Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 7 dicembre 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Federazione Italiana Comunità Forestali, Legacoop-Agroalimentare, Uncem e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Fonte: UILA-UIL

Sommario:

Art. 2 Struttura della contrattazione
• Norma transitoria
Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
A (Compiti del Comitato)
B - Commissione sulla classificazione del personale
• Impegno a verbale
Art. 5 bis Appalti e terziarizzazione
Art. 17 Congedo matrimoniale
Articolo 30 Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
b) Procedure di rinnovo
Art. 32 Previdenza complementare - Assistenza complementare integrativa
A)
B) Fondi integrativi sanitari
Art. 44 Malattia ed infortunio
Art. 46 Assunzione
• Impegno a verbale
Articolo 51 Permessi straordinari
Art. 61 Integrazioni Fimif
Art. 62 Conservazione del posto
Tabella Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
Importo forfettario

CCNL addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Ipotesi di accordo


Il giorno 7 dicembre 2010, in Roma tra Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Federazione Italiana Comunità Forestali, Legacoop-Agroalimentare, Uncem e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31.12.2009 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute.
Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 2 Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.
[…]
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - Foncoop in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
[…]
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
[…]
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.

Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

A - Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo.
2) Svolgere le attività previste dall'art. 7 dell'accordo 27.11.1996 (allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione PSN-PSR 2007/2013, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle OO.SS firmatarie
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.

B - Commissione sulla classificazione del personale
In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire Panatisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia. A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione Paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento. Le parti si impegnano a costituire la suddetta commissione entro il 30 giugno 2011 ed a finire i lavori entro il 31 dicembre 2012.

Impegno a verbale
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle cooperative e dei consorzi agricoli, di cui le stesse parti sono, seppure non tutte firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'articolo 3.

Art. 5 bis (nuovo articolo) Appalti e terziarizzazione
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'Art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi , l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione e l'economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

Art. 46 Assunzione
[…]
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
[…]