Paolo Occhipinti - Consigliere/Relatore

Dott. Alessandro Turco - Consigliere

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

 

  



Nella causa civile di secondo grado n. 2087/06 vertente

Fra

Ditta (...), rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ma. e dall'avv. Ni.Pe. ed elettivamente domiciliata nello studio del primo, in Firenze, via (...), come da mandato a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

(...), rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Ce. e presso questo domiciliato, in Firenze, via (...), come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATO

E

(...) rappresentata e difesa dall'avv. Pa.Mi. e presso la stessa domiciliata, in Firenze, via (...), come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello

APPELLATA

avente ad oggetto: Condannatorio. Risarcimento danni.

 

 

 

Fatto

 

Con citazione del luglio 2003 la (...), premesso di avere fornito e messo in opera in un cantiere edile della ditta (...) due ponteggi, per i quali aveva dovuto pagare una sanzione di Euro 7.747,00 a seguito di accertamento contravvenzionale della Azienda USL di (...), che in sede ispettiva aveva rilevato l'irregolarità di tali ponteggi per violazione della normativa di prevenzione infortuni; premesso altresì che responsabile esclusivo o concorrente dell'illecito doveva ritenersi il coordinatore per la sicurezza del cantiere, in persona dell'ing. (...), conseguentemente conveniva quest'ultimo avanti al Tribunale di Siena, sezione distaccata di (...), per chiederne la condanna a rimborsare all'attrice l'importo corrispondente alla detta sanzione.

L'ing. (...) si opponeva alla domanda e, comunque, otteneva di chiamare in causa, per essere eventualmente rilevato indenne, il suo assicuratore (...).

Quest'ultima, a sua volta, chiedeva respingersi la pretesa attorea e, in ogni caso, eccepiva che l'asserita responsabilità del professionista non rientrerebbe nell'oggetto della polizza.

Con sentenza del 21.3.2006 l'adito Tribunale rigettava la domanda della (...) che condannava al rimborso delle spese processuali nei confronti del convenuta e della chiamata.

Avverso tale decisione ha proposto appello la (...). Resistono al gravame i due appellati.

La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte.


Diritto

 

L'appello è infondato.



Come ha esattamente osservato il primo giudice, l'esistenza sul cantiere del coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 non esonera il responsabile dei lavori, ossia, nel caso, l'impresa che ha fornito e posto in opera i ponteggi non regolari, dall'obbligo di osservare la normativa di prevenzione degl'infortuni sul lavoro, della quale è essa stessa diretta destinataria (il principio è pacifico, come può anche vedersi da Cass. sez. pen. IV, 13.11.2008 47485).

Tanto è vero, che essa ha dovuto pagare, come ha pagato, la sanzione per la violazione commessa, così come il professionista ha dovuto pagare la propria sanzione. Autonomo è il titolo di ciascuna infrazione: l'impresa per avere posto in essere l'attività lesiva della sicurezza, e il professionista per essere venuto meno al suo dovere di controllo.

Francamente, non si vede lo strumento giuridico attraverso il quale l'appellante spererebbe di trasferire sul professionista la sanzione a proprio carico; e, d'altra parte, se avesse ritenuto di non essere responsabile dell'illecito e di non dovere corrispondere la relativa sanzione, non avrebbe dovuto fare altro che opporsi, nella competente sede, all'accertamento.

Naturalmente, non va confusa la responsabilità individuale per l'illecito da ciascuno commesso, e per effetto della quale ciascuno rimane soggetto alla rispettiva sanzione, con quella concorsuale verso terzi per l'infortunio che eventualmente dovesse verificarsi come conseguenza di quegli illeciti: problema da risolvere esclusivamente secondo le regole del nesso di causalità.

Fuori tema viene poi a cadere il tardivo argomento secondo il quale la (...) potrebbe non avere commesso alcuna infrazione, in quanto, nel tempo trascorso fra il montaggio del ponteggio e l'accertamento della violazione, il montaggio stesso avrebbe potuto essere manomesso.

A parte la tardività dell'argomento, è questa una lagnanza che avrebbe dovuto essere rivolta non all'appellato, ma semmai ai funzionari della USL che fecero l'accertamento.

L'appello pertanto va rigettato e condannata la società appellante al pagamento delle spese di secondo grado nei confronti dell'appellato principale.

Per quanto riguarda le spese della (...) chiamata in causa nell'interesse del professionista convenuto, e poste anche queste dal primo giudice a carico della società attrice, è questo un capo della sentenza non gravato da appello, e perciò costituente ormai giudicato. Ciò esime la Corte dal dovere esaminare il punto, controverso fra l'assicurato e la società assicuratrice, concernente l'operatività della polizza in relazione al caso di specie.


 

P.Q.M.

 


La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dei due appellati delle ulteriori spese processuali, che liquida per ciascuno come segue: Euro 150,00 per spese vive, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.

Così deciso in Firenze, il 28 settembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2010.