Categoria: 2004
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Tipologia: Accordo economico/normativo collettivo
Data firma: 15 luglio 2004
Validità: 01.07.2004 - 30.06.2007
Parti: Federippodromi, Trenno e Slc-Cgil, Nidil-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Addetti al Totalizzatore ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Applicazione delle varie forme di contratti di collaborazione.
Art. 3 - Oggetto del rapporto e tipologie professionali interessate.
Art. 4 - Natura dell'incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.
Art. 5 - Instaurazione del rapporto.
Art. 6 - Modalità temporali di esecuzione delle prestazioni.
Art. 7 - Durata del rapporto.
Art. 8 - Norme deontologiche.
Art. 9 - Contratto individuale di collaborazione.
Art. 10 - Documentazione da produrre.
Art. 11 - Compensi.
Art. 12 - Rimborsi spese.
Art. 13 - Sicurezza sul lavoro.
Art. 14 - Sospensione del rapporto.
Art. 15 - Risoluzione del contratto.
Art. 16 - Premio di fine mandato. Previdenza complementare.
Art. 17 - Previdenze e assistenze. Assicurazione infortuni.
Art. 18 - Commissioni di conciliazione delle vertenze collettive o individuali.
Art. 19 - Commissione paritetica nazionale.
Art. 20 - Diritti personali e sindacali.
Art. 21 - Decorrenza e durata.
Art. 22 - Verifiche.
Art. 23 - Condizioni di miglior favore. Adeguamenti tabellari.
Art. 24 - Procedure di rinnovo.
Art. 25 - Rinvio a norme di legge.
Art. 26 - Procedura in caso di novità legislative.
Tabella unica gettoni 2004 bis
Facsimile di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) elaborato sulla base dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo per gli addetti al totalizzatore, ingressi e ss.vv. stipulato fra Federippodromi e Slc-Cgil, Nidil-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Facsimile di contratto per formazione preliminare, elaborato sulla base dell'art. 7 - commi penultimo e ultimo - dell'accordo economico collettivo per gli addetti al totalizzatore, ingressi e ss.vv. stipulato tra Federippodromi e Slc-Cgil, Nidil-Cgil e Uilcom-Uil

Accordo economico/normativo collettivo per la disciplina dei rapporti fra società di corse dei cavalli e addetti al totalizzatore, ingressi e servizi vari

Addì 15 luglio 2004, in Roma, presso la sede di Federippodromi, tra Federippodromi […], con la partecipazione della Società Trenno […] da una parte, e Slc/Cgil, unitamente alla Organizzazione sindacale dei lavoratori autonomi Nidil-Cgil […], Fisascat/Cisl […], Uilcom/Uil […], si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina dei rapporti fra Società di Corse dei Cavalli e Addetti al Totalizzatore, Ingressi e Servizi vari.

Premessa
1) Le parti stipulanti il presente Accordo costituiscono l'interezza dei soggetti negoziali nazionali che rappresentano i lavoratori in rapporto con le Società di corse dei cavalli, sia di tipo subordinato che autonomo parasubordinato. Con l'Accordo in epigrafe le Parti stesse intendono perseguire un duplice scopo:
(a) confermare che le Aziende che gestiscono ippodromi per le corse dei cavalli realizzano, di norma, i propri fini istituzionali con l'impiego di risorse in rapporto di lavoro subordinato nei modi e termini definiti dal CCNL per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli, limitando il ricorso alle collaborazioni, cosi come di seguito individuate e regolate, solo in attività svolte in presenza di giornate di corse nell'ippodromo, relative alla raccolta e al pagamento delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l'eventuale attività di 'simulcasting', alla sorveglianza degli ingressi e ad altri vari similari servizi, nonché ad altre forme di lavoro non subordinato solo per esigenze del tutto occasionali e/o non ricorrenti; preso atto che
- l'effettuazione delle giornate di corse è definita per i singoli ippodromi, in maniera articolata per quantità, tipologie e orari, da calendari annui disposti dall'Unire nella sua qualità di Ente preposto dal competente Ministero delle Politiche Agricole;
- in concomitanza con le giornate di corse assegnate dal suddetto calendario le singole Società devono svolgere, per convenzione, anche i servizi di raccolta e pagamento delle scommesse al Totalizzatore dell'ippodromo (la cui titolarità è in capo al Ministero dell'Economia), oltre ad una serie di ulteriori servizi, strettamente legati all'evento ippico e come tali non attivi nell'organizzazione del lavoro quotidiana;
(b )individuare, per le fattispecie sopra indicate, nella collaborazione a programma, fasi di esso e/o progetto la forma di rapporto di lavoro che, in un quadro di regole e garanzie per i lavoratori interessati, può integrare quella del lavoro subordinato, garantendo la necessaria flessibilità e adeguati livelli di qualità indispensabili per la realizzazione del programma ippico.
2) Le Parti convengono sull'inquadramento dei rapporti dedotti nel presente AEC esclusivamente nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui al titolo VII, capo I, artt. 61/69, D.lgs. 10.9.03 n. 276 (in prosieguo richiamato come "Decreto"). Gli stessi, pertanto, non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d'opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.
3) Le Parti dichiarano inoltre che con il presente Accordo è superata la disciplina dettata dai precedenti accordi collettivi nazionali inerenti i lavoratori addetti ai servizi indicati al precedente punto a), fatte salve le condizioni economiche medie di miglior favore aziendalmente e/o individualmente vigenti.

Art. 1 - Campo di applicazione.
1) Il presente Accordo quadro si applica a tutte le Aziende che gestiscono Ippodromi per le corse dei cavalli e definisce e individua gli elementi di base applicabili ai rapporti relativi agli addetti al totalizzatore, ingressi e servizi vari che collaborano con le aziende di cui sopra. Esso potrà essere integrato, per le Parti espressamente domandate dall'Accordo stesso, a livello aziendale, provinciale e/o regionale, con ulteriori accordi tra le strutture locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo e l'Azienda.
2) Il rapporto di collaborazione fra Società di corse dei cavalli e addetti alla ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, ingressi e servizi vari, è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo economico collettivo, ferma restando l'autonomia delle parti per la definizione a livello individuale di condizioni economiche di miglior favore per il collaboratore.
3) Tali norme non si applicano ai lavoratori addetti alla manutenzione degli ippodromi, operai e/o impiegati tecnici, e impiegati amministrativi, rientranti nei profili professionali previsti dal CCNL per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli, ai quali si applica il suddetto CCNL; non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione occasionale, intendendosi per tali quelli, comunque di durata non superiore a 30 giornate di corse, instaurati a seguito del verificarsi di circostanze soggettive imprevedibili, di cui all'art. 2, insorte successivamente all'inizio della singola riunione o del calendario annuale, secondo l'articolazione indicata all'art. 7.
4) Resta ferma per tutti i collaboratori l'applicazione delle normative fiscali, nonché di quelle previdenziali e assicurative di cui al punto
14), differenziate a seconda della natura del rapporto, rispettivamente di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.

Art. 2 - Applicazione delle varie forme di contratti di collaborazione.
1) Le Società di corse dei cavalli sono tendenzialmente tenute ad assicurare il servizio della ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, nonché degli ingressi e servizi vari, per quanto riguarda il numero necessario di collaboratori, a mezzo di soggetti a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, presente in tutte le giornate di corse, salvo che per le esigenze di rinforzo delle postazioni di lavoro nei giorni della settimana a maggior affluenza di pubblico che, pur strutturalmente prevedibili, determinano la necessità di una eccedenza rispetto a tale normale numero minimo; i suddetti rinforzi saranno assicurati con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, che comportino la prestazione lavorativa solo per le giornate nelle quali si prevede il verificarsi della necessità di eccedenze di operatori.
2) Eventuali diverse prassi, esistenti aziendalmente, relativamente agli aspetti quantitativi dei contratti dei collaboratori, saranno gradualmente adeguate a quanto previsto al comma 1), così come anche indicato all'art. 5, comma 2).
3) Nel caso del verificarsi di situazioni di impreviste e/o non programmate improvvise carenze di operatori dovute a motivi soggettivi ovvero anche ad imprevedibili maggiori affluenze di pubblico che rendano necessario un sollecito incremento del numero degli operatori stessi, le Società faranno preferibile ricorso ad aggiunta di giornate nel programma di lavoro, già in corso di esecuzione, di collaboratori che manifestino disponibilità in proposito, ovvero, in seconda alternativa, alla stipula di contratti di collaborazione occasionale, per la copertura delle sole giornate aggiuntive interessate. Tali ultimi contratti non saranno soggetti alla applicazione delle norme del presente Accordo, salvo che per quanto riguarda le sole tabelle aziendali dei compensi in vigore 'pro tempore'.

Art. 3 - Oggetto del rapporto e tipologie professionali interessate.
1) È addetto al totalizzatore chi assume, nei confronti di una Società di corse dei cavalli, l'obbligazione di collaborare alla raccolta delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l'eventuale attività di 'simulcasting', in presenza di giornate di corse nell'ippodromo.
2) L'addetto al totalizzatore esplica di norma la propria attività presso i locali ove sono situati gli impianti del totalizzatore; egli potrà peraltro eseguire compiti operativi all'interno dei locali ove sono situati gli uffici della Società, per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare alle attività oggetto dell'incarico.
3) È addetto agli ingressi chi assume l'obbligazione di collaborare alla sorveglianza degli ingressi dell'Ippodromo e/o alla vendita dei titoli di ingresso in occasione delle giornate di corse dei cavalli, presidiando, da solo o in concomitanza con altri addetti, tali ingressi.
4) È addetto ai servizi vari chi assume l'obbligazione di collaborare, da solo o in concomitanza con altri addetti, per l'esecuzione di vari servizi operativi necessari per il corretto svolgimento delle corse dei cavalli, o complementari alla raccolta delle scommesse, in occasione delle giornate delle corse stesse.
5) Il contenuto delle prestazioni non potrà riguardare servizi che non rientrino nell'ambito proprio delle attività inerenti il totalizzatore, gli ingressi e i servizi vari durante lo svolgimento delle giornate di corse, secondo gli accordi e le prassi aziendalmente in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. L'individuazione e la verifica delle specificità delle attività esercitate dai soggetti cui si applica il presente Accordo sarà effettuata a livello aziendale, dalle stesse parti firmatarie del presente Accordo, nonché dalla rappresentanza dei collaboratori, se presente, nell'ambito di fasce economiche di riferimento consolidate dalle suddette prassi aziendali.
6) La verifica dei rapporti fra le attività esercitate da lavoratori a rapporto di collaborazione e quelle dei lavoratori subordinati verrà effettuata con la partecipazione anche della RSU di tali ultimi. I risultati di tale monitoraggio saranno trasmessi alle parti nazionali firmatarie del presente Accordo, per costituire materia per la verifica di cui all'art. 22.

Art. 4 - Natura dell'incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.
1) L'incarico conferito in applicazione del presente Accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61/69 del Decreto.
2) L'oggetto del contratto consiste in un'attività che il prestatore d'opera (collaboratore) deve eseguire, nell'ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l'esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite e indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.
3) Per tutti i collaboratori cui si applica il presente Accordo il programma sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, con riferimento all'esecuzione delle rispettive obbligazioni, di cui al precedente art. 3), nell'ambito della singola riunione stagionale di corse o dell'intero anno delle corse stesse, secondo il calendario per il quale l'incarico viene conferito; il relativo programma operativo, se comportante modalità di esecuzione della prestazione difformi dalle consuete prassi, verrà espressamente esplicitato nello stesso contratto.
4) Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.
5) Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi di propri dipendenti e/o collaboratori.

Art. 6 - Modalità temporali di esecuzione delle prestazioni.
1) La prestazione di collaborazione non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte del committente, salvo che per quanto riguarda il necessario coordinamento interno delle fasce di operatività del totalizzatore e dello svolgimento delle giornate di corse dei cavalli.
2) La prestazione è direttamente connessa alla tipologia della singola giornata di corsa e dovrà temporalmente svolgersi in modo funzionale al completo soddisfacimento del compito dedotto nel contratto individuale, secondo le prassi in atto nelle singole aziende o comunque indicate nel contratto stesso. La prestazione sarà svolta, secondo i calendari e gli orari indicati dall'Unire, all'interno di una delle seguenti tipologie di giornate di corse, che si svolgono normalmente in un intervallo temporale non superiore a 4,5 ore - per le tipologie b) e d) - e 3,5 ore per le tipologie a) e c):
(a) giornate di corse matinée, intendendosi per tali quelle che, secondo gli orari disposti dall'Unire, terminano entro le ore 14;
(b) giornate di corse pomeridiane, id., entro le ore 19,30;
(c) giornate di corse pre-serali, id., entro le ore 21;
(d) giornate di corse notturne, id., entro le ore 24.
3) All'interno delle suddette tipologie di giornate di corse il collaboratore esplicherà autonomamente la propria attività, coordinandosi con gli altri collaboratori con lui collegati funzionalmente, e concordando con gli stessi le modalità di utilizzo della sede di lavoro e degli strumenti tecnici messi a disposizione.
4) Fermo restando l'arco temporale dello svolgimento delle corse, come sopra indicato, gli orari e calendari delle corse stesse potranno essere variati, sia in anticipo che in posticipo, per disposizione dell'Unire, per lo svolgimento dello spettacolo. In tal caso il committente informerà il collaboratore con la massima sollecitudine possibile; quest'ultimo potrà rinunciare alla prestazione.

Art. 9 - Contratto individuale di collaborazione.
1) L'instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:
[…]
(e) le modalità di espletamento dell'incarico, ivi comprese le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione;
[…]
(o) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni e alla sicurezza sul lavoro;
(p) le modalità di accesso all'eventuale aggiornamento formativo;
(q )il nominativo e la qualifica del RSPP in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per casi di emergenza;
[…]
5) Viene allegato al presente Accordo un facsimile di contratto da utilizzare.

Art. 10 - Documentazione da produrre.
[…]
2) A richiesta del committente, il collaboratore produrrà un certificato di idoneità alla prestazione oggetto del contratto, rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro.
[…]

Art. 13 - Sicurezza sul lavoro.
1) Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.lgs. n. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente Accordo. Nell'ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il RLS, che potrà coincidere con l'analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.
2) A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 9, lett. q), il nominativo e la qualifica operativa del RSPP, nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.

Art. 14 - Sospensione del rapporto.
[…]
3) Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
[…]
6) L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
[…]

Art. 17 - Previdenze e assistenze. Assicurazione infortuni.
[…]
2) Essi [I collaboratori] devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, a norma dell'art. 5, D.lgs. 23.2.00 n. 38.
[…]

Art. 18 - Commissioni di conciliazione delle vertenze collettive o individuali.
1) Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 19.
2) Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente Accordo, saranno demandate, prima della eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.lgs. 31.3.98 n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di Federippodromi, o di Trenno spa e un rappresentante della Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui il committente e il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà espletare il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle due Parti.

Art. 19 - Commissione paritetica nazionale.
1) È costituita una Commissione Paritetica Nazionale, composta da 6 membri, di cui 2 nominati da Federippodromi e 1 da Trenno SpA e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.
2) La Commissione avrà le funzioni di:
(a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
(b) esaminare tutte le controversie collettive relative alla interpretazione e alla applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le Parti qualora assunte all'unanimità;
(c) monitorare la situazione inerente l'utilizzo delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito delle Società di corse dei cavalli. A tal fine Federippodromi e Trenno spa comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale, relativi al numero e alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati.

Art. 20 - Diritti personali e sindacali.
1) Il collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15, legge n. 300/70.
2) Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività, riunioni sindacali e/o assemblee, relative alla propria categoria di collaboratore non subordinato e a quant'altro inerente la relativa attività sindacale.
[…]
6) Nelle aziende che conferiscano incarichi contrattuali contemporanei a più di 15 collaboratori potranno aver luogo elezioni, da tenere secondo un regolamento che verrà approvato dalle parti firmatarie il presente Accordo, per una rappresentanza, esclusivamente a livello aziendale, in misura pari al 5% dei collaboratori, con un minimo di 3 rappresentanti, nel caso che i collaboratori siano più di 30, ovvero 1 rappresentante, per un numero di collaboratori compreso fra 15 e 30. Le rappresentanze in questione opereranno senza alcun onere né costo per committente.
[…]
9) Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.

Art. 22 - Verifiche.
1) Le Parti concordano, alla luce del carattere sperimentale delle intese, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità inizialmente annuale, per esaminare e discutere eventuali problematiche insorte, valutando l'opportunità di introdurre modifiche normative.
Nota a verbale.
Le Parti convengono di dar luogo ad un primo confronto informale entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione del presente Accordo. Tale confronto potrà aver luogo, su richiesta motivata di alcuna delle Parti, anche prima del predetto termine.

Art. 25 - Rinvio a norme di legge.
1) Per quanto non previsto dal presente Accordo, si applica quanto previsto in proposito al titolo VII, capo I, artt. da 61 a 69, D.lgs. 10.9.03 n. 276, nonché le altre norme di legge facenti riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.