Categoria: 1996
Visite: 7262

Tipologia: Accordo
Data firma: 12 dicembre 1996
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Rappresentante per la sicurezza (RLS).
1) Aziende editrici di quotidiani e agenzie di stampa
2) Aziende editrici di periodici
3) Permessi
4) Formazione del rappresentante per la sicurezza

Verbale di accordo
Il giorno 12 dicembre 1996, in Roma tra Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) e Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi)

premesso che
il D.lgs. 19.9.94 n. 626, così come modificato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242, dispone all'art. 18, Capo V, Titolo I, l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con riferimento ai criteri e alle entità numeriche ivi previste

considerato che
il comma 4 del predetto art. 18 rinvia in sede di contrattazione collettiva la definizione delle specifiche ivi previste

si è convenuto quanto segue:

Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Il RLS di cui all'art. 18, D.lgs 19.9.94 n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 19 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
Il RLS è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali previste dall'art. 34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, Cdr e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) secondo i seguenti criteri e modalità.

1) Aziende editrici di quotidiani e agenzie di stampa
Possono essere eletti o designati a RLS i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:
- un RLS nelle aziende che occupino sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza;
- 3 RLS nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza.
Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, non in prova e a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.
a) Aziende che occupano sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza.
La normativa di cui alla presente lettera disciplina l'istituzione del RLS nelle aziende in cui la rappresentanza sindacale dei giornalisti - in base alle disposizioni di cui all'art. 34 del CCNL - è assicurata dal fiduciario di redazione (comma 12, art. 34 del CCNL) ovvero dal Comitato di redazione (commi 11 e 13, art. 34) e dai rappresentanti dei servizi ove esistenti.
Con riferimento alle indicate forme di rappresentanza sindacale si conviene che:
- per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal fiduciario di redazione quest'ultimo assume, per le situazioni in atto e in fase di 1a applicazione, anche la funzione di RLS.
A seguito della scadenza del mandato di fiduciario avrà luogo l'elezione del RLS che si svolge a scrutinio segreto. Risulterà eletto il giornalista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e allo stesso è altresì attribuita la funzione di fiduciario prevista dall'art. 34 della disciplina collettiva giornalistica e viceversa. La durata dell'incarico è di 2 anni.
Il verbale delle elezioni è comunicato al datore di lavoro.
- Per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal Comitato di redazione (commi 11 e 13, art. 34) e dai rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il RLS - per le situazioni in atto e in fase di 1a applicazione - è designato al loro interno dagli indicati componenti la rappresentanza sindacale.
Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e ne verrà data comunicazione scritta all'azienda. In assenza di tale designazione la funzione di RLS verrà assunta dal componente la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo professionale.
Il RLS mantiene tale incarico fino all'elezione del nuovo rappresentante.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del Comitato di redazione (commi 11 e 13, art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, il RLS è eletto nell'ambito dei nuovi componenti il Comitato di redazione e i rappresentanti dei servizi ove esistenti.
Risulterà eletto quale RLS il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
L'elezione del RLS verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi all'elezione dei nuovi componenti il Comitato di redazione e i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Il verbale contenente il nominativo del rappresentante deve essere trasmesso alla Direzione aziendale.
In caso di dimissioni del Comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione del rappresentante.
In caso di dimissioni dall'incarico di RLS subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo professionale.
b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza.
Per le situazioni in atto e in fase di 1a applicazione i componenti il Comitato di redazione (commi 11 e 13, art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti designano, al loro interno, i 3 RLS.
Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e comunicata alla Direzione aziendale. In assenza di tale designazione, la funzione di RLS verrà assunta dai 3 componenti la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo professionale.
I RLS mantengono tale incarico fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del Comitato di redazione (commi 11 e 13, art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, i RLS sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti il Comitato di redazione e di rappresentanti dei servizi ove esistenti.
Risulteranno eletti quali rappresentanti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
L'elezione dei RLS verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi all'elezione dei nuovi componenti il Comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere trasmesso alla Direzione aziendale.
In caso di dimissioni del Comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, i RLS esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni dei RLS.
In caso di dimissioni dall'incarico di RLS subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo professionale.
c) Nel caso in cui un'azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano altro giornale, in aggiunta al RLS della testata principale si procederà all'elezione o designazione di ulteriori RLS per ogni altra testata secondo modalità, criteri ed entità numeriche di cui:
- alla lett. a), 1a interlinea, punto 1), per le testate con un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti compreso fra 6 e 25;
- alla lett. a), 2a interlinea, punto 1), per le testate da 26 a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti;
- alla lett. b), punto 1), per le testate con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.

2) Aziende editrici di periodici
Possono essere eletti o designati i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:
- 1 RLS nelle aziende che occupano a tempo indeterminato sino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:
- professionisti e pubblicisti ex art. 1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza (3° paragrafo, art. 36 del CCNL);
- praticanti ex art. 34 del CCNL;
- 3 rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti di cui alla precedente interlinea.
Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non in prova e a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.
a) Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla 1a interlinea, punto 2).
Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lett. a), 1a e 2a interlinea del precedente paragrafo 1.
b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla 1a interlinea, punto 2).
Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 1.
c) Azienda editrice di periodici che pubblichi più testate.
Per le fattispecie di cui al comma 15, art. 34, il/i RLS è/sono designato/i ovvero eletto/i dai giornalisti dipendenti dall'azienda aventi diritto al voto all'interno dei rappresentanti sindacali delle singole testate come individuati dal citato comma 15, art. 34.
- Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla 1a interlinea, punto 2).
Per le situazioni in atto e in fase di 1a applicazione fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il RLS è designato al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.
Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla Direzione aziendale.
In assenza di tale designazione la funzione di RLS verrà assunta dal componente i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi dell'albo dell'Ordine dei giornalisti. Il RLS mantiene tale incarico fino all'elezione del nuovo RLS.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il RLS è eletto nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.
Risulterà eletto quale RLS il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
L'elezione del RLS verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi l'avvenuta elezione di tutti i rappresentanti sindacali delle singole testate.
Il verbale contenente il nominativo del RLS deve essere trasmesso alla Direzione aziendale.
In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante sindacale, il RLS esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo RLS.
In caso di dimissioni dall'incarico di RLS subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo professionale.
- Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla 1a interlinea, punto 2).
Per le situazioni in atto e fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i 3 RLS sono designati al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.
Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla Direzione aziendale.
In assenza di tale designazione le funzioni di RLS sono assunte dai componenti i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi dell'albo dell'Ordine dei giornalisti. I RLS mantengono tale incarico fino all'elezione dei nuovi RLS.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i RLS sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.
Risulteranno eletti quali RLS i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Valgono per il resto le disposizioni di cui alla precedente interlinea.

3) Permessi
Al RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs n. 626/94, i seguenti permessi retribuiti:
- aziende editrici di quotidiani e agenzie di stampa:
20 ore annue
a) nelle aziende che occupano meno di 10 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza;
b) per le fattispecie di cui alla 1a interlinea, lett. c), punto 1).
40 ore annue
c) nelle aziende che occupano un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a 10 unità per i rapporti individuati alla precedente lett. a);
d) per le fattispecie di cui alla 2a e 3a interlinea, lett. c), punto 1).
- aziende editrici di periodici:
20 ore annue
e) nelle aziende che occupano a tempo indeterminato meno di 10 giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:
- professionisti e pubblicisti ex art. 1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza;
- praticanti ex art. 34 del CCNL.
40 ore annue
f) nelle aziende che occupino un numero di giornalisti professionisti, praticanti e. pubblicisti non inferiore a 10 unità per i rapporti individuati alla precedente lett. e).
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lett. a), b), c), d), i) ed l), art. 19, D.lgs n. 626/94, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Le ore di permesso spettanti al RLS sono assorbite fino a concorrenza nelle ore di permesso che fossero state già riconosciute in assenza del presente accordo.

4) Formazione del rappresentante per la sicurezza
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs n. 626/94.
La formazione dei RLS si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Tale formazione, che verrà elaborata con il concorso di Casagit e attuata con idonei strumenti formativi, deve prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere i seguenti argomenti principali:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenza sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza;
- metodologie sulle valutazioni del rischio.
Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agii indirizzi espressi dall'Osservatorio di cui all'art. 42 della disciplina collettiva giornalistica - paragrafo ambiente di lavoro e tutela della salute - ulteriori contenuti specifici della formazione.

Letto, confermato e sottoscritto