REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

In persona del Dott. Paolo Gibelli, definitivamente pronunziando nella causa promossa da La.Ci. con gli Avv.ti Lu.Ba. e Mo.Vi.

Attore,

contro Go.Si., Le.Da. e Ra.Fa. con l'Avv. Fr.Po.

Convenuti

Contro Ra.Fr.

Convenuto contumace,

Contro Ed. S.r.l., con l'avv. Tr. del foro di Genova

Terza chiamata,

Contro Ing. Lu.Ca. con l'avv. Vi.To.

Terzo chiamato

E contro Geom. Be.Al. (terzo chiamato).
 

 

FattoDiritto

 

L'attore ha esposto che in data 8.11.99, mentre attendeva al cantiere dalla Ed.Ca. istituito per straordinarie opere di manutenzione del tetto di un villino di proprietà delle famiglie Ra., Le., Go., staccandosi dal tetto stesso un blocco di conglomerato cementizio ivi esistente a mò di pinnacolo, ed al quale era stato apposto un improprio ancoraggio per le funi di sicurezza degli operanti sul tetti, lo stesso gli ruzzolava addosso schiacciandogli il piede, facendogli sviluppare una Ip del 14% ed un invalidità (lavorativa riconosciuta dall'Inail).

 

Chiamati in primo luogo a rispondere del sinistro i proprietari dell'immobile, questi ultimi, costituendosi (denegata la legittimazione passiva da parte della sola Le.Da.) hanno esteso il contraddittorio alla Ed., al Geom. Be. (direttore dei lavori), ed al all'ing. Ca. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), quest'ultimo ha chiamato in causa Mi.As. attivando polizza sulla resp. Professionale.

La dinamica dei fatti sopra descritti è risultata confermata dall'istruttoria orale svolta nonché dalle produzioni documentazione prodotta e dai documentati esiti degli accertamenti svolti a fini penali.

 

E' di particolare rilievo che l'istruttoria penale, utilizzabile anche nella presente sede, seppure in via di prova non esaustiva e supportata largamente da ammissioni e non contestazioni delle parti, oltre che dall'istruttoria "a conferma" direttamente esperita, abbia evidenziato come il crollo del cilindro decorativo (non oggetto di intervento) che determinò le lesioni sia intervenuto, in costanza e corrispondenza dei lavori in ogni caso realizzati sul tetto circostante, ma senza un legame accertato con una particolare lavorazione ed inoltre successivamente a controlli effettuati in via preventiva sulla stabilità del pezzo al momento della posa in opera del cantiere.

La ricostruzione suddetta lascia spazio, nel caso, solo a responsabilità oggettive o aggravare, tipiche del diritto civile, ben comprendendosi l'assoluzione dell'imprenditore in sede penale.

 

Per quanto sopra, del sinistro debbono rispondere:

Tutti i soggetti effettivamente proprietari ex art. 2053 del c.c. essendo il danno intervenuto per il crollo di una parte fissa della costruzione, e non essendo stata fornita la prova liberatoria circa il fatto che il distacco non sia intervenuto per fatto diverso da difetto di manutenzione o vizio di costruzione;

In proposito non si può condividere in toto l'affermazione della difesa dei proprietari che tende ad escludere l'operatività dell'art. 2053 c.c. in ogni caso di intervento di un fattore umano nel determinismo del crollo.

A giudizio dell'estensore tale intervento vi fu certamente (pur rimanendo oscuro perché non chiarito - in primis dall'attore -).

E' infatti evidente che il pezzo crollò (e non si sgretolò).

Trattandosi di un pinnacolo (e quindi, per definizione, di un elemento senza carico statico da sopportare) il crollo non poteva che dipendere da una sollecitazione esterna che, a sua volta, è estremamente logico ritenere sia provenuta dal cantiere.

Nessuno infatti ha posto in evidenza cause alternative.

Nondimeno per escludere il rilievo causale della rovina dell'edificio, a giudizio dell'estensore, esso dovrebbe essere stato investito non da un semplice "fattore scatenante" del crollo, ma da un fattore disgregante capace da solo di aggredire la struttura.

Invece nel caso è pacifico che l'elemento non era ancorato se non con poco cemento.

Esso si trovava quindi in condizione statica immediatamente antecedente al crollo, essendo lo stesso solo occasionalmente derivato da una qualche attività del cantiere rimasta sconosciuta.

Va assolta la convenuta che ha negato la proprietà del bene non essendo la sua affermazione da nessuno contestata, essendo notorio l'onere che invece sarebbe implicito nella dimostrazione in giudizio della titolarità del dirotto reale.

La responsabilità dei residui proprietari è parziaria tra essi e solidale solo con gli altro eventuali danneggianti.

Essi infatti sono subentrati per successione in un debito del de cuis solidale con terzi.

L'appaltatore è responsabile ex art. 2087 c.c. posto che sarebbe stato suo dovere assoluto vigilar non solo la sicurezza dei luoghi di cantiere, ma anche le modalità operative degli edili al lavoro sullo stesso.

Risulta essere stata probabilmente proprio una condotta impropria sconosciuta dei muratori (un appoggio? un aggancio?), se non a determinare, quantomeno a provocare il fatto fornendo la causa scatenante al crollo del cilindro che tuttavia testi oculari riferiscono essere solo poggiato sul tetto senza essere in alcun modo fissato;

Secondo i principi illustrati dalle seguenti massime il datore (e solo lui) risponde anche degli infortuni a causa specifica ignota, purché sia nota la correlazione tra gli stessi e l'attività di cantiere.

 

Per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi; quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno; ove poi il danno derivi da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di manovrare, è applicabile, in via residuale, l'art. 2051 c.c., allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o mal funzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 c.c., il danno sia stato prodotto da un comportamento delle cose anzidette assolutamente anomalo e in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova, rispetto alla medesima - quanto alla genesi e alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa, con la differenza che il lavoratore, cui dal datore di lavoro sia assegnato l'uso del macchinario, deve utilizzarlo costantemente come strumento di lavoro e per obbligo contrattuale e che il datore di lavoro non può evitare la propria responsabilità se non provando, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi normativi, la causale connessione del danno con un comportamento anomalo del lavoratore, che di questo sia stato la causa esclusiva (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che il macchinario era perfettamente idoneo e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, aveva tuttavia affermato la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo certa l'assenza di apporto dell'infortunato nella seriazione causale che aveva determinato il sinistro, e non avendo il datore di lavoro assolto l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno). Cass. civ., Sez. lavoro, 20.6.2003, n. 9909.

 

Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Cass. civ., Sez. lavoro, 7.3.2006, n. 4840.

 

Con riguardo ai danni prodotti ai lavoratori dalle cose (attrezzature, utensili o macchinari più o meno complessi) loro assegnate e da questi solitamente usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, è configurabile una responsabilità residuale ex art. 2051 c.c. a carico dell'imprenditore allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 c.c., il danno sia stato prodotto da un "comportamento" delle cose anzidette assolutamente anomalo ed in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa, ed anche nel caso in cui la causa di tale "comportamento" sia rimasta ignota (atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova rispetto alla medesima - quanto alla genesi ed alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa stessa). Cass. civ., Sez. lavoro, 16.9.1998, n. 9247 Cass. civ., Sez. lavoro, 29.5.1997, n. 4782.

I professionisti non rispondono del danno posto che, per essi, sarebbe necessario effettuare un percorso ricostruttivo completo da una colpa specifica alla determinazione del danno.

Come detto ampiamente, senza avvalersi di presunzioni di colpa o responsabilità tale ricostruzione è nel caso impossibile.

Anche sotto il profilo di una eventuale chiamata contrattuale, non emerge con chiarezza né una loro mancanza contrattuale (perché un ispezione preventiva pare esser stata compiuta) né un rilevo causale di una loro omessa vigilanza sui lavoratori.

Tutti i professionisti convenuti infatti non solo tenuti ad una presenza costante in cantiere.

Il difetto di accertamento in ordina alla "condotta scatenante" del crollo impedisce di rivelare quale sarebbe stata l'utilità della loro costante sorveglianza.

Residua tuttavia che, chiamati a garantire le parti con la loro competenza tecnica i professionisti convenuti abbiano nella sostanza mancato alle attese di sicurezza che il loro intervento poteva aver legittimamente ingenerato.

Quanto sopra vale almeno per lasciar a loro carico il peso delle rispettive difese, pur amettendo come legittima (sempre in punto riparto oneri) la chiamata dell'assicurazione del coordinatore per la sicurezza.

Nella liquidazione del danno si deve considerare che quello di ordine patrimoniale risulta già rifuso dall'Inail che, ratione temporis, non ha coperto il danno biologico. Lo stesso, secondo la liquidazione del Ctu, sostanzialmente non contestata, ritenuta congrua, si liquida come segue, secondo le tabelle del tribunale di Milano per l'anno 2008, secondo l'orientamento attuale della sezione, pur in fase discussione, per le lesioni micropermamenti non realizzatesi nel contesto della circolazione stradale.

Componenti considerate Euro

Danno Biologico

Per Ip al 6% in soggetto di anni 36 7.128,00

Per It al 100% gg. 90 6.222,6

Per It al 50% gg. 30 1.037,1

Danno Morale

In relazione alla sola It 7.259,7

Totale danno non patrimoniale Euro 21.647,4

Secondo i principi portati da Cass. civ., Sez. Unite, 11.1.2008, il danno morale è stato liquidato solo in relazione alla Ip per la quale, sul piano probatorio, è assistito dalla presunzione semplice della sussistenza di disagio psichico per la radicale alterazione del regime ordinario di vita. Per il resto non è provato.

Il due gruppi di soggetti responsabili concorrono nel fatto in misura eguale. E' ammesso il concorso tra titoli eterogenei. Evidentemente il titolo totalmente obiettivo (art. 2053) è recessivo, in termini di riparto, rispetto ad uno di colpa sia pur astrattissima e largamente presunta (2087 c.c.). Nondimeno nel caso il fatto si presenta quasi come in crollo semplice e l'insidia contenuta nella res era notevole.

In punto spese, confermato quanto già detto per i professionisti, quelle attoree, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei responsabili secondo il riparto suddetto, quelle della convenuta erroneamente chiamata, pur ridotte per la difesa congiunta con altre parti correttamente evocate, vanno poste a carico dell'attore.
 

 

 

P.Q.M.

 


Il tribunale, visto l'art. 281 sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, condanna Go.Si., Ra.Fa. e Ra.Fr., in solido con Ed. S.r.l., per il tutto il solo Ra.Fr., nella quota del 50% del debito totale i restanti due convenuti a rifondere all'attore la somma di Euro 21.647,4 (a valori 1.1.08) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1.1.08 ad oggi, ed i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata.; con onere, in via definitiva, per il 50% a carico dell'impresa convenute e nel resto delle restanti pari in misura eguale tra le stesse;

Rigetta ogni domanda avverso Le.Da.;

Condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore che si liquidano in Euro 1820 per diritti, 3000,00 per onorari, oltre a rimborso contributo unificato, rimborso forfetario, iva e c.p.a.;

Condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta Le. che si liquidano in Euro 364,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari, oltre a rimborso del 33% del contributo unificato, rimborso forfetario, iva e c.p.a. su quanto sopra;

Compensa nel resto le spese tra tutte le parti e pone quelle di Ctu a carico dei soccombenti col riparto detto.

Così deciso in Genova, il 22 ottobre 2010.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.