Tipologia: CCNL
Data firma: 7 novembre 2006
Validità: 07.11.2006 - 30.06.2010
Parti: Federippodromi, Uni e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Società di corse dei cavalli
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
• Apprendistato professionalizzante
• Formazione
• Malattia
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Art. 6 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 7 - Limiti numerici
Art. 8 - Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 8 bis - Contratto di inserimento
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Art. 10 - Portatori di handicap e disabili
Capo II - Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale
• Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Art. 12 - Quadri
Capo III - Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 13 bis - Riposo giornaliero
Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
Art. 15 - Banca ore individuale
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo. Maggiorazioni
Art. 17 - Festività
• Trattamento economico
Art. 18 - Ferie
Capo IV - Trattamento economico
Art. 19 - Retribuzione
Art. 20 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 21 - Mensilità aggiuntive
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Indennità di cassa
Art. 24 - Indennità in caso di morte
Art. 25 - Assicurazione integrativa
Art. 26 - Previdenza integrativa
Capo V - Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Malattia ed infortunio
Art. 30 - Aspettative
Art. 31 -Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
A) - Lavoratore in stato di tossicodipendenza
B) - Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
• Norme applicative
Art. 32 - Tutela della maternità
Capo VI - Assenze - Permessi
Art. 33 - Lavoratori studenti
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Assenze e permessi
Art. 37 - Permessi per cure mediche
Capo VII - Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 38 - Utensili e materiale
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Capo VIII - Norme disciplinari

Art. 40 - Norme di disciplina interna. Doveri e divieti
Art. 41 - Molestie sessuali
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Capo IX - Licenziamenti
Art. 44 - Licenziamento per giusta causa
Art. 45 - Licenziamenti individuali
Art. 46 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Sistema di informazioni
Art. 49 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
Art. 50 - Ambiente di lavoro
Art. 51 - Procedure di raffreddamento sindacale
Art. 52 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 53 - Permessi sindacali
Art. 54 - Contributi sindacali
Art. 55 - Appalti
Art. 56 - Osservatorio paritetico
Art. 57 - Commissione paritetica
Capo XII - Clausole particolari
Art. 58 - Trasferimento o trasformazione dell'azienda
Art. 59 - Condizioni di miglior favore
Art. 60 - Reclami e controversie
Art. 61 - Mense aziendali
Art. 62 - Trasferte
Art. 63 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 64 - Decorrenza e durata
Tabelle retributive
Azioni positive per le pari opportunità
Allegati
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli

Il giorno 7 novembre 2006 in Roma fra Federippodromi […] con la partecipazione della Commissione nominata dal Consiglio delle Associate […], Unione Ippodromi d’Italia (Uni) […] con la presenza della Societá Trenno srl, […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil Sindacato Lavoratori della Comunicazione […] assistiti […] dalla delegazione del Coordinamento Nazionale del Settore, con rappresentanti di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl […] unitamente ad una delegazione trattante […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Uilcom-Uil, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione […] assistiti dalle Delegazioni territoriali, […] è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli.

Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'Accordo 23 luglio 1993 fra Governo e Parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Visita medica

1. Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Dal 7 novembre 2006 entra in vigore la seguente disciplina:

Apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
2. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni.
3. Per istaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati dei gruppi E2 (limitatamente agli addetti alle piste) D/C e B1 della C.U. e per tutte le relative mansioni.
[…]
6. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento è così fissata:

Livelli Durata complessiva (Mesi)
E2 30
D1 36
D2 42
D3 54
C1 60
C2 72
B1 72

 

Livelli

1º periodo (mesi) 2º periodo (mesi) 3º periodo (mesi)
E2 6 12 12
D1 12 12 12
D2 12 18 12
D3 18 24 12
C1 24 24 12
C2 24 30 18
B1 24 30 18

[…]
9. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
[…]

Formazione
12. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
13. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, considerando che in via transitoria detta regolamentazione e rimessa ai CCNL, si conviene che la quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
14. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
15. I profili formativi sono definiti nell'allegato ... che forma parte integrante del presente contratto.
16. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
17. La formazione potrà avvenire in alternanza sul lavoro e in affiancamento.
18. La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
19. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obbiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
20. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale.
21. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.

Art. 5 - Contratti a tempo determinato
1. Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18 Marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare esigenze produttive connesse a stagionalità ovvero a contingenti e temporanee necessità di incrementare le normali capacità produttive.
2. Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
3. Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
4. L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo contrattuale.
5. Con riferimento alle seguenti causali, i rapporti di lavoro a termine non potranno superare i limiti numerici previsti all'art. 7 del vigente CCNL:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
b) per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
c) per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche all'organizzazione dell'impresa;
d) per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
6. I lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 6 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita per le circostanze già previste al precedente art. 5 per il Contratto a tempo determinato, con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente CCNL.
2. Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
3. Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 56 del CCNL.
4. Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Limiti numerici
1. Il numero complessivo di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a termine per il periodo più impegnativo del calendario di corse, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, ed il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia), con accordo aziendale.

Art. 8 - Contratti di Formazione e Lavoro
1. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro fino al 6 novembre 2006 continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'art. 15 della Legge 24/06/1997, n. 196.

Art. 8 bis - Contratto di inserimento
1. Le parti convengono che un corretto utilizzo dell'istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l'incremento di una qualificata occupazione giovanile, nonché il reinserimento di soggetti espulsi dai processi produttivi.
2. Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs. 276/2003 - titolo VI - capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e dei soggetti espulsi dai processi produttivi assicurando agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende e/o all'adeguamento delle competenze professionali, già possedute dai lavoratori, al contesto lavorativo dell'azienda.
3. Il progetto di inserimento deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio, e quello finale e la durata del contratto di inserimento.
[…]
6. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente.
7. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè:
[…]
e) il progetto di inserimento.
8. La durata del contratto può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico).
9. Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
10. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
11. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2 lett. i) del D.Lgs. 276/2003.
12. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2 lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
13. Nei casi in cui il contratto di lavoro di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato ai fini degli istituti previsti dalla legge e del contratto, con esclusione degli scatti di anzianità o istituti di carattere economico assimilati.

Art. 10 - Portatori di handicap e disabili
1. Le Parti stipulanti convengono sull'obbiettivo di ricercare, nell'ambito delle Aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione- lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
2. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le RSU saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'Azienda.
3. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
4. Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1° comma viene demandato all'Osservatorio di cui al successivo art. 56.
[…]

Capo II - Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale

[…]
Note a verbale:
I) Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56.
[…]
IV) Le Parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica, formata da 12 componenti in rappresentanza di Federippodromi e di Uni, da una parte, e delle OOSS dei lavoratori, dall'altra, firmatarie del presente contratto, la quale, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, definisca i profili professionali relativi a tutte le declaratorie di livello, al fine di consentire inquadramenti più aderenti alla effettiva realtà operativa dell'azienda. Tale Commissione definirà anche le informazioni necessarie in merito al funzionamento della struttura aziendale, anche a seguito di innovazioni tecnologiche o mutate esigenze organizzative.

Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
1. Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
2. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo, nell'arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l'alternanza di mansioni equivalenti.

Capo III - Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
2. Esclusivamente previo accordo tra le parti, a livello aziendale potrà essere concordata una deroga rispetto a quanto indicato al comma 1, a fronte di obbiettive necessità, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto delle professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
3. Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
4. Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di Domenica e nel 2° giorno di riposo, svolte in regime normale di orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione indicata all'art. 16.
5. In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
[…]
7. Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
8. L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, a livello aziendale, tenendo conto delle necessità tecnico- organizzative.
Nota a verbale
Visto quanto disposto all'art. 4 del D.Lgs. n° 66/2003, le parti, in forza di quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, concordano che il periodo utile per il calcolo della media di 48 ore (comprensive di lavoro straordinario) stabilito al comma 2, è elevato a 8 mesi.

Art. 13 bis - Riposo giornaliero
1. Con riferimento all'art. 7, comma 1, Capo III del D.Lgs. 66/2003, le Parti concordano che, per il personale addetto alle corse in notturna, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuato purché tra il termine dell'orario giornaliero e l'inizio dell'orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore.

Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
1. Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di cercare di realizzare obiettivi di maggiore funzionalità operativa e di incremento dell'occupazione, a livello aziendale, previo accordo con la RSU, assistita dalle OOSS firmatarie del presente contratto, potranno essere raggiunte intese in merito a diversi regimi di flessibilità degli orari di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 13, sino ad un limite di 48 ore settimanali e 9 giornaliere.
2. Il regime di flessibilità potrà riguardare l'intera azienda o singoli reparti e/o unità produttive. Contestualmente alla programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale e/o giornaliero, saranno programmate e temporalmente fissate le settimane con minore orario, che potranno essere previste anche in periodi precedenti l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
3. Gli accordi inerenti regimi di flessibilità dell'orario di lavoro dovranno prevedere che il consuntivo tra il periodo di maggiore e di minore prestazione di orario di lavoro determini un orario medio di 38 ore settimanali, riferite al solo periodo di applicazione del regime di flessibilità, e senza assorbimenti della riduzione di orario di cui ai comma 7 ed 8 del precedente art. 13.
4. Gli accordi sulla flessibilità avranno una specifica durata e al loro scadere non potranno rinnovarsi automaticamente, se non con un successivo accordo.
[…]

Art. 15 - Banca ore individuale
1. A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.
2. Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previo accordo con la struttura sindacale aziendale.
3. La B.O. è regolata secondo le seguenti norme:
a) la B.O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo dipendente in forza a tempo indeterminato;
b) al conto individuale di cui al precedente punto 1, può essere conferito annualmente anche quanto di dovuto in forza del comma 7 dell'art. 13 (orario di lavoro) del vigente CCNL;
c) il conto individuale potrà essere alimentato, previa comunicazione annuale del singolo lavoratore presentata entro il 31.12, e nella quale viene esplicitata la volontà dello stesso di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 22esimo di retribuzione aggiuntivo di mensilità;
d) nella comunicazione all'azienda il lavoratore, che in forza di quanto previsto al punto 3, abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:
1) accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate (tutte o parte) comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
2) accantonamento delle sole ore straordinarie prestate (tutte o parte) e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
3) accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.
e) l'utilizzo dei recuperi da parte del dipendente avverrà previa richiesta al responsabile del proprio reparto/ufficio/servizio o area;
f) il recupero richiesto è garantito, contestualmente per un massimo del 20% e/o comunque per almeno 1 unità per reparto/ufficio/servizio/area, tenendo conto delle precedenze acquisite o di altri requisiti definiti negli accordi aziendali, qualora il dipendente ne abbia fatto richiesta con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo in caso contrario il permesso sarà concesso solo compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda;
g) con il mese di gennaio di ogni anno l'azienda fornirà a ciascun lavoratore la situazione del proprio conto individuale;
h) qualora entro il 31/12 il lavoratore non abbia inviato comunicazioni all'azienda, la sua posizione e/o adesione alla B.O. sarà prorogata anche per l'anno successivo negli stessi termini e con le modalità già in applicazione;
i) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ore residue del conto individuale saranno liquidate con la retribuzione corrente;
j) le norme del presente articolo potranno essere modificate e/o integrate con intese a livello aziendale sottoscritte contestualmente o successivamente all'accordo di adozione della B.O..

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo. Maggiorazioni
1. Ferme restando le disposizioni di legge, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito aziendalmente ed oltre le 40 ore settimanali, o il diverso orario contrattuale stabilito negli accordi di flessibilità raggiunti ai sensi del precedente art. 14.
2. Viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 180 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 160 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate di attività. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
3. É lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
4. Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge e con il rispetto dei tetti di cui al 2° comma del presente articolo, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 18 - Ferie
[…]
9. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto in materia di ferie dal D.Lgs. 66/2003.

Capo V - Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Malattia ed infortunio

[…]
4. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 32 - Tutela della maternità
1. Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al divieto di adibimento a mansioni pesanti (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e relativo Regolamento approdato con DPR 25 dicembre 1976, n. 1026).
[…]

Capo VI - Assenze - Permessi
Art. 37 - Permessi per cure mediche

1. Al lavoratore potranno essere concessi, previa presentazione di idonea certificazione medica, permessi retribuiti per un massimo di 32 ore annue, per sottoporsi a necessarie cure ambulatoriali.
2. Nel rispetto della Legge 675/1996, nel certificato medico dovrà essere precisato:
a) la necessità di sottoporsi a cure ambulatoriali;
b) il tempo occorrente per l'effettuazione della cura;
c) la durata della cura.
3. Il lavoratore dovrà inoltre attestare l'Istituto prescelto, nonché gli orari nei quali la cura deve essere effettuata, coincidenti con l'orario di lavoro risultante dal turno assegnato al lavoratore stesso.
4. Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione, rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prescrizione, che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi fruiti.

Capo VII - Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 38 - Utensili e materiale

1. Gli utensili, attrezzi e materiale occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall'Azienda. Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrenti, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
2. Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna. […]

Art. 39 - Indumenti di lavoro
1. A cura dell'Azienda, i lavoratori con qualifica operaia, addetti ai lavori all'aperto, dovranno essere forniti di stivaloni di gomma, di impermeabili e di tute, adeguate sia alla stagione invernale che a quella estiva. La fornitura di cui sopra potrà essere sostituita con accordo aziendale da una speciale indennità annua.
2. Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dall'Azienda individualmente ai singoli lavoratori, e dovranno essere usati con la massima cura solo durante le ore di servizio.

Capo VIII - Norme disciplinari
Art. 40 - Norme di disciplina interna. Doveri e divieti

1. Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
2. Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'Ippodromo e nei luoghi ove l'Azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
3. É assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'Azienda senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 41 - Molestie sessuali
1. Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
2. Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.

Art. 43 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
1. Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla Legge 30 maggio 1970, n. 300, il lavoratore che:
a) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
e) sia trovato addormentato;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
h) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
i) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale della Azienda;
j) commetta altre mancanze di gravità consimile.
2. L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
3. La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
[…]

Capo IX - Licenziamenti
Art. 44 - Licenziamento per giusta causa

1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;

Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Sistema di informazioni

1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno, Federippodromi ed Uni si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OOSS su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) Federippodromi ed Uni confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) viene allegato sub "B" il Regolamento quadro, adottato da Federippodromi ed Uni, per l'assunzione di iniziative comuni con le OOSS, nei confronti dei competenti Ministeri e dell'Unire, tendenti alla risoluzione delle problematiche relative al lavoro nero nelle scuderie, mediante la adozione di efficaci strumenti di controllo degli accessi agli ippodromi, demandando la relativa regolamentazione agli Enti competenti;
d) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione;
e) saranno previsti incontri fra le Parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento;
f) le società effettueranno, con periodicità quadrimestrale, comunicazione non preventiva circa gli appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° cpv. del 4° comma del successivo art. 55.

Art. 49 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
1. Le Parti concordano sull'opportunità del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
2. A tal fine le Aziende favoriranno, nel rispetto delle esigenze di efficienza e produttività, il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori, sia attraverso appositi e mirati moduli formativi, sia attraverso lo strumento degli affiancamenti (senza che ciò determini pregiudizio alla organizzazione del lavoro), sia attraverso l'intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni (nell'ambito della tipologia professionale e del settore di attività del lavoratore) con opportuni percorsi di mobilità orizzontale e verticale; il tutto in un quadro di regole e modalità definite a livello aziendale tra Direzione e Strutture sindacali.
3. Pertanto le Parti, ritenendo la formazione e l'aggiornamento professionale quali mezzi irrinunciabili per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali indispensabili a valorizzare un ottimale utilizzo degli impianti e delle strutture produttive, nel demandare alle parti aziendali l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative e di aggiornamento nonché la ricerca di tutte le opportunità e sostegni resi disponibili dalle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale e/o europeo, stabiliscono che:
a) L'offerta di formazione e/o l'aggiornamento trovino una loro concretizzazione con cadenza almeno triennale;
b) A tale fine potranno essere utilizzate un numero di ore retribuite a carico dell'azienda pari a quelle previste al 2° comma dell'art. 36 del vigente CCNL, comunque in un limite non superiore a 2/3 delle ore di durata della formazione stessa;
c) La partecipazione volontaria del lavoratore a percorsi formativi, esclusi quelli di mantenimento, conclusa con esito positivo, potrà determinare il relativo sviluppo inquadramentale o, comunque, il diritto di prelazione nella copertura di posti, resisi disponibili in pianta organica, anche a livello superiore purché attinenti ai contenuti professionali già oggetto della formazione svolta positivamente dal lavoratore.

Art. 50 - Ambiente di lavoro
1. I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle ASL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
2. I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
3. Tale attività si esplica attraverso la RSU.

Art. 52 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
1. Valgono le norme della Legge 30 maggio 1970, n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno.
Nelle società con almeno 15 dipendenti, ai dirigenti di tali organismi competeranno i permessi di cui all'art. 23 Legge 300/70, con un minimo di 20 ore l'anno.
2. Le Parti concordano sul riconoscimento delle RSU.

Art. 55 - Appalti
1. Le parti stipulanti concordano che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che detta norme relative alla intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mera mano d'opera, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che siano strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'Azienda.
2. Le Società di corse appaltanti dovranno esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di attività propria delle Aziende appaltatrici stesse, nonché quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tale scopo sarà inserita nei capitolati di appalto un'apposita clausola, il cui testo sarà comunicato per iscritto alla RSU, o, in assenza, alle OOSS territoriali.
3. Le parti riaffermano la comune volontà di dar luogo alla massima utilizzazione della forza lavoro esistente all'interno delle aziende, nell'ottica di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e lo sviluppo delle professionalità, nonché di consentire la migliore utilizzazione e gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti nell'azienda, in funzione di un corretto svolgimento della produzione dello spettacolo.
4. Qualora l'introduzione di appalti per opere e servizi, non strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'Azienda, comunque autonomamente ritenuti necessari e decisi dalle singole società di corse, dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante o modifiche nella utilizzazione delle professionalità individuali esistenti, o determinanti variazioni nella organizzazione del lavoro, l'azienda stessa sarà tenuta a darne informazione alle OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL, nonché alle strutture sindacali aziendali, ai fini di un preventivo confronto sulla materia. L'esecuzione di appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° cpv. del presente comma, sarà oggetto delle comunicazioni di cui alla lettera f) del precedente art. 48.
5. Il comma precedente si applica alle Società di corse con più di 15 dipendenti e che non svolgono attività stagionale.
Nota a verbale
In caso di emanazione di nuove norme in materia di appalti e/o di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mano d'opera, le Parti si incontreranno per le conseguenti determinazioni.

Art. 56 - Osservatorio paritetico
1. É costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) appalti;
b) orario di lavoro;
c) molestie sessuali;
d) pari opportunità;
e) portatori di handicap;
f) previdenza integrativa;
g) costo del lavoro;
h) ricorso al lavoro interinale.

Art. 57 - Commissione paritetica
1. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al precedente articolo viene confermata la Commissione paritetica, composta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Associazioni datoriali ed altrettanti dalle OOSS dei lavoratori.
2. La sede di tale Commissione è presso la Federippodromi.
3. La Commissione è competente ad esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunti all'unanimità.

Capo XII - Clausole particolari
Art. 60 - Reclami e controversie

1. Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si ricorrerà a trattative dirette fra le parti eventualmente assistite dai rispettivi rappresentanti.
2. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni Provinciali o Nazionali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, per la loro definizione, ove non venissero risolte, in prima istanza, tra la Direzione Aziendale e la RSU.

Art. 63 - Contrattazione integrativa aziendale
1. Si applicano le norme contenute nell'Accordo 23 luglio 1993, di cui alla premessa.
2. L'eventuale contrattazione aziendale avrà per oggetto soltanto le seguenti materie:
a) distribuzione degli orari di lavoro contrattuali;
b) norme attuative dei rapporti a tempo parziale;
c) determinazione dei calendari delle ferie;
d) norme attuative dei contratti a termine;
e) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) norme attuatine delle "pari opportunità";
[…]
h) definizione dell'inquadramento di nuove figure professionali non previste dall'attuale classificazione del personale;
i) modalità pratiche di svolgimento delle attività dei Patronati e della RSU;
j) quanto rinviato alla contrattazione collettiva dagli artt. 20 e 21 Legge 300/70;
k) esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale;
l) in caso di necessità aziendale di attuazione di programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione, modalità di informazione su:
-organizzazione del lavoro;
-occupazione;
-condizioni di lavoro.
[…]