Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 8 giugno 2000
Validità: 08.06.2000 - 31.12.2003
Parti: RAI-Radiotelevisione Italiana spa, Rai Sat spa, Rai Way spa, Rai Cinema spa e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, RAI
Fonte: CNEL

Sommario:

Ambito di applicazione del contratto
Riconoscimento anzianità pregressa
Sistema di relazioni industriali
1. Materie di confronto.
1.1. Livello di Corporate - Segreterie nazionali.

1.2. Livello di Divisione e di Società - Segreterie nazionali.
1.3. Livello di Unità produttiva - RSU e Strutture territoriali.
2. Osservatorio nazionale.
3. Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime.
4. Procedura di raffreddamento e conciliazione dei conflitti di lavoro.
5. Istituti di carattere sindacale.
5.1. Comitato Nazionale per la Sicurezza.

5.2. Commissione Pari Opportunità.
Flessibilità del lavoro e appalti
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Lavoro temporaneo
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Apprendistato
Indennità mancata limitazione orario di lavoro
Indennità maggiori prestazioni
• Norma transitoria.
Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
Livelli e mansioni
Criteri di sviluppo professionale
Assegnazione di livello dei laureati diplomati
Area quadri. Individuazione e classificazione dei quadri
Previdenza integrativa
Minimi di stipendio
Premio di risultato
Una tantum
Decorrenza e durata
Clausola finale
Allegato Profili professionali
Lettera alle Organizzazioni sindacali, 12 aprile 2000
Lettera alle Organizzazioni sindacali, 8 giugno 2000
Lettera alle Organizzazioni sindacali, 15 maggio 2000

Ipotesi di accordo

In data 8 giugno 2000 in Roma, tra RAI-Radiotelevisione Italiana spa, Rai Sat spa, Rai Way spa e Rai Cinema spa assistite dall'Unione degli Industriali di Roma e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal Coordinamento nazionale RAI si è stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo del CCNL 6.4.95 per quadri, impiegati e operai dipendenti della Rai Radiotelevisione italiana spa, di Rai Sat spa, di Rai Way spa e di Rai Cinema spa, la cui applicazione è subordinata all'approvazione del Consiglio d'amministrazione della RAI e dei lavoratori delle Società di cui sopra.

Ambito di applicazione del contratto
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra le Società RAI-Radiotelevisione Italiana spa, Rai Sat spa, Rai Way spa e, a partire dal conferimento prossimo venturo, Rai Cinema spa e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle Società medesime con qualifica di quadro, impiegato e di operaio.
2. Le norme del presente contratto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai lavoratori delle società di cui al precedente punto 1 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con le esclusioni e con le previsioni specifiche di cui al successivo articolo "Rapporto di lavoro a tempo determinato".

Sistema di relazioni industriali
La nuova organizzazione della RAI-Radiotelevisione Italiana, articolata in Corporate, Direzioni di Servizio, Divisioni e la costituzione di Società separate alle quali viene applicato il presente CCNL, pone l'esigenza di adeguare l'attuale sistema d'informazione e confronto azienda/sindacato, al fine di realizzare uno strumento avanzato di moderne relazioni industriali in un quadro concertativo, articolato e sistematico di rapporti.
Pertanto, nella logica della partecipazione e del confronto - quali presupposti di base per definire i criteri operativi di gestione della nuova realtà indispensabili per garantire adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale sistema di mercato e per realizzare la tutela di livelli occupazionali atti a confermare il ruolo e la centralità del servizio pubblico assicurato nell'ambito del nuovo e più articolato assetto del sistema radiotelevisivo derivante dal cambiamento degli scenari esterni in cui la RAI deve operare e nell'interesse principale dell'utenza - le parti esprimono il comune intendimento di procedere all'approfondimento e alla definizione di un nuovo impianto normativo in grado di meglio servire gli obiettivi e le strategie aziendali.
Alla luce di questi orientamenti, dei quali le parti si danno atto e in considerazione anche delle eventuali ulteriori esigenze di adeguamento organizzativo correlate alle spinte del mercato considerevolmente concorrenziale del settore, nonché in linea con la necessaria attenzione alla qualità del servizio e all'innalzamento dei livelli complessivi di efficienza, le parti stipulanti ribadiscono la primaria esigenza di accrescere, con la necessaria trasparenza, la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche qualitative del servizio erogato, con particolare riferimento a tutti quegli elementi che potranno formare oggetto di innovazioni strategiche e organizzative.
Il sistema di relazioni industriali che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di confronto secondo l'articolazione di seguito descritta.
Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

1. Materie di confronto.
1.1. Livello di Corporate - Segreterie nazionali.

La Direzione generale RAI esporrà alle OOSS nazionali stipulanti, con cadenza non inferiore al quadrimestre:
a) le linee delle politiche di Gruppo definite nel Piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico e i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione paritetica.

1.2. Livello di Divisione e di Società - Segreterie nazionali.
Questo livello di confronto si realizza tra le OOSS nazionali stipulanti assistite dal Coordinamento nazionale e le Divisioni e le Società cui si applica il presente CCNL, assistite dalle competenti strutture della Corporate, al fine di garantire tutela e criteri omogenei nei confronti della generalità del personale; al riguardo, vengono previsti incontri semestrali per la trattazione delle seguenti materie:
a) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi e i conseguenti piani annuali di produzione;
b) gli indirizzi produttivi interni;
c) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti e il ricorso al lavoro atipico;
d) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
e) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale e alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello divisionale, interdivisionale e societario.
E in via consuntiva:
f) l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura;
g) i dati sui contratti a tempo determinato, di formazione/lavoro, di apprendistato, di lavoro interinale suddivisi per profili professionali.

1.3. Livello di Unità produttiva - RSU e Strutture territoriali.
Costituisce momento di informativa e confronto tra i Responsabili delle Unità produttive e le RSU, assistite eventualmente dalle strutture territoriali delle OOSS stipulanti, l'esame dei sottoelencati argomenti:
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione e incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di formazione/lavoro, di apprendistato, di lavoro temporaneo;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale e, a richiesta delle parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati di organico di ciascuna Unità produttiva suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.
Saranno oggetto di confronto a livello di Unità produttiva le vertenze presentate dalle RSU le cui ricadute non determinino modifiche sull'assetto normativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCNL e dagli accordi di livello nazionale.
Le parti - fermi restando transitoriamente gli attuali ambiti di rappresentanza delle RSU della RAI, come definiti dagli Accordi del 20.2.98, sino allo svolgimento delle prossime elezioni - convengono sulla necessità di ridefinire l'articolazione delle Unità produttive e, conseguentemente, gli ambiti di rappresentanza delle RSU in maniera coerente con la nuova organizzazione adottata dall'azienda.
Per quanto attiene la costituzione delle RSU nell'ambito delle altre Società cui si applica il presente CCL, le parti convengono di avviare uno specifico confronto in linea con quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.12.93 che s'intende integralmente richiamato in questa sede.

2. Osservatorio nazionale.
Viene costituito, nell'ambito del sistema avanzato di interlocuzione che le parti intendono riaffermare, l'Osservatorio nazionale quale strumento strategico di analisi e verifica dell'aderenza del CCNL all'evoluzione degli scenari del comparto radiotelevisivo. Esso è costituito da rappresentanti dei competenti Organismi di Corporate, integrati eventualmente di volta in volta dai rappresentanti delle Divisioni e delle Società per le materie di competenza, e da 2 rappresentanti per ciascuna OS nazionale stipulante.
All'Osservatorio nazionale, che si riunisce di norma con cadenza trimestrale, è demandato l'esame delle problematiche attinenti:
a) l'andamento e le prospettive del mercato nazionale e internazionale del settore della multimedialità;
b) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull'occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
c) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
d) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità e, con cadenza biennale, saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, legge n. 125 del 10.4.91 e dai decreti ministeriali applicativi;
e) l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
f) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali.
L'Osservatorio, potrà, in particolare, promuovere e curare la predisposizione di studi, pareri e proposte sulle materie oggetto di studio.
Non rientrano nelle competenze dell'Osservatorio:
- la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti d'azienda al quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
- la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCNL;
- le materie di competenza delle RSU individuate al precedente punto 1.3 (Materie di confronto - Livello di Unità produttiva).

3. Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di legge verranno di norma esaminate tra l'azienda e le RSU ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro 30 giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei 30 giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra l'azienda e la RSU la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei 15 giorni successivi a un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi 15 giorni, a un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.

4. Procedura di raffreddamento e conciliazione dei conflitti di lavoro.
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni da parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 5 giorni dal verificarsi della situazione di conflittualità o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine, in caso di mancato accordo in sede aziendale, le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, dovranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni successivi.
Questa seconda fase si svolgerà presso l'Associazione degli Industriali territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
Nel caso la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

5. Istituti di carattere sindacale.
5.1. Comitato Nazionale per la Sicurezza.

Le parti, nel confermare l'impegno comune in ordine ad un sistema partecipato di diffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, confermano la vigenza del Comitato Nazionale per la Sicurezza sul lavoro con lo scopo di esaminare i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall'art. 51 del CCNL con le disposizioni previste negli artt. 20, 21 e 22, D.lgs. n. 626/94, nonché con quanto previsto in materia dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e dall'Accordo sottoscritto in sede Intersind tra l'azienda e le OOSS il 12.12.95 (incluso il regolamento di funzionamento allegato).

Le competenze della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Nazionale per la Sicurezza che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi, anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
Con la presente intesa le parti si danno atto di aver costituito consensualmente un nuovo regime di relazioni industriali, adeguando e integrando, in tal modo, quanto previsto nel precedente Protocollo 2.3.94.
Chiarimento a verbale.
In relazione alle previsioni della legge 12.6.90 n. 146, art. 2, comma 2, come modificato dalla legge 11.4.00 n. 83, le parti s'incontreranno entro il 15.6.00 al fine di definirne l'operatività nelle aziende del Gruppo.
Le parti s'incontreranno entro la medesima data per definire il regolamento attuativo inerente il funzionamento dell'Osservatorio nazionale.

Flessibilità del lavoro e appalti
Le parti stipulanti, coerentemente con i mutamenti intervenuti a livello legislativo, concordano sulla necessità dell'introduzione nel presente contratto di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, idonei a soddisfare le particolari esigenze delle aziende, caratterizzate da variazioni, non sempre programmabili, delle relative produzioni e attività.
Pertanto le parti si danno atto della necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenerne la migliore razionalizzazione e ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende confermano che già attuano, a partire dalla stesura delle clausole del capitolato, tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
Le aziende prevederanno, altresì, clausole per una verifica in corso d'opera di dette condizioni, anche su specifica segnalazione delle OOSS.
Le aziende confermano, inoltre, l'impegno assunto al punto 1.2 del sistema di relazioni industriali.

Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, dall'Accordo interconfederale 18.12.88 (e successive proroghe), nonché dalle norme del presente CCNL, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
[…]
4. In applicazione dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 e dell'accordo interconfederale, è consentita l'apposizione di un termine nelle seguenti ipotesi:
a) per un programma o una pluralità di specifici programmi;
b) quando si verifichino incrementi di attività per punte di lavoro connesse ad eventi di rilievo nell'ambito radiotelevisivo dei programmi e dell'informazione e/o correlati ad impegni con Organismi a carattere internazionale;
c) per nuove attività di tipo sperimentale;
d) quando si verifichino incrementi di attività in dipendenza di commesse conferite da terzi che non sia possibile eseguire utilizzando il normale organico e in base ai normali programmi di lavoro;
e) quando sia necessario sostituire dipendenti a tempo indeterminato:
- in regime di distacco presso altre strutture aziendali o presso altre Società del Gruppo per un periodo non superiore a 1 anno;
- partecipanti a corsi di formazione e/o di aggiornamento e/o addestramento professionale, anche per periodi non consecutivi e in sostituzione di uno o più dipendenti;
- sospesi dal servizio o sottoposti a restrizione della libertà personale;
- dichiarati temporaneamente inidonei da una struttura sanitaria pubblica a svolgere le mansioni assegnate ai sensi della legge n. 626/94.
5. Le assunzioni a termine nelle ipotesi delle lett. b), c) e d) potranno avvenire con anticipo rispetto alle attività previste, purché ad esse preordinate e anche in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato distolti dalle ordinarie incombenze e adibiti all'esecuzione di attività connesse alle previsioni di cui alle predette lettere.
6. Le assunzioni a termine nelle ipotesi di cui alla lett. e) e in tutte le ipotesi di sostituzione previste dalle norme vigenti, potranno avvenire con anticipo, non superiore a 15 giorni, sull'inizio previsto dell'assenza.
7. Le parti stabiliscono di fissare, nella misura del 15%, il numero percentuale - da calcolarsi in unità/anno equivalenti - dei lavoratori che, in base alle ipotesi di cui al presente punto 4, lett. a), b), c), d), e), possono essere assunti dalle Società cui si applica il presente CCNL con contratti di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il predetto limite del 15% di unità anno equivalenti s'intende riferito a tutto il personale a tempo indeterminato risultante dalla somma degli organici delle Società di cui sopra.
[...]
Chiarimenti a verbale.
1) Per "programma" nonché per specifici programmi nell'ambito del punto 4a) del presente articolo deve intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche nell'ambito dell'home video, di internet e della programmazione satellitare e/o di progetti multimediali), anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché individuati e indicati nel contratto a termine;
2) per "eventi di rilievo nell'ambito radiotelevisivo dei programmi e dell'informazione e/o correlati ad impegni con Organismi a carattere internazionale" (punto b) del presente articolo) s'intendono: tutti quegli eventi che, pur se prevedibili, per la loro modalità, durata o portata, nonché per la loro concomitanza e/o rilevanza informativa determinino un incremento dell'attività cui non si possa far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.
Nota a verbale.
[…]
3. Le parti definiranno entro il 30.6.00, a livello di ogni singola azienda, il numero massimo di unità anno da assumere a tempo determinato.

Lavoro temporaneo
L'azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo nel rispetto delle norme di legge e di accordo interconfederale vigenti.

Contratti di formazione e lavoro (CFL)
1. In considerazione dell'opportunità di favorire l'inserimento e la formazione professionale dei giovani, l'azienda fa ricorso ai CFL secondo le vigenti norme di legge in materia (leggi nn. 863/84, 407/90, 451/94, 196/97), l'Accordo interconfederale 18.12.88 (e successive proroghe), l'intesa Confindustria/Sindacati del 31.1.95 e la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15.2.00.
2. Ai CFL presenti in azienda si applicano le norme del presente CCNL con le eccezioni indicate all'articolo relativo ai contratti a tempo determinato.
Nota a verbale.
Le parti fanno salva, per quanto di ragione, l'efficacia dell'Accordo Intersind/OOSS del 5.1.90 e successive proroghe.

Apprendistato
Le parti, valutata l'opportunità di considerare attivamente il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato quale regolato dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e successive disposizioni, s'impegnano a definire il regime normativo contrattuale applicabile alternativo, condizionato alla cessazione dell'istituto del CFL.

Indennità mancata limitazione orario di lavoro
Le parti convengono che le peculiari caratteristiche della produzione radiotelevisiva, connotata dalla imprevedibilità degli eventi, rendono necessaria l'adozione di istituti di flessibilità che consentano di adibire il personale alle effettive esigenze di produzione che di volta in volta si presentano.
Premesso quanto sopra e tenuto conto della mancata limitazione degli orari di lavoro, è facoltà dell'azienda programmare gli orari di lavoro settimanali del personale operante stabilmente in produzione (successivamente indicato ai successivi punti 3 e 4) nei limiti e nelle previsioni di cui all'articolo "Lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno".
Pertanto:
1. le parti convengono di unificare le indennità del 33% e 25%, lett. a), attraverso l'individuazione di una nuova indennità pari all'8% di stipendio individuale e dell'indennità di contingenza, fermi restando i compensi previsti dall'articolo "Lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno" in rapporto alle ore effettivamente prestate, quelli previsti dall'articolo "Variabilità turni" e le maggiorazioni di cui agli articoli "Orario di lavoro" e "Riposo settimanale".
2. L'indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del TFR, ferie, permessi retribuiti, 13a e 14a mensilità e assorbe l'indennità di laboratorio.
3. Detta indennità si applica a: programmista - regista - assistente alla regia - operatore di ripresa - organizzatore - ispettore di produzione - tecnico della produzione (tecnici e tecnici di produzione dei Centri di produzione TV e RF e delle sedi regionali) - specializzato della produzione (specializzato di ripresa, specializzato di studio e ausiliari che confluiranno nel profilo) - macchinista - truccatore - parrucchiere - addetto ai costumi - montatore - grafico, operatore animatore - addetto post-produzione - consulente musicale - compositore video - elettricista di manutenzione (limitatamente agli elettricisti di manutenzione attualmente inquadrati nei laboratori BF dei Centri di produzione TV e RF e delle Sedi regionali).
4. Le parti convengono che l'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui al precedente punto 1, considerate le particolari condizioni operative, si applica anche al personale impiegatizio (impiegati di redazione, assistente ai programmi, documentatori) che, inseriti nell'ambito delle testate giornalistiche televisive o radiofoniche nazionali, operano nelle redazioni tematiche, di fascia e di coordinamento, nonché agli impiegati inseriti negli uffici produzione dei Centri di produzione.
5. Tale indennità non si applica al personale disciplinato dall'articolo "Indennità maggiori prestazioni".
6. A coloro che attualmente percepiscono il trattamento di cui agli artt. 12, lett. a), e 13, CCNL n. 6/4/95, viene riconosciuto mensilmente, a titolo di forfait straordinari (che assorbe fino a concorrenza il lavoro straordinario reso ad eccezione del lavoro effettuato nella cosiddetta "sesta giornata"), l'importo teorico alla data di sottoscrizione del presente CCNL, derivante dalla differenza tra l'ammontare individuale delle indennità precedentemente previste e quello dell'indennità dell'8%.
7. Nei confronti del personale anzidetto continuano ad applicarsi gli altri trattamenti vigenti.
8. Ai tecnici della produzione e agli elettricisti di manutenzione citati al precedente punto 3, che attualmente non fruiscono delle indennità ex art. 12, lett. a), e 13, verrà attribuito su base convenzionale il trattamento previsto al punto 1.

Indennità maggiori prestazioni
1. Ai lavoratori inquadrati a livello apicale dei profili menzionati nella successiva nota a verbale, ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente un'indennità "maggiori prestazioni" pari al 25% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
[…]
Nota a verbale.
1. L'indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di Quadro, al restante personale inquadrato nel livello 1 e al personale inserito a livello apicale dei profili di grafico-operatore animatore, geometra, consulente musicale, documentatore, assistente ai programmi, arredatore, costumista, organizzatore - Ispettore di produzione.
[…]

Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
1. È nella facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori di compiere lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno e il lavoratore non può rifiutarsi salvo giustificato motivo d'impedimento. La durata complessiva del lavoro non potrà comunque superare le 10 ore, salvo il caso di modificazioni al piano di lavoro programmato dipendenti da circostanze non imputabili a fatto dell'azienda; in nessun caso l'orario di lavoro potrà superare le 52 ore settimanali.
2. Si considera lavoro straordinario, per il lavoratore cui si applica la disciplina legale sull'orario di lavoro, quello compiuto oltre le 39 ore settimanali.
3. Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in apposito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.
[…]
7. In caso di prestazione resa nella cosiddetta "sesta giornata", il lavoratore in sostituzione del pagamento del lavoro straordinario può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibilmente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario feriale.
8. Il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni potrà essere chiamato a prestare la propria opera nel 6° giorno non lavorativo per un periodo non inferiore a 4 ore.
[…]
Nota a verbale.
Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dall'azienda a norma del comma 1 del presente articolo, non potranno eccedere il massimale di 90 ore medie a trimestre.
Il predetto massimale - che l'azienda potrà richiedere e il lavoratore sarà tenuto a rispettare - non potrà eccedere le 360 ore medie di lavoro straordinario annue, il cui ricorso resta correlato alle specifiche connotazioni dell'attività produttiva aziendale.
Il lavoratore, il quale abbia raggiunto nel corso del trimestre il tetto massimo di 90 ore medie di lavoro straordinario, non sarà tenuto ad effettuare prestazioni in cosiddetta "sesta giornata" comportanti il superamento del predetto tetto.
Chiarimento a verbale.
Per orario a turni avvicendati s'intende l'orario che, in un determinato periodo di tempo, risulti caratterizzato da una ricorrente continuità di prestazioni diurne, notturne e miste uniformemente alternate.

Lettera alle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
In considerazione della fase di transizione verso il nuovo sistema di classificazione basato sulle declaratorie di livello e sui profili esemplificativi, le parti assumono l'impegno a confrontarsi in merito all'evoluzione delle nuove tecnologie per valutare le ricadute sul sistema stesso.
Incontri in tal senso saranno effettuati al fine di esaminare problematiche nelle diverse Divisioni.
8 giugno 2000

Lettera alle Organizzazioni sindacali.
Roma, 15 maggio 2000
Con riferimento ai rapporti intercorsi, confermiamo la disponibilità ad esaminare l'applicazione a RAI Trade del CCNL in corso di negoziato per le aziende del gruppo RAI.
L'armonizzazione delle diverse normative esistenti avverrà tenendo conto della specificità dell'attività di RAI Trade e dell'impatto che ne potrà derivare sui costi.
Distinti saluti.